Sentenza 16 dicembre 2020
Massime • 3
L'accettare o il portare una sfida per la risoluzione di una contesa o per dare sfogo ad un risentimento, impedisce l'applicazione della circostanza attenuante della provocazione, per la illiceità del comportamento di sfida, seppur occasionato da un precedente fatto dell'avversario.
In tema di omicidio, nel caso in cui gli autori, dopo aver predisposto un agguato con armi da sparo, abbiano poi rinunciato alla esecuzione per il rischio, non preventivato, di colpire i familiari della vittima designata, non è configurabile la desistenza volontaria, risultando integrati atti idonei a dare origine al meccanismo causale capace di produrre l'evento, nè è ravvisabile il recesso attivo, che consiste in un comportamento attivo volto a scongiurare l'evento.
Le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, anche quando acquisite ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., possono costituire fonte probatoria esclusiva e determinante dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, ove la loro attendibilità intrinseca sia confermata attraverso il rigoroso vaglio delle garanzie procedurali emergenti dalla progressione processuale, senza la necessità di reperire i riscontri esterni di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai congiunti della vittima, ai quali quest'ultima, per il desiderio che il tentativo di omicidio in suo danno non rimanesse impunito, aveva confidato nomi, circostanze, e ruoli degli autori).
Commentari • 3
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Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che integra il reato di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 577 c.p., comma 1, n. 2, la condotta dell'agente che, nell'ambito del normale traffico cittadino, speroni l'automobile condotta dalla vittima, costituendo tale comportamento "mezzo insidioso" di natura ingannevole, recante in sé un pericolo nascosto idoneo a sorprendere l'attenzione della vittima e a rendere più difficoltosa la difesa. Cassazione penale sez. I, 07/04/2022, (ud. 07/04/2022, dep. 26/04/2022), n.15838 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza, in rito abbreviato, del 25 ottobre 2019 il Tribunale di Sassari ha condannato V.D. alla pena di quindici anni e sei mesi …
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Sentenze Tribunale Udine, 27/04/2021, n.455 Con la sentenza in argomento, il Tribunale di Udine ha affermato, che in materia di reati sessuali (nel caso di specie, un cd. palpeggiamento) non è tecnicamente necessario un riscontro esterno alle dichiarazioni della persona offesa, risultando sufficiente un vaglio attento della sua attendibilità. Ed infatti, il Tribunale richiamando la sentenza della Suprema Corte n. 44644 del 18/10/2011 Ud. - dep. 01/12/2011- Rv. 251661, sostenuto che "nell'ambito dell'accertamento di reati sessuali, la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2020, n. 12045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12045 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2020 |
Testo completo
DEPOSITATA IN CANCELLERIA ad 30 MAR 2021 REPUBBLICA ITALIANA 12045-21 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO In nome del Popolo Italiano Cartel Lanzu.es LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE и QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2114/2020 -Presidente - EDUARDO DE GREGORIO -UP 16/12/2020 ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore- SCARLINI R.G.N. 19825/2019 ANTONIO SETTEMBRE RENATA SESSA IN CALCE ANGELO CAPUTO ANNOTAZIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GA NC nato a [...] il [...] ZI MO SE nato a [...] il [...] AL RE nato a [...] il [...] TI DR nato a [...] il [...] PA MO nato a [...] il [...] MB ER nato a [...] il [...] LO TI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/02/2018 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità per i ricorsi presentati nell'interesse di GA, ZI E TI;
il rigetto per le posizioni di AL, PA,MB, LO E ZI (per quest'ultimo in riferimento al ricorso presentato dall'avvocato RD). udito il difensore L'avvocato GIOFFRE' per la parte civile - Comune di Stignano si riporta alle conclusioni già depositate in cancelleria. L'avvocato Mazzone per il ricorrente MB chiede l'annullamento della sentenza impugnata. L'avvocato RD per ZI, insiste per l'accoglimento del ricorso. L'avvocato Speziale, per ZI, chiede l'annullamento della sentenza impugnata. L'avvocato ON per GA, insiste per l'accoglimento del ricorso. L'avvocato Cicino per GA, chiede l'annullamento della sentenza impugnata. L'avvocato Staiano per le posizioni di TI E SPATARO, dopo aver illustrato i motivi di ricorso ne chiede l'accoglimento. L'avvocato Albanese per LO dopo aver ampliamente illustrato i motivi di ricorso ne chiede l'accoglimento. L'avvocato Galeota per LO insiste per l'accoglimento del ricorso presentato. L'avvocato Arcorace per TI chiede l'accoglimento del ricorso presentato. L'avvocato Alvaro per PA insiste per l'accoglimento. I difensori del ricorrente AL avvocati GA e Gervasi riportandosi ai motivi di ricorso ne chiedono l'accoglimento. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 febbraio 2018, la OR di assise di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza della OR di assise di LO, per quanto qui di interesse (e quindi limitatamente agli odierni ricorrenti): assolveva UZ MO PP dai delitti ascrittigli ai capi I, M ed N, rideterminandone la pena nell'ergastolo, con isolamento diurno per anni 1; riduceva le pene inflitte: - a PA OR ed a GA AG, ad anni 18 e mesi 9 di reclusione ciascuno;
- a BA RT, ad anni 18 di reclusione;
- a AT MO, ad anni 19 di reclusione;
- a RA DR, ad anni 21 e mesi 6 di reclusione. Confermava, invece, la sentenza impugnata nei confronti di LL IN (a cui il Primo giudice aveva irrogato la pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per la durata di anni 1 e mesi 6).
1.1. Le indicate pene erano conseguenti alla ritenuta responsabilità dei predetti imputati per i reati loro ascritti in rubrica: - al capo A, il delitto associativo contestato ai sensi dell'art. 416 bis, pluriaggravato, cod. pen., per avere partecipato, fino al 28 settembre 2011, ad un'articolazione della 'ndrangheta, attiva nel reggino, nei comuni di Monasterace, Caulonia, Stilo e limitrofi, ascritto a LL, nel ruolo di organizzatore, e a PA, RA, AT e GA (per gli ulteriori due ricorrenti, UZ e BA, si era proceduto in separato processo); al capo B (ed al capo E, inerente le armi utilizzate negli agguati), il tentato omicidio di LL AM, nel luglio/agosto 2009, ascritto a UZ, LL, GA, PA e RA (i primi due come mandanti, gli altri tre come esecutori); al capo C (ed al capo D, inerente le armi utilizzate in tale occasione), l'omicidio del medesimo LL AM, consumato il 27 settembre 2009, contestato a UZ e LL (nella veste di mandanti); al capo F, il tentato omicidio di LA EN, del 19 giugno 2010, ascritto a RA (ed al capo G, relativo alle armi utilizzate); al capo I, la violazione della normativa sulle armi usate nelle occasioni delle imputazioni che seguono, contestata a AT e BA;
- ai capi M ed N, rispettivamente il danneggiamento ed il tentato omicidio ai ai danni di ER MO, dell'agosto 2007, ascritti ai medesimi AT e BA. 1 نظم 1.2. La OR d'assise d'appello, nell'estesa motivazione, riportava, innanzitutto, per ampi stralci, l'impianto motivazionale della decisione davanti alla stessa impugnata, della OR di assise di LO. Ricordava così che, nel corso del 2009, si era registrata una recrudescenza, nei comuni di Monasterace e Stilo, di azioni delittuose a danno di personaggi di rilievo pubblico della zona, di tentativi di estorsione nei confronti di imprenditori e di tentati omicidi e di omicidi di personaggi ritenuti appartenere alla cosca 'ndranghetista di riferimento della zona. Se ne era dedotto che si fosse prodotta, nel predetto sodalizio mafioso, una spaccatura e che una frazione del medesimo intendesse imporsi sulle altre. I personaggi di vertice di tale nuova consorteria (parte della precedente) venivano individuati in GA DR, LL IN e UZ MO PP (p. 12), e ciò soprattutto grazie alle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, OM AN (coimputato nel presente processo, condannato alla pena di anni 15 di reclusione con il riconoscimento della circostanza attenuante dall'art. 8 della legge n. 203/1991, per il tentato ed il consumato omicidio ai danni di LL AM, procedendosi, anche nei suoi confronti, per il delitto associativo in separato processo, e non ricorrente) e PA EL. La OR d'assise di prime cure aveva verificato il contributo dichiarativo fornito dal OM (da p. 12), valutando, innanzitutto, le ragioni della scelta collaborativa (p. 17 e 18) e giungendo, così, ad affermarne l'attendibilità (a partire dalle dichiarazioni del tardo 2010, in cui la sua collaborazione era divenuta piena), anche per la coerenza del narrato sui fatti di causa e sui fatti riferiti in occasione di altri procedimenti. Analoga verifica veniva compiuta in merito all'attendibilità ed al contenuto delle dichiarazioni di PA EL (p. 21 e p. 28). Alla luce del complessivo compendio probatorio (formato anche dalle sentenze divenute definitive sull'esistenza e sulla operatività delle cosche insediate nel territorio), si affermava la continuità del sodalizio criminale oggetto del presente processo, pur considerando le scissioni e le ricomposizioni succedutesi nel tempo, con la risalente cosca detta "GA-Metastasio-LL" (p. 31), attiva già dai primi anni '90. CA che come si è detto, aveva subito un'ennesima spaccatura, dimostrata, innanzitutto, dall'omicidio, in Lombardia, di VE CA (p. 33), consumato il 14 luglio 2008, uno dei personaggi di vertice della consorteria (e, nel contempo, capo della locale "Lombardia"), per mano degli stessi OM e PA (e su mandato dei medesimi LL e UZ). 2 Un fatto a cui erano seguiti il tentativo di omicidio e l'omicidio di LL AM, uno stretto alleato, in Calabria, del VE, oggetto del presente processo (p. 37; le indagini di polizia giudiziaria su tali vicende erano compendiate a p. 41 e ss), ancora ad opera del gruppo rivale, capitanato, come si è detto, da GA DR, LL IN, UZ MO, ai quali si era anche aggiunto GA NI (padre dell'odierno ricorrente LL AG e cugino del deceduto AM). Su tale più complessivo contesto e su tali singoli fatti omicidiari, avevano riferito OM AN (p. 57), gli operanti DO DO (p. 60; sulla intercettazione a carico di RR), IA (p. 82), ON (p. 86), IA (p. 90), DO (p. 94), IO (p. 101), NO (p. 102), RL (p. 107), AZ (p. 108), il consulente IZ (p. 87), il tecnico del Comune AP (p. 111), la figlia dell'imputato AT (p. 114), il teste RR (p. 119) ed il consulente di parte LU (p. 119). Da pagina 122, erano elencate le conversazioni intercettate, che la OR di LO aveva ritenuto di un qualche rilievo probatorio. Da pagina 254, venivano riportate le conclusioni del Primo giudice sul complessivo quadro probatorio, relativo agli agguati, prima, ed all'omicidio, poi di LL AM (rispettivamente contestati ai capi B ed E e ai capi C e D), osservando, appunto, come la sua eliminazione fosse stata concepita come conseguenza dell'omicidio del VE ed al fine di prevenire possibili ritorsioni nei confronti della fazione facente capo ai ricordati GA, UZ, LA e GA. Se ne ricostruivano così le varie fasi, la progettazione, la predisposizione dei mezzi, gli appostamenti, la vera e propria azione omicidiaria e le reazioni successive, traendo ampio spunto dai convergenti contributi conoscitivi forniti dai collaboranti OM e PA. Venivano infine individuati (p. 262) gli elementi a carico dei singoli imputati. Si passava poi alla ricostruzione, sempre riportando l'analisi fatta dalla OR di assise di LO, degli ulteriori fatti delittuosi. Iniziando (p. 269) dal tentato omicidio di LA EN, contestato ai capi Fe G. Su tale episodio avevano ancora concordemente riferito i collaboranti OM (p. 270) e PA (p. 270), individuando le ragioni del fatto e gli esecutori materiali dello stesso, mentre la vittima, il LA, e sua moglie non avevano in alcun modo contribuito a svelarne le ragioni ed i colpevoli, risultando evidente la loro reticenza (p. 273). Si dava poi conto delle deposizioni dei testi a discarico (p. 275) e degli operanti (p. 276). Si riportavano alcune conversazioni ritenute significative e le dichiarazioni del DO (p. 278). 3 то Venivano poi riportate le valutazioni del Primo giudice sugli ulteriori delitti contestati e sulle singole responsabilità: sul delitto associativo (capo A, p. 285) sul danneggiamento e sul tentato omicidio ai danni di ER MO (capo N, p. 288, ed i collegati capi I ed M), contestati a AT ed BA, come esecutori materiali (p. 319) ed al UZ, come mandante (che la OR di assise di appello assolverà non essendosi formata, sulla sua responsabilità, la necessaria convergenza delle indicazioni accusatorie).
1.2. Così riassunta la decisione impugnata, la OR territoriale passava in rassegna i motivi di appello proposti dagli imputati, che riassumeva da pagina 325 a pagina 350, a cui facevano seguito quelli proposti dalla pubblica accusa, e motivava la propria decisione, il cui dispositivo è stato in premesse ricordato, con la seguente scansione (a partire da pagina 376). Rigettava, innanzitutto, l'eccezione di incompetenza per territorio (p. 377) in considerazione del luogo di consumazione del delitto più grave, l'omicidio del LL (al quale era connesso il precedente attentato alla sua vita), ed anche considerando il contesto territoriale ove la cosca, oggetto del giudizio, aveva operato. Di contro, non erano emersi elementi tali da doversi ritenere la connessione del presente giudizio ad altro pendente davanti all'autorità giudiziaria di Catanzaro per un delitto associativo ed ulteriori fatti di sangue (come aveva già sancito anche la Cassazione giudicando sugli imputati che si erano avvalsi del rito abbreviato, con sentenza n. 22811/2016). Respingeva, inoltre, l'eccezione preliminare formulata dal LL (p. 381), in relazione all'affermata identità dell'odierna ipotesi associativa con quella giudicata, sempre a suo carico, dall'autorità giudiziaria catanzarese, dovendosi considerare la maggiore ampiezza dell'odierna contestazione, non limitata all'operatività della sola "locale" di AV, ma ad un territorio ben più ampio, facente parte della diversa "provincia" GI. La OR trattava poi della attendibilità e del narrato dei due collaboratori di giustizia, OM e PA (p. 382). Ricostruiva il contesto in cui erano maturati fatti di sangue (p. 388), la cosiddetta "faida dei boschi" (fra gruppo della "montagna" e quello della "marina"), nell'ambito del quale il gruppo GA-LL-UZ-GA, detto della "marina", aveva progettato, tentato e infine consumato l'omicidio di LL AM, referente del gruppo avverso, a seguito del riconosciuto antefatto, l'uccisione, l'anno prima, di quel VE CA di cui LL era stretto alleato. 4 Ricostruzione che non aveva affatto trovato smentita, come assunto da qualche difensore, nelle dichiarazioni di altro collaboratore di giustizia, PR UN (p. 390), visto che questi aveva riferito su dinamiche criminali diverse, più propriamente riferibili alla "provincia" catanzarese. Valutava poi gli elementi di prova sul tentato omicidio e sull'omicidio consumati a danno del LL (p. 391), verificando quali fossero stati i mandanti di entrambi i fatti di sangue, individuandoli in UZ e LL (p. 396) e quali fossero stati gli esecutori materiali invero del solo tentato omicidio, RA (p. 401), PA (p. 404) e GA (p. 406) (non vi sono condanne per gli esecutori materiali dell'omicidio, non individuati o non raggiunti da prove convincenti). La OR verificava poi il compendio probatorio raccolto sul tentato omicidio di LA EN (capi F e G) (p. 409), confermando la declaratoria di penale responsabilità del RA, e del tentato omicidio (e del danneggiamento) ai danni di ER MO (capi I, M ed N) (p. 412), ribadendo la condanna di BA e AT (ed assolvendo, come si è detto, in riforma della condanna di prime cure, UZ). Da ultimo (p. 419) prendeva in esame le censure mosse al delitto associativo contestato al capo A e, confermandone la configurabilità, ne riteneva accertata la responsabilità in riferimento a tutti gli odierni accusati: LL (p. 420), PA (p. 422), RA (p. 423), GA (p. 424) e AT (p. 427). Si è detto come gli altri ricorrenti (e lo stesso OM), UZ ed BA, per tale delitto, siano soggetti a separato processo.
2. Tutti gli indicati imputati hanno proposto ricorso, a mezzo dei rispettivi difensori.
2.1. Per UZ MO PP hanno depositato distinti ricorsi gli Avv.ti IO Speziale e Francesco RD.
2.1.1. L'Avv. Speziale ha articolato due motivi. Con il primo ha riproposto l'eccezione di incompetenza per territorio dell'autorità GI. La cosiddetta "faida dei boschi" aveva avuto uno sviluppo molto più ampio rispetto ai limitati fatti oggetto dell'odierno processo ed aveva interessato una più ampia gamma di gruppi malavitosi, operanti nei comprensori di Serra San UN, AV e Monasterace e quindi anche delle province di Vibo Valentia e di Catanzaro. Sui 22 omicidi commessi, espressione della ricordata faida, solo 3 erano stati consumati nella provincia di Reggio Calabria. 5 هنا Così che era evidente l'incompetenza per territorio dell'autorità giudiziaria GI. Irrilevante era poi il luogo di commissione del delitto associativo, essendo del tutto pacifica la sua minore gravità rispetto ai ricordati fatti di sangue.
