Sentenza 18 gennaio 2005
Massime • 1
L'attenuante della provocazione si pone in termini di incompatibilità con la scriminante della legittima difesa, giacchè colui che porta o accetta una sfida o si pone, comunque, volontariamente in una situazione di pericolo, dalla quale è prevedibile o ragionevole attendersi che derivi la necessità di difendersi dall'altrui aggressione, non può invocarla.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/01/2005, n. 10406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10406 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 18/01/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 39
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 036621/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CA RI N. IL 11/05/1947;
avverso SENTENZA del 01/03/2004 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MOCALI PIERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Dr. GERACI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. SANNIO Giovanni;
OSSERVA
Con sentenza del 27.6.2003 - resa nelle forme del rito abbreviato - il g.u.p. del tribunale di Sassari dichiarava il TT colpevole di omicidio in danno di PI CA, da lui raggiunto al torace con due coltellate, e di porto ingiustificato di un coltello del tipo "pattada"; unificati i reati per la continuazione e concesse attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulla contestata recidiva, lo condannava alla pena di dieci anni di reclusione, oltre alle pronunce accessorie.
Su gravame dell'imputato e del p.g., la corte d'assise d'appello di Cagliari - sezione distaccata in Sassari - confermava colla sentenza oggi esaminata quella di primo grado.
L'episodio era stato ricostruito attendibilmente dal primo giudice, alla stregua del testimoniale, delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato e dalle indagini svolte (queste ultime avendo consentito di accertare che tra i due erano tesi i rapporti, per via di una relazione sentimentale che l'CA aveva colla moglie, peraltro separata, del TT, il quale più volte aveva interferito in tale rapporto con comportamenti variamente tenuti); era emerso che quel giorno i due si erano incontrati e il TT doveva aver detto qualcosa di particolarmente offensivo all'CA, che - come udito dal tabaccaio nel cui negozio il fatto si sarebbe poi sviluppato - gliene aveva chiesto ragione. Entrati entrambi nella tabaccheria, l'CA aveva preso a colpire con pugni il TT, il quale, dopo breve colluttazione, aveva impugnato il coltello, colpendo due volte l'antagonista, che poco dopo era deceduto in ospedale sotto i ferri del chirurgo.
Riteneva la corte territoriale che non vi fosse luogo a parlare della scriminante della legittima difesa. Era evidente, invero, che in quella, come in precedenti circostanze, il TT (per quanto mancasse la prova di una preordinazione del fatto in esame) aveva assunto il ruolo del provocatore, ponendosi quindi in una condizione di sfida, incompatibile colla detta causa di giustificazione;
ne' poteva ipotizzarsi che lo sviluppo della vicenda avesse comunque costretto costui ad un'azione difensiva, visto che la reazione fisica dell'CA - più giovane di lui, molto prestante e aduso alla pratica del pugilato, tanto da essere soprannominato "T - era del tutto prevedibile e in concreto prevista dal TT, che non casualmente portava seco il coltello e che, per come l'episodio si era sviluppato, desiderava comunque offendere l'avversario e non difendersene. Del resto, la condotta dell'CA non era stata particolarmente violenta, dato che la certificazione medica assegnava al TT, per le lesioni riportate, una prognosi di guarigione in due giorni. E pertanto non sussisteva la legittima difesa, ne' l'eccesso colposo in detta scriminante, dal momento che non v'era stato alcun erroneo apprezzamento della situazione da parte dell'agente, ben determinato, sia pure nell'impeto della contesa, ad uccidere il suo antagonista. Doveva, invero, escludersi una qualificazione giuridica del fatto diversa da quella di omicidio volontario, visto che l'intendimento del TT non era semplicemente lesivo, ma caratterizzato dall'"animus necandi", come dimostrato dal tipo di strumento usato e dalla reiterazione dei colpi in direzione del cuore.
