Sentenza 30 settembre 2019
Massime • 1
L'inesistenza dell'oggetto del reato dà luogo a reato impossibile solo qualora l'oggetto sia inesistente "in rerum natura" o si tratti di inesistenza originaria ed assoluta, non anche quando l'oggetto sia mancante in via temporanea o per cause accidentali. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto sussistente il tentativo di lesioni aggravate dall'uso di un'arma in relazione alla condotta dell'imputato il quale, dopo un litigio con la persona offesa, armato di una katana prelevata dalla propria abitazione, si era recato presso il pronto soccorso del locale ospedale alla ricerca della persona offesa, al momento assente, ma veniva bloccato da un addetto alla vigilanza).
Commentario • 1
- 1. Riciclaggio: è configurabile il tentativo, non essendo il delitto a consumazione anticipataAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 ottobre 2023
La massima È configurabile il tentativo di riciclaggio, in quanto la fattispecie di cui all' art. 648-bis c.p. , nella vigente formulazione, non è costruita come delitto a consumazione anticipata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il tentativo di riciclaggio di valuta estera per essere stati individuati i soggetti da coinvolgere, il conto corrente bancario da utilizzare e le somme da reimpiegare, nonché predisposti i contratti da stipulare - Cassazione penale , sez. I , 22/02/2022 , n. 22437). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. I , 22/02/2022 , n. 22437 …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/09/2019, n. 12407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12407 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2019 |
Testo completo
12407-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: MA DI SS Sent. n. sez. 927/2019 - Presidente - UP 30/09/2019- VINCENZO SIANI R.G.N. 4291/2019 LUIGI FABRIZIO MANCUSO - Relatore - GIUSEPPE SANTALUCIA ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI IN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/09/2018 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udite il difensore RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 4.10.2017, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava TI NT colpevole dei seguenti reati, commessi in Pesaro il 7.4.2017: a) artt. 56, 575, 576 n. 1 cod. pen., tentato omicidio aggravato in danno di EA EO e di EA MM, con recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale;
b) artt. 56, 582, 585 cod. pen., tentata lesione aggravata dall'uso di arma - katana giapponese in danno di LO PA;
c) art. 337 cod. pen., resistenza mediante aggressione contro il pubblico ufficiale SE DE, intervenuto per impedire la commissione degli altri reati predetti;
d) artt. 582, 585, 576 n.
5-bis cod. pen. lesione, con aggravante, in danno di SE DE;
e) art. 336 cod. pen., violenza e minaccia contro i pubblici ufficiali LO IN e AP NI, allo scopo di impedire loro di compiere il servizio volto a evitare l'aggressione contro il PA;
f) art. 699 cod. pen., porto della suddetta katana fuori della sua abitazione;
g) art. 695 cod. pen., introduzione nello Stato e detenzione di tre armi del tipo katana giapponese, per la raccolta.
1.1. Il Giudice per le indagini preliminari riconosceva le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti, riteneva la continuazione, computava la diminuente per scelta del rito e condannava l'imputato alla pena principale di sei anni e otto mesi di reclusione, nonché al risarcimento dei danni cagionati ad EA MM e EA EO che si erano costituiti parti civili.
1.2. Secondo la ricostruzione dei fatti desumibile dall'esame congiunto delle sentenze di merito e basata soprattutto sulle dichiarazioni rese dalle persone offese suddette e da RO ZI, nonché sulle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria, la sera del 7.4.2017 TI NT, che si trovava in compagnia della ZI, aveva litigato con LO PA e aveva cercato di aggredirlo in un bar, ove aveva anche compiuto resistenza contro gli operatori di polizia giudiziaria LO IN e AP NI, intervenuti per evitare l'aggressione contro il PA;
il NT, quindi, si era recato prima a casa propria, per armarsi di una katana giapponese - da prelevare fra le tre che deteneva - e, poi, al Pronto Soccorso dell'ospedale al fine di cercare, con intento aggressivo, il PA;
quivi giunto armato, il NT aveva reagito alle richieste di spiegazioni rivoltegli dall'addetto alla vigilanza Andra EO e lo aveva aggredito con la katana;
il EO si era difeso mediante un'asta destinata a sorreggere i flaconi per le fleboclisi e aveva raccolto da terra il telefono caduto all'imputato - il 2 NT aveva aggredito anche l'infermiere EA MM e l'assistente capo di polizia SE DE, che infine era riuscito a neutralizzare l'aggressore.
2. Con sentenza del 17.9.2018, la Corte di appello di Ancona disponeva, sulla capacità lesiva della katana, una perizia che veniva espletata dal prof. Mariano Cingolani e, in riforma parziale della sentenza di primo grado, qualificava ai sensi dell'art. 337 cod. pen. il reato di cui al capo "e" nonché ai sensi dell'art. 697 cod. pen. il reato di cui al capo "g", riducendo la pena ad anni sei e mesi due di reclusione.
3. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato a due motivi.
4. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dei canoni di valutazione della prova ex art. 192 cod. proc. pen.; omessa motivazione in ordine alle dichiarazioni degli operatori di Polizia giudiziaria intervenuti, in particolare di SE DE;
travisamento dei fatti emergenti dagli atti di indagine;
errata valutazione sulle risultanze della consulenza tecnica e illogicità della motivazione sull'idoneità dei colpi inferti dall'imputato; mancato accertamento dell'attendibilità e della credibilità delle dichiarazioni Tour delle parti civili. Il motivo, suddiviso in quattro punti, è volto a ottenere che la condotta di cui al capo "a" venga qualificata come lesione e che venga riconosciuta l'attenuante della provocazione, con la rimodulazione del trattamento sanzionatorio.
4.1. In primo luogo, il ricorrente lamenta mancato accertamento dell'attendibilità delle parti civili e assenza di motivazione in merito alla mancata considerazione delle dichiarazioni degli operatori di Polizia giudiziaria intervenuti al Pronto Soccorso dell'ospedale di Pesaro. In particolare, il ricorrente sostiene che il giudice di appello avrebbe dovuto accertare la credibilità delle dichiarazioni della parte civile EA EO, la cui versione in merito al primo contatto avuto con l'imputato contrasta con quella offerta da RO ZI;
quest'ultima, infatti, sentita a sommarie informazioni, affermò che il EO non si era qualificato in alcun modo, neanche nel momento in cui sottrasse il telefono all'imputato. La questione del telefono risulta di fondamentale importanza, in quanto il contestato rifiuto opposto da EA EO, alla richiesta di restituzione del proprio telefono rivolta dall'imputato, fu la causa dell'aggressione ad opera di costui. 3 4.2. In secondo luogo, il ricorrente critica la valutazione della Corte di appello sulle risultanze della perizia e deduce illogicità della motivazione in relazione alle conclusioni sulla idoneità dei colpi inferti dall'imputato. Nonostante l'espressa richiesta contenuta nell'atto di gravame, la perizia non ha tenuto conto della possibilità che l'imputato tenesse impugnata la katana con una sola mano. Ciò denota la superficialità dell'operato del perito e della Corte di appello, che non gli ha sottoposto tale quesito.
4.3. In terzo luogo, il ricorrente concentra la propria attenzione sulla provenienza dell'asta destinata a tenere i flaconi per le fleboclisi e sulla posizione - chiusa o interamente estesa in cui essa si trovava nel momento - in cui il EO la utilizzò per difendersi dall'azione compiuta dall'imputato. Un'asta per le flebo, in base ai verbali degli operatori di Polizia intervenuti, fu sequestrata dopo qualche ora dal fatto, senza alcuna verifica in merito al fatto che quella sequestrata fosse proprio la medesima utilizzata dal EO per proteggersi. Tale circostanza avrebbe dovuto imporre almeno l'accertamento della presenza delle impronte digitali della parte civile EO, al fine di verificare se l'asta sequestrata fosse quella effettivamente utilizzata.
4.4. Infine, il ricorrente lamenta erroneità e illogicità della valutazione del giudice di appello in ordine alle risultanze della perizia, sostenendo che il ragionamento dell'esperto fu approssimativo, perché non tenne conto di alcuni aspetti, come la possibilità che l'imputato abbia tenuto la katana impugnandola solo con la mano destra, elemento importante per determinare la non equivocità e l'idoneità degli atti ad uccidere le persone offese;
per stabilire l'intensità del dolo con cui l'imputato agì; per accertare se l'asta presentasse delle scalfitture dovute ad urti o ad altri eventi accaduti in epoca antecedente ai fatti ora in esame.
5. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 56, 582 e 585 cod. pen. e travisamento dei fatti in relazione al capo "b", contestato come tentativo di lesione in danno di LO PA. Il reato non può essere configurato, in quanto costui non era presente nel Pronto Soccorso dell'ospedale di Pesaro la sera dei fatti. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il tentativo di lesione presuppone imprescindibilmente l'inizio dell'azione delittuosa, da perpetrarsi nei confronti della persona offesa che deve essere presente, necessariamente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. È manifestamente infondato sotto tutti i profili, quindi inammissibile, il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a diversi aspetti del provvedimento impugnato. È opportuno richiamare i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità sui temi qui rilevanti. 1.1. È stato stabilito che l'accertamento dell'idoneità degli atti deve essere compiuto dal giudice di merito secondo il criterio della prognosi postuma, con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni prevedibili del caso (Sez. 2, n. 36311 del 12.7.2019, Raicevic N., Rv. 277032). Inoltre, per la configurabilità del tentativo, rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 2, n. 24302 del 4.5.2017, P.M. in proc. Gentile, Rv. 269963). L'univocità degli atti nel delitto tentato deve essere considerata come una caratteristica oggettiva della condotta, sicché è necessario che gli atti, in sé stessi, per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura ed essenza, rivelino, secondo le norme di esperienza e l'id quod plerumque accidit, il fine perseguito dall'agente (Sez. 5, n. 43255 del 24.9.2009, Alfuso e altri, Rv. 245721).