2.1.2. Con il secondo, complesso, motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza del UZ per i delitti ascrittigli ai capi B e C, consumati ai danni di LL AM, ed ai capi D ed E (i delitti inerenti le armi utilizzate). La OR aveva motivato per relationem, richiamando la sentenza di prime cure, ed aveva dato una lettura a senso unico del costituto probatorio, senza tenere adeguato conto delle doglianze argomentate nel gravame della difesa. Aveva fatto, così, un complessivo malgoverno delle prove indiziarie raccolte. Indiziarie erano, infatti, le ricostruzioni offerte dai collaboranti OM e PA, approssimative e contrastanti, tali da non superare il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Si era dedotta la responsabilità del UZ dal suo supposto inserimento nel direttorio dell'associazione criminale, insieme al GA ed al LL, ma non si era valutato che, in precedenza, egli era stato condannato come mero partecipe della, diversa, cosca di ER e che la, valorizzata in chiave d'accusa, frequentazione personale di LL e GA non ne poteva dimostrare il ritenuto ruolo apicale. Né vi era prova che UZ, e LL, facessero parte di una compagine associativa di più alto livello, superiore alla storica e consueta articolazione, della 'ndrangheta, in "locali". Non si erano poi affrontate le censure della difesa sulle propalazioni dei due collaboratori di giustizia, OM e PA. Le cui dichiarazioni non potevano neppure considerarsi autonome, posto che la loro genuinità era stata pregiudicata dalle contestazioni, all'uno ed all'altro mosse dai pm della Procura di Milano, laddove il loro portato dichiarativo mostrava chiare divergenze. Fra le loro ricostruzioni, poi, vi erano insanabili contrasti sui seguenti punti: sul numero degli esecutori materiali, due o tre, dell'omicidio consumato;
- sul numero degli appostamenti fatti e non andati a buon fine e sui luoghi ove erano avvenuti;
- sull'organizzazione degli agguati, di cui OM si era assunta la paternità e che, invece, PA aveva attribuito al UZ;
- sulla preventiva conoscenza del luogo in cui era avvenuto l'omicidio, sulla presenza del UZ alla riunione preparatoria presso il silos di AT, sulla presenza di armi durante gli appostamenti. 6 OM non aveva neppure riconosciuto UZ in foto. Non si erano poi adeguatamente valutati due dati probatori acquisiti al processo. Il primo: nelle conversazioni intercettate nella lavanderia di CO PP (personaggio di spicco di altro clan malavitoso, al quale UZ aveva appartenuto) era stato ipotizzato un diverso movente dell'omicidio, di natura passionale. Lo stesso CO, richiesto di intervenire a seguito dell'attentato alla vita del LA, non si era affatto rivolto al UZ, nonostante la confidenza che li legava, ma ad altri canali, dimostrando così che non lo riteneva affatto un personaggio di spicco del clan. In secondo luogo, non si era tenuto conto di quanto dichiarato dal LL in ordine alla inattendibilità del teste RR ed al depistaggio ordito insieme agli ER per attribuire gli odierni fatti di sangue al LL medesimo ed al UZ (servendosi della microspia installata nella masseria;
microspia di cui erano a perfetta conoscenza, secondo il collaborante AG OR). E ciò per una risalente faida fra gli ER stessi e la famiglia LL.
2.1.3. L'Avv. RD articola tre motivi. Con il primo deduce la violazione di legge per l'omessa valutazione della attendibilità delle fonti dichiarative e dell'assenza di riscontri ad esse esterni. Si doveva innanzitutto considerare che, rispetto all'omicidio consumato del GA, OM assumeva la veste di chiamante in correità, avendo dichiarato di esserne stato uno degli autori, mentre così non era per PA che aveva solo concorso nel tentato omicidio. La OR territoriale aveva totalmente omesso la valutazione della attendibilità di entrambi i collaboranti, limitandosi ad affermare che tale giudizio era già stato compiuto in altri processi. Si trattava invece di una verifica che doveva essere ripetuta per ciascun fatto delittuoso e in relazione a ciascun accusato. Il Primo giudice aveva dedotto (p. 565) la compartecipazione del UZ all'omicidio del LL dalla sua presenza alla riunione avvenuta presso il silos. In realtà, quando OM aveva riferito delle riunioni preparatorie, non aveva citato né PA né UZ come presenti alle stesse. PA poi aveva riferito di avere solo assistito ad un incontro, presso il silos, di UZ con LL e GA e, solo grazie alle confidenze fattegli dal OM, era venuto a conoscenza di quanto si era deciso, in tale occasione, circa l'eliminazione del LL, così che sul punto non si era formata alcuna convergenza del molteplice, posto che la fonte del PA era stato lo stesso OM. 7 2.1.4. Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione in cui era incorsa la OR d'appello non considerando che il Primo giudice (p. 559) aveva rilevato che OM non aveva indicato il PA come presente alle riunioni presso il silos, così che questi assume la sola veste di teste de relato sul coinvolgimento nell'omicidio del UZ. Peraltro, le registrazioni avvenute grazie alla microspia installata in quel luogo avevano consentito di escludere che mai vi si fossero recati sia OM sia PA. L'affermazione, della OR, della presenza di costoro in altre indefinite riunioni era solo congetturale. Quanto alle precedenti pronunce giudiziali sugli omicidi VE e ER, occorreva ricordare che, per il secondo, UZ era stato assolto (avendo il PA dedotto la sua ricostruzione da quanto riferitogli da OM) e, per il primo, la OR di cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza di condanna. Un dato giudiziario di cui la OR GI non aveva tenuto conto. Non si era poi valorizzata neppure quella ulteriore pronuncia definitiva in cui si era accertato, come già ricordato, l'inserimento del UZ in altra compagine mafiosa e con il mero ruolo di partecipe. Il Primo giudice, poi (p. 558), aveva ricordato come i due collaboratori si fossero incontrati a Milano e avessero parlato proprio dell'omicidio LL così che le loro dichiarazioni non potevano neppure dirsi autonome e, quindi, genuine.
2.1.5. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge per essere stato ritenuto il concorso del UZ nel fatto. OM, infatti, aveva solo indicato la presenza del UZ in una delle riunioni preparatorie ma non ne aveva, in alcun modo, precisato il ruolo. E, quando aveva riferito su chi fossero stati i mandanti dell'omicidio LL, aveva indicato nominativi diversi. Così che non era stata individuata prova alcuna dell'effettivo concorso del UZ nel ricordato omicidio. ON e OR Staino, per LL 2.2. Gli Avv.ti Francesco IN, articolano sette motivi.
2.2.1. Con il primo deducono la mancata assunzione di una prova decisiva. La OR GI aveva deciso di non acquisire la corrispondenza intercorsa fra l'imputato ed il figlio di VE CA e di non escutere quest'ultimo pur 8 risultando che fosse a conoscenza di circostanze utili a scagionare LL dall'avere, appunto, concorso, quale mandante, all'omicidio del padre. Con ovvi riflessi sul suo ruolo nell'uccisione del LL, posto che l'omicidio del VE ne aveva costituito il riconosciuto presupposto.
2.2.2. Con il secondo motivo lamentano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla disapplicazione del divieto di un nuovo processo sui medesimi fatti illeciti sancito dall'art. 649 cod. proc. pen., in riferimento al delitto associativo contestatogli al capo A della rubrica. Era incorsa in errore, infatti, la OR GI laddove aveva osservato (p. 381) che, nel processo davanti all'autorità giudiziaria catanzarese, si era contestata la sola partecipazione del LL ad una "locale", di AV, mentre l'odierno procedimento aveva riguardato il suo inserimento in altra associazione, espressione della "provincia" GI. Invero, con l'ordinanza custodiale dell'odierno processo, notificata al prevenuto nel 2012, gli era stato ascritto il delitto associativo, assunto come commesso, fino al settembre 2011, nei comuni di Monasterace, Caulonia, Stignano, Stilo e limitrofi e, con piena sovrapposizione degli addebiti, nella misura custodiale dell'autorità giudiziaria catanzarese, gli era stato addebito il medesimo delitto associativo, in termini cronologici più ampi, dal 2007 all'attualità, consumato in AV, località confinante con Monasterace, e, quindi proprio in uno dei comuni limitrofi già menzionati nella prima ordinanza. Quel diverso processo era ancora in corso, pendendo il gravame di merito presso la OR di appello di Catanzaro. In conclusione, le date dei commessi reati e gli ambiti territoriali interessati rendevano evidente come si trattasse del medesimo fatto associativo (alla luce della giurisprudenza della Suprema OR: sentenze n. 28644/2012, 5143/2011, 8697/2005, 28644/2012), anche considerando la coincidenza delle fonti di prova. EL resto, nell'odierno processo, si era rinunciato ad ascrivere a UZ e OM il delitto associativo proprio perché era stato loro contestato nell'altro procedimento.
2.2.3. Con il terzo motivo ripropongono l'eccezione di incompetenza territoriale, avendo la "locale" di AV operato in territorio catanzarese, tanto più che il ricorrente LL, essendo, all'epoca, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, non poteva allontanarsi da tale comune, sito, appunto, nel circondario del Tribunale di 9 e Catanzaro, e dovendosi anche considerare i suoi, assunti, legami con l'organo malavitoso superiore, la "provincia" catanzarese.
2.2.4. Con il quarto motivo denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta responsabilità del prevenuto in ordine al delitto associativo contestatogli. Non vi era, innanzitutto, prova dell'esistenza e della operatività dell'indicato sodalizio mafioso, considerando che, su tali punti, non si era formato alcun precedente giudicato e che non era stata rilevata la consumazione di quei reati fine che ne costituiscono l'oggetto, le estorsioni ed i danneggiamenti, e che sono lo strumento del necessario controllo del territorio in cui si sarebbe insediata. Né vi era prova dell'inserimento in tale sodalizio del prevenuto. Sul punto, le indicazioni di OM e PA erano del tutto generiche e non vi era prova che l'imputato fosse stato addirittura intraneo al superiore consesso della "provincia". Circostanza che OM non aveva affatto riferito, ascrivendo al LL l'omicidio VE per ragioni di esclusivo rancore personale. Peraltro, il collaborante PR aveva riferito di avere saputo che LL aveva garantito al figlio di VE che non avrebbe attentato alla sua vita (e, se LL avesse conferito tale mandato, sarebbe andato contro anche ai voleri della "provincia", di cui, invece, era accusato di essere uno dei componenti). Irrilevante era la deposizione del teste RR che non aveva saputo neppure descrivere l'abitazione del LL ove, a suo stesso dire, si sarebbe, invece, recato. Non si era poi individuata alcuna condotta specifica da potersi attribuire al LL. Tantomeno quale promotore o organizzatore della consorteria.
2.2.5. Con il quinto motivo deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del LL in ordine agli ulteriori delitti ascrittigli, l'omicidio ed il tentato omicidio del LL, ed i reati concernenti le armi utilizzate. La OR GI si era limitata a riportarsi alle argomentazioni del Primo giudice, non affrontando così le censure mosse con l'atto di appello.
2.2.5.1. In primo luogo, le doglianze si erano appuntate sulla valutazione delle dichiarazioni del collaborante EL. Si era ricordato, infatti, che costui era risultato inattendibile nella ricostruzione dell'omicidio VE, perché aveva accusato un soggetto che era stato poi assolto, perché era venuto a conoscenza delle carte processuali 10 те dell'odierno procedimento con la notifica dell'ordinanza custodiale e perchè nutriva astio nei confronti dei componenti la famiglia LL per l'uccisione da parte di costoro di alcuni suoi parenti. La OR non aveva fatto neppure menzione delle conversazioni in cui OM aveva confidato alla LA di avere mosso false accuse nei confronti di alcuni soggetti. Nel suo narrato gli avvenimenti non trovavano mai una precisa collocazione temporale. La sua attendibilità era stata desunta dall'omicidio VE, un fatto i cui dettagli erano però noti da tempo. Era stato anche costretto ad ammettere che un suo zio gli aveva riferito dello scarso credito di cui LL godeva nell'ambito delle associazioni malavitose, così contraddicendo il riferito ruolo di vertice. I suoi racconti dell'omicidio VE mostravano evidenti discrasie e non chiari ricordi. Aveva riferito che la sua "copiata" aveva avuto il benestare del LL ma ciò non era possibile perché questi, nei primi anni 2000, era in stato di detenzione, e che, del gruppo di fuoco facesse parte LL UN (fratello di IN), trovando smentita nel fatto che questi era sottoposto agli obblighi e non poteva pertanto godere della necessaria libertà di movimento. I moventi dei citati omicidi erano stati diversamente riferiti dal collaborante PR. Non vi erano elementi poi che confermassero che OM si fosse effettivamente recato a casa del LL.
2.2.5.2. In secondo luogo, si censura la valutazione delle dichiarazioni del PA. Doveva, innanzitutto, ricordarsi come questi avesse smentito in più punti le dichiarazioni del OM sull'omicidio VE (e se riportava il dettaglio). PA poi, al momento di collaborare, aveva già letto le ricostruzioni del OM e, su quelle, aveva adattato le sue dichiarazioni in ordine all'omicidio LL, come aveva riconosciuto anche il Primo giudice (pp. 80 e 82). Il collaborante aveva riferito del mandato e del movente dell'omicidio solo per averli appresi da OM.
2.2.5.3. Quanto all'insussistenza dei riscontri esterni. Le ricostruzioni operate dai due collaboranti non erano affatto convergenti. Il Primo giudice aveva individuato come le loro propalazioni si sovrapponessero sul solo punto in cui entrambi avevano riferito della 11 20 partecipazione del LL ad una delle riunioni preparatorie. Senza però riuscire ad individuarne il ruolo rispetto all'azione omicidiaria.
2.2.5.3.1. In realtà OM aveva escluso che il prevenuto fosse tra i presenti alla prima riunione, a casa di NI GA. Aveva poi riferito che le successive riunioni erano avvenute presso i silos di UZ e AT - all'esterno degli stessi per evitare di essere intercettati nel corso delle quali era stato presente anche LL. OM aveva individuato il movente nella prossimità del LL, personaggio di vertice del gruppo della "montagna", al VE e in alcune problematiche relative agli appalti. Dei dettagli dell'effettiva consumazione dell'omicidio era venuto a conoscenza da altri aderenti alla cosca, in particolare da GA DR e dallo stesso LL IN, che gli avevano riferito come gli esecutori materiali fossero stati PA OR (che guidava l'auto), DR (RA) e AL (TI) (che avevano esploso i colpi d'arma da fuoco). Aveva saputo da PA che gli erano state inviate due statuette, di San MO e AM, per fargli comprendere che erano stati proprio loro a consumare l'omicidio di LL "AM", in occasione della festa dei due santi patroni. Con PA aveva parlato dell'omicidio LL.
2.2.5.3.2. PA non aveva affatto riferito le medesime circostanze. Aveva ricordato che vi era stata una riunione presso il silos di AT, a cui avevano presenziato UZ, detto "il principale", IA GA, PA e GA. Avevano parlato dell'omicidio del GA ma ciò gli era stato riferito, tempo dopo, dal OM. Circa il movente, UZ gli aveva confidato che l'omicidio era stato deciso perché la vittima designata era amico del VE e, quindi, un loro avversario. Quanto alla fase esecutiva dell'azione omicidiaria, i plurimi appostamenti gli erano stati riportati sempre da OM e, in seguito, aveva letto la notizia dell'omicidio sui giornali. Parlandone con OM, avevano prima pensato che gli esecutori materiali fossero stati PA, RA DR e TI AL, e poi OM stesso ne aveva avuto conferma (da UZ e RA) in uno dei suoi soggiorni in Calabria.
2.2.5.3.3. Peraltro, il ricordo del PA circa la presenza del LL alla riunione preso il silos era stato comunicato all'autorità giudiziaria in ritardo rispetto al verbale di collaborazione ed era così inutilizzabile e comunque, 12 то provenendo dalla medesima fonte, OM, non poteva costituirne un riscontro (sul punto Cass. n. 8929/2015). Ed era anche significativo il fatto che l'apparato intercettivo installato nel silos mai avesse registrato la voce o la presenza del LL sul posto.
2.2.6. Con il sesto motivo lamentano la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine ai delitti contestati ai capi B ed E, il tentato omicidio e la relativa violazione della normativa sulle armi. Sul punto, il portato dichiarativo del OM era privo della necessaria spontaneità posto che, nel corso dei suoi primi interrogatori, gli erano state contestate altre dichiarazioni, avvertendolo delle conseguenze del mendacio (derivante dalla discrasia con le medesime). Se ne citavano i brani più significativi. Un simile pregiudizio iniziale viziava tutte le successive acquisizioni che, allo stesso, si erano dovute adeguare.
2.2.7. Con il settimo motivo denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena.
2.3. Gli Avv.ti Giancarlo Pittelli e MO Albanese, per GA AG, articolano due motivi.
2.3.1. Con il primo complesso motivo deducono il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del prevenuto per i delitti di cui ai capi B (ed il collegato E) ed A.
2.3.1.1. Quanto al tentato omicidio del LL (capi B ed E), il compendio probatorio era costituito essenzialmente dalle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia, OM e PA. La ricostruzione del primo era riportata nella sentenza impugnata alle pagine 42, 43, 58. Quella del secondo alle pagine 60 e 27. Sulla base di tali propalazioni la OR d'appello aveva ritenuto (p. 263 e 265) il prevenuto responsabile dei delitti sopra ricordati. La OR aveva anche rilevato, a riscontro delle propalazioni dei collaboranti, come le utenze del ricorrente, e del fratello, nel periodo in oggetto, avessero frequentemente agganciato le celle di Serra San UN, anche in ore estranee a qualsiasi impegno lavorativo, celle comunque diverse da quella, pur non lontana, all'interno del cui perimetro era collocabile l'abitazione del ricorrente. 13 то OM aveva riferito che, prima di riuscire a consumare l'omicidio, erano stati predisposti tre o quattro agguati, fra luglio ed agosto del 2009, che non avevano avuto esito o perché LL non era transitato dove l'avevano atteso o perché era accompagnato dai familiari (la cui incolumità non avevano inteso porre in pericolo). PA aveva, invece, riferito di avere preso parte a un paio degli appostamenti destinati a consumare l'omicidio del LL, tutti nell'agosto 2009, in due giorni di seguito, entrambi non andati a buon fine, uno perché LL non era passato di lì e l'altro perché era passato con i familiari. La difesa collocava tali agguati ad una data successiva al 27 agosto 2009 perché era avvenuta dopo la riunione, certamente riconducibile a quel giorno, presso il silos. Erano così vanificati i pretesi riscontri deducibili dai tabulati telefonici che riguardavano un periodo del mese di agosto ben più ampio. La cui irrilevanza era anche dimostrata dal fatto che il cellulare del prevenuto e quello del fratello avevano agganciato le medesime celle indicate dalla OR anche dopo la consumazione dell'omicidio. Si lamentava poi che non fossero stati eseguiti analoghi accertamenti sui telefoni di coloro che erano parimenti accusati di avere partecipato agli indicati appostamenti. Si osservava infine come il fratello del ricorrente, nel parallelo giudizio abbreviato, fosse stato assolto dal tentato omicidio del LL.
