Sentenza 17 ottobre 2019
Massime • 1
In tema di reato impossibile, l'inidoneità dell'azione - da valutarsi con riferimento al tempo del commesso reato in base al criterio di accertamento della prognosi postuma - deve essere assoluta, nel senso che la condotta dell'agente deve essere priva di astratta determinabilità causale nella produzione dell'evento, per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, ancorché riferibili all'agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputato che, nel corso di una rapina, dopo aver sottratto una pistola alla persona offesa, aveva premuto più volte il grilletto senza riuscire a far fuoco per l'inserimento del dispositivo di sicurezza manuale dell'arma).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/2019, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2019 |
Testo completo
870-2020 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1021/2019- Adriano Iasillo - Presidente - Palma Talerico UP 17/10/2019- Giuseppe Santalucia R.G.N. 8949/2019 Francesco Centofanti -Relatore - Francesco Aliffi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ZA RI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/09/2017 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito, per la parte civile costituita, l'avvocato Carlo Borello, in sostituzione, che si è opposto all'accoglimento del ricorso e ha chiesto la rifusione delle spese del grado;
udito, per l'imputato, l'avvocato Cesare Gesmundo, in sostituzione, che ha eccepito l'inammissibilità dell'intervento della parte civile in sede di legittimità e ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava la declaratoria di penale responsabilità di RI ZA in ordine ai reati di porto e detenzione illegali di arma comune da sparo, nonché di rapina, lesione personale e tentato omicidio ai danni dell'Assistente capo della Polizia di Stato NI Di AO;
quest'ultimo aggravato, ai sensi dell'art. 61, primo comma, n. 2), cod. pen., dall'essere stato commesso al fine di assicurare al colpevole l'impunità rispetto alle precedenti condotte criminose. Secondo la prospettazione accusatoria, recepita da entrambi i giudici di merito, i fatti erano accaduti in Casoria, intorno alle ore tre del 13 gennaio 2016, all'esterno di un esercizio commerciale. L'Assistente capo Di AO, terminato il servizio, vi si era recato per un acquisto;
nel rientrare nella propria vettura, per dirigersi a casa, era stato assalito da ZA, che lo aveva colpito violentemente al capo, si era introdotto nell'abitacolo e, profferendo minacce di morte, si era impossessato del portafoglio della vittima. Nel far ciò, l'assalitore si era avveduto dell'esistenza della pistola di ordinanza, di cui pure si era impadronito all'esito di una violenta colluttazione. ZA si era allontanato quindi dall'automobile e, a distanza di non più di un metro, aveva puntato l'arma verso il volto della vittima, premendo più volte il grilletto, senza riuscire a fare fuoco essendo inserito il dispositivo di sicurezza manuale. A questo punto, l'imputato aveva raggiunto il proprio veicolo e, dopo aver tentato ancora di investire Di AO che intendeva fermarlo, si era dato alla fuga. Quest'ultima si era conclusa nel prosieguo della stessa giornata, allorché l'imputato era stato controllato, e tratto in arresto dai Carabinieri, mentre si aggirava, munito della pistola oggetto di rapina, dinanzi la base N.A.T.O. di Giugliano.
2. Il processo era stato celebrato secondo il rito abbreviato. A sorreggere l'anzidetta ricostruzione stavano le dichiarazioni dell'Assistente capo Di AO, giudicate dalla Corte territoriale credibili, attendibili e riscontrate da elementi estrinseci, quali il referto medico delle patite lesioni nonché le constatazioni operate dai militari dell'Arma, i quali avevano notato gli indumenti dell'aggressore strappati e avevano sequestrato l'arma. La Corte territoriale - confermando, in relazione, la decisione di primo grado riteneva, quanto all'epilogo della vicenda criminosa, la fattispecie delittuosa del - tentato omicidio, escludendo l'ipotesi del reato impossibile e la volontaria desistenza;
riteneva il vizio parziale di mente, da cronica intossicazione da 2 stupefacenti, in rapporto di equivalenza con l'aggravante contestata;
negava le attenuanti generiche. L'appello era accolto limitatamente alla quantificazione della pena principale, ridotta alla misura finale di sette anni di reclusione.
3. Avverso la sentenza testé sintetizzata l'imputato, ritualmente assistito, ricorre per cassazione, sulla base di sei motivi.
