Sentenza 13 gennaio 2015
Massime • 1
Il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio può essere integrato anche mediante il rilascio di un parere non vincolante allorché esso assuma rilevanza decisiva nella concatenazione degli atti che compongono la complessiva procedura amministrativa, e quindi incida sul contenuto dell'atto finale.
Commentario • 1
- 1. Abuso d'ufficio: non può configurarsi il concorso con il reato di atto contrario ai doveri d'ufficioAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023
La massima Il reato di abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.) e quello di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen.), non possono formalmente concorrere fra loro giacché, quando il vantaggio economico del pubblico ufficiale sia da questi conseguito in dipendenza di un'erogazione altrui e di un proprio comportamento, attivo od omissivo, contrario ai doveri d'ufficio, trova applicazione, per il principio di specialità, la più grave delle due figure criminose in questione, e cioè quella della corruzione, caratterizzata, rispetto all'altra, dalla presenza del soggetto erogatore di un'utilità collegata da nesso teleologico al suindicato comportamento del pubblico …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2015, n. 8935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8935 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 13/01/2015
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 34
Dott. BASSI A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 26099/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST AN N. IL 06/06/1954;
avverso la sentenza n. 793/2011 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 14/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BASSI ALESSANDRA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CANEVELLI AO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. LO RE Vincenzo e PANTALEONE Mercurio, in sostituzione dell'Avv. VOLO Grazia per ST TO, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14 novembre 2013, in parziale riforma della sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Enna in data 4 maggio 2011, la Corte d'appello di Caltanissetta ha ridotto la pena irrogata in primo grado a TI TO (di anni uno e mesi otto di reclusione) ad anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed ha confermato nel resto l'appellata decisione, in relazione al reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (per avere, quale ingegnere del genio civile di Caltanissetta ed in esecuzione di un accordo corruttivo, espresso un parere abnorme, in data 19 novembre 2008, ai fini della transazione stragiudiziale tra la società S.A.F.A.B. ed il consorzio di bonifica n. 5 di Gela, finalizzata a risolvere una controversia sull'ammontare che quest'ultimo ente appaltante avrebbe dovuto corrispondere alla prima società per i lavori di realizzazione della rete irrigua della diga di Deisueri). Dopo avere ripercorso la motivazione della sentenza di primo grado e dato atto dei motivi d'appello, la Corte ha evidenziato come, con riferimento ai pareri espressi dall'Ing. TI in relazione alle riserve nn. 1, 2 e 4 (non essendo rilevabili irregolarità riguardo alle restanti riserve), la corruzione propria possa essere integrata anche con atti formalmente regolari che, tuttavia, prescindono, per consapevole volontà del pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, dall'osservanza dei doveri istituzionali, compresi quelli di correttezza ed imparzialità, nonché con atti aventi contenuto discrezionale o di natura consultiva, laddove costituiscano necessario presupposto dell'atto amministrativo o qualora - come nella specie - abbiano assunto valore sostanzialmente vincolante, in virtù dell'accordo fra le parti. Il giudice d'appello ha poi rilevato come non vi sia interesse a riqualificare il fatto ai sensi dell'art. 318 c.p., introdotto con legge n. 190 del 2012, essendo tale reato sanzionato con la stessa pena prevista dall'art. 319 c.p., all'epoca di commissione del fatto;
come nessun rilievo assuma l'intervenuta assoluzione dell'Ing. Capo Castiglione, potendo egli essersi limitato a sottoscrivere il parere istruito dai suoi collaboratori all'insaputa dell'accordo illecito intercorso con i rappresentanti della società appaltatrice;
come,
dall'intercettazione dell'11 dicembre 2008, emerga per tabulas la sopravvalutazione delle riserve da parte di TI e come non vi sia prova della lecita provenienza delle somme trasferite sul conto corrente dell'appellante in concomitanza con il parere espresso in data 12 dicembre 2008.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'Avv. Volo Grazia, difensore di fiducia di TI TO, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Vizio di motivazione in relazione all'art. 319 c.p. e art. 533 c.p.p., comma 1, per avere la Corte d'appello ritenuto integrato il delitto di corruzione propria pur in assenza di prova dell'elemento caratterizzante l'asservimento della funzione. Il ricorrente ha, in particolare, evidenziato:
1) che TI non ha avuto nessun ruolo nella decisione di adottare il meccanismo delle cosiddette riserve, indicato dai giudici d'appello come indice della possibile illiceità della condotta dell'imputato, essendo egli solo incaricato di effettuare l'istruttoria e di predisporre la proposta di uno dei cinque pareri richiesti dal consorzio di bonifica di Gela;
2) che il parere richiesto al genio civile, e quindi a TI, per legge non ha valore vincolante e deve accompagnarsi agli ulteriori pareri del direttore dei lavori e della commissione di collaudo;
3) che la Corte ha erroneamente desunto l'illegittimità dell'atto dalla carenza di motivazione nella quantificazione delle riserve, insufficiente a comprovare l'asservimento della funzione;
4) che dagli atti emerge la prova che l'accordo corruttivo aveva ad oggetto non il condizionamento del contenuto dell'atto, ma esclusivamente l'accelerazione dei tempi per completare l'istruttoria come confessato dall'Ing. TI, considerata altresì la natura non vincolante del parere espresso dall'imputato.