Avverso tale pronuncia ricorreva per Cassazione, a mezzo del suo difensore, il TT, che denunciava:
col primo motivo di ricorso, vizio della motivazione e mancato esame di prova decisiva assunta. La sentenza impugnata aveva escluso un preordinato intendimento omicida da parte del ricorrente, sottolineando anche la sproporzione delle forze fisiche in campo, illogicamente però attribuendo al medesimo il ruolo di sfidante, certo non riassumibile in una semplice battuta provocatoria. Ed anzi, tutti i dati di riscontro erano contrari a tale prospettazione dei giudici di merito: l'CA, secondo i testi, aveva iniziato per primo a colpire l'avversario, e solo successivamente il TT aveva fatto ricorso all'unico strumento di difesa in suo possesso, stante la sproporzione della condotta antagonista rispetto anche alla ritenuta provocazione, in un contesto, fra l'altro, che non consentiva al ricorrente alcuna via di fuga. Quest'ultimo aspetto era stato sostanzialmente eluso in sentenza, non rilevandosi che al coltello il TT aveva fatto ricorso solo "in extremis" e dando così luogo ad un vizio di motivazione per omessa valutazione di specifiche emergenze probatorie, indicate coi motivi d'appello;
Col secondo motivo di ricorso, violazione di legge.
Erroneamente era stata negata la sussistenza della scriminante della legittima difesa (eventualmente nella forma putativa) anche nei limiti del dubbio. Negata come sopra l'assunzione, da parte del TT, del ruolo del provocatore o, addirittura, dello sfidante, la ragione giuridica del diniego veniva meno, non potendosi negare che, sulle stesse premesse in fatto esposte dalla sentenza impugnata, la causa di giustificazione fosse applicabile, se non altro per averla legittimamente ritenuta esistente l'imputato, e comunque per il dubbio della sua ricorrenza;
Col terzo motivo, vizio della motivazione.
Illogica era l'argomentazione che negava la sussistenza dell'eccesso sia incolpevole sia colposo in legittima difesa, una vota che l'eccesso doloso doveva essere escluso, in ragione delle riconosciuta sproporzione delle forze in campo;
con un giudizio doverosamente "ex ante", doveva riconoscersi che la situazione obiettivamente determinatasi autorizzava l'erroneo convincimento che un contesto richiedente una reazione difensiva sussistesse. Nessuna verifica aveva operato sul punto la decisione impugnata, trascurando tutte quelle circostanze che, sul piano soggettivo, potevano sorreggere la condotta dell'agente; se l'CA intendeva impartire all'antagonista una solenne lezione, ben poteva costui ritenere di versare in situazione richiedente estremo rimedio, non essendo certo concepibile che, provocatore o non provocatore, il TT avesse perso ogni diritto di difendersi - e con l'unico mezzo a sua disposizione. Se, in tale difesa, per errata valutazione delle conseguenze del detto mezzo, era derivata la morte dell'avversario, non poteva certo negarsi l'eccesso colposo;
Col quarto motivo, vizio della motivazione.
Censurabile era la qualificazione giuridica del fatto, con esclusione della sua preterintenzionalità. Il coltello usato era di modeste dimensioni, e venne impiegato solo a conclusione del prolungato pestaggio;
subito dopo, non solo il TT aveva desistito dall'infliggere ulteriori colpi, ma si era preoccupato di soccorrere il ferito, le cui condizioni, fra l'altro, non apparivano gravi. Tali dati valutativi escludevano il dolo omicida, confermando il semplice intendimento lesivo da parte del ricorrente. Si insisteva quindi per l'annullamento della sentenza impugnata. Il ricorso è infondato.