3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce vizio della motivazione, in ordine alla ritenuta idoneità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, costituita nella specie parte civile, ad integrare la prova della responsabilità del tentato omicidio «oltre ogni ragionevole dubbio». Proprio in presenza di una siffatta costituzione, l'attendibilità del dichiarante avrebbe dovuto essere saggiata -si opina- in modo particolarmente penetrante, ed essere accompagnata da ogni opportuno riscontro, in modo da escludere la manipolazione del narrato in funzione dell'interesse risarcitorio azionato in causa;
come non sarebbe avvenuto. In realtà, Di AO avrebbe reso molteplici versioni dell'accaduto, sfalsate nel tempo, dislocate nello spazio e -soprattutto- tra loro discordanti. Le esistenti difformità, in ordine alla decisiva circostanza del preteso tentato sparo, di cui il dichiarante avrebbe solo da ultimo compiutamente riferito, non sarebbero giustificabili, né in rapporto alle diverse modalità di documentazione del narrato (iniziale relazione di servizio, e successivi verbali di sommarie informazioni testimoniali), né alla luce del presunto stress emotivo della vittima (poliziotto, abituato in realtà a gestire emergenze). Del tentativo di omicidic non esisterebbero riscontri specifici. L'azione, che dovrebbe concretarlo, si sarebbe svolta al buio, mediante arma semiautomatica munita di sicura, che non darebbe luogo a scatto alcuno per effetto della pressione sul grilletto;
un'azione, dunque, impossibile da vedere e da sentire. Sarebbe infine illogico postulare che il dichiarante abbia inevitabilmente riferito il vero solo perché, data la qualificazione professionale, conscio delle conseguenze penali di un eventuale mendacio.
3.2. Con il secondo e terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione, in ordine, rispettivamente, ai dedotti profili del reato impossibile e della desistenza volontaria. In ordine al primo profilo, il ricorrente rammenta che l'arma era munita di sicura e, usata in quelle condizioni, ad opera di persona non avvezza, non avrebbe potuto far danno a nessuno. In ordine al secondo profilo, l'interruzione dell'azione non sarebbe stata dovuta al timore dell'imputato di essere visto da improbabili passanti, ma ad una 3 precisa e autonoma sua volontà; la stessa che lo avrebbe spinto, subito dopo, a dirigersi verso la base N.A.T.O. di Giugliano e a consegnarsi ai Carabinieri lì di presidio.
3.3. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione, in rapporto all'aggravante teleologica dell'omicidio. La sua esistenza non sarebbe stata affatto argomentata, né sarebbe stata spesa parola sulla compatibilità dell'aggravante stessa con la continuazione e il vizio parziale di mente.
3.4. Con il quinto e il sesto motivo, il ricorrente deduce vizio della motivazione, in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla negata prevalenza della diminuente del vizio parziale di mente. Le generiche sarebbero state disconosciute sul travisato presupposto della mancanza di autentica resipiscenza, viceversa chiaramente riflessa dall'autoconsegna dell'imputato ai Carabinieri della base N.A.T.O. Nel bilanciamento delle circostanze, non sarebbe stata correttamente valutata l'occasionalità della condotta, e sarebbe stata trascurato il ruolo della patologia mentale, alla cui gravità la pena finale avrebbe dovuto essere inversamente- proporzionata, ancor più alla luce dell'assenza di pericolosità sociale e del valido contesto familiare.
4. Nel corso della odierna discussione orale, la difesa del ricorrente ha obiettato in ordine all'intervento della parte civile in questo grado. La relativa costituzione dovrebbe intendersi ormai revocata, non avendo la parte civile rassegnato le conclusioni all'esito del giudizio di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'eccezione processuale del difensore dell'imputato non ha pregio. L'inerzia della parte civile nel giudizio di appello non integra un comportamento equivalente alla revoca tacita o presunta della costituzione, essendo questa configurabile, ai sensi dell'art. 82, comma 2, cod. proc. pen., nel solo caso di omessa presentazione delle conclusioni nel corso della discussione in seno al dibattimento di primo grado (Sez. 6, n. 54641 del 27/09/2018, Giacopuzzi, Rv. 274635-01).
2. Ciò posto, il ricorso è inammissibile in ogni sua articolazione.
3. Secondo principi consolidati, le dichiarazioni della persona offesa, ancorché costituita parte civile, possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, alla sola condizione che il giudice proceda, al riguardo, alla previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle altre testimonianze, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto;
e, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del deponente, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, Seccia, Rv. 275312- 01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104-01; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730- 01; Sez. 3, n. 28913 del 03/05/2011, C., Rv. 251075-01). La sentenza impugnata si è strettamente attenuta a tale insegnamento e risulta palesemente immune dalle censure svolte nel primo motivo. Essa è invero estesa ed approfondita nell'apprezzamento dell'attendibilità, intrinseca ed estrinseca, della parte lesa, dal cui narrato opportunamente integrato da riscontri "di contesto", quali l'obiettività delle lesioni e le circostanze in cui l'imputato fu rintracciato è stata ineccepibilmente derivata l'integrazione - di tutti i reati contestati. La Corte territoriale, con logica motivazione, che assorbe e previene le censure difensive, ha dato conto del progressivo affinamento delle dichiarazioni dell'Assistente capo Di AO, ampiamente giustificato dalla concitata dinamica degli eventi e dalla tensione emotiva che ne era scaturita, mentre il ruolo professionale del dichiarante è stato plausibilmente evocato per allontanare il paventato scenario di un deliberato mendacio e, con particolare riferimento alla condotta più grave, per accreditare, oltre ogni dubbio ragionevole, la condotta di tentato sparo;
la vittima, infatti, vide chiaramente l'aggressore puntare l'arma in direzione del suo viso e, a distanza ravvicinata, premere sul grilletto bloccato, tuttavia, dalla sicura. Le doglianze, in questa sede prospettate, si risolvono così nel sollecitare una rilettura del fatto, conseguente ad una diversa valutazione dell'attendibilità della prova e della sua fonte;
attività che, notoriamente, non competono alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il relativo giudizio, tipicamente di merito, allorché esso risulti come nella specie esaustivamente argomentato (sul punto, tra le molte, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01).