2.3.1.2. Quanto al delitto associativo, l'intraneità del prevenuto nella consorteria era stata illogicamente dedotta dal fatto che egli avesse cercato di procurarsi delle armi. Era però evidente che l'avesse fatto a scopi di difesa personale avendo operato anche al telefono e su internet ed in epoca immediatamente successiva all'omicidio del proprio padre, GA NI. In nessuna delle conversazioni intercettate, il ricorrente aveva trattato questioni di natura criminale e, anzi, nella lunga conversazione ambientale registrata presso la masseria degli ER, gli astanti avevano osservato come suo padre NI avesse voluto lasciare i figli fuori dal contesto associativo in cui lui stesso militava. Per le medesime ragioni, pertanto, non poteva certo affermarsi che il GA avesse concorso in alcuno dei delitti consumati a danno di LL AM. 14 2.3.2. Con il secondo motivo lamentano la violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 577 cod. pen.. Nel caso di specie, infatti, vi erano stati solo dei tentativi che erano rimasti incompiuti per la volontaria scelta dei medesimi autori del fatto. In particolare, nelle occasioni in cui LL era accompagnato dai suoi familiari (la moglie ed il figlio) vi era stata una chiara desistenza dal portare a termine l'agguato. Una desistenza la cui volontarietà era dimostrata dalla successiva consumazione del fatto, avvenuta quando il LL aveva appena salutato la moglie, salita sull'auto per andarsene, nella piazza antistante il santuario dei Santi Cosma e AM, gremita di persone. Non era pertanto scontato il fatto che gli autori degli agguati avessero rinunciato ad agire per il solo pericolo di colpire altre persone.
2.4. Gli Avv.ti PP Gervasi e Mauro GA, per PA OR, articolano una pluralità di motivi che, in assenza di espressa indicazione, si possono enumerare come segue in sei distinte ragioni di censura.
2.4.1. Con il primo motivo eccepiscono l'incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria GI. Il delitto associativo è permanente e la consorteria giudicata nel presente processo era sorta nel territorio di competenza dell'autorità catanzarese, e precisamente nella zona di AV. Altri fatti omicidiari, una ventina circa, erano riconducibili alla medesima faida ed erano stati consumati anch'essi nel catanzarese.
2.4.2. Con il secondo motivo deducono la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente per i delitti di cui ai capi A (il reato associativo), B ed E (i reati relativi al tentato omicidio consumato ai danni del LL). Non si era correttamente valutata l'inattendibilità dei collaboranti alla luce degli esiti della consulenza LU sull'autovettura usata dagli autori dell'omicidio. Sia OM sia PA avevano, infatti, indicato, nel ricostruire l'azione omicidiaria consumata, nel PA (qui accusato, invece, dei soli, precedenti agguati) il terzo componente del gruppo di fuoco, con il ruolo di autista dell'auto, che era rimasto all'interno della medesima. Il consulente della difesa, LU, aveva confutato tale ricostruzione, dimostrandone la falsità posto che, pur essendo avvenuta l'azione sotto una pioggia insistente, si erano bagnati i solo tappetini dei sedili anteriori 15 е dell'autovettura utilizzata dai sicari, così da doversi arguire che solo due erano stati i componenti del gruppo di fuoco TI AL e RA DR, secondo i collaboratori, dovendosi invece escludere PA ed erano entrambi usciti dall'auto. PA, poi, era anche di tale corporatura, per altezza e complessione, da non potersi porre alla guida di un'auto così piccola. Si doveva anche ricordare che PA aveva riferito della partecipazione del PA alle riunioni preparatorie solo in dibattimento (dopo avere avuto conoscenza delle dichiarazioni del OM) e mai prima, nel corso degli interrogatori resi durante le indagini preliminari. E della presenza del PA presso il silos, l'apparato intercettivo ivi installato non aveva mai dato concreto riscontro. La consulenza LU aveva poi riguardato anche le celle telefoniche agganciate dal telefono del PA, ed aveva trovato conferma nella deposizione del teste Doria, dalla quale era emerso che il ricorrente, negli orari indicati dai collaboranti, non si trovava nei luoghi dai medesimi individuati.
2.4.3. Con il terzo motivo denunciano la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione ai tentativi di omicidio del LL. Sul punto gli appostamenti per consumare l'agguato infatti, si era rilevato come le dichiarazioni dei due collaboranti non convergessero affatto. E si sarebbe poi dovuta realizzare la convergenza del molteplice non in relazione alla indistinta successione dei vari episodi, ma in riferimento a condotte ben delineate nel tempo e nello spazio. Né, come rilevato, era stato possibile dedurre elementi di riscontro dall'analisi dei tabulati telefonici.
2.4.4. Con il quarto motivo lamentano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla esclusione dell'ipotesi del delitto impossibile, in relazione al tentato omicidio del LL, proposta con l'atto di appello e con la memoria scritta e su cui la OR aveva omesso di motivare. La morte del LL, appunto, era divenuta impossibile, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49 cod. pen., sia perché, in una occasione, la vittima non era transitata, sia perché, nell'altra, era in compagnia dei familiari.
2.4.5. Con il quinto motivo deducono la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della desistenza, sempre dall'ipotesi ascritta al capo B, il tentato omicidio ai danni di LL AM. 16 ضه I tentativi si erano, infatti, interrotti per la scelta del tutto volontaria dei loro autori e non era scriminante il fatto che la stessa fosse stata eventualmente dettata da fini utilitaristici. Si consideri poi che, in altri omicidi consumati nell'ambito della medesima faida, non ci si era curati della compresenza di familiari della vittima designata.
2.4.6. Con il sesto motivo lamentano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il delitto associativo. Il solo OM ne aveva riferito la partecipazione alla prima riunione in casa del GA ed alle successive presso il silos dello AT. Circostanze che, comunque, ne denuncerebbero la sola contiguità e non la compartecipazione. Deve poi aggiungersi che il solo PA l'aveva individuato come uno dei presenti al momento in cui gli era stata conferita la "santa" a casa del LL, mentre OM non l'aveva enumerato tra coloro che avevano partecipato a quella riunione, e l'aveva inserito fra gli astanti solo quando, a lui stesso, erano stati conferiti i gradi di "vangelo" e "trequartino" (pur dovendo attendere all'esterno, non avendo le "doti" necessarie).
2.5. Gli Avv.ti OR Staiano e Alfredo Arcorace, per RA DR, articolano dieci motivi.
2.5.1. Con il primo eccepiscono l'incompetenza territoriale della OR di assise di appello di Reggio Calabria in favore dell'autorità giudiziaria catanzarese. La OR aveva erroneamente affermato che l'origine della struttura e dell'attività del sodalizio criminoso andavano collocati nel territorio reggino, mentre, invece, dall'informativa di polizia giudiziaria prodotta agli atti era emerso che i fatti omicidiari per cui era processo erano collegati alla risalente "faida dei boschi" iniziata con l'omicidio di certo TO IT al quale, prima di quello di LL, ne erano seguiti altri, quasi tutti consumati in provincia di Catanzaro. Si era poi accertato, con l'escussione del teste AZ, che le prime riunioni del clan si erano tenute nel soveratese e, quindi, in territorio catanzarese. Irrilevante era poi il fatto che, in altro processo per le medesime imputazioni, analoga eccezione fosse stata rigettata, non costituendo tale giudicato un'insuperabile preclusione. 17 2.5.2. Con il secondo motivo lamentano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al percorso argomentativo seguito dalla OR territoriale. Non si era adeguatamente valutata l'attendibilità dei collaboranti OM e PA il cui portato dichiarativo costituiva parte essenziale del compendio probatorio, innanzitutto non rilevando la denunciata assenza di autonomia fra i rispettivi contributi, essendosi limitata, la OR, ad affermare che la loro credibilità era stata adeguatamente saggiata in altri procedimenti, dimenticando così che tale verifica va fatta in ognuno dei procedimenti nei quali le loro propalazioni vengano utilizzate. Nel caso specifico, lo si ripeteva, le contestazioni fatte dai pubblici ministeri, nel corso dei rispettivi interrogatori, ne avevano pregiudicato la spontaneità e la genuinità, ed in particolare il secondo, PA, aveva adattato la sua ricostruzione alla narrazione fatta dal primo, OM.
2.5.3. Con il terzo motivo denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta responsabilità del RA per il delitto associativo. La si era impropriamente dedotta dalla sua mera presenza ad alcune riunioni, peraltro senza che i collaboranti vi avessero potuto direttamente partecipare ma solo avendone appreso, in un secondo momento, il contenuto. Il teste AZ non l'aveva mai indicato fra i partecipi alla consorteria. OM ne aveva ricordato il nominativo solo in dibattimento. Non si era poi individuata alcuna condotta concreta che il prevenuto avrebbe svolto per conto del clan.
2.5.4. Con il quarto motivo deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato rispetto dei canoni di valutazione della prova. La OR aveva ritenuto che le divergenze fra le dichiarazioni dei due collaboranti fossero del tutto marginali, ma ciò era anche dipeso dalla loro mancata autonomia. Si sarebbero dovuti, invece, rinvenire i necessari riscontri, ad esse esterni, ma ciò non era affatto avvenuto, anche nel caso delle accuse mosse al RA. Il telefono del quale non aveva mai agganciato le celle che ricomprendevano i luoghi in cui erano stati fatti gli appostamenti per attentare alla vita del LL. RA poi non era mai stato controllato in compagnia dei due collaboranti. 18 е OM, come si è detto, l'aveva indicato solo in dibattimento e PA ne aveva riferito solo dopo essere stato posto a conoscenza delle, tardive, affermazioni del OM.
2.5.5. Con il quinto motivo lamentano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del RA per i delitti ascrittigli ai capi B ed E, gli agguati consumati ai danni del LL. Le condotte contestate a titolo di tentato omicidio non potevano, invece, configurare tale ipotesi, non avendo oltrepassato il limite degli atti meramente preparatori, dato che erano consistite soltanto nel posizionare in due diversi punti gli attentatori, i primi con compiti di vedetta, i secondi d'azione. In una prima occasione, poi, la vittima non era nemmeno transitata, così concretandosi il reato impossibile ai sensi dell'art. 49 cod. pen., e, nella seconda, trovandosi la stessa in compagnia dei familiari, gli autori dell'agguato avevano desistito volontariamente dall'azione (una decisione non certo necessitata posto che, nella casistica giudiziaria, erano presenti azioni omicidiarie consumate nonostante la prossimità delle vittime con i propri familiari). Qualora poi si ritenesse, nella seconda ipotesi, già concretato il tentativo, vi sarebbe, certo, stato un recesso attivo, già argomentato in sede di gravame di merito.
2.5.6. Con il sesto motivo denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità dei delitti contestati al RA, ai capi F e G, il tentato omicidio ai danni di LA EN. La tenuta condotta non aveva, infatti, concretato il ritenuto delitto, posto che la presunta vittima non era stata attinta in parti vitali da alcuno dei colpi esplosi, subendo solo lievi lesioni. Così che gli atti consumati non avevano assunto la necessaria idoneità ed univocità per configurare il contestato tentato omicidio.
2.5.7. Con il settimo motivo deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto ancora in ordine al delitto di tentato omicidio (ed al collegato reato inerente le armi usate) del LA. Non si erano approfonditi i seguenti punti: il possesso in capo all'imputato di una motocicletta, le lesioni riportate dal LA che escludono l'intento omicida, l'assoluzione di UZ che ne sarebbe stato il mandante, la causale alternativa dell'azione (una controversia di lavoro). 19 Si era così attribuito al RA il possesso di una motocicletta che invece apparteneva ad altro soggetto, come era del resto emerso dalle testimonianze di SS ET e SS MO.
2.5.8. Con l'ottavo motivo lamentano la violazione di legge in riferimento alla misura della pena. La pena fissata per il tentato omicidio del LL era eccessiva considerando che, in tale occasione, non erano stati neppure esplosi colpi d'arma da fuoco. L'aumento di pena per il tentato omicidio LA era sproporzionato alle lievi lesioni effettivamente provocate.
2.5.9. Con il nono motivo denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 d.lgs. n. 151/1991. RA non era affatto a conoscenza dei motivi per i quali si doveva attentare alle vite del LL e del LA ed alla relativa doglianza la OR non aveva fornito adeguata risposta.
2.5.10. Con il decimo motivo deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Non era sufficiente riportarsi, come aveva fatto la OR, alla mera gravità dei fatti, dovendosi invece individualizzare il trattamento sanzionatorio. RA aveva partecipato a tutte le udienze del processo e non aveva fatto alcuna richiesta che mirasse ad appesantirne la celebrazione. Il suo ruolo nell'associazione era stato marginale.
2.6. Gli Avv.ti IO Mazzone e NI Aricò, per BA RT, hanno presentato distinti ricorsi.
2.6.1. L'Avv. Mazzone articola cinque motivi. Con il primo, deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per i delitti al medesimo ascritti ai capi I, M, N (il danneggiamento ed il tentato omicidio ai danni di ER MO) ed anche per il reato di cui all'art. 703 cod. pen., contestato al capo L (l'esplosione di spari verso il domicilio dello ER) e già dichiarato prescritto. non si era data risposta alle doglianzeNella sentenza impugnata argomentate nell'atto d'appello. 20 Non si era, in particolare, tenuto conto della deposizione dibattimentale di EL CA, moglie di ER MO, in cui la stessa non aveva affatto confermato, come assunto dalla OR, di avere visto il prevenuto condurre l'autocarro dal quale erano stati esplosi i colpi d'arma da fuoco e neppure che suo marito l'avesse parimenti riconosciuto. Le precedenti dichiarazioni della EL, prodotte ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., non erano utilizzabili visto che non erano state oggetto di alcuna contestazione alla EL medesima, in dibattimento. La deposizione di ER NT, fratello di MO, sul punto, de relato dal fratello MO, era generica e, comunque, inattendibile (anche perché era stata rilasciata ad otto anni dal fatto). Su tali questioni era mancata ogni risposta da parte della OR territoriale. Né, nelle originarie s.i.t., la EL aveva indicato in modo inequivoco I'BA tanto che, come si è detto, non le erano state neppure contestate in dibattimento. IN NT aveva riferito de relato una circostanza che la sua fonte diretta, il fratello MO, non aveva confermato. L'abboccamento fra la EL ed il cognato IN' NT, prima della loro deposizione, rendeva altresì dubbia la genuinità delle loro dichiarazioni. Né il prevenuto era stato individuato dall'altra vittima dell'azione, ER CO, padre di MO e NT. Che aveva affermato di non aver riconosciuto che guidava il camion. Una dichiarazione che era stata confermata dall'altro fratello, di MO, ET. Non si era poi valutato adeguatamente che le suddette testimonianze erano de relato. E si doveva infine considerare che il prevenuto, BA, non era neppure imputato del delitto associativo.
2.6.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi, oggettivo e soggettivo, sempre del reato di tentato omicidio ai danni dello ER. Ricordate le censure mosse con l'atto di appello, si deduce l'inadeguata risposta data alle stesse dalla OR d'appello che si era limitata ad asserire come si potesse evincere l'intento omicidiario (ed anche l'univocità ed inidoneità della condotta dalla scelta di esplodere i colpi d'arma da fuoco da una posizione soprelevata rispetto al piano stradale, dalla direzione degli stessi proprio verso il balcone ove si trovava la vittima designata, dall'utilizzo di proiettili micidiali (qualità desunta dalla loro penetrazione nel muro esterno), dovendosi così escludere l'ipotesi che chi aveva sparato avesse voluto solo intimidire lo ER. 21 ہے Così però, la OR territoriale non aveva dato adeguata risposta alle obiezioni formulate con l'atto di appello, basate in particolare sul fatto che erano stati esplosi solo due colpi verso il balcone, neppure indirizzati ad altezza d'uomo (a metri 2,35 e 2,75 dal piano di calpestio).
2.6.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il difetto di motivazione in riferimento alla ritenuta aggravante della premeditazione. La OR di merito non aveva dato adeguata risposta al relativo motivo di appello, che si riportava, argomentando la configurabilità dell'aggravante in modo del tutto apparente ed in relazione al diverso imputato AT, senza verificarne la fondatezza rispetto all'odierno ricorrente, BA RT.
2.6.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità della circostanza aggravante disciplinata dall'art. 7 d.lgs. n. 203/1991. La OR territoriale non aveva dato congrua risposta al relativo motivo di appello, limitandosi ad affermare che vi sarebbe stata una "chiara utilizzazione del metodo mafioso". Non si era spiegato quale sarebbe stato il vantaggio per la consorteria di 'ndrangheta di riferimento, del quale BA non era neppure accusato di essere uno dei partecipi. E si doveva, invece, provarne il dolo specifico.
2.6.5. Con il quinto motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo di appello, che non aveva avuto risposta, evidenziava il ruolo marginale ricoperto, la conseguente ridotta capacità criminale, la sostanziale incensuratezza, la particolare tenuità del dolo.
2.6.7. L'Avv. Aricò articola quattro motivi. Con il primo, deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del contestato delitto di tentato omicidio. Il compendio probatorio era fondato sulle dichiarazioni dei familiari della vittima, in particolare della moglie EL CA. Si trattava però di ricostruzioni de relato posto che l'unico teste oculare, il padre dello ER, non aveva deposto. Si era dedotto il movente da un assunto contrasto sorto fra AT e UZ ed i fratelli De MA che avevano nascosto in un mezzo dello AT dei proiettili. 22 те L'intenzione era di estorcere a ER MO il nome di chi si era reso responsabile di tale condotta. ER aveva rifiutato di farlo e, alle rinnovate richieste dello AT, gli aveva risposto esplodendo alcuni colpi d'arma da fuoco. La reazione dello AT era così consistita nell'azione per cui è processo, nell'esplosione di due colpi d'arma da fuoco in direzione delle finestre prossime al terrazzo dell'abitazione dello ER e di altri due colpi verso la portafinestra che dalla cucina conduce al terrazzo. La OR aveva affermato che, di questi colpi, due erano congruenti con la volontà di uccidere lo ER, anche perché esplosi da una posizione sopraelevata rispetto alla sede stradale così da cogliere più facilmente il bersaglio (tanto che erano stati indirizzati proprio verso lo ER che si trovava, appunto, in quel preciso momento, sul terrazzo). Così però non si era data concreta prova né della idoneità nè della univocità degli atti, non essendo stata neppure acclarata l'esatta dinamica dell'occorso, tanto da non poterne dedurre la potenzialità e l'intenzione omicida. Né era dato escludere che la consumata condotta non fosse stata determinata da un mero intento intimidatorio.
2.6.8. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità della circostanza aggravante della premeditazione. La sussistenza della quale era stata motivata dalla OR distrettuale con esclusivo riferimento al coimputato AT MO e non si era approfondito il tema che consisteva nel dare conto che BA fosse quantomeno a conoscenza del disegno dello AT e vi avesse fattivamente aderito.
2.6.9. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 legge 203/1991. Nella sentenza del Primo giudice si era trattato il solo profilo dell'utilizzo del metodo mafioso mentre la OR d'appello aveva aggiunto anche la finalità agevolatrice del sodalizio 'ndranghetista. L'uso del metodo mafioso, peraltro, è stato solo affermato ma non dimostrato, così contravvenendo ai dettami della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 23153/2007). L'assenza, nella prima sentenza, di qualsivoglia motivazione sulla finalità agevolatrice ne doveva impedire la conferma da parte della OR territoriale. 23 Anche considerando la necessità di provarne il necessario dolo specifico, tenuto conto della natura soggettiva di tale circostanza.