La ricostruzione del fatto esaminato - nella sua scaturigine e nel suo sviluppo, fino alle estreme conseguenze - è avvenuta da parte del giudice di merito, senza lasciare spazio a confutazione alcuna. In particolare, che la condotta della vittima sia stata provocata da quella dell'imputato, può ritenersi insindacabilmente accertato, sia sulla base testimoniale dell'interrogativo irato, rivolto dall'CA al TT, sia su quella logica delle precedenti azioni di disturbo, provocazione e interferenza nella vita privata del primo, attuate dal secondo. In quella circostanza, cioè, deve ritenersi correttamente argomentato che l'attuale ricorrente abbia temuto nei confronti dell'CA l'ennesimo comportamento provocatorio, al quale seguì la reazione di medesimo. La prima conclusione da trarre sul punto è che la provocazione si pone in termini di incompatibilità colla scriminante della legittima difesa (cfr. Sez. 1^, 4.5.1992), giacché colui che porta o accetta una sfida o si pone, comunque, volontariamente in una situazione di pericolo dalla quale è prevedibile o ragionevole attendersi che derivi la necessità di difendersi dall'altrui aggressione, non può invocarla (cfr. Sez. 2^, 10.11.2000, Gianfreda). E dagli atti del processo emerge chiaramente che il TT non si trovò casualmente e inconsapevolmente in una situazione di pericolo, che egli invece volontariamente scelse di determinare, nella piena consapevolezza del rischio, derivante, come oggi incongruamente si indica nel ricorso, quale elemento di valenza giustificativa, proprio dalla differenza di età, di stazza fisica, di capacità pugilistica (della quale era eloquente espressione il nomignolo attribuito all'CA).
E se è vero - come talvolta sostenuto dalla giurisprudenza di questa Corte, correttamente citata sia nella sentenza impugnata che nel ricorso - che la legittima difesa può essere applicata anche al provocatore che, nello sviluppo dell'episodio, si trovi di fronte ad una situazione imprevedibile e di gravità tale da indurlo ad una condotta difensiva-offensiva legittima, ciò non vale nella fattispecie, non solo per le considerazioni ora svolte, ma anche per un'ulteriore osservazione: che la reazione alla provocazione da parte dell'CA, non fu, oltre che imprevedibile - essendosi concretizzata nell'uso della fisicità manuale, tipica del suo essere - nemmeno tale da esorbitare dai limiti rapportabili ai concetti sopra espressi, visto che, in definitiva, le lesioni riportate nell'occorso dal TT furono contenute in una prognosi di guarigione di due giorni, ovvero nell'ambito dell'assoluta lievità. E questo non giustifica certo il ricorso all'uso di un'arma micidiale come la "pattada" sarda, reiteratamente usata da un soggetto che, oltre tutto, neppure si avvalse della possibilità (apoditticamente negata nel ricorso) di un "commodus discessus", consentito sia dal contesto che dalla limitata violenza esercitata dall'CA, in una situazione certo non qualificabile come "turpis fuga", attese le caratteristiche degli antagonisti (cfr. Sez. 1^, 28.1.2003, Di Giulio). Deve dunque escludersi che nel caso in esame ricorrano gli elementi costitutivi della legittima difesa, anche nella forma putativa, stante la già affermata chiarezza degli elementi conoscitivi a disposizione del soggetto attivo;
considerazione, quest'ultima, che elimina in radice anche il semplice dubbio sulla ricorrenza della scriminante. Esclusa la quale, ovviamente, non è data parlare di eccesso colposo nella stessa.
Corretta appare la qualificazione giuridica del fatto;
nell'omicidio preterintenzionale, la volizione dell'agente investe solo le percosse o le lesioni, alle quali consegue un fatto non voluto in alcun modo. Ma nella specie, lo stesso porto ingiustificato del coltello, la sua micidialità, la reiterazione dei colpi, l'attingimento di zona vitale del corpo, sono tutti elementi sintomatici dell'"animus necandi", correttamente individuati e valutati nella sede di merito. La condotta asseritamente tenuta dopo il ferimento - che nell'ottica difensiva sarebbe la prova della inesistenza del dolo omicida - è un semplice "post factum" che denota il venir meno dell'impeto aggressivo (e quindi del riacquisto dell'ordinario raziocinio) alla vista delle sue conseguenze, ma non retroagisce a qualificare diversamente la condotta in concreto tenuta e "ab initio" volta a provocare la morte dell'antagonista.
Il ricorso va dunque rigettato, colle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2005