Articolo 367 del Codice civile
Articolo 324Articolo 334
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19 aprile 1942
Art. 367.

(Dichiarazione di debiti o crediti del tutore).

Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell'inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l'obbligo di interpellarlo al riguardo.

Nel caso d'inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore e' interpellato dal giudice tutelare all'atto del deposito.

In ogni caso si fa menzione dell'interpellazione e della dichiarazione del tutore nell'inventario o nel verbale di deposito.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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