Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 367.
(Dichiarazione di debiti o crediti del tutore).
Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell'inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l'obbligo di interpellarlo al riguardo.
Nel caso d'inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore e' interpellato dal giudice tutelare all'atto del deposito.
In ogni caso si fa menzione dell'interpellazione e della dichiarazione del tutore nell'inventario o nel verbale di deposito.
(Dichiarazione di debiti o crediti del tutore).
Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell'inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l'obbligo di interpellarlo al riguardo.
Nel caso d'inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore e' interpellato dal giudice tutelare all'atto del deposito.
In ogni caso si fa menzione dell'interpellazione e della dichiarazione del tutore nell'inventario o nel verbale di deposito.
Commentari • 11
- 1. Tutore di un interdetto è pubblico ufficiale (Cass. 39981/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 settembre 2018 · 59.407013
[…] L'incarico è conferito dal giudice per svolgere un'attività 'ausiliaria' all'esercizio di una funzione giudiziaria; il tutore, sotto giuramento, ha il compito di compilare un inventario dei beni dell'incapace (artt. 362 e 363 cod. civ.), di tenere una contabilità che va sottoposta annualmente al giudice tutelare (art. 380): deve dichiarare l'esistenza di rapporti di debito e credito con l'incapace (artt. 367 e 368 cod. civ.) e rendere un conto finale quando cessa dalle proprie funzioni (art. 385 e segg. cod. civ.). […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 194
- 1. Trib. Napoli, sentenza 11/04/2024, n. 76Provvedimento: […] Sussiste, in primo luogo, il presupposto soggettivo perché si dichiari l'apertura della liquidazione giudiziale della sopra scritta società, avendo quest'ultima i requisiti previsti dall'art. 2 comma 1 lett. d e 121 del CCII, così come desumibile dalla documentazione contabile acquisita agli atti in base a quanto disposto dall'art. 367Leggi di più...
- nomina curatore·
- insolvenza·
- art. 367 CCII·
- art. 121 CCII·
- liquidazione giudiziale·
- art. 45 CCII·
- esame stato passivo·
- deposito documenti contabili·
- art. 2 CCII·
- bilancio finale di liquidazione·
- nomina giudice delegato·
- art. 49 CCII·
- apposizione sigilli·
- accesso banche dati·
- insinuazione creditori