Sentenza 30 gennaio 2017
Massime • 1
Nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto, non essendo configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento. (Fattispecie di tentato furto in concorso, nella quale la Corte ha escluso che ricorressero gli estremi della desistenza nei confronti dell'imputato che si era introdotto nell'abitazione della persona offesa con il pretesto di essere un tecnico dell'acquedotto e si era allontanato precipitosamente quando la vittima aveva scoperto la sua vera intenzione, essendo già stati posti in essere atti pienamente idonei a compiere il furto).
Commentario • 1
- 1. Bagaglio frugato: reato anche senza sottrazione (Cass. 25946/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 settembre 2020
Integra il reato di tentato furto frugare i bagagli in uno scale aeroportuale. L'omessa prospettazione da parte dell'imputato di una ricostruzione alternativa plausibile dai fatti in addebito, pur non potendo essere valutata come prova a carico, può costituire un argomento di supporto logico della assenza di ipotesi suscettibili di minare il giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio già espresso sulla base delle prove acquisite. Le versioni alternative fornite dall'imputato rispetto ad una logica prospettazione della ricostruzione del quadro probatorio contenuta nella motivazione del provvedimento impugnato devono avere una loro validità argomentativa e non appartenere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/01/2017, n. 18322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18322 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2017 |
Testo completo
18322-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 30/01/2017 Composta da: Sent. n. sez. 111/2017 ANIELLO NAPPI Presidente - REGISTRO GENERALE CATERINA MAZZITELLI N.47200/2016 FRANCESCA MORELLI ANDREA FIDANZIA Rel. Consigliere - GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE OS EX nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 10/10/2016 del TRIB. LIBERTA' di MILANO sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA;
lette/sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY Udit i difensor Avv.; of Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott.ssa Maria Francesca Loy, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. L'avv. Davide Gatti per il ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10.10.2016 il Tribunale del Riesame di Milano ha rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del 23.9.2016 con cui il G.I.P. presso lo stesso Tribunale ha applicato a De SI AL la misura cautelare della custodia in carcere, in rinnovazione della misura cautelare custodiale disposta dal G.I.P. presso il Tribunale di Lodi in data 15.6.2016. 2. Con atto sottoscritto dal suo difensore l'indagato ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta manifesta illogicità e carenza della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per entrambi i capi 35 e 44 di cui all'incolpazione provvisoria. Lamenta il ricorrente che l'ordinanza impugnata fornisce una lettura parziale e superficiale delle carte processuali e non tiene assolutamente conto del loro reale contenuto, fondandosi sull'interpretazione che delle stesse forniscono gli operanti, reiterando l'errore valutativo del G.I.P., trascurando l'attenta e critica valutazione del materiale probatorio in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria.
2.2. Con riferimento al capo 44, lamenta il ricorrente che le importanti discrasie nella descrizione dell'autore del tentato furto rese dalla persona offesa nell'immediatezza del fatto ed in un momento successivo fanno venire meno la gravità dell'unico dato indiziario, anche in una ragione della apoditticità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui asserisce l'insussistenza di elementi di inattendibilità della ricognizione fotografica della persona offesa EZ LU. Assume, inoltre, che quanto evidenziato dalle ordinanze del G.I.P. di Lodi e di Milano, richiamate per relationem dall'ordinanza impugnata, ovvero che emergeva dalla riprese delle telecamere che lo stesso avesse fatto parte dell'equipaggio partito nella mattinata del 27 aprile 2016 a bordo della Seat Ibiza di colore scuro dal campo nomadi di Muggiano, non risultava, in realtà, dai 3 CD contenenti gli atti dell'indagine, nei quali non si ravvisava alcuna immagine ritraente la partenza ed il ritorno dell'autovettura Seat con a bordo il ricorrente. Peraltro dai fotogrammi risulta ritratta un'autovettura il cui modello non è facilmente accertabile. La parte motiva dell'ordinanza trovava, infine, riscontro in un atto di dubbia natura quale il documento recante la scritta “GIORNO 27 aprile 2016", strutturato come uno schema e privo di firma e di data.
