Sentenza 15 maggio 2017
Massime • 1
Nei reati di danno a forma libera, è configurabile la desistenza volontaria solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia fino a quando non siano stati posti in essere gli atti da cui origina il processo causale idoneo a produrre l'evento. (Fattispecie in tema di tentato furto in appartamento, in cui le imputate si erano introdotte nell'abitazione dopo aver effranto la serratura della porta d'ingresso, poi fuggendo via senza sottrarre nulla, in relazione alla quale la Corte ha escluso, in applicazione del principio, il rilievo dell'intervento della persona offesa nel decorso causale).
Commentari • 5
- 1. Art. 26 - Delitti tentatihttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 56 - Delitto tentatohttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Atti idonei diretti in modo non equivoco In tema di delitto tentato, il requisito dell'univocità degli atti assume una connotazione non già di criterio di mera prova ma di "criterio di essenza": l'univocità degli atti nel delitto tentato, dunque, deve essere considerata come una caratteristica oggettiva della condotta, sicché è necessario che gli atti, in sé stessi, per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura ed essenza, rivelino, secondo le norme di esperienza e l'id quod plerumque accidit, il fine perseguito dall'agente (Sez. 1, 31177/2021). Il reato tentato, disciplinato dall' art. 56, costituisce fattispecie autonoma rispetto al reato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/05/2017, n. 50079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50079 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2017 |
Testo completo
50079-17 addi 02 REPUBBLICA ITALIANA IL FUN OIUDIZIARIO In nome del Popolo Italiano A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 15/05/2017 PAOLO ANTONIO BRUNO Presidente - Sent. n. sez. 1376/2017 MARIA VESSICHELLI -Rel. Consigliere - CATERINA MAZZITELLI REGISTRO GENERALE N.37457/2016 PAOLO MICHELI ROBERTO AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ER IA nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 17/12/2015 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA VESSICHELLI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Grusel Granaruh che ha concluso per ie ujelb Il Proc. Gen. conclude per il rigetto dei ricorsi. Udito il difensore RITENUTO IN FATTO Propongono ricorso per cassazione AY IL e MA ME avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 17 dicembre 2015, con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna in ordine al reato di tentato furto in abitazione pluriaggravato, in concorso, ai sensi degli artt. 56, 110, 624 bis c. 1 e c. 3 e 625 c. 1 nn. 2 prima parte e 5 c.p., fatto commesso in Forcola il 15 ottobre 2009. Le coimputate sono state riconosciute responsabili del tentativo di furto per essersi introdotte in uno stabile, previa effrazione della serratura del portoncino di ingresso, pur senza sottrarre alcunché. L'individuazione nelle imputate delle persone responsabili del fatto è avvenuta mediante testimoni oculari, in particolare grazie alle dichiarazioni della sig.ra OC, la quale, dopo aver sentito armeggiare sul portoncino di casa, si era affacciata dalla finestra del suo appartamento al secondo piano ed aveva visto uscire tre donne, e grazie a quelle di IN AM, nipote della p.o., che ha consentito alla polizia di intercettare l'autovettura con a bordo le tre donne, autovettura che il teste aveva notato parcheggiata davanti all'abitazione della zia nella stessa giornata. I giudici di appello hanno affermato che integra gli estremi del tentativo punibile l'aver scassinato la serratura del portoncino di entrata e l'essersi introdotte nello stabile, sebbene l'impresa non fu portata a termine in ragione della presenza e dell'intervento della sig.ra OC. Le ricorrenti deducono, con ricorsi personali distinti ma sostanzialmente sovrapponibili, i seguenti motivi: 1) violazione di legge per erronea e/o falsa applicazione dell'art. 56, comma 3, c.p.: posto che la desistenza deve essere volontaria, non necessariamente spontanea e neppure determinata da motivi ideologici o da autentico pentimento dell'agente, potendo piuttosto essere determinata da motivi pratici - purché non dovuta all'intervento di cause esterne indipendenti dalla volontà dell'agente - l'essersi la persona offesa, nel caso di specie, affacciata alla finestra e rivolta alle imputate non può che essere riconosciuto come fatto successivo alla scelta di quest'ultime di uscire dallo stabile e, così, di desistere: in altri termini, non condizionante;
2) violazione di legge per mancanza di motivazione in punto di sussistenza della desistenza volontaria, per avere i giudici di appello affermato, senza darne spiegazione, che l'intervento della OC rappresenta quel fattore esterno 1 suscettibile di escludere, per giurisprudenza consolidata, la configurabilità della desistenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono entrambi inammissibili, ciò comportando la condanna anche al versamento di somma a titolo di sanzione, in favore della cassa delle ammende.