2.6.10. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento della circostanza aggravante della provocazione. L'esplosione di colpi d'arma da fuoco da parte dello ER nei confronti dello AT non poteva che considerarsi un fatto ingiusto ed il contrario giudizio della OR era pertanto privo di fondamento.
2.7. Gli Avv.ti ET Alvaro e OR Staiano, per AT MO, articolano sette motivi di ricorso.
2.7.1. Con il primo motivo deducono la violazione di legge ed il difetto di motivazione in riferimento all'ordinanza del 25 marzo 2015 con la quale la OR d'assise di LO aveva deciso di acquisire le dichiarazioni rilasciate alla polizia giudiziaria da EL CA in altro processo (a carico di RA DR per l'omicidio di ER MO) ai sensi dell'art. 500 comma 4 cod. proc. pen.. Il diverso processo si era celebrato nei confronti del RA e non dello AT, con la conseguente inutilizzabilità nei suoi confronti di tali dichiarazioni per il rilevato difetto di contraddittorio. Ne derivava anche la nullità dell'altra parte dell'ordinanza, conseguente a tale primo punto, l'escussione ex art. 507 cod. proc. pen. di ER NT. Si precisava, inoltre, come non fosse consentita l'acquisizione delle dichiarazioni in precedenza rese dal testimone, ai sensi dell'art. 500 comma 4 cod. proc. pen. laddove non si fosse prima proceduto all'escussione in dibattimento del teste stesso.
2.7.2. Con il secondo motivo lamentano la violazione di legge in ordine alla mancata presa d'atto, da parte della OR distrettuale, della non spontaneità delle dichiarazioni dei collaboranti. Dalla trascrizione degli interrogatori del OM, dell'ottobre e novembre 2010 e del maggio 2012, si rilevava come al medesimo fossero state più volte contestate le dichiarazioni dell'altro collaboratore, PA, e gli fossero state fatte presenti le conseguenze, sui benefici spettantigli come collaboratore di giustizia, dell'eventuale discrasia delle sue affermazioni da quanto altrimenti accertato. La prova era pertanto nulla ai sensi degli artt. 188 e 191 cod. proc. pen.. 24 re 2.7.3. Con il terzo motivo denunciano la violazione di legge ed il difetto di motivazione in riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto associativo. La OR aveva indicato come rivelatori della sua partecipazione alla consorteria mafiosa la sua presenza in alcune riunioni ed il concorso nel tentato omicidio dello ER. Con tale apodittica conclusione non ci si era però confrontati con le censure argomentate nell'atto di appello. Innanzitutto, sulla stessa esistenza della compagine mafiosa che non risultava che si fosse esteriorizzata negli atti tipici di un tale sodalizio, non costituendo neppure la faida, più volte ricordata, un sicuro sintomo della sua esistenza, posto che avrebbe potuto rispondere a logiche parentali e familiari. E, poi, sull'intraneità dello AT nella medesima, le dichiarazioni dei due collaboranti non convergevano.
2.7.3.1. Erano emersi l'ambiguità del dichiarato del OM (sull'omicidio VE), l'astio da lui nutrito nei confronti di alcuni coimputati e, dalle conversazioni con la LA, la sua non genuinità. Tutti elementi che avrebbero dovuto condurre ad un giudizio di inattendibilità del dichiarante, non potendo essere risolti, come avevano fatto i giudici del merito, con l'affermazione che non avrebbero costituito altro che mere imprecisioni. OM poi (in specie sull'omicidio VE) si era potuto confrontare con gli esiti, cristallizzati, di un'indagine che aveva preceduto le sue propalazioni. Il giudizio di attendibilità del OM rispetto all'omicidio VE era strettamente connesso con l'attuale in considerazione della ritenuta conseguenzialità dei due fatti di sangue. La OR non aveva tenuto conto di altre circostanze che ne minavano l'attendibilità: l'esclusa presenza di LL IN alla sua "copiata" (perché detenuto, almeno agli arresti domiciliari); l'esclusa presenza di LL UN dal gruppo di fuoco del clan, dimorando egli in altra regione e trovandosi sottoposto agli obblighi;
l'adattarsi della sua ricostruzione a quanto gli era stato contestato delle dichiarazioni del PA;
la smentita da parte del PR in ordine alla ragione della "faida dei boschi".
2.7.3.2. Sull'omicidio VE, le dichiarazioni di PA divergevano da quelle del OM in molti punti e gli stessi giudici, che avevano celebrato il processo per il primo fatto di sangue, avevano rilevato come questi avesse 25 adattato la sua ricostruzione a quella del OM che aveva avuto occasione di leggere. Il contributo del collaborante nel presente processo era stato poi de relato, sul mandato omicidiario, sul movente e sulle riunioni preparatorie per essere venuto, PA, a conoscenza di tali circostanze dal OM stesso. La OR aveva assunto per veri dei dati che, invece, erano indimostrati: che AT fosse il "braccio destro" di UZ;
che AT e UZ si contattassero attraverso i figli. Si doveva aggiungere che OM non aveva riconosciuto in foto lo AT, che PA non aveva indicato quali fossero i concreti compiti svolti dall'imputato come stretto collaboratore del UZ e che numerose erano state le discrasie fra le dichiarazioni dei due collaboranti sulla partecipazione dello AT alle cerimonie di affiliazione e di attribuzione di cariche interne (si era anche dimostrato che il mattatoio in cui era stata ambientata una delle riunioni era stato edificato solo in epoca successiva rispetto a quella in cui sarebbe stato, a loro dire, il teatro di una di quelle cerimonie). Il ruolo di AT nella consorteria non poteva poi essere dedotto dalla sua partecipazione ad una riunione organizzativa dell'omicidio LL posto che da tale imputazione egli era stato assolto. Il silos dello AT, poi, non era vicino a quello del UZ, come era stato indicato, ma distava da quello di ben 5 km. La consulenza NE aveva smentito quanto riferito dal OM in ordine alla situazione logistica del silos dello AT. PA aveva riferito della riunione presso il silos per decidere l'omicidio LL, avvenuta il 27 agosto 2009, un'epoca, il fine agosto 2009, in cui OM aveva affermato di avere già più volte attentato alla sua vita. E di quelle riunioni PA aveva dato notizia al pm per la prima volta con una missiva inviata a due anni dall'inizio della collaborazione (tanto che la stessa OR territoriale aveva dichiarato l'inutilizzabilità della stessa ai fini delle contestazioni dibattimentali).
2.7.4. Con il quarto motivo deducono la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto per i delitti di danneggiamento e di tentato omicidio consumati ai danni dello ER. Gli indizi raccolti non erano né gravi né precisi né concordanti ed il compendio probatorio non aveva pertanto oltrepassato la soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Non era stato neppure chiarito quale fosse il movente dell'azione: risalenti dissidi lavorativi (ER aveva lavorato per UZ) o il ritrovamento di alcune 26 cartucce in un escavatore. Dicotomia che la OR, a torto, non aveva ritenuto avesse particolare rilievo. Si era però accertato che il silos dello AT gli era stato ceduto dal fratello del UZ e non dal UZ stesso. Sul rinvenimento dei bossoli nell'escavatore e sui fatti che si erano succeduti, divergevano le ricostruzioni della EL (De MA era stato prelavato da AT e picchiato nel suo cantiere, ed in suo soccorso era arrivato ER MO) e di ER NT (il fratello MO, visto De MA a bordo di un'autovettura, l'aveva seguito fino al cantiere di AT ed aveva visto che gli erano stati sparati contro dei colpi d'arma da fuoco). Era stata, invece, ritenuta attendibile l'ambasciata che AT avrebbe inviato a UZ MO, detenuto, tramite il congiunto UZ IO, raccontandogli la vicenda dei bossoli, alla quale UZ avrebbe reagito invitandoli ad agire contro lo ER. Una circostanza, questa, riferita da ER NT ma del tutto inattendibile posto che non vi erano rapporti confidenziali fra i due e si doveva, invece, ricordare che UZ, uscito dal carcere, aveva fatto da garante allo ER nell'acquisto di due camion, così dimostrando che non nutriva, nei suoi confronti, rancore alcuno. Incoerenti erano state le dichiarazioni dei due collaboranti anche sul racconto delle diverse fasi del tentato omicidio.
2.7.5. Con il quinto motivo lamentano la violazione di legge e vizi motivazionali in ordine al ritenuto tentato omicidio dello ER. Non si era infatti raggiunta la prova della idoneità e della univocità degli atti compiuti dagli attentatori, essendosi limitata, la OR, a congetturarli deducendoli dalla indimostrata posizione degli sparatori rispetto alla presunta vittima.
2.7.6. Con il sesto motivo denunciano la violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante allora prevista dall'art. 7 legge n. 203/1991. La OR aveva sostenuto che il fatto si iscrivesse nella generica necessità di riaffermare il dominio della cosca sul territorio con ciò però nulla dimostrando circa il contestato metodo mafioso con il quale sarebbe stato consumato il reato. Né si era fornita prova alcuna dell'ulteriore profilo, ascritto al prevenuto, la finalità di agevolare il sodalizio mafioso, fornendo anche il necessario riscontro, in capo all'imputato stesso, dell'indispensabile dolo specifico. 27 е 2.7.7. Con il settimo motivo deducono la violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla misura della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Era state utilizzate forme stereotipate di motivazione senza tenere in alcun conto il comportamento del prevenuto nel processo ed in custodia cautelare, elementi che riconducono al nesso fra l'irrogazione della pena e la sua funzione rieducativa.
3. Hanno depositato memorie scritte i difensori di: - LL AG, articolando due ulteriori motivi di ricorso, il primo in cui invocano il riconoscimento della desistenza o del recesso attivo in riferimento al delitto tentato contestato al capo B, il secondo sottolineando l'assoluta carenza del compendio probatorio in ordine al delitto associativo;
- UZ MO, ulteriormente argomentando sulla inattendibilità dei collaboranti PA e OM, con particolare riguardo alla reciproca contaminazione del loro portato dichiarativo, ed alle ragioni ed al mandato ad uccidere il LL;
LL IN, anch'egli sottolineando la mancata autonomina del propalato dei due collaboranti (riportandone i passi ritenuti più significativi).
4. Avendone fatta tempestiva richiesta alcuni dei difensori, l'udienza si svolgeva in forma orale. Questa OR, in via preliminare, all'udienza di discussione, rigettava l'istanza di rinvio avanzata dall'Avv. Aricò, per un impedimento dovuto a ragioni di salute, considerando che il suo difeso, BA RT, risultava assistito anche da altro difensore, regolarmente presente in aula. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi presentati nell'interesse di tutti gli imputati non meritano accoglimento e vanno, pertanto, rigettati.
1. Deve, innanzitutto, ricordarsi come questa OR, a fronte di una pluralità dei motivi di ricorso, come gli attuali, a loro volta non di rado scissi in una varietà di argomentazioni, sia chiamata ad operare il controllo di legittimità che le compete, procedendo ad una valutazione necessariamente unitaria e globale delle doglianze proposte, al fine di verificare la reale "esistenza" della motivazione dell'atto impugnato e la "tenuta" logica del ragionamento del giudice 28 е di merito sui capi e sui punti della decisione devoluti al suo esame (ex plurimis: Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148). Da tale più generale principio di diritto discende, anche, l'ulteriore osservazione secondo la quale la denuncia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano, invece, inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (ex multis: Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988). Considerando poi che la quasi totalità dei motivi di ricorso e degli argomenti in essi spesi, sono volti a denunciare, non tanto delle violazioni di legge (se non sotto il profilo del rispetto dei criteri di valutazione della prova), quanto dei vizi di motivazione nella selezione e nell'analisi delle fonti di prova, occorre ricordare come questa OR abbia, con costante orientamento ermeneutico, precisato che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo limitarsi a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, posto che esula dai poteri della OR di cassazione quello di una riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 06/02/2004, Elia, Rv. 229369 e più di recente Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
2. Premesso quanto sopra, devono, in primo luogo, affrontarsi le due questioni preliminari poste nei ricorsi. L'eccezione di incompetenza per territorio dell'autorità giudiziaria che ha, invece, proceduto prima la OR di assise di LO e, conseguentemente, la- OR di assise di appello di Reggio Calabria - sollevata da più difensori (nell'interesse di UZ, nel primo motivo dell'Avv. Speziale, di LL, nel terzo 29 е motivo, di PA, nel primo motivo, di RA, nel primo motivo) a favore dell'autorità giudiziaria del circondario catanzarese (o di Vibo Valentia). E la violazione del divieto sancito dall'art. 649 cod. proc. pen. in riferimento alla sola posizione di LL IN in ordine al delitto associativo contestatogli al capo A, ed ascrittogli anche nel procedimento pendente davanti all'autorità giudiziaria catanzarese. Entrambe le questioni risultano infondate.
2.1. Quanto alla prima, è del tutto evidente, ed è incontestato, come il delitto più grave oggetto dell'odierno processo sia l'omicidio, consumato il 27 settembre 2009, di LL AM, descritto al capo C della rubrica, in quanto è l'unico a prevedere la pena detentiva perpetua. E' altresì pacifico come lo stesso sia stato consumato in Riace, e, quindi, nel circondario del Tribunale di LO e nel distretto della OR di appello di Reggio Calabria. La ragione per la quale non avrebbe dovuto procedere al primo giudizio la OR d'assise di LO è individuata, nei ricorsi (e prima ancora nelle analoghe eccezioni ritualmente formulate in ciascun grado di giudizio), nella connessione che si assume esistere fra il ricordato omicidio ed altri fatti di sangue, tutti riconducibili alla più volte menzionata "faida dei boschi". Senonchè, a sostegno di tale tesi, nulla viene portato all'attenzione di questa OR - se non il mero riferimento ad un'informativa di polizia giudiziaria - che consenta anche solo di valutare la fondatezza di tale eccezione, che, invece, proprio da quanto si è accertato nel corso del dibattimento di prime cure, risulta essere stato smentita. La tesi dell'accusa, infatti, non adeguatamente contrastata dalle difese che, anzi, in vari passaggi (ad esempio in ordine alla valutazione dell'attendibilità dei collaboranti) la fanno propria, era che l'omicidio del LL fosse conseguente non tanto ad una risalente faida ma ad antecedente più prossimo, all'omicidio, consumato in Lombardia (e, quindi, ben lontano dal circondario catanzarese), di VE CA, commesso dagli appartenenti al medesimo clan, visto che si era decisa l'eliminazione del LL proprio per scompaginare ancor più le fila del gruppo rivale, di cui questi ed il VE erano personaggi di spicco, con il quale ci si stava contendendo la supremazia, mafiosa, nel medesimo territorio. Così che la pretesa connessione con gli altri omicidi, peraltro solo vagamente menzionati (il primo della serie sarebbe l'omicidio di certo TO IT), risulta priva di ogni concretezza (non essendo peraltro neppure noto se la 30 citata informativa di polizia giudiziaria abbia costituito il fondamento di un qualche procedimento giudiziario, diverso dall'attuale). E risultano, anche, del tutto irrilevanti le ulteriori argomentazioni spese nei ricorsi (e comunque confutate nella sentenza impugnata) circa il luogo di commissione del delitto associativo (di cui peraltro mai è stata chiesta la separazione dall'odierno processo, contestandone la connessione con l'omicidio del LL) visto che è, comunque, un delitto con pena edittale massima meno grave rispetto al ricordato omicidio. Peraltro, dei comuni citati nel capo di imputazione che lo descrive, il capo A - le città di Monasterace, Caulonia, Stignano, Stilo e AV solo quest'ultimo rientra nel circondario del Tribunale di Catanzaro, così che doveva concludersi che la quasi totalità del territorio che la cosca intendeva sottoporre al proprio dominio malavitoso si trovava proprio nella provincia di Reggio Calabria e più precisamente nel circondario del Tribunale di LO. Un dato che, nel processo, come si vedrà anche più avanti, non ha trovato smentita alcuna. La formulata eccezione-di incompetenza per territorio del Tribunale di LO - è pertanto priva di qualsivoglia fondamento.
2.2. Così come risulta infondata anche l'eccezione, sollevata nel ricorso LL, ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., in riferimento al giudizio pendente davanti all'autorità giudiziaria catanzarese in ordine alla sua partecipazione, anche in questo caso con ruolo di organizzatore e promotore, al sodalizio 'ndranghetista insediato nel territorio di AV. La OR distrettuale, infatti, con motivazione priva di manifeste aporie logiche, aveva osservato come, in quel diverso procedimento (che, peraltro, risulterebbe instaurato, come sembrerebbe possibile dedurre dalle date di emissione delle rispettive ordinanze di cautela, dopo il presente, così che la questione del divieto del secondo giudizio dovrebbe, al più, essere opposta non in questa ma in quella sede), al LL fosse ascritto il delitto associativo nella veste, appunto, di referente della sola cosca insediatasi nel comune di AV, mentre, nel presente processo, egli è accusato di avere contribuito a formare un'associazione criminale in un ambito territoriale ben più ampio, comprendente i territori, del circondario di LO e della provincia di Reggio Calabria, più sopra indicati, tanto da dovere, per il predominio sui medesimi, scontrarsi insieme ai propri alleati GA DR e UZ MO, tutti - riconducibili al cosiddetto gruppo della "marina" - con gli esponenti dell'avverso clan della "montagna", di cui erano, lo si è detto, componenti di vertice i ricordati VE MO e LL AM. 31 0 Ed era del resto in tale territorio, nella locride e nel reggino, che si erano consumati gli ulteriori reati fine contestati nel presente procedimento: oltre all'omicidio del LL commesso in Riace, il tentato omicidio del LA in Monasterace, ed i delitti compiuti ai danni di ER MO in Stignano, con la sola eccezione degli agguati al LL avvenuti nel contado di Serra San UN, sito, peraltro, non in provincia di Catanzaro (o in comune di AV) Ima di Vibo Valentia. L'eccezione proposta nell'interesse del LL è pertanto infondata.
3. Esaurite le questioni preliminari, devono ora affrontarsi le doglianze relative alla utilizzabilità ed alla concludenza degli elementi di prova che la OR distrettuale ha posto a fondamento della conferma della declaratoria di penale responsabilità dei ricorrenti (con la sola ricordata eccezione del UZ rispetto ai reati consumati ai danni dello ER) pronunciata dal primo giudice.