2.2. Vizio di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, per avere la Corte travisato la prova laddove ha accolto la tesi accusatoria, assolutamente indimostrata, secondo la quale l'Ing. TI avrebbe surrettiziamente esagerato la quantificazione delle riserve a favore della S.A.F.A.B. con la prospettiva - oggetto dell'accordo corruttivo - di ricevere il 4% del totale dell'esito della transazione, laddove - se veramente l'accordo fosse stato in quei termini - TI avrebbe dovuto ricevere una somma ben inferiore a quella di 127.000,00 euro che, secondo l'ipotesi d'accusa, costituisce l'ammontare della tangente. Per altro verso, i giudici d'appello non hanno adeguatamente considerato il fatto che la difesa ha provato che le somme rinvenute sul conto di TI costituivano il frutto dei risparmi di famiglia nonché proventi dell'impresa agricola gestita dal figlio, sicché risulta indimostrato che l'imputato abbia ricevuto, in virtù dell'accordo corruttivo concluso, più dei 20.000 che lo stesso ha confessato di aver percepito.
2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 318 e 319 c.p., laddove alla luce degli atti del processo può ritenersi provato solo il fatto che l'Ing. TI si sia lasciato corrompere, accettando la somma di euro 20.000, per velocizzare un atto rientrante nell'esercizio delle sue funzioni, come da egli confessato. D'altra parte, l'affermazione fatta nella conversazione tra TI e IU intercettata l'11 dicembre 2008 non può ritenersi dimostrativa della valutazione macroscopica delle riserve nel parere predisposto dall'assistito, avente comunque valore non vincolante.
3. In udienza, il Procuratore generale Dott. Canevelli AO ha chiesto che il ricorso sia rigettato. Gli Avv.ti Lo Re Vincenzo e Pantaleone Mercurio, in sostituzione dell'Avv. Volo Grazia, in difesa di TI TO, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
2. In linea generale deve essere posto in risalto come i motivi di ricorso riproducano pressoché pedissequamente i motivi d'appello, sui quali la Corte territoriale si è ampiamente soffermata, rispondendo alle doglianze mosse nel gravame con considerazioni puntuali ed autonome da quelle svolte dal giudice di primo grado.
3. Ad ogni buon conto, del tutto corretto e condivisibile si appalesa l'apparato logico argomentativo del provvedimento in verifica laddove la Corte ha affrontato tutti i punti critici posti in luce dal ricorrente, argomentando in perfetta aderenza alle risultanze dell'istruttoria dibattimentale ed in conformità ai consolidati principi espressi da questa Corte regolatrice.