2. Il vaglio della censura relativa alla configurabilità o meno della desistenza volontaria è qui precluso dall'avvenuto accertamento di un tentativo di furto "compiuto", rispetto al quale non può operare l'esimente in parola, quanto, eventualmente, il recesso attivo, comunque non evocato dalla difesa. Il Collegio ritiene, al riguardo, di aderire all'orientamento giurisprudenziale, nettamente maggioritario, che esclude l'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 56, comma 3, c.p. nelle ipotesi di tentativo compiuto: una volta posti in essere gli atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, eventualmente diminuita da un terzo alla metà ove si sia adoperato per impedire l'evento di reato, ai sensi dell'art. 56, comma 4, c.p. In particolare, "nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il c.d. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento" (Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Supino e altro, Rv. 264226; Sez. 1, n. 11746 del 28/02/2012, Price, Rv. 252259). In tal senso si è espressa anche Sez. 1, Sentenza n. 6141 del 10/12/1979 Ud. (dep. 15/05/1980) Rv. 145301, secondo cui, appunto, la desistenza volontaria dall'azione presuppone un tentativo 'incompiuto'. Essa deve, perciò, intervenire quando l'attività esecutiva non e ancora esaurita, altrimenti può configurarsi solo l'ipotesi del recesso attivo, mediante impedimento dell'evento. Sulla stessa linea può citarsi Sez. 2, Sentenza n. 51514 del 05/12/2013 Ud. (dep. 20/12/2013) Rv. 258076 secondo cui è configurabile il tentativo e non la desistenza volontaria nel caso in cui la condotta delittuosa si sia arrestata prima del verificarsi dell'evento non per volontaria iniziativa dell'agente ma per fattori esterni ( come il mancato rinvenimento di denaro nella cassa oggetto di rapina) che impediscano comunque la prosecuzione dell'azione o la 2 rendano vana. Conforme Sez. 5, Sentenza n. 36919 del 11/07/2008 Ud. (dep. 26/09/2008) Rv. 241595. Anche secondo la dottrina, per desistere, all'agente basta non continuare nel proprio comportamento, possibile, in quanto il comportamento tenuto o non integra ancora la condotta tipica o, comunque, non esaurisce quanto egli può compiere per perfezionare il reato con altri atti tipici contestuali. Per recedere, all'agente occorre attivarsi per interrompere il processo causale già posto in moto dalla condotta e che, altrimenti, sfocerebbe verosimilmente nell'evento. Non era, quindi, necessario inquadrare e definire la rilevanza dell'intervento della persona offesa nel decorso causale, quale fattore esterno suscettibile di escludere la desistenza, al fine di affermare la volontarietà o meno della condotta di allontanamento delle odierne ricorrenti dal domicilio altrui, posto che i giudici di merito hanno entrambi ritenuto e logicamente spiegato come l'effrazione e l'introduzione nello stabile in cui la signora OC abitava, costituissero di per sé furto tentato punibile. La giurisprudenza di segno contrario, che qui non si condivide, sostiene invece la compatibilità della desistenza col tentativo compiuto, in quanto "configurata dal legislatore proprio come un'esimente che esclude ab extrinseco ed ex post l'antigiuridicità del fatto, sicché la sua applicazione presuppone che l'azione sia penalmente rilevante perché pervenuta nella fase del tentativo punibile" (Sez. 6, n. 203 del 20/12/2011, Rv. 251571; Sez. 2, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 24217; Sez. 6, n. 24711 del 21/04/2006; Sez. 2, n. 2226 del 24/10/1983, Teodoro, Rv. 163093; Sez. 2, n. 5669 del 02/02/1972, Angeli, Rv. 121834). Invero, il fondamento di tale orientamento appare meramente assertivo: le sentenze in parola si limitano infatti a valorizzare la collocazione della desistenza nell'ambito dell'articolo sul delitto tentato e la qualificazione della stessa quale esimente, avente nel fatto punibile il presupposto, senza scendere ad analizzare l'operatività della stessa, in primis rispetto all'attenuante, logicamente oltre che letteralmente successiva, del pentimento operoso.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese del procedimento ed a versare la somma di euro 2000 alla cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2017 Mana Valule il Consigliere estensore Il Presidente Pob268rx 3