Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/05/2010, n. 25050
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Sentenza 26 maggio 2010

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In tema di rogatoria internazionale all'estero, la mancata prova dell'adempimento delle modalità previste dall'ordinamento italiano e indicate dall'autorità rogante nel formulare la domanda di assistenza giudiziaria a norma dell'art. 727, comma quinto-bis, cod. proc. pen., determina l'inutilizzabilità degli atti compiuti dall'autorità straniera, ai sensi dell'art. 729, comma primo-bis, cod. proc. pen.. (Nel caso di specie, in cui l'autorità rumena era stata richiesta di avvisare quella italiana della data e del luogo fissati per l'espletamento della rogatoria, la S.C. ha ritenuto insufficiente l'affermazione della Corte territoriale secondo cui il verbale redatto in sede di rogatoria dava atto del compimento degli adempimenti richiesti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/05/2010, n. 25050
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25050
    Data del deposito : 26 maggio 2010

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