3.1. Va, in primo luogo, evidenziato che, come questo giudice di legittimità ha avuto modo di chiarire, in tema di corruzione propria, costituiscono atti contrari ai doveri d'ufficio non soltanto quelli illeciti (perché vietati da atti imperativi) o illegittimi (perché dettati da norme giuridiche riguardanti la loro validità ed efficacia), ma anche quelli che, pur formalmente regolari, prescindono, per consapevole volontà del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, dall'osservanza di doveri istituzionali espressi in norme di qualsiasi livello, ivi compresi quelli di correttezza ed imparzialità (Cass. Sez. 6^, n. 30762 del 14/05/2009, Ottochian e altri, Rv. 244530). D'altra parte, è pacifico che il reato in oggetto possa essere integrato anche mediante atti di natura discrezionale o meramente consultiva, quando essi costituiscano concreto esercizio dei poteri inerenti l'ufficio e l'agente sia il soggetto deputato ad emetterli o abbia un'effettiva possibilità di incidere sul relativo contenuto o sulla loro emanazione. Ed invero, l'atto di natura discrezionale o consultiva non ha mai un contenuto pienamente "libero", essendo soggetto, per un verso, al rispetto delle procedure e dei requisiti di legge, per altro verso, alla necessità di assegnare comunque prevalenza all'interesse pubblico.
Secondo i consolidati principi di questa Corte regolatrice, l'atto di ufficio oggetto di mercimonio non deve essere interpretato in senso formale, potendo tale nozione ricomprendere qualsiasi comportamento lesivo dei doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che debbono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione (Cass. Sez. 6^, n. 21943 del 07/04/2006, Rv. 234619). Ne consegue che anche la formulazione di un parere previsto dalla legge quale necessario presupposto, ovvero come uno specifico segmento di una successiva progressione procedimentale, può integrare la condotta delittuosa prevista dall'art. 319 c.p., quando lo stesso sia il frutto di un accordo corruttivo intercorso fra il pubblico ufficiale ed il beneficiario del provvedimento conclusivo della sequenza procedimentale (Cass. Sez. 6^, n. 36212 del 27/06/2013, De Cecco, Rv. 256095; Sez. 6^, n. 19803 del 22/01/2009, Rv. 244262).
Alla stregua di quanto sopra, non è dunque revocabile in dubbio che la fattispecie de qua possa essere integrata anche mediante l'emanazione di un parere non vincolante allorché esso assuma una rilevanza decisiva nella concatenazione degli atti che compongono la complessiva procedura amministrativa ed incida, dunque, sul contenuto dell'atto emesso all'esito.
3.2. Di tali principi hanno fatto corretta applicazione i giudici di merito laddove il parere espresso dal Genio Civile - predisposto dall'Ing. TI e dunque firmato dal superiore Ing. Castiglione - era stato espressamente previsto dalla L.R. 2 settembre 1998, n. 21, art. 3, come assolutamente vincolante per le parti ai fini della definizione dell'accordo transattivo ed, in effetti, la transazione stipulata inter partes recepiva, del tutto pedissequamente, le indicazioni contenute nell'atto di natura consultiva emesso dall'imputato, fortemente pregiudizievoli per la stazione appaltante.
3.3. I giudici del provvedimento in verifica hanno altresì dato conto delle ragioni per le quali abbiano ritenuto provati sia la divergenza dell'atto dall'interesse pubblico, sia l'asservimento della funzione, con argomentazioni che risultano certamente adeguate, in quanto aderenti alle risultanze degli atti e conformi a logica e diritto.