2.3. In ordine al capo 35, lamenta il ricorrente che l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo cui lo stesso si trovava a bordo della BMW che alle ore 7,04 aveva lasciato il campo nomadi di Palucco, si fonda su una mera ipotesi degli operanti che non trova riscontro 2 nel fotogramma allegato all'annotazione di servizio, così come non emergeva da nessun fotogramma che il predetto fosse al ritorno sceso dalla stessa autovettura. Il ricorrente ritiene, inoltre, una congettura che la BMW costituisse l'autovettura utilizzata per il furto solo perché era transitata nei pressi del luogo del crimine in un giorno e in orario compatibile.
2.4. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 56 comma 3° c.p. per non essere stata ritenuta come causa di non punibilità speciale la desistenza volontaria. Lamenta il ricorrente che emerge dalla stessa ricostruzione della persona offesa che la sua decisione di rinunciare al furto non fosse stata obbligata da fattori esterni, quali la percezione del pericolo di essere ostacolato nella condotta progettata, scoperto, denunciato, arrestato, né nella motivazione dell'ordinanza si dà atto che la scelta di desistere non fosse stata volontaria, tenuto conto della età avanzata della vittima e dalla sua ridotta forza fisica che avrebbe potuto essere agevolmente superata dalla forza maschile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata fornisce una lettura parziale e superficiale delle carte processuali, fondandosi, come quella del G.I.P., sull'interpretazione che delle stesse forniscono gli operanti, trascurando l'attenta e critica valutazione del materiale probatorio in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria. A tal proposito, va premesso che con specifico riferimento all'impugnazione dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato e, quindi, l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Siciliano, Rv. 251760). Il vaglio sulla motivazione delle ordinanze relative ai provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. 3 yo Fatte queste premesse di ordine generale, le censure mosse dal ricorrente sollecitano inammissibilmente una revisione del giudizio di gravità indiziaria al giudice di legittimità mentre la motivazione del provvedimento impugnato possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità. In particolare, quanto al capo n. 44, non vi è dubbio che l'ordinanza impugnata abbia argomentato analiticamente in ordine alle ragioni dell'attendibilità della persona offesa ed abbia fornito spiegazioni non illogiche in merito alle divergenze tra la descrizione del ladro effettuata dalla vittima nell'immediatezza del fatto ed il successivo riconoscimento fotografico. In particolare, è stato evidenziato dal Tribunale del Riesame che l'unica incongruenza nella descrizione fisica del ricorrente effettuata dalla persona offesa nell'immediatezza riguarda il colore grigio dei capelli, e ciò in apparente contrasto con la frase verbalizzata "era sicuramente più giovane di me", ma ciò poteva spiegarsi con il rilievo che l'autore potrebbe aver verosimilmente indossato una parrucca di colore diverso da quello dei suoi capelli elemento compatibile con il ritrovamento di parrucche nella Ford Focus, in occasione dell'episodio dello speronamento dell'autovettura dei Carabinieri del 25 gennaio 2016 - e creare quindi l'impressione di un adulto, sebbene la donna avesse percepito che si trattava di persona più giovane di lei. L'ordinanza, richiamandosi a quella del G.I.P., ha altresì evidenziato come la persona offesa, nonostante fosse anziana, era risultata estremamente lucida, affermando qualche giorno dopo il tentativo di furto che l'autore era un ragazzo giovane, più o meno dell'età dei nipoti, riconoscendo il ricorrente con certezza al 100%. Orbene, è indubitabile che il ricorrente, nell'assumere che le contraddizioni dallo stesso invocate, riguardanti l'individuazione fotografica della persona offesa, facciano venir meno la gravità indiziaria cautelare, svolga censure in fatto, in quanto finalizzate a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito