Sentenza 26 maggio 2010
Massime • 1
In tema di rogatoria internazionale all'estero, la mancata prova dell'adempimento delle modalità previste dall'ordinamento italiano e indicate dall'autorità rogante nel formulare la domanda di assistenza giudiziaria a norma dell'art. 727, comma quinto-bis, cod. proc. pen., determina l'inutilizzabilità degli atti compiuti dall'autorità straniera, ai sensi dell'art. 729, comma primo-bis, cod. proc. pen.. (Nel caso di specie, in cui l'autorità rumena era stata richiesta di avvisare quella italiana della data e del luogo fissati per l'espletamento della rogatoria, la S.C. ha ritenuto insufficiente l'affermazione della Corte territoriale secondo cui il verbale redatto in sede di rogatoria dava atto del compimento degli adempimenti richiesti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/05/2010, n. 25050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25050 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana Presidente del 26/05/2010
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe Consigliere SENTENZA
Dott. ZECCA Gaetanino Consigliere N. 998
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. MAISANO Giulio rel. Consigliere N. 36054/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) B.A. N. IL (OMISSIS);
2) N.S. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1738/2006 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 17/03/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galati Giovanni che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17 marzo 2008 la Corte d'Appello di Brescia, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, ha confermato la sentenza emessa il 12 gennaio 2004 dal Tribunale di Brescia che ha dichiarato B.A. e N.S. colpevoli del reato di sfruttamento della prostituzione aggravato e continuato, ed ha condannato il B. alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa, ed il N. alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia sulla base della deposizione testimoniale assunta tramite rogatoria internazionale della teste G. L. che ha dichiarato di non intendere più assumere la posizione assunta davanti alla polizia municipale di Brescia in data 27 maggio 2003, ma di avere detto comunque la verità agli organi della polizia municipale in quella sede.
Entrambi gli imputati propongono ricorso avverso tale sentenza chiedendone l'annullamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il B. lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli atti del processo costituiti dalla documentazione trasmessa dall'autorità rumena e ricevuti dalla cancelleria della Corte d'Appello di Brescia con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa ai sensi dell'art. 512 bis c.p.p.. Con secondo motivo si deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 500, 511, 514 c.p.p., art. 111 Cost., comma 4, nonché violazione dell'art. 526 c.p.p. e art. 192 c.p.p., comma 3. In particolare il ricorrente deduce che non risulta che sarebbe stato fatto constatare alla teste quanto da essa dichiarato in precedenza, per cui non sarebbe attendibile ed utilizzabile la sua mera conferma delle dichiarazioni a suo tempo rese.
Con riferimento al secondo motivo il ricorrente deduce che l'affermazione della responsabilità sarebbe stata motivata con prova illegittimamente acquisita, in quanto le altre prove costituite dalle dichiarazioni di altre testi sarebbero state qualificate inattendibili dalla stessa Corte d'Appello.
Il N. lamenta con il primo motivo violazione degli artt. 500, 512 e 512 bis c.p.p., sanzionati a pena di inutilizzabilità ai sensi degli artt. 514 e 526 c.p.p., comma 1 bis, in particolare si rileva che non poteva essere utilizzata la deposizione di una teste che sostanzialmente si è rifiutata di deporre davanti all'autorità straniera in sede di rogatoria, e tale rifiuto non potrebbe essere valutato come un caso di impossibilità oggettiva di deporre che legittimerebbe l'utilizzo delle dichiarazioni rese in sede di indagini.
Con secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge con riferimento alle medesime norme sotto altro profilo costituito dal fatto che la teste non avrebbe confermato le dichiarazioni rese in sede di indagini, come affermato nella sentenza impugnata, ma avrebbe solo affermato di avere detto la verità agli organi della polizia. Con terzo motivo si lamenta violazione di legge con riferimento all'art. 727 c.p.p., comma 5 bis, ipotesi sanzionata con l'inutilizzabilità degli atti acquisiti così come previsto dall'art. 729 c.p.p., comma 1 bis. In particolare si deduce che l'autorità straniera non si sarebbe attenuta a tutte le formalità indicate nell'ordinanza che ha disposto la rogatoria e, in particolare, non avrebbe informato la parte richiedente su tempo e luogo dell'espletamento della rogatoria vanificando la possibilità di assistere alla medesima da parte delle autorità e delle persone in causa.
L'ultimo motivo del ricorso del N. va esaminato preliminarmente. Tale motivo è fondato. La Corte territoriale ha rigettato l'analogo motivo di gravame svolto in sede di appello affermando che il verbale redatto in sede di rogatoria da atto del compimento degli adempimenti richiesti. Tale affermazione non è sufficiente in quanto il giudice straniero era stato richiesto di avvisare la corte bresciana della data fissata per la rogatoria per l'avviso alle parti. Di tale comunicazione la corte territoriale avrebbe dovuto dare atto, mentre la sentenza impugnata non da, come detto, alcuna valida motivazione al riguardo limitandosi ad affermare che il verbale fa fede riguardo al compimento degli adempimenti richiesti. La mancata prova dell'adempimento delle modalità stabilite in sede di rogatoria ai sensi dell'art. 727 c.p.p., comma 5 bis, comporta, ai sensi dell'art.729 c.p.p. comma 1 bis l'inutilizzabilità degli atti compiuti dall'autorità straniera.
La sentenza impugnata che ha viceversa considerato validi gli atti relativi alla espletata rogatoria senza accertare il concreto adempimento delle modalità stabilite e, in particolare, dell'avviso alle parti, deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia che provvederà ad accertare l'adempimento di tutte le modalità stabilite in sede di rogatoria o, in mancanza, a disporre nuova rogatoria internazionale.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2010. Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010