3.1. Considerando che, come hanno rilevato sia i giudici del merito, sia, di conseguenza, le difese, buona parte del costrutto probatorio è costituito dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia - OM AN e PA EL - si devono, in primo luogo, ricordare i principi di diritto fissati da questa OR sul tema: in tema di dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, il c.d. "pentimento", collegato nella maggior parte dei casi a motivazioni utilitaristiche ed all'intento di conseguire vantaggi di vario genere, non può essere assunto ad indice di una metamorfosi morale del soggetto già dedito al crimine, capace di fondare un'intrinseca attendibilità delle sue propalazioni. Ne consegue che l'indagine sulla credibilità del collaboratore deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona e quindi sulla genuinità del - suo pentimento quanto sulle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in correità, oltre che sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni (Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Ritorto, Rv. 253709); le dichiarazioni del collaboratore di giustizia su fatti e circostanze attinenti - la vita e le attività del sodalizio criminoso, appresi come componente dello stesso, seppure non sono assimilabili a dichiarazioni "de relato", possono assumere rilievo probatorio, purché supportate da validi elementi di verifica che consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli associati, in aggiunta ai normali riscontri richiesti ex art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 29923 del 04/07/2013, Favata, Rv. 256065); 32 in tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, l'accertata falsità di uno specifico fatto narrato non impedisce di valorizzare le ulteriori parti di un racconto più complesso svolto dal dichiarante, se supportate da precisione di riscontri, anche non specifici su ciascun elemento dichiarato, idonei a compensare il difetto di attendibilità soggettiva (Sez. 1, n. 35561 del 08/05/2013, Plaku, Rv. 256753); allorché il chiamante in reità o correità renda dichiarazioni concernenti un'attività continuativa di programmazione ed organizzazione di un fatto di reato, gli elementi di riscontro esterno relativi ad alcuni sviluppi significativi di detta attività, pur se penalmente irrilevanti, sono sufficienti a fornire conferma anche dei segmenti ulteriori, assurgenti a rilievo penale, attesa l'inscindibilità della valutazione di attendibilità riferita ad un tessuto dichiarativo unitario (Sez. 1, n. 586 del 04/12/2017, Callea, Rv. 272037); in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento о dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto- reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607); - i riscontri esterni alle chiamate in correità possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione;
b) per la loro indipendenza - intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della - concordanza;
c) per la loro specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, Lucchese, Rv. 239744 e Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019, Bombardino, Rv. 277393); in tema di valutazione delle dichiarazioni di reità o di correità dei collaboranti rappresentative di fatti assai remoti nel tempo, il criterio selettivo tra 33 те dettagli secondari della narrazione, suscettibili di fisiologiche discrasie e incertezze, ed il nucleo essenziale della chiamata deve essere modulato, non in termini astratti dal contesto delle rappresentazioni, ma in funzione del rilievo che l'evento, la condotta o la circostanza assumono intrinsecamente nell'ambito della propalazione alla stregua del rilievo loro assegnato dal dichiarante nell'economia del racconto, senza che i profili essenziali del narrato così individuati possano essere ulteriormente scomposti (Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Barraco, Rv. 264368).
3.2. Tutto ciò premesso quanto ai canoni di valutazione della prova dichiarativa che contraddistingue l'odierno costituto probatorio, deve rilevarsi come entrambi i giudici del merito abbiano fatto, correttamente, precedere alla verifica del contenuto dei contributi dichiarativi dei due collaboranti l'analisi della loro attendibilità, vagliando, innanzitutto, le ragioni della loro scelta collaborativa, determinata per OM (p. 12 della sentenza della OR d'appello), nell'ottobre 2010, dall'intento di sottrare la propria famiglia ed i propri figli al contesto malavitoso in cui lui stesso aveva operato (un ambito in cui il pericolo per la propria incolumità è sempre presente), comprensibili ragioni familiari, dunque, che, significativamente (per loro decisività), avevano indotto anche PA (p. 21), nei primi mesi del 2012, a compiere la medesima scelta, mentre si trovava in custodia cautelare per processo che aveva per oggetto il ricordato omicidio di VE CA. Si era rilevato, poi, nel sondare l'attendibilità del dichiarante, come OM avesse ammesso la propria partecipazione all'omicidio VE, pur essendo stato raggiunto, all'epoca, da un quadro indiziario non decisivo e come avesse ammesso, inoltre, di essersi reso responsabile anche di un altro omicidio, rispetto al quale mai era stato in precedenza indagato, oltre che di numerosi altri reati fine, avendo, infine, spiegato di avere commesso tali reati perché inserito nel clan malavitoso per cui è processo, ricordando anche i gradi gerarchici (usuali nelle associazioni di 'ndrangheta) raggiunti nel corso degli anni. Si era notato che anche PA aveva superato il medesimo giudizio di attendibilità, avendo ammesso le proprie responsabilità non solo in ordine all'omicidio di VE CA (consumato, appunto, materialmente in concorso con OM), ma anche in riferimento a due ulteriori fatti omicidiari (uno dei quali aveva riguardato ER MO, il cui precedente, fallito, attentato alla vita è oggetto dell'odierna contestazione) e di numerosi altri reati fine, oltre che dell'appartenenza al sodalizio 'ndraghetista nel cui interesse aveva consumato i ricordati reati, in cui anche OM era inserito. Così superando entrambi il primo giudizio, sulla loro attendibilità intrinseca. 34 3.3. Sia il primo giudice, sia la OR GI (alle pagine 382 e ss e 384 e ss) aveva dato conto delle obiezioni mosse dalle difese degli imputati all'oggettivo narrato dei due collaboratori di giustizia, spese in particolare - per essere venuti a sull'assunta non autonomia delle loro dichiarazioni conoscenza del propalato reciproco a causa delle contestazioni loro fatte, nel corso degli interrogatori, dai pubblici ministeri della Procura della Repubblica di Milano ma a tali doglianze i giudici del merito avevano fornito adeguata risposta in fatto, rilevando come le ricordate letture avessero avuto per oggetto non tanto gli specifici fatti ai medesimi in questo processo ascritti, quanto, invece, il più generale contesto in cui i collaboranti si erano trovati ad operare, e, quindi, la concreta operatività della consorteria criminosa alle cui attività illecite avevano partecipato (oltre che su episodi criminosi diversi da quelli per cui è processo, come l'attentato, riuscito, alla vita di ER MO;
e, qui, si discute del solo precedente agguato, il cui compendio probatorio, come si vedrà, è quasi interamente costituito dalle dichiarazioni dei familiari della vittima e non dei collaboranti). I Giudici del merito avevano anche preso atto che non in tutti i diversi procedimenti nei quali i due collaboranti avevano offerto il loro contributo dichiarativo si era pervenuti ad un giudizio positivo sulla loro attendibilità, visto che questa era stata negata proprio nel già citato procedimento, celebratosi davanti all'autorità giudiziaria catanzarese, per l'omicidio di ER MO (conclusosi, purtuttavia con la condanna del, solo, PA), ma avevano dovuto, altresì, rilevare come si fosse pervenuti ad un giudizio opposto di conferma della loro attendibilità intrinseca ed estrinseca, per la congruenza logica e la sovrapponibilità del loro narrato in altri procedimenti, primo fra tutti quello celebrato davanti all'autorità giudiziaria milanese per l'omicidio di VE CA per il quale erano stati definitivamente condannati, sia i due collaboratori, come esecutori materiali del fatto, sia l'odierno coimputato, LL IN, anche in tal caso con il ruolo di mandante. Analogo ruolo, di mandante, era stato, sempre dai collaboranti, attribuito a UZ MO PP e, questi, dopo una prima sentenza di annullamento di questa OR, ne era stato anch'egli dichiarato responsabile, come mandante, in via definitiva. Era allora evidente come l'attendibilità di OM e di PA fosse stata positivamente saggiata proprio in relazione al fatto di sangue che aveva costituito il presupposto della consumazione del delitto più grave, qui ascritto, l'omicidio di LL AM, preceduto dagli ulteriori agguati non andati a buon fine. 35 e Una ricostruzione complessiva che, pertanto, escludeva anche che le accuse di OM trovassero alternativa giustificazione nel rancore che questi avrebbe dovuto nutrire nei confronti, peraltro del solo LL IN, per i precedenti lutti causati ai suoi familiari, posto che, invece, era del tutto evidente, come il ruolo del medesimo, di mandante dell'omicidio LL (e prima ancora di VE) avesse trovato logica ragione proprio nella posizione di vertice da questi ricoperta in quel gruppo che si era formato intorno al medesimo, al UZ, - imputato, come si è visto, del medesimo reato, e al GA il cui decesso (del 13 - anche per gennaio 2011) aveva impedito ogni ulteriore accertamento contrapporsi a quello capitanato, anche, dagli stessi VE e LL. Un contesto, indubbiamente mafiosa che consentiva anche di comprendere quale potesse essere la ritrosia del OM che aveva concreta ragione di temere per l'incolumità sua e dei familiari -a riferire, fin dai primi interrogatori, tutte quanto era a sua conoscenza degli illeciti commessi dai suoi sodali, in particolare se occupavano le posizioni di vertice della consorteria. E per le medesime ragioni, oltre che per un'oggettiva difficoltà di ricordo, avendo iniziato a collaborare con le autorità qualche anno più tardi, nel 2012, ben si doveva comprendere la rilevata progressività arricchendo le proprie narrazioni di alcuni dettagli - della ricostruzione dei fatti offerta dal PA. Né poteva certo dedursi la complessiva inattendibilità dei propalanti da alcune circostanze sottolineate nei ricorsi: il fatto che LL IN non potesse essere presente in alcune delle riunioni perché ristretto agli arresti domiciliari, e l'impossibilità per UN LL di far parte del "gruppo di fuoco" della cosca perché sottoposto a degli obblighi di residenza. In entrambi i casi, infatti, si tratta di impedimenti non assoluti che ben avrebbero potuto essere violati da costoro che, per quanto riguarda almeno l'odierno ricorrente, non si era certo dimostrato proclive al rispetto della legge. Così che deve, conclusivamente, affermarsi che la verifica della attendibilità (intrinseca ed estrinseca) dei dichiaranti, OM e PA, era stata condotta, da entrambi i giudici del merito, dando adeguato conto delle obiezioni delle difese e pervenendo al relativo giudizio al culmine di un percorso argomentativo, necessariamente in fatto, che appare del tutto privo di manifeste aporie logiche così da sottrarsi alle dedotte censure di legittimità. Tutto ciò premesso, in via più generale, sulla formazione del compendio probatorio costituito dalle dichiarazioni dei due collaboranti, si devono affrontare le obiezioni difensive relative agli elementi di prova, che ne sono derivati, in ordine ai singoli reati ascritti ai ricorrenti. 36 то 4. La vicenda che ha dominato il presente procedimento è quella relativa alla eliminazione di LL AM, che deve essere, complessivamente (rispetto ai singoli motivi di ricorso), esaminata e che ha dato luogo alla contestazione del suo tentato omicidio (descritto ai capi B ed E) e dell'omicidio consumato (capi C e D).
4.1. Il movente del delitto è stato concordemente individuato dai due collaboranti nella, già ricordata, contrapposizione fra i due gruppi che si contendevano il controllo di quel territorio della provincia GI e che aveva visto dividersi in due fazioni il sodalizio mafioso della zona, l'una con a capo il triumvirato GA-LL-UZ, l'altro riconducibile al VE ed al LL AM, denominate, il primo, come gruppo della "marina", il secondo, come della "montagna" o dei "viperari". Dissidio che era sorto anche a seguito di quanto era stato disvelato dall'operazione "Mithos" circa il proposito manifestato proprio da VE CA di eliminare lo stesso LL IN. Per nascondere quanto più possibile le reali ragioni dell'attentato al LL, i vertici del clan, GA, LL e UZ, aveva deciso, a detta dei collaboranti (che ben ne conoscevano gli intenti, trovandosi ai loro ordini), di coinvolgere nell'azione GA NI, che di AM era cugino (o, comunque, parente, nonostante la divergenza dei cognomi in una delle vocali) e che, nei suoi confronti, nutriva dell'astio conseguente a sopraffazioni ed umiliazioni che si trovato a subire. Un complessivo contesto che non trovava solo conferma nella convergenza delle indicazioni a tale riguardo dei due collaboranti, ma anche nel coinvolgimento negli agguati, a danno del LL, dell'odierno ricorrente GA AG, figlio proprio di quel NI (trovando così concreta smentita l'affermazione secondo la quale NI avesse inteso escludere i figli dal contesto malavitoso in cui lui stesso operava) che la triade di vertice della "marina" aveva coinvolto nell'organizzazione dell'uccisione. Giova inoltre ricordare come, significativamente, pochi mesi dopo, il 21 aprile 2010, proprio GA NI veniva ucciso a colpi d'arma da fuoco, così da determinare, anche, da parte dell'odierno ricorrente, GA AG, la spasmodica ricerca di armi. Temendo, quest'ultimo, possibili azioni della consorteria rivale a suo danno, ben consapevole di poterne essere una vittima visto che non era rimasto affatto estraneo a quel contesto mafioso da cui si assume che il padre avrebbe inteso escluderlo. 37 Un timore tanto fondato da rimanere, lo stesso GA AG, vittima di un agguato (che non ne aveva determinato però la morte), pochi mesi dopo, il 1 agosto 2011. Così che l'alternativa versione del movente dell'omicidio LL riferita da altro collaboratore di giustizia, PR UN, trova adeguata smentita anche dovendosi considerare il fatto che questi si era limitato a congetturarla, non avendo egli rivestito alcun ruolo nel medesimo (diversamente da OM e PA, che ne erano stati i protagonisti, quantomeno in riferimento agli agguati che l'avevano preceduto). Un movente la contrapposizione fra la "marina" e la "montagna" - che aveva trovato convincente conferma anche nella conversazione intercettata a carico del RR, nel corso della quale egli aveva riportato quanto gli avevano rivelato i familiari del LL, sulle ragioni dell'eliminazione del congiunto. Frasi che, comprensibilmente, non avendo egli operato alcuna scelta collaborativa, in dibattimento, aveva tentato di sminuire. Così individuate ragioni e contesto che avevano determinato prima gli agguati e poi l'omicidio di LL AM, e il conseguente ambito di persone al quale ascriverli, considerando che, per rispondere alle ulteriori censure mosse nei ricorsi, deve procedersi all'analisi della persuasività motivazionale, oltre che della sua aderenza ai principi di diritto sui vari punti trattati, della sentenza impugnata. A tal fine appare più agevole seguirne le scansioni, esaminando, pertanto, il compendio probatorio formatosi in relazione alle posizioni dei singoli imputati, traendone, nel caso, considerazioni più generali sulla complessiva vicenda.
4.2. La OR d'appello ha, innanzitutto, considerato come UZ MO fosse stato indicato sia da OM (p. 57 e ss.) sia dal PA (p. 60) come uno dei mandanti, insieme al LL, della eliminazione del LL. Quanto alla fase deliberativa, non avevano pregio le obiezioni difensive in ordine alla mancata registrazione della voce del UZ, e di quella del LL, ad opera della microspia installata nell'ufficio del silos dello AT, essendo evidente la consapevolezza da parte dei soggetti interessati della presenza dell'apparecchio captativo, posto che lo stesso OM aveva, attendibilmente (perché risultato a conoscenza dello stato dei luoghi), riferito che, proprio per tale ragione, le riunioni si tenevano all'aperto, nel piazzale, piuttosto che nel locale indicato. La circostanza che PA non avesse immediatamente incluso il nome del UZ nel novero dei mandanti era, non illogicamente, derivato dal timore che questi, all'inizio della sua collaborazione con l'autorità giudiziaria, aveva nutrito 38 о temendo per l'incolumità propria e dei suoi congiunti nel caso in cui avesse accusato i soggetti, come indubbiamente era UZ, di maggiore caratura criminale. Né poteva trarsi adeguata smentita alle convergenti dichiarazioni sul punto dall'assunta inattendibilità della loro ricostruzione circa gli autori del successivo fatto omicidiario, sempre ai danni del LL, fondata sulla pretesa impossibilità della partecipazione al medesimo di PA OR. Si è, infatti, affermato che PA non avrebbe potuto condurre la vettura con la quale erano giunti sul posto gli altri attentatori impedendolo la sua corporatura, una deduzione che nulla dimostra per la sua evidente controvertibilità. Ed alla stessa conclusione deve pervenirsi sulla contestata presenza del PA come terzo componente del gruppo degli attentatori, a causa della presunta assenza di acqua sui tappetini posteriori della medesima vettura (al momento dell'omicidio pioveva;
e, se fossero stati tre gli attentatori, uno avrebbe dovuto sedere dietro), posto che non risulta affatto, con la dovuta certezza, né il dato da cui muove il ragionamento (le reali condizioni dei tappetini e la loro presenza anche nei posti posteriori), né l'intensità dell'evento atmosferico nei pochi istanti in cui si era svolta l'azione, né l'esatto tragitto compiuto da ciascuno dei due attentatori (allo scoperto o meno) che erano usciti dalla vettura (non lasciando alcuno o lasciando il terzo al posto di guida) per affrontare il LL. E' poi priva di fondamento la doglianza della difesa intesa a confutare la "convergenza del molteplice", fra le accuse di OM e PA, sul mandato ad uccidere il LL da parte di UZ, fondata sulla considerazione che PA si era limitato a riferire quanto dettogli da OM circa il contenuto di quella riunione preparatoria a cui egli non aveva personalmente assistito, e ciò perché la censura non affronta l'intero portato delle dichiarazioni del PA che aveva anche riferito (p. 60) che, pur sollecitato da OM a partecipare agli agguati, era stato lo stesso UZ a chiedere la sua disponibilità a portare a termine l'azione e ne aveva anche spiegato la ragione: il dissidio fra "quelli della montagna" e "quelli della marina" e fra costoro UZ indicava in particolare LL IN. Così che, del mandato del UZ ad uccidere LL, anche PA è testimone diretto. Né hanno pregio le obiezioni relative all'impossibilità temporale di collocare i tentativi di agguato che la OR ha, non illogicamente, fissato in due, non - andati a buon fine, l'uno perché LL non era passato, l'altro perché nella vettura vi erano anche la moglie ed il figlio rispetto alle riunioni in cui l'azione - era stata decisa, posto che tali abboccamenti erano stati anch'essi almeno due, 39 е l'uno presso un'abitazione di GA Giovani, l'altro presso il silos di AT MO e comunque se ne era parlato anche in altre occasioni, come era avvenuto quando UZ ne aveva direttamente trattato con lo stesso PA (che non aveva infatti partecipato ad alcuna delle due riunioni, fra i vertici del sodalizio e quel GA che se ne era assunta la più evidente parte di responsabilità). Né a fronte del dettaglio del narrato dei due collaboranti - che, lo si ripete, hanno riferito del loro diretto coinvolgimento nel grave fatto di sangue possono - costituire delle adeguate ragioni di dubbio le conversazioni intercettate al CO, esponente di vertice di un altro sodalizio malavitoso in ordine alle, supposte, alternative ragioni dell'omicidio del LL. Sono, conclusivamente, infondati i motivi di ricorso presentati nell'interesse del UZ in ordine alla sua dichiarata responsabilità per i delitti contestatigli ai capi B, C, D ed E consumati ai danni di LL AM (quanto all'indubbio collegamento fra gli agguati e l'omicidio consumato si rinvia a quanto dedotto in merito alle censure proposte sul punto da LL IN): il secondo dell'Avv. Speziale, il primo, secondo e terzo dell'avv. RD. Deve solo aggiungersi che il fatto che UZ MO fosse anche stato ritenuto uno dei partecipi di una diversa cosca, quella di ER capitanata dal già citato CO, non consente di confutare le ricordate conclusioni posto che non ne emergono gli esatti termini temporali e le specifiche modalità in assenza delle quali non è consentito a questa OR di saggiarne la decisività, considerando poi come non possa affatto escludersi la compartecipazione di un singolo soggetto a diverse associazioni malavitose: si pensi, per restare alle vicende citate nell'odierno processo, alla posizione del VE, attivo sia in Lombardia sia nel gruppo della "montagna", o a LL IN, vertice del locale di AV e componente di quella triade che dirigeva il gruppo della "marina".