e ad accreditare una diversa ricostruzione del fatto. Il ricorrente fa apoditticamente discendere l'asserita manifesta illogicità della motivazione dall'asserita carenza di indizi, senza che vi sia stata una disamina specifica dei singoli passaggi motivazionali che sarebbero afflitti dalla manifesta illogicità. Quanto all'affermazione secondo cui la presenza del ricorrente tra i membri dell'equipaggio della Seat Ibiza partita nella mattinata del 27 aprile 2016 dal campo nomadi di Muggiano sarebbe smentita dai tre CD contenenti gli atti dell'indagine, tale censura è priva del requisito della necessaria specificità ed autosufficienza in quanto si lamenta implicitamente l'avvenuto travisamento della prova, in ordine a quanto evincibile dalle immagini dei tre CD, senza neppure che siano state prodotte in giudizio copie conformi integrali delle videoregistrazioni cui l'annotazione di P.G. fa riferimento. Quanto al capo 35, ad avviso del ricorrente, l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo cui lo stesso si sarebbe trovato a bordo della BMW che alle ore 7,04 del 25 marzo 2016 aveva lasciato il campo nomadi di Palucco, non troverebbe riscontro nel 4 о fotogramma allegato all'annotazione di servizio del 7.4.2016, che ritraeva l'indagato solo presso la dimora di Dal Forno Teresio. Tale censura è inammissibile, non considerando che gli operanti, nella loro annotazione di P.G, hanno ricostruito la scena delle partenze della BMW dal campo nomadi sulla base della visione delle immagini emergenti dalla videoregistrazione e non sulla base solo delle fotografie allegate alla relazione. E' evidente che i fotogrammi allegati non possano che ritrarre solo parzialmente quanto accaduto: ove il ricorrente avesse voluto eccepire, anche su tale punto, il travisamento della prova, avrebbe dovuto produrre in giudizio le videoregistrazioni integrali con le immagini, a suo dire, diverse da quelle ricostruite dagli operanti. Le censure del ricorrente, che paventa allusivamente eventuali travisamenti della prova, ma senza produrre gli atti processuali interessati, non sono quindi che censure in fatto, in quanto finalizzate a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito e ad accreditare una diversa ricostruzione del fatto. Infine, non trova riscontro dalla lettura dell'ordinanza impugnata l'affermazione secondo cui la sua parte motiva si fonderebbe su un atto di dubbia natura, quale il documento recante la scritta "GIORNO 27 aprile 2016", strutturato come uno schema e privo di firma e di data.
2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Va preliminarmente osservato che questa Corte ha avuto già modo di affermare che nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento. (Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Rv. 264226). Nel caso di specie, non vi è dubbio che l'imputato, nell'introdursi nell'abitazione della persona offesa con il pretesto di essere un tecnico dell'acquedotto e nell'allontanarsi precipitosamente solo quando la donna, una volta scoperta la vera intenzione dello sconosciuto, dichiarava di non avere in casa né denaro né oggetti preziosi, avesse già posto in essere atti pienamente idonei a rubare nell'abitazione della vittima. Ne consegue che l'istituto della desistenza non è giuridicamente configurabile, avendo la condotta del ricorrente già raggiunto la soglia del tentativo punibile. Peraltro, quando il ricorrente afferma che la sua scelta di "desistere" dal furto è stata volontaria, tenuto conto che la ridotta forza fisica della vittima, in ragione dell'età avanzata, avrebbe potuto essere agevolmente superata dalla forza maschile, fa riferimento ad una sua possibile condotta alternativa che avrebbe, in realtà, integrato gli estremi del ben più grave reato di rapina impropria. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo stabilire nella misura di 2.000,00 Euro. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2017 Il PresidentePresidente Il consigliere estensore dr. Aniello NAPPI dr. Andrea Fidanzia DISPOSITATA IN addi 1.1 APR 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela LanzuKE س 6