Ed invero, il ragionamento logico deduttivo seguito dai decidenti per giungere a tali conclusioni prende a base significativi elementi sintomatici e si sviluppa secondo un rigoroso percorso interferenziale: l'avere TI, pur nell'ambito di un atto di natura consultiva, aderito alle richieste economiche della S.A.F.A.B. S.p.A., significativamente divergenti - "verso l'alto" - dalle quantificazioni operate dalla direzione dei lavori, l'omessa esplicitazione delle ragioni e dei criteri, anche normativi, della sovrastima delle singole riserve -dunque immotivatamente, con un danno rilevante per l'ente appaltante ed il chiaro riferimento alla sopravvalutazione captato nella intercettazione dell'11 dicembre 2008 ("a livello macroscopico") consentono, invero, di affermare in modo certo e fondato - giusta la gravità, precisione e concordanza dei dati obbiettivi tenuti in considerazione - che l'imputato abbia esercitato la funzione pubblica ricoperta in contrasto con gli obblighi di fedeltà, imparzialità e vigilanza sul medesimo incombenti quale pubblico ufficiale, a chiaro vantaggio della società appaltatrice. Altrettanto correttamente i decidenti di merito hanno ritenuto che tale strumentalizzazione della funzione fosse correlata alla dazione di somme di denaro, così come comprovato da diverse evidenze obbiettive e, segnatamente, dal tenore delle conversazioni intercettate in ambientale (soprattutto quella del 4 dicembre 2008, nella quale IU BI e IA AO, dipendenti della S.A.F.A.B. S.p.A., parlano chiaramente del pagamento di una tangente di 130.000 euro, da ridurre a 100.000 euro), dalle ammissioni fatte dell'imputato in merito alla ricezione della somma di 20.000 Euro (seppure asseritamente giustificata in un'ottica solo acceleratoria della procedura) e dalle movimentazioni registrate sul conto corrente dello stesso TI (in particolare, dal trasferimento della somma di 127.000 Euro, in stretta prossimità temporale col rilascio del parere del 12 dicembre 2008). In tale contesto si appalesa del tutto irrilevante che il meccanismo delle riserve non sia stato concepito dal TI, ma costituisca una pratica ordinaria di liquidazione delle maggiori spese sostenute dalla società appaltatrice nell'esecuzione dei lavori. Ciò che rileva è TI, nell'ambito della procedura di definizione transattiva della controversia sull'entità delle riserve, abbia espresso un parere di valore nella sostanza vincolante per le parti, nel quale sovrastimava significativamente ed ingiustificativamente l'ammontare del dovuto dietro l'indebita percezione di somme di denaro.
3.4. Conclusivamente, nessuna violazione di legge e nessuna censura logico giuridica appaiono ravvisabili nell'iter argomentativo seguito dalla Corte nissena nel confermare il giudizio di penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato ascritto, laddove si è ritenuto provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il trattamento di particolare favore riservato dall'imputato alla società appaltatrice nella predisposizione del parere espresso quale tecnico dal Genio Civile destinato a trasfondersi nell'atto transattivo di definizione della controversia fra appaltante ed appaltatore in ordine all'ammontare delle riserve, in assenza di giustificati motivi ed a fronte della comprovata dazione di somma, costituisca il frutto dell'asservimento della funzione pubblica ricoperta dal ricorrente agli interessi personali del privato. La vicenda come descritta dal giudice di merito in narrativa e corredata da precisi riferimenti probatori si appalesa, pertanto, correttamente sussunta nella fattispecie incriminatrice in contestazione.
2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.
Nessun travisamento della prova appare addebitabile ai giudici di secondo grado nella ricostruzione dell'ammontare complessivo della dazione di una somma compresa fra i 100.000 ed i 130.000 Euro. Ed invero, i decidenti hanno commisurato il valore della tangente versata dalla società S.A.F.A.B. S.p.A. a TI in tale ammontare, non tanto valorizzando il riferimento ad una percentuale determinata in astratto (appunto quella 4%, come assunto dal ricorrente), bensì argomentando con diretto e solido ancoraggio alle somme indicate dai rappresentanti della società appaltatrice nelle intercettazioni (in particolare, nella captazione ambientale del 4 dicembre 2008 sopra ricordata) ed al trasferimento della somma di 127.000 Euro sul conto corrente dell'impugnante, proprio in concomitanza col rilascio del parere, dunque dell'atto oggetto dell'accordo corruttivo.
4. Quanto al terzo motivo di ricorso, ribadite le considerazioni svolte sopra nel paragrafo 2, va osservato che, come anche evidenziato dalla Corte territoriale, non v'è alcun interesse ad accertare se il fatto già qualificato come corruzione propria, ai sensi dell'art. 319 c.p., possa essere ricondotto nella nuova fattispecie di corruzione per l'esercizio delle funzioni, di cui all'art. 318 c.p., introdotto dalla L. n. 190 del 2012, art. 1, comma 75, atteso che tale ultima disposizione prevede la stessa pena di cui all'art. 319 c.p., vigente al momento della commissione del fatto (Cass. Sez. 6^, n. 9079 del 24/01/2013, Di Nardo e altri, Rv. 254162).
4. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2015