4.3. Anche LL IN è stato dichiarato responsabile, sempre come mandante, dei medesimi delitti, di omicidio e di tentato omicidio di LL AM. Ed anche nei suoi confronti convergono le dichiarazioni d'accusa dei due collaboranti. OM aveva riferito che LL non aveva potuto partecipare alla prima riunione presso la "casetta" di LL NI, ma aveva poi preso parte a qualcuno dei vari abboccamenti avvenuti presso il silos dello AT, a cui lo stesso collaboratore era stato presente, in cui si era discusso degli agguati a LL AM, avendo così potuto personalmente constatare il pieno 40 е accordo di LL con gli altri due esponenti di vertice del sodalizio della "marina", UZ e GA, nel procedere alla eliminazione di LL AM, avvalendosi, sempre, dell'appoggio logistico dei suoi parenti, GA NI ed i figli (quantomeno l'odierno ricorrente AG). EL resto, OM aveva già consumato l'anno prima l'omicidio VE proprio su mandato dei medesimi GA, UZ e LL (era stato GA a chiedergliene la consumazione, facendogli il nome anche del LL, che, solo dopo il delitto, gli era stato presentato;
LL, in quella occasione, l'aveva ringraziato e UZ, anch'egli presente, gli aveva consegnato la somma euro 3.000 in contanti, come ringraziamento dei tre, GA, UZ e LL, per l'omicidio). PA aveva saputo sia da OM sia da UZ come i vertici della consorteria della "marina", GA, LL e UZ, avessero deciso di procedere all'uccisione del GA e come nella riunione, a cui non aveva direttamente partecipato, presso il silos dello AT, si era discusso di questo. Lo stesso UZ gli aveva riferito che l'omicidio interessava in modo particolare al LL. E, saputo ciò, lui, PA, si era messo a disposizione del UZ (e, di conseguenza, di GA e di LL) per compiere gli agguati a cui poi aveva effettivamente partecipato. Quanto al collegamento cronologico e logico fra gli agguati e l'omicidio consumato, entrambi i collaboranti avevano riferito come avessero appreso, dalle dirette ammissioni dei sodali (OM) e dai segnali inequivoci loro inviati (PA, con le statuette dei santi), che la consumazione del fatto di sangue, a fine settembre, era attribuibile agli stessi, che, dopo i due agguati non andati a buon fine (uno perché la vittima non era transitata nel punto ove lo stavano attendendo, l'altro perché, nella vettura, LL non era solo, ma in compagnia della moglie e del figlio), avevano portato a compimento il mandato loro conferito dai vertici della cosca, e quindi anche dallo stesso LL IN (oltre che dal sopra menzionato UZ). E' pertanto evidente come il narrato dei collaboranti converga su tutte le circostanze di fatto essenziali (ed anche sui molti dettagli riportati nell'impugnata sentenza) e come non possa affermarsi che, in relazione agli stessi, la fonte di conoscenza sia unica, posto che anche lo stesso PA aveva appreso non dal solo OM, ma anche dalla fonte privilegiata (per il ruolo rivestito nel clan), costituita da UZ MO, della volontà (peraltro prevalente rispetto allo stesso UZ, come aveva riferito anche OM) del LL di giungere ad eliminare il LL. Sono così infondati il quinto ed il sesto motivo del ricorso presentato dai difensori del LL. 41 се Deve poi aggiungersi come la OR d'appello abbia, altresì, risposto, con motivazione non manifestamente illogica, anche alle ulteriori argomentazioni dedotte dalla difesa. Era, innanzitutto, irrilevante l'escussione (e le collegate produzioni) del figlio del VE che intendeva attribuire a diverso ambito l'omicidio del padre, avendo trovato adeguata smentita, tale alternativa ipotesi, nelle già ricordate sentenze definitive. Come non aveva rilievo alcuno il fatto che i due collaboranti avessero parlato fra loro del fatto omicidiario, essendo stato provato che i due, ben prima della loro scelta di collaborare con la giustizia, avevano partecipato ai ricordati agguati ai danni del LL e come fosse, pertanto, ovvio che, ritornati in Lombardia, avessero discorso dell'omicidio che, nel frattempo, gli altri componenti della consorteria avevano, infine, consumato. Non vi era pertanto alcuna ragione per concludere che tale abboccamento potesse costituire lo strumento di un reciproco inquinamento delle ricostruzioni del fatto che avrebbero offerto all'autorità negli anni successivi. Né poteva dedursi l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del PA dalla considerazione che le medesime erano state rese in dibattimento e non nel termine prescritto dalla stesura del verbale di collaborazione processuale, essendo orientamento costante di questa OR (da ultimo confermato da Sez. 2, Sentenza n. 34240 del 10/07/2018, Lepre, Rv. 273454) che la sanzione di inutilizzabilità che, a norma dell'art. 16-quater, comma 9, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. nella legge 15 marzo 1991, n. 82 come modificata dall'art. 14 della legge 13 febbraio 2001, n. 45, colpisce le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni, previsto per la redazione del verbale informativo dei contenuti della collaborazione, trova applicazione solo con riferimento alle dichiarazioni rese fuori del contraddittorio e non a quelle rese nel corso del dibattimento (come quelle rese, nell'odierno processo, dall'indicato collaboratore;
tanto è vero che, proprio in applicazione di tale principio, i giudici del merito, procedendo all'escussione dibattimentale, non avevano consentito di procedere alla contestazione delle dichiarazioni, rese in indagini, oltre il termine indicato).
4.4. EL tentato omicidio (e non dell'omicidio consumato ascritto ai soli mandanti UZ e LL) di LL AM (capi B ed E) sono stati ritenuti responsabili, nella sentenza della OR di assise di appello di Reggio Calabria, oltre ai mandanti UZ e LL, anche GA AG, PA OR e RA DR. 42 س ر ه Sempre seguendo il percorso motivazionale della sentenza impugnata, la prima posizione esaminata risulta essere quella di RA DR. La OR distrettuale ricordava come, sulla sua partecipazione agli agguati predisposti a danno di LL AM, convergessero le chiamate in correità dei due collaboratori di giustizia. Per OM, RA aveva partecipato ad alcune delle riunioni preparatorie tenutesi presso il silos dello AT e, come uomo di fiducia di UZ, aveva partecipato anche ad alcuni degli agguati, a cui egli stesso era stato presente, non andati a buon fine. PA confermava come, agli agguati ai cui avevano preso parte lui stesso e OM, RA, prelevato dalla sua abitazione, fosse stato presente e che gli stessi ma che gli stessi non avevano avuto esito positivo per le ragioni già più sopra riferite. Le convergenti dichiarazioni dei collaboranti sul punto, entrambe dirette ed autonome (avendo ciascuno riferito della partecipazione del RA agli agguati per averla personalmente constatata), non trovavano smentita alcuna nella dichiarata assoluzione (dalla OR d'assise di LO con pronuncia confermata dalla OR di assise di appello GI, su appello della pubblica accusa) del RA stesso dall'omicidio consumato, del quale era stato parimenti, nel presente processo, accusato dai collaboranti, posto che la ridetta pronuncia liberatoria era dipesa dall'assenza di un'autonoma convergenza del molteplice, avendo riferito, il PA, sulla partecipazione del RA all'azione omicidiaria, per averla dedotta dal solo racconto di OM. Così non potendosi affatto affermare che i due collaboranti, nel riferire le fasi dell'uccisione del LL, non si siano, per la ragione ricordata, dimostrati attendibili. Sulla responsabilità di RA DR in ordine ai delitti di cui ai capi B ed E, deve così concludersi come la OR GI abbia reso una sentenza priva di manifesti vizi logici.
4.4.1. La difesa del prevenuto (ed altre difese, che più avanti si citeranno) ha poi contestato, quanto alle condotte descritte al capo B (il complessivo tentato omicidio ai danni del LL), che le stesse abbiano concretato il delitto al medesimo (ed agli altri imputati) ascritto, affermando che le due condotte concordemente descritte dai collaboranti gli agguati che non avevano dato frutto perché o LL non era transitato o lo stesso si trovava in compagnia dei familiari non concretavano il ritenuto reato ma, in via gradata, o l'ipotesi del reato impossibile (in riferimento al mancato passaggio del 43 LL), o la desistenza o il recesso attivo dal predisposto tentativo (in relazione ad entrambe le occasioni). Tali prospettazioni sono però prive di fondamento.
4.4.2. Quanto al "reato impossibile" - previsto dall'art. 49 cod. pen. in caso di inidoneità dell'azione o di inesistenza dell'oggetto deve ricordarsi come - questa OR abbia già avuto modo di precisare che: l'inidoneità dell'azione deve essere assoluta, nel senso che la condotta dell'agente deve essere priva di astratta determinabilità causale nella produzione dell'evento, per inefficienza strutturale о strumentale del mezzo usato, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, ancorché riferibili all'agente (da ultimo: Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, dep. 13/01/2020, Mazzarella, Rv. 278085; ancor prima: Sez. 5, n. 26876 del 28/04/2004, Marchesini, Rv. 229872); l'inesistenza dell'oggetto del reato dà luogo al reato impossibile solo qualora l'oggetto sia inesistente "in rerum natura" o si tratti di inesistenza originaria ed assoluta, non anche quando l'oggetto sia mancante in via temporanea o per cause accidentali (da ultimo: Sez. 1, n. 12407 del 30/09/2019, dep. 17/04/2020, Tagliamento, Rv. 278902; ancor prima: Sez. 2, n. 3189 del 08/01/2009, Obrayou, Rv. 242669; Sez. 2, n. 8026 del 13/11/2013, dep. 20/02/2014, Panzironi, Rv. 258531; Sez. 3, n. 26505 del 20/05/2015, Bruzzaniti, Rv. 264396). Alla luce di tali principi di diritto non poteva certo affermarsi come, nell'odierno caso concreto, gli agguati consumati ai danni del LL potessero costituire una delle due ipotesi previste dall'art. 49 cod. pen. posto che, quanto alla "esistenza dell'oggetto" del delitto, il medesimo era in vita e ben poteva quindi essere il destinatario della concepita azione omicidiaria e, quanto alla idoneità dell'azione, l'agguato organizzato con parte dei suoi autori - destinati a segnalarne l'arrivo ed altra parte deputati ad esplodergli contro i colpi d'arma da fuoco era perfettamente idoneo a realizzare il programmato esito - fatale.
4.4.3. In tema di "desistenza" dal tentato delitto, questa OR ha avuto già modo di fissare il seguente principio di diritto: nei reati di danno a forma libera (come indubbiamente è il delitto punito dall'art. 575 cod. pen.) la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto - ossia fino a quando non siano stati posti in essere gli atti da cui origina il processo causale idoneo a produrre l'evento e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli - atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai 44 се quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento (Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Supino, Rv. 264226; Sez. 5, n. 18322 del 30/01/2017, De Rossi, Rv. 269797; Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435; Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677 e la più recente Sez. 5, n. 17241 del 20/01/2020, Rv. 279170). Ne deriva pertanto che, per potersi prospettare l'invocata desistenza, occorre verificare se le condotte contestate abbia concretato delle ipotesi di tentativo, di reato, incompiuto o già compiuto, posto che, nel secondo caso, la medesima non sarebbe, come si è visto, neppure configurabile. Deve così accertarsi se le condotte, come commesse dagli autori degli agguati organizzati ai danni di LL AM caratterizzate, lo si ricorda, dall'appostamento di due diversi gruppi, l'uno con compiti di vedetta e segnalazione, l'altro pronto all'azione e munito delle armi necessarie concretassero già il delitto di tentato omicidio o fossero invece ascrivibili alla categoria dei meri atti preparatori. E questa OR, sul punto, ha speso parole inequivoche (nel senso della configurabilità, in casi analoghi a quelli oggetto del presente processo, di un tentativo di reato già compiuto): l'atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo punibile, quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione "ex ante" e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente diretto: nella specie è stato ritenuto configurabile il tentato omicidio nella predisposizione di molteplici agguati posti in essere ogni volta nell'imminenza del verosimile passaggio della vittima da soggetti, alcuni dei quali avevano il compito di localizzarla mentre altri, armati, erano appostati in luoghi prossimi a quello nel quale la vittima sarebbe dovuta comparire, agguati non portati a termine per fattori esterni quali l'intervento della forza pubblica ovvero il mancato passaggio della stessa vittima in quanto avvertita del pericolo (Sez. 5, n. 43255 del 24/09/2009, Alfuso, Rv. 245720); -- gli atti preparatori sono punibili a titolo di tentativo quando risultino, con giudizio "ex ante" e con riferimento al contesto, idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il delitto: fattispecie nella quale è stato ritenuto il tentativo nella predisposizione di un agguato a fine di omicidio concepito con l'appostamento all'uscita di un casello autostradale, dal quale sarebbero dovute transitare le vittime designate (Sez. 1, n. 19511 del 15/01/2010, Basco, Rv. 247197); 45 - l'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto: nella fattispecie, il tentativo di omicidio è stato ravvisato in una situazione nella quale erano stati predisposti più appostamenti, con il fine di localizzare il luogo dove si sarebbe dovuta recare la vittima designata, che tuttavia non era stata presente in occasione degli agguati, forse perché avvertita dai carabinieri a seguito di intercettazioni telefoniche e ambientali (Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, Resa, Rv. 248305). Pronunce che, peraltro, avevano fatto congrua applicazione del più generale principio secondo il quale, ai fini della punibilità del tentativo, possono assumere rilevanza anche gli atti meramente preparatori, quando essi, per le concrete circostanze di luogo, di tempo o di mezzi, evidenzino che l'agente commetterà il delitto progettato a meno del sopravvenire di eventi imprevedibili, indipendenti dalla volontà dell'agente, e che l'azione abbia la rilevante probabilità di conseguire l'obiettivo programmato (ex plurimis Sez. 2, n. 28213 del 15/06/2010, Michelizzi, Rv. 247680). In entrambe le condotte consumate dagli odierni ricorrenti, infatti, il delitto rimasto alla fase del tentativo per ragioni che non erano dipese era dall'attuazione del programma che l'aveva sostenuto. Nell'un caso, la vittima designata non era transitata, così che non si poteva neppure ipotizzare una desistenza dei suoi autori dal portare a compimento l'azione, mentre, nell'altro caso, l'interruzione della serie causale era effettivamente dipesa dalla decisione dei suoi autori. Così che, solo in questo secondo caso, può ipotizzarsi la desistenza dal reato, posto che i suoi autori avevano volontariamente interrotto la sequenza del fatto. Nemmeno in questa evenienza, però, può ritenersi la desistenza dal progettato, ed attuato, agguato ai danni del LL perché l'avvenuta interruzione della progressione criminosa era dipesa non dall'esaurimento della volontà di portarla a termine ma dal fatto, oggettivo e non programmato, che l'azione, se portata ad ulteriore compimento, avrebbe, con tutta probabilità (la vittima sedeva nella propria autovettura, in marcia, con la moglie ed il figlio minorenne), cagionato esiti ben più gravi di quelli che i suoi autori intendevano realizzare, mettendo in immediato e serio percolo anche l'incolumità dei familiari della vittima. Ed ancora, soccorrono, a tal proposito, i precedenti arresti di questa OR, secondo i quali: 46 in tema di desistenza dal delitto, la decisione di interrompere l'azione criminosa deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni (Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep. 24/04/2019, Rv. 275647); in tema di desistenza dal delitto, la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa (Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Ferdico, Rv. 272535). E' pertanto evidente come la decisione, da parte degli autori dell'agguato, di non proseguire nell'azione per il timore, assai fondato, di colpire anche la moglie ed il figlio del LL, consumando un'azione ancora più grave di quella programmata (che non risultava neppure essere stata preveduta ed assentita dai mandanti dell'azione), non era affatto riconducibile alla libera volontà degli stessi, ma, appunto, era stata determinata dal non preveduto evento. Né può darsi credito all'argomentazione difensiva secondo la quale sarebbe irrilevante, per gli autori degli omicidi di 'ndrangheta, il pericolo di colpire a morte persone innocenti, posto che tende ad attribuire agli stessi una particolare umana indifferenza che, invero, proprio nell'odierna fattispecie, non aveva trovato riscontro.
4.4.4. Da ultimo, risulta infondata anche la pretesa che la decisione di non procedere all'azione nell'occasione in cui LL era in auto con i suoi congiunti, configuri l'ipotesi del recesso attivo. Deve, innanzitutto, ricordarsi come il recesso attivo debba consistere in una condotta volta a scongiurare il verificarsi dell'evento e debba conseguire ad una scelta volontaria dell'agente (così Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep. 24/04/2019, Rv. 275647, già citata in tema di desistenza, in cui si è anche precisato che, in tema di recesso attivo, la decisione di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l'evento deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni). Requisiti che difettano, entrambi, nel caso di specie: né vi è stata alcuna condotta volta a scongiurare l'evento (gli autori dell'agguato si erano limitati a non portarlo a termine), né tale scelta, come si è sopra illustrato, poteva dirsi libera e volontaria. 47 4.4.5 Risultano, conclusivamente, infondati i motivi di ricorso argomentati sui punti illustrati dai difensori di RA DR: il secondo, il quarto ed il quinto.