4. Manifestamente infondati risultano i motivi secondo e terzo, già congiuntamente illustrati. 5 4.1. Quanto al preteso reato impossibile, la sua esistenza è stata esclusa dalla Corte territoriale sulla base del corretto criterio di accertamento della prognosi postuma (Sez. 6, Sentenza n. 8171 del 11/03/1996, Pecchiari, Rv. 205559-01). Perché la fattispecie resti integrata, sotto il profilo dell'inidoneità dell'azione, quest'ultima, da valutare con riferimento al tempo del commesso reato, deve essere assoluta, nel senso che la condotta dell'agente per inefficienza - strutturale o strumentale del mezzo usato, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, ancorché riferibili all'agente deve essere priva di astratta - determinabilità causale nella produzione dell'evento (Sez. 5, n. 26876 del 28/04/2004, Marchesini, Rv. 229872-01). Non potrà parlarsi di impossibilità del reato in senso tecnico, né di conseguenza invocarsi la impunità, nel caso in cui l'evento stesso sia stato impedito da barriere o ostacoli di tipo materiale (Sez. 5, n. 11890 del 22/10/1997, Guidozzi, Rv. 209645-01). Nel nostro caso l'arma era palesemente efficiente. Il fatto che fosse munita di sicura costituisce circostanza contingente, tale da non incidere alla pari dell'eventuale imperizia dell'imputato nel suo maneggio (v., sul punto, Sez. 1, n. 7490 del 07/05/1984, Schiavo, Rv. 165723-01) sulla pericolosità della condotta.
4.2. Quanto alla desistenza, essa è astrattamente configurabile a fronte della scelta dell'agente di non proseguire in una consumazione ancora materialmente possibile;
scelta non necessitata, e al contrario operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendano anche solo troppo rischioso il proseguimento dell'attività delittuosa (Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep. 2019, T., Rv. 275647-01; Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Ferdico, Rv. 272535-01). L'evoluzione finale della vicenda di causa appare oltremodo evidente, come già inappuntabilmente rilevato dalla sentenza impugnata, non già di manifestata desistenza ma di tentativo fallito. E quand'anche l'imputato avesse veramente deciso di consegnarsi spontaneamente ai Carabinieri, si tratterebbe di mero ravvedimento post delictum.
5. Il quarto motivo è precluso, non risultando le corrispondenti censure proposte nell'atto di appello. Solo per completezza si rileva che il nesso teleologico è insito nel fatto che il tentativo di omicidio appartiene ad uno stadio di sviluppo successivo dell'iter criminoso, cui l'imputato palesemente giunse allo scopo di sottrarsi alla cattura da parte dell'Assistente capo Di AO. Né sussiste alcuna incompatibilità logico-giuridica tra l'aggravante in parola, che attiene al piano di valutazione relativo alla strumentalità di un reato rispetto ad un altro, e l'istituto della continuazione, che si riferisce piuttosto alla riconducibilità di più reati ad un comune programma criminoso (Sez. 1, n. 16881 del 11/10/2017, dep. 2018, Musso, Rv. 273117-01). Siffatta incompatibilità non è neppure ravvisabile, in linea di principio, con il vizio di parziale di mente;
il nesso teleologico è sì aggravante soggettiva, ma non può in assoluto affermarsi che esso costituisca normale e diretta estrinsecazione delle infermità responsabili della diminuita imputabilità (arg. ex Sez. 5, n. 13515 del 06/12/2016, dep. 2017, Rv. 269707-01), occorrendo semmai operare un apprezzamento concreto, frutto di un'allegazione specifica nel processo mai operata.
6. Manifestamente infondati sono, infine, i motivi quinto e sesto, in punto di attenuanti generiche e di giudizio di comparazione tra circostanze. La motivazione della sentenza impugnata risulta al riguardo esauriente e aliena da illogicità rilevabili in sede di legittimità, tenuto conto che, a proposito delle generiche, del preteso ravvedimento non è traccia in sentenza e la censura di travisamento istruttorio non è autosufficiente, mentre il bilanciamento delle circostanze è materia in cui è massima la discrezionalità giudiziale, qui esercitata in maniera inappuntabile.
7. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. Consegue altresì, ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile, che si liquidano nella misura, stimata congrua, di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile Di AO NI, che liquida complessivamente in euro 4.000,00 oltre spese generali, CPA e IVA. Così deciso il 17/10/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Centofanti Ailianono frills Adriano Iasillo we 7