Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2006, n. 40625
CASS
Sentenza 27 ottobre 2006

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Non sussiste l'interesse, giuridicamente apprezzabile, dell'imputato ad impugnare la sentenza con cui il giudice di appello - rilevata la diversità tra fatto contestato e fatto emerso nel dibattimento - annulli la sentenza di primo grado e trasmetta gli atti al PM perché proceda per il fatto diverso.

In tema di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), è legittima la decisione con cui il giudice di appello, rilevata la diversità del fatto contestato rispetto a quello emerso nel giudizio di appello, annulli la sentenza di condanna di primo grado e rinvii gli atti al P.M. perché proceda per il fatto diverso, perché, in tal caso, non è applicabile la specifica disposizione dell'art. 604, comma primo, cod. proc. pen. che impone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado nel caso in cui quest'ultimo abbia condannato per un fatto diverso in violazione delle regole sulle contestazioni dibattimentali; mentre deve, in via analogica, applicarsi lo stesso art. 604, comma primo, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede l'annullamento della sentenza di primo grado, altrimenti suscettibile di passare in giudicato, con l'effetto di determinare la preclusione di cui all'art. 649 cod. proc. pen., che renderebbe inutile la trasmissione degli atti al P.M..

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2006, n. 40625
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40625
Data del deposito : 27 ottobre 2006

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