4.5. Anche PA OR è stato ritenuto responsabile del tentato omicidio consumato ai danni del LL ed i motivi di ricorso, spesi sul punto dai suoi difensori, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto, sono infondati. La OR d'assise d'appello aveva osservato come, sul suo coinvolgimento nel ricordato fatto illecito, convergessero le propalazioni dei due collaboratori di giustizia, OM e PA. OM, infatti, ne aveva individuata la presenza, come intraneo al clan GA (di cui era uomo di fiducia), UZ, LL, fin dalla prima riunione nella "casetta" di GA NI, così come nei successivi incontri presso il silos dello AT. Ed aveva riferito come avesse preso parte ad almeno uno dei tentativi, non andati a buon fine, di attentare alla sua vita. PA aveva confermato come PA avesse partecipato agli agguati a cui anch'egli aveva preso parte, recandosi sul posto, in montagna, in compagnia dello stesso OM. Né avevano pregio le ulteriori censure argomentate nei ricordati motivi di ricorso. ELla complessiva credibilità dei collaboranti si è già discusso più sopra. Si è anche già rilevato come, a tal proposito, il contributo fornito dal consulente tecnico dell'imputato non costituisca affatto una valida confutazione della loro generica attendibilità, non potendo, quanto elaborato sulla impossibilità, fisica, che PA potesse accedere al posto di guida dell'autovettura e sulla possibilità di dedurre, incontrovertibilmente, dai resti d'acqua sui tappetini della stessa l'esatto numero degli autori del fatto - adeguatamente smentire quanto affermato dal OM circa la sua partecipazione al fatto e quanto riferito dal PA, per averlo da quest'ultimo appreso. Si è, infine, già osservato come le condotte consumate e descritte al capo B dell'imputazione (ed al collegato capo E) non costituiscano le ipotesi, gradate, del delitto impossibile, della desistenza e del recesso attivo.
4.6. Nel ricorso proposto nell'interesse di GA AG, le argomentazioni spese a contrasto della sua dichiarata partecipazione ai fatti contestati ai capi B ed E sono ricomprese in parte del primo e nel secondo motivo. Le stesse non meritano accoglimento. 48 e Anche sulla posizione di GA le propalazioni dei collaboranti, infatti, convergono. OM aveva riferito come GA NI, ed i figli, fra i quali l'odierno imputato AG, erano stati coinvolti nel progetto omicidiario del loro parente LL, sia per l'inimicizia che con costui era sorta, sia per sviare gli immediati sospetti dal gruppo della "marina", sia per ottenerne l'appoggio logistico (erano, più di loro, al corrente degli spostamenti del predetto). Anche AG aveva preso parte agli incontri organizzativi ed anche ad alcuni agguati. PA, poi, aveva ricordato come, in entrambi gli agguati a cui aveva direttamente partecipato, LL AG si era fatto trovare in montagna con le armi pronte, attendendoli sul posto. riferitoCosì che entrambi avevano, autonomamente, della compartecipazione al fatto del ricorrente, per avervi personalmente assistito. Non assumevano così rilievo dirimente le doglianze difensive tutte centrate sulla impossibilità di collocare temporalmente i fatti narrati dai collaboratori posto che, invece, il lasso di tempo indicato dagli stessi il periodo della loro - permanenza estiva in Calabria - unitamente alla impossibilità di fissare date precise ed inequivoche, all'interno del medesimo, in ordine alle plurime riunioni organizzative ed agli altrettanto plurimi agguati, non consente certo di assumerne l'inesistenza né costituisce valido argomento per discuterne l'attendibilità. Sull'invocata desistenza dal delitto (e sul recesso attivo, invocato in memoria) si è già data risposta.
5. Chiuso il capitolo relativo ai capi di imputazione in cui si sono contestati il tentato omicidio e l'omicidio consumato ai danni di LL AM, si passa ora alla verifica delle doglianze spese in ordine al tentato omicidio di LA EN (oggetto dei capi F e G), un fatto ascritto, nel presente processo, al solo RA DR (UZ MO era stato, come ricordato, assolto da tale addebito, dalla prima OR, avendo a suo carico la sola chiamata in reità del OM).
5.1. Il fatto era avvenuto il 19 giugno 2010, quasi un anno dopo l'omicidio del LL (del 27 settembre 2009). LA svolgeva l'attività di venditore d'acqua e, quel giorno, dopo averla prelevata da un torrente della zona, si era fermato nell'abitato di Monasterace, nei pressi della casa del cugino ER IO, quando era stato fatto oggetto di più colpi d'arma da fuoco, esplosi da due individui, giunti sul posto con un motociclo Yamaha TT di vecchio modello (come aveva indicato il teste De MA IO), travisati dai caschi che indossavano. Nell'occorso LA era stato colpito ad una gamba e ad un dito. 49 го 5.2. OM riferiva che, all'interno della consorteria (GA-LL- UZ), si era parlato della necessità di eliminare il LA perché era sospettato di passare notizie al gruppo della "montagna" al quale era legato per la sua vicinanza proprio a LL AM. Ne aveva discorso in particolare con LL MO (non IN), GA DO (non DR) ed OI. Gli era stato riferito, sempre dai componenti del gruppo, che l'agguato era stato consumato da TI AL e da RA DR, che si erano recati sul posto a bordo di una moto. PA riferiva anch'egli di avere saputo del tentato omicidio consumato ai danni del LA, un venditore d'acqua vicino a LL AM, e di averne dedotto i particolari dal racconto fattogli da AT MO, che gli aveva confidato come a condurre l'azione, che non aveva avuto l'esito sperato, erano stati TI AL e RA DR e che la ragione della stessa risiedeva nel fatto che LA portava notizie riguardanti il gruppo della "marina" a quelli della "montagna". Convergevano pertanto le chiamate in reità dei due collaboranti, sulle ragioni (che avevano trovato anche conferma nelle conversazioni intercettate, fra CO e RÌ, in cui si era osservato come LA avesse consumato degli imbrogli") e sull'esecuzione del fatto, seppure entrambe de relato, ma da diverse fonti, tutte intranee al sodalizio malavitoso e dotate, pertanto, di particolare attendibilità (alla luce dei principi di diritto in premesse ricordati). Le deposizioni del LA e della moglie non avevano consentito di acclarare alcuna circostanza che consentisse di risalire ai responsabili ed alla ragione del suo ferimento (si era limitato a ricordare alcuni screzi risalenti ad anni precedenti). Sulla moto utilizzata dagli sparatori aveva riferito EL MA IO, cognato del LA, che aveva raccolto le sue confidenze. Nulla di utile era emerso dalla ricostruzione del teste oculare ER IO, a parte il fatto che i due individui, che erano a bordo della moto, avevano iniziato a sparare una volta che si erano avvicinati al LA e che lui stesso, ER, era stato colpito al piede. Quanto alla disponibilità da parte del RA di una moto del modello indicato dal De MA, la OR citava delle conversazioni intercettate nel corso dell'anno successivo (nel giugno 2011) che andrebbero ad aggiungersi alla già realizzata convergenza del molteplice sulla responsabilità nell'agguato ai danni del LA aventi ad oggetto dei pezzi di ricambio di moto Yamaha riconducibili al RA, ma, appunto, la diversa collocazione nel tempo delle 50 medesime non consente di utilizzarle a riscontro delle ulteriori, e già di per sé sufficienti, accuse. Peraltro, deve rilevarsi come, nella sentenza impugnata, nel riportare la prima decisione (p. 281), si affermi che RA risultasse comunque intestatario, a partire dal 7 agosto 2008 (e quindi, poi, almeno fino alla data del tentato omicidio), di una moto Yamaha modello TT tg. AS64812, immatricolata per la prima volta il 19 maggio 2000. Risulta pertanto infondato il quinto motivo del ricorso presentato nell'interesse di RA DR.
5.3. Priva di concreto fondamento è anche la censura relativa alla ritenuta idoneità ed univocità degli atti posti in essere, in tale occasione, al fine di determinare la morte del LA. L'azione condotta dai due attentatori, infatti, era consistita nell'avvicinarsi al LA stesso, come riferito dallo ER, e nell'esplodergli contro più colpi d'arma da fuco, cogliendolo alla gamba ed al dito (e colpendo lo stesso ER che gli era vicino), non riuscendo a ferirlo mortalmente per l'immediata fuga del LA e perché l'arma, come aveva riferito PA per averlo appreso dallo AT, si era inceppata. La OR GI, nel concludere per la configurabilità del contestato tentato omicidio, aveva così fatto corretta applicazione del principio di diritto più volte affermato da questa OR, secondo cui integra il reato di tentato omicidio la condotta dell'agente che abbia indirizzato anche un solo colpo di arma da fuoco con l'intento di uccidere un avversario, non riuscendovi per imperizia balistica (ex plurimis: Sez. 1, n. 30336 del 14/06/2013, De Simone, Rv. 256797) in una fattispecie concreta, quindi ancor meno inequivoca della presente, ove l'intenzione degli attentatori risultava evidente sia dal mandato ricevuto, eliminare una spia, sia dalla concreta condotta consumata, sparando alla vittima, da distanza ravvicinata, una pluralità di colpi, non cogliendola non solo per l'errore di mira ma anche per l'inceppamento dell'arma.
6. Le ultime ipotesi delittuose, diverse dal delitto associativo contestato al capo A, sono quelle descritte ai capi M, N ed I, rispettivamente il danneggiamento ed il tentato omicidio consumati ai danni di ER MO (ed i collegati reati concernenti l'utilizzo delle armi e l'esplosione dei colpi, quest'ultimo oggetto del capo L, dichiarato prescritto e oggetto di censura nel ricorso BA), tutti ascritti a AT MO e a BA RT. 51 Tutti fatti commessi nella medesima occasione, nell'agosto 2007 e, quindi, due anni prima dell'omicidio di LL AM e un anno prima dell'assassinio di VE CA. Relativamente a tali addebiti il contributo dichiarativo dei due collaboranti si era limitato a lumeggiare la ragione di tale attentato, posto che, invece, l'individuazione degli imputati come i responsabili del fatto poggia sulle deposizioni dei congiunti della persona offesa.
6.1. OM aveva ricondotto le ragioni dell'azione contro lo ER, con l'agguato, oggetto del presente procedimento, del 2007, ed il suo successivo omicidio dell'agosto 2008 (oggetto di separato processo pervenuto, come si è già avuto modo di ricordare, alla condanna del solo PA), per delle "problematiche lavorative" l'avevano diviso da AT e da UZ. PA, con la sua ricostruzione, affermando di essere stato uno degli esecutori materiali dell'azione omicidiaria, ne riconduceva la responsabilità al medesimo sodalizio indicando come la sua diponibilità a consumarlo gli era stata sollecitata da UZ e GA.
6.2. Le dichiarazioni dei collaboranti avevano però consentito solo di illustrare il contesto in cui erano maturati gli attentati ai danni di ER MO, senza individuarne i mandanti e gli esecutori, ad eccezione del PA stesso, limitatamente all'omicidio consumato (anche alla luce degli esiti del ricordato processo). Quanto, invece, agli esecutori materiali del tentato omicidio, del 2007 (l'omicidio, lo si è ricordato, era stato consumato l'anno dopo, nel 2008), gli stessi erano stati identificati negli odierni ricorrenti AT MO (uno dei soggetti a cui faceva riferimento il movente riferito dai collaboranti) e BA RT grazie alle deposizioni dei congiunti della vittima - la moglie EL CA ed il fratello ER NT rilasciate non nell'immediatezza del tentato - omicidio ma nel corso delle indagini seguite all'evento omicidiario e nel corso dell'odierno dibattimento di prime cure. Dichiarazioni che era state rilasciate nonostante il concreto pericolo di subirne le prevedibili conseguenze, tanto da determinare l'acquisizione delle originarie propalazioni di EL CA, ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., e, quindi, per le minacce dalla medesima patite, emerse nel corso della sua deposizione dibattimentale (i giudici del merito riportavano il sostanziale rifiuto della EL di rendere dichiarazioni a carico del UZ, precisando che era domanda che doveva al più essere fatta al marito, e che comunque erano i giudici a dover stabilire quale accusa si potesse muovergli). 52 A proposito della deposizione della EL che, in dibattimento, appunto, non aveva confermato tutte le accuse e tutte le circostanze riferite in precedenza, la OR GI, richiamando le considerazioni del primo giudice, aveva correttamente osservato come la testimone avesse comunque confermato, all'esordio della stessa, tutte le sue precedenti propalazioni. Deve poi ricordarsi, in diritto, contrariamente a quanto sostenuto dalle difese: -che le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, anche quando siano state acquisite ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., possono costituire fonte probatoria esclusiva e determinante dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, laddove la loro attendibilità intrinseca sia confermata attraverso il rigoroso vaglio delle garanzie procedurali emergenti dalla progressione processuale, senza la necessità di reperire i riscontri esterni di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (da ultimo Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489; Sez. 2, n. 50035 del 19/09/2018, Gentiluomo, Rv. 27471); - le medesime dichiarazioni sono utilizzabili nella loro integralità, determinando l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, ai fini della prova del fatto, dell'intero loro contenuto, da valutarsi alla stregua degli ordinari canoni di verifica della prova dichiarativa, senza che vi sia necessità che le singole proposizioni siano contestate al dichiarante, che si è ritenuto essere sottoposto alle pressioni che ne hanno determinato l'acquisizione, necessitando solo che come era effettivamente avvenuto nel caso della deposizione della EL - il testimone sia escusso, o si sia tentato di escuterlo, sui medesimi fatti oggetto della sua precedente dichiarazione (vd. Sez. 2, n. 6287 del 06/02/2019, Amarandei, non massimata). Quanto alla verifica di attendibilità della EL, non manifestamente illogica era la motivazione in fatto della OR GI, e prima ancora della OR d'assise di LO, che aveva fondato il proprio positivo giudizio sulle accertate e non contestate pressioni patite, sulla, comunque, avvenuta conferma delle prime dichiarazioni all'esordio dell'escussione e sulle manifestate difficoltà a rinnovare la completa e dettagliata ricostruzione dei fatti, un sicuro sintomo del timore ancora nutrito dalla testimone per le conseguenze della propria deposizione. Manifestamente infondate sono poi le doglianze spese dalla difesa AT in ordine all'assunzione delle dichiarazioni della EL e alla rinnovazione della testimonianza ER, perché le prime erano venute a far parte del fascicolo processuale (della pubblica accusa), con la loro acquisizione da parte del pubblico ministero, ancorchè facessero in origine parte di altro procedimento, e perché la decisione di risentire il secondo non era motivata dalla sola possibilità 53 те di dedurne riscontri alla ricostruzione della cognata, costituendo, la deposizione dello ER, anche una prova autonoma.
6.3. Tutto ciò premesso, quanto alla piena utilizzabilità delle due testimonianze, la OR distrettuale passava alla verifica del loro contenuto, anche in tal caso seguendo un percorso argomentativo, culminato nella declaratoria di penale responsabilità dei ricorrenti AT ed BA, del tutto privo di manifeste aporie logiche. EL CA, ricordava la OR, aveva innanzitutto riferito un episodio che aveva preceduto l'agguato per cui è processo. Qualche mese prima di quest'ultimo, nel maggio del 2007, gli stessi AT MO ed BA RT, avevano incrociato il marito nelle immediate adiacenze dell'ospedale di LO, ove era ricoverata sua suocera, alla sua stessa presenza, avevano discusso con il medesimo e l'avevano poi duramente percosso, tanto da indurla ad intervenire in sua difesa. Quanto al fatto, successivo, descritto in imputazione, la EL aveva ricordato che, una mattina dell'agosto 2007, sempre AT MO era transitato, con la propria autovettura, sotto l'abitazione sua e del marito e, scorto quest'ultimo sul terrazzo, l'aveva invitato a scendere in strada. Il marito, però, accortosi che lo AT era armato, gli aveva esploso uno o due colpi d'arma da fuoco, cogliendo il cassone dell'autovettura. Nel pomeriggio, sempre sotto la loro abitazione, era avvenuto l'agguato dello AT, agguato che le era stato riferito dal marito che, in quel momento si trovava sul terrazzo, mentre lei era all'interno dell'abitazione. Davanti alla loro abitazione era passato un camion, alla guida del quale vi era l'BA, mentre AT era nascosto nel cassone. Giunti davanti al terrazzo, AT aveva esploso dei colpi d'arma da fuoco indirizzandoli prima verso il terrazzo sul quale si trovavano suo marito MO e suo suocero ER CO, e poi verso le finestre dell'abitazione. Il marito ed il suocero si erano salvati perché, non colpiti, erano rientrati precipitosamente in casa. Sulla facciata dell'abitazione erano rimasti i segni di quattro proiettili. La EL aveva fatto i nomi di AT ed BA, come autori del fatto, perché le erano stati riferiti dal marito, che le aveva anche confidato di avere avuto incomprensioni con il UZ del quale era stato dipendente (situazione che aveva determinato anche ripetuti passaggi sotto la loro abitazione, nei mesi precedenti, dello stesso UZ, di AT e di RA). Il marito le aveva anche riferito di un'ulteriore ragione di attrito con quei soggetti: erano state rinvenute delle munizioni in un escavatore dello AT, un 54 e fatto di cui erano stati ritenuti responsabili i fratelli De MA, al cui soccorso egli era intervenuto. Sempre il marito le aveva raccontato questi ed altri fatti (sul ruolo di vertice nella consorteria del UZ e sull'inserimento nel medesimo di AT ed BA), proprio perché voleva che, nel caso in cui gli fosse accaduto qualcosa, ella avrebbe potuto indicarne i responsabili. Evidente è, allora, la piena coerenza, e conseguente attendibilità, del narrato della EL, che, provenendo da una testimone (privilegiata, per la sua prossimità alla fonte diretta, il marito, e per la ragione per cui questi le aveva confidato nomi, circostanze e ruoli, il desiderio che il suo temuto omicidio non restasse impunito), costituisce piena prova del fatto, senza necessità di riscontri esterni. Riscontro, ed anche autonoma prova che, peraltro proviene, come si è detto, dalla deposizione del cognato, uno dei fratelli del marito MO, ER NT.
6.4. Questi, diversamente dagli altri familiari che non avevano inteso fornire elementi utili a ricostruire l'accaduto, nel corso della sua deposizione in dibattimento, aveva riferito che il fratello MO, immediatamente dopo essere stato fatto oggetto, nell'agosto del 2007, di colpi d'arma da fuoco, l'aveva chiamato, al telefono, chiedendogli di venire subito da lui perché "c'è una guerra". Raggiunta l'abitazione, MO gli aveva raccontato che, mentre si trovava sul balcone, era stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco ed era immediatamente corso a ripararsi. ER NT veniva nuovamente escusso, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., con un'integrazione probatoria disposta d'ufficio dalla OR d'assise di LO, e, in quella sede, riferiva ulteriori circostanze. Il fratello MO gli aveva confidato, a proposito delle ragioni sottese all'agguato, come avesse avuto dei problemi con i "paesani", in conseguenza del ritrovamento delle cartucce nell'escavatore di AT MO, di cui UZ MO, tramite il fratello IO, gli aveva chiesto conto. E come i "paesani" avessero preso di mira anche EL MA ES, tanto che questi si era dovuto trasferire a Milano. MO gli aveva anche raccontato l'episodio, avvenuto nei pressi dell'ospedale di LO, del pestaggio patito da AT e da BA, fino all'intervento della moglie EL. 55 Il testimone aveva anche direttamente constatato i passaggi, nei mesi precedenti al tentato omicidio, sotto l'abitazione del fratello di AT ed BA (oltre che di RA). Ed, infine, riferiva, con maggiore ricchezza di dettagli, quanto confidatogli dal fratello in ordine all'agguato: quella mattina AT era passato sotto la sua abitazione esortandolo a scendere, ma egli, per tutta risposta, aveva esploso verso la sua vettura dei colpi d'arma da fuoco. Nel pomeriggio, AT era tornato, in compagnia di BA e gli aveva esploso contro i colpi d'arma da fuoco che erano finiti sulla facciata dell'abitazione. ER NT chiariva di non avere riferito, fin da subito, tutti i dettagli di sua conoscenza perché temeva per la propria vita e di essersi anche incontrato con la cognata, prima dell'escussione della stessa, e costei gli aveva confidato i suoi timori, raccontandogli anche di essere stata minacciata. Confermava infine i problemi che il fratello aveva avuto con UZ MO e con AT MO.
6.5. E' allora evidente come entrambi le dichiarazioni dei due testimoni convergano nell'illustrare le ragioni e la dinamica dell'accaduto. Si tratta comunque, come si è già avuto modo di ricordare, di testimonianze e non di chiamate in correità o in reità che necessitano di riscontri esterni (anche nella forma della convergenza del molteplice). Così che diviene anche irrilevante, al fine della concludenza della prova, il fatto che molto di quanto riferito dai due testimoni abbia come unica e comune fonte la medesima persona offesa, ER MO. EL resto, l'attendibilità della fonte diretta muove proprio dall'intento che aveva determinato ER MO a riferire ai congiunti quanto a sua conoscenza, la volontà che il suo possibile assassinio (verificatosi, poi, l'anno successivo) non rimanesse impunito. E come l'attendibilità delle fonti indirette, i due citati testimoni, lungi dall'essere pregiudicata dal comprensibile (perché mosso dal desiderio di confidare ad una voce amica i propri timori) contatto prima dell'escussione della EL, aveva trovato sicura conferma nella altrettanto comprensibile (vista la sorte patita dal congiunto, le minacce ricevute dalla EL, il timore provato da ER NT) ritrosia nel confermare circostanze e confidenze che ponevano la loro vita in concreto pericolo. In conclusione, pertanto, risultano infondati i motivi di ricorso presentati nell'interesse di AT MO ed BA RT (che si enumereranno più avanti) in ordine alla loro responsabilità per le condotte dai medesimi consumati ai danni di ER MO. 56 e Risulta, peraltro, evidente anche il concorso nel fatto dell'BA, non potendosi diversamente concludere alla luce della sua essenziale partecipazione al fatto, coma autista del camion in cui AT si era nascosto, armato e pronto all'azione, per consentirgli di passare davanti al balcone con l'intenzione di colpire quello stesso ER che, poco tempo prima, anch'egli aveva percosso, sempre con lo AT, davanti all'ospedale di LO, ancora per motivi di interesse non dell'BA stesso, ma riconducibili a AT e a UZ.
6.6. I ricorsi di AT ed BA contestano poi la configurabilità del tentato omicidio, ai danni di ER MO, sotto l'ulteriore profilo della idoneità e della univocità degli atti. Anche tali censure sono però prive di fondamento. Su questo punto, infatti, la motivazione della OR territoriale non è affetta da manifesti vizi logici. La OR aveva rilevato come l'azione programmata quel pomeriggio da AT, con la complicità di BA, dopo che la mattina ER gli aveva esploso contro dei colpi d'arma da fuoco (in evidente risposta ad una serie di precedenti provocazioni degli stessi e di altri uomini del clan, UZ e RA), non era affatto volta a consumare una qualsivoglia intimidazione dato che i colpi d'arma da fuoco erano stati esplosi dallo AT stesso dal cassone del camion all'interno del quale si era nascosto, così da prendere di sorpresa la vittima designata e da porsi, rispetto al balcone sul quale ER era solito sostare (tanto da esservi stato anche la mattina), in una posizione più elevata rispetto al piano stradale su cui, altrimenti, si sarebbe trovato, potendo così più agevolmente colpirlo. Ed infatti due proiettili erano penetrati a fondo sulla facciata dell'abitazione, sopra al balcone, dimostrando così sia quel fosse la loro direzione, sia l'utilizzo di un'arma ad alto potenziale. Che, poi, i fori dei due proiettili si trovassero a poco più di due metri dal piano di calpestio del terrazzo, posto al primo piano dell'abitazione, era evidentemente dipeso dalla traiettoria comunque obliqua degli stessi, avendo consentito, l'altezza del camion, una mira migliore ma non il perfetto allineamento con lo ER che si trovava sul terrazzo. Era pertanto evidente l'intento omicidiario perseguito (e, peraltro, realizzato l'anno dopo da PA, uno dei partecipi della consorteria), perfettamente desumibile dall'arma utilizzata e dalla inequivoca direzione dei colpi. In accordo poi con il, già citato, precedente arresto di questa OR, secondo il quale integra il reato di tentato omicidio la condotta dell'agente che abbia indirizzato anche un solo colpo di arma da fuoco con l'intento di uccidere un 57 те avversario, non riuscendovi per imperizia balistica (Sez. 1, n. 30336 del 14/06/2013, De Simone, Rv. 256797).
6.7. Le difese di BA e AT hanno poi dubitato della configurabilità delle contestate aggravanti, la premeditazione (per BA) e la circostanza ora prevista dall'art. 416 bis 1 cod. pen. (per entrambi), ed hanno rivendicato la sussistenza della circostanza aggravante della provocazione (per BA). Le ricordate doglianze sono tutte prive di concreto fondamento.
6.7.1. Non dubitandosi della premeditazione nel tentato omicidio da parte dello AT, considerando l'episodio della mattina e la predisposizione del mezzo e delle armi, la questione viene posta in relazione all'BA, che lo aveva accompagnato sul posto. Sul punto, in diritto, questa OR ha avuto modo di precisare che la circostanza aggravante della premeditazione, essendo assoggettata, ai sensi dell'art. 187 cod. proc. pen., alle ordinarie regole di valutazione della prova fissate nell'art. 192 del medesimo codice, così che la sua configurabilità può essere dimostrata anche con il ricorso alla prova logica, sulla scorta degli indizi deducibili dalle modalità del fatto, dalle circostanze di tempo e luogo, dal concorso di più persone con ripartizione dei ruoli e dalla natura del movente;
non è, poi, necessario stabilire con assoluta precisione il momento in cui è sorto il proposito criminoso o quello in cui l'accordo è stato raggiunto, essendo sufficiente che gli elementi indiziari suddetti siano gravi, precisi e concordanti e che, globalmente valutati, consentano di risalire, in termini di certezza processuale, al requisito di natura cronologica e a quello di natura ideologica, in cui si sostanzia la premeditazione (Sez. 5, n. 3542 del 17/12/2018, dep. 24/01/2019, Esposito Rv. 275415). E proprio in applicazione di tali principi di diritto, considerando come si era svolto l'agguato, con la predisposizione del camion, la divisione dei ruoli fra lo AT e l'BA (il quale non poteva certo ignorare la ragione per cui il primo si era posizionato nel cassone, con un'arma) e, riguardando, quanto al movente complessivo dell'agguato, alla precedente vicenda consumata nei pressi dell'ospedale di LO (dallo AT, ancora con la complicità dell'BA), si deve ritenere raggiunta la prova della attribuibilità della premeditazione (e dei suoi requisiti, cronologico ed ideologico) anche all'BA.
6.7.2. Quanto alla configurabilità della circostanza aggravante ora contemplata dall'art. 416 bis 1 cod. pen., le Sezioni unite di questa OR, dirimendo il precedente conflitto, con la sentenza n. 8545 del 19/12/2019, dep. 58 De 03/03/2020, Chioccini, Rv. 278734, hanno precisato che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. Pronuncia che, nei ricorsi, è stata richiamata. dellaNel caso di specie, però, non può fondatamente dubitarsi configurabilità, diretta (e non mediata come nel caso del concorrente citato nella ricordata sentenza), dell'intento di agevolare il clan di cui entrambi sono accusati di esserne dei partecipi (ancorchè, l'BA, in separato processo), dovendo dedursi, da tutte le circostanze descritte nei precedenti paragrafi ancorchè la OR distrettuale fosse pervenuta all'assoluzione del UZ considerando che nessuna fonte aveva riferito del suo inequivoco mandato omicidiario la riconducibilità dell'agguato consumato ai danni dello ER, all'interesse della consorteria, costituito dalla necessità di ribadirne il predominio sul territorio intervenendo anche sulle dinamiche che contrapponevano i suoi componenti, nel caso di specie lo AT, a chi a tale associazione non apparteneva. Un complessivo movente che concreta anche l'ulteriore ragione di aggravamento della pena, previsto dalla citata norma e contestato nell'odierna imputazione, il "metodo mafioso", posto che le continue provocazioni prima, ed il tentato omicidio poi, erano tutte condotte attuate con il ricordato metodo, perché volte ad intimidire lo ER per ottenerne il riconoscimento della supremazia della cosca nel territorio in cui questi viveva ed operava (tanto da costringerlo, dopo il fatto, a trasferirsi altrove).
6.7.3. Né vi erano gli elementi che consentissero di riconoscere ad BA RT la circostanza attenuante della provocazione, fondata sull'assunto fatto ingiusto patito, invero dal solo AT, fatto oggetto dei colpi d'arma da fuoco di ER MO. Si deve, infatti, ricordare che la persona offesa, nello sparare verso lo AT, aveva risposto alle continue provocazioni consumate a suo danno dagli uomini del clan capitanato da UZ, ed anche dagli stessi AT e BA, attuate con continui passaggi sotto la sua abitazione e, da ultimo, con il pestaggio patito, sempre ad opera dei due ricorrenti, davanti all'ospedale di LO. Così che la OR territoriale, nel negare la configurabilità dell'attenuante invocata, aveva fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati, con costante orientamento ermeneutico da questa OR, secondo i quali: 59 l'accettazione di una sfida, come anche il portare una sfida, per la risoluzione di una contesa o per dare sfogo ad un risentimento, impedisce l'applicazione della circostanza attenuante della provocazione, per la illiceità del comportamento di sfida (Sez. 1, n. 16123 del 12/04/2012, Samperi, Rv. 253210; Sez. 1, n. 10406 del 18/01/2005, Cattina, Rv. 231097) e per avere contribuito, con tale atteggiamento, a cagionare quelle condotte che erano sfociate, prima, nel fatto ingiusto, da cui dovrebbe derivare la ragione di attenuazione della pena, e, poi, nel contestato delitto;
non può essere invocata l'attenuante della provocazione quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato determinato a sua volta da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di reciproche provocazioni (da ultimo: Sez. 5, n. 27698 del 04/05/2018, Rv. 273556).
6.8. In conclusione, si è visto come non meritino accoglimento i seguenti motivi (anche in relazione alle ulteriori imputazioni ascritte ai due ricorrenti in riferimento ai fatti consumati ai danni dello ER): per BA i primi quattro motivi del ricorso dell'Avv. Mazzone ed i quattro motivi dell'Avv. Aricò, per AT il primo, il secondo, il quarto, il quinto, il sesto motivo di ricorso.
7. Restano, quanto alla ricostruzione delle condotte descritte in imputazione, le doglianze spese sulla responsabilità degli imputati del delitto associativo: LL IN (nel quarto motivo), GA AG (in parte del primo motivo), PA OR (in parte del secondo e nel sesto motivo), RA DR (nel terzo motivo), AT MO (nel terzo motivo). Alla luce del compendio probatorio formato dalla convergenza delle dichiarazioni dei due collaboratori, della cui attendibilità si è già detto, le censure proposte, sulla partecipazione dei singoli e sulla ritenuta prova delle caratteristiche mafiose del sodalizio, risultano essere prive di fondamento alcuno. E su tutti i punti indicati la OR territoriale aveva speso una motivazione priva di manifesti vizi logici.
7.1. Il sodalizio descritto in imputazione, infatti, aveva sicure connotazioni mafiose, posto che i suoi stessi referenti, GA, UZ e LL erano già dei personaggi di vertice di consorterie aventi tale natura e ne avevano costituita un'ulteriore che intendeva dominare sul territorio di riferimento (si pensi che UZ, in particolare, era attivo nel campo degli appalti), contendendolo all'avverso gruppo della "montagna" che aveva, evidentemente, analoghe mire. 60 то Contesa che si era sviluppata anche con i fatti di sangue oggetto del presente procedimento, tutti, difatti, contrassegnati dalla finalità di agevolarne l'operatività. E, sul punto, si è, anche di recente, ribadito che, in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, la costituzione di un gruppo formalmente nuovo all'interno di un territorio già controllato da cosche mafiose non vale ad escludere la configurabilità del reato, allorché il nuovo sodalizio riproduca struttura e finalità criminali del "clan" storico, realizzi la stessa tipologia di reati, sfruttando la notorietà del primo per mantenere lo stato di assoggettamento intimidatorio nella popolazione del territorio di pertinenza, in modo da far percepire una sorta di continuità tra le azioni del gruppo originario e le proprie (Sez. 2, n. 20926 del 13/05/2020, Perna, Rv. 279477). Ancorchè, lo si ripete, il sodalizio GA, UZ, LL, avesse già dimostrato, con le condotte oggetto del presente processo, di voler imporre, con metodo e finalità mafiose (eliminando i rivali, LL AM, punendo i traditori, LA EN, e attentando alla vita di chi intendeva contrapporsi ad alcuno dei suoi compartecipi, ER MO), il proprio controllo sul territorio.
7.2. Anche in ordine alle singole posizioni e responsabilità, la motivazione spesa dalla OR territoriale risulta prima di manifeste aporie logiche. LL IN era stato, concordemente (dai collaboratori di giustizia), indicato come uno dei tre referenti del gruppo, e, a conferma di tale ruolo, ritenuto responsabile, come uno dei mandanti, degli agguati e poi dell'omicidio dell'esponente di vertice della cosca rivale, LL NI. Oltre che del delitto che l'aveva, strategicamente, preceduto, quello consumato ai danni di VE CA. Nella sua abitazione si erano poi tenuti alcuni dei riti di affiliazione riferiti dai collaboranti. PA OR era stato individuato come l'uomo di fiducia del terzo componente la triade di vertice del sodalizio, GA DR. Aveva così preso parte agli agguati consumati ai danni del LL e, sia OM, sia PA, ne avevano ricordato la presenza in alcuni dei riti di affiliazione a cui loro stessi erano stati sottoposti (in occasione del conseguimento dei gradi che erano stati loro conferiti). RA DR aveva partecipato sia agli agguati consumati ai danni del LL sia a quello tentato nei confronti del LA, in entrambe le occasioni agendo nell'interesse del clan, dimostrando così, per l'importanza che soprattutto il primo fatto aveva rivestito per la complessiva operatività del sodalizio, la piena partecipazione al medesimo, seppure in ruolo esecutivo (come del resto tutti coloro che non ne componevano il ricordato vertice). 61"D GA AG, come il padre NI, si era inserito nel gruppo della "marina" in occasione degli agguati al cugino, avendo richiesto, i vertici del gruppo della "marina", la loro collaborazione, essendo gli stessi a conoscenza dei movimenti del congiunto e dei luoghi dove fosse più opportuno attuarli. Ruolo che costoro avevano accettato, in particolare AG, attivamente collaborando nella fase degli agguati consumati ma non andati a buon fine fino al momento in due collaboranti erano rientrati in Lombardia. AT MO era stato indicato come presente alle riunioni preparatorie degli agguati del LL, seppure non con funzioni deliberative (né aveva poi partecipato all'azione). Il suo silos veniva usualmente utilizzato come base delle medesima. I collaboranti l'avevano individuato come stretto collaboratore del UZ (circostanza che gli aveva consentito di agire a danno dello ER). Aveva poi partecipato ad alcuni riti di affiliazione.
8. Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono argomentate nei seguenti motivi: il settimo del ricorso LL, l'ottavo ed il decimo del ricorso RA, il quinto del ricorso BA a firma dell'Avv. Mazzone, il settimo del ricorso AT. Sono tutte censure prive di fondamento. Sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sulla misura della pena, questa OR ha da tempo affermato che: -quando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa OR secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). 62 Ө Applicando tali principi di diritto, risulta evidente come l'estrema gravità dei delitti consumati dai ricorrenti, anche considerando i motivi che li avevano determinati, e la conseguente dimostrata rilevante pericolosità sociale dei medesimi, rende del tutto prive di manifesti vizi logici le ragioni esposte dalla OR territoriale per non riconoscere le circostanze aspecifiche e per infliggere le pene indicate in dispositivo.
9. Al rigetto di tutti i ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in solido fra gli stessi, alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che vi ha partecipato, il Comune di Stigliano, spese che si liquidano nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché in solido alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Stigliano, che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso, in Roma il 16 dicembre 2020. Il Consigliere estensore Il Presidente Eduardo De Gregorio Enrico Vittorio Stanislao Scarlini ё ки کے 63 ha OR di Cassazione - Quinta feriene CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE con ordinanza n. 32953/21. Решаре - сон оговільнча п. "Diaponeapone conesper a l'errore materiale contenuto depozitata il 6/9/2024= hella sentenza n. 12045 pronunciato il 16. dicembre 2020 e depozita il 30 Marto 2021, nel senso che a pap. 63 della sentenza hella motivazione è nel dispositivo, l'indicato "Comune di Stigliano " deve intendean i "Comune di Stignano". E SUCEFALA Дома 3018121 T IL DIRETTORE R Robkcie TurkRT O C SNGIZ V55 C A L D