1.2. Alla luce dei suddetti richiami, deve affermarsi che nel caso in esame la Corte di appello ha correttamente qualificato i fatti contestati, spiegando che la ripetizione dei colpi di katana con i quali il NT cercò di colpire il EO e l'MM, e le zone corporee prese di mira capo e tronco - non lasciavano spazio a valutazioni differenti da quelle concretamente operate. Nel tempo, la giurisprudenza di legittimità ha spiegato che la prova del requisito dell'univocità dell'atto (da considerare quale parametro probatorio) può essere raggiunta non solo sulla base dell'atto in sé considerato, ma anche aliunde, quindi, anche sulla base di semplici atti preparatori, che rivelino la finalità dell'agente e addirittura l'imminente passaggio alla fase esecutiva del delitto, ma non ne postulino necessariamente l'avvio. Ne consegue, quindi, che il tentativo è punibile non solo quando l'esecuzione è interamente realizzata, ma anche quando l'agente ha compiuto uno o più atti (non necessariamente esecutivi) che 5 indichino, in modo inequivoco, la sua volontà di compiere un determinato delitto;
ovvero, in tutti quei casi in cui l'agente abbia approntato e completato il suo piano criminoso in ogni dettaglio ed abbia iniziato ad attuarlo, pur non essendo ancora arrivato alla fase esecutiva vera e propria, ossia alla concreta lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. Nel caso di specie, in base alle dichiarazioni delle parti offese e delle altre persone informate dei fatti rispetto alla cui credibilità emergono, dall'esame complessivo delle sentenze di merito, valutazioni positive pienamente convincenti, avuto riguardo alla convergenza delle dichiarazioni sui punti centrali e al disinteresse dei dichiaranti - l'imputato sferrò colpi di katana dall'alto verso il basso, impugnando l'arma con entrambe le mani. Inoltre, la Corte di appello, sulla base delle risultanze della perizia espletata dal prof. Mariano Cingolani, spiega che l'arma utilizzata dal NT era idonea a produrre lesioni in grado di determinare la morte di una persona. Il perito ha spiegato che la katana usata dal NT era in grado di esprimere la sua massima lesività proprio se usata come fendente e che sarebbe stata in grado di svolgere azione tagliente anche sulle strutture ossee, quali quelle del cranio.
1.3. Sotto tutti i profili evidenziati nel primo motivo di ricorso, il giudice di appello ha fornito spiegazioni plausibili immuni da vizi di logicità. Lo sviluppo argomentativo della motivazione posta a sostegno della sentenza qui impugnata, esauriente e immune da vizi logici, è basato su una lineare disamina critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo. Detta motivazione, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. Di contro, il ricorso si limita a proporre, con le doglianze sinteticamente elencate supra, valutazioni di elementi di fatto che risultano espressamente già considerati dal giudice di appello o, comunque, pienamente superati dalle assorbenti osservazioni della sentenza, anch'esse brevemente ricordate. 3. È manifestamente infondato, quindi inammissibile, il secondo motivo, con il quale il ricorrente ha dedotto violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione al capo "b", lesione tentata in danno di LO PA.
3.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che l'inesistenza dell'oggetto del reato dà luogo a reato impossibile solo dove l'oggetto sia inesistente in rerum natura o si tratti di inesistenza originaria ed assoluta, non anche quando l'oggetto sia mancante in via temporanea o per cause accidentali (Sez. 1, n. 22722 del 06/03/2007, Rv. 236764; nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto sussistente il tentativo di omicidio, nonostante la vittima designata fosse assente, nel luogo del progettato agguato organizzato dagli appartenenti ad un clan camorristico, in quanto tempestivamente avvertita del pericolo dalle Forze dell'ordine). È stato spiegato che, in tema di lesioni personali volontarie, il dolo consiste nella coscienza e volontà di procurare una malattia o quantomeno sensazioni dolorose nel soggetto passivo, per cui la responsabilità per tale delitto discende da ogni condotta volontaria idonea a determinare le lesioni, quando sia accompagnata da intenzionalità lesiva (Sez. 5, n. 25116 del 12.2.2019, P, Rv. 276204). Anche nel caso del reato ex art. 582 cod. pen., ai fini della punibilità del tentativo, rileva l'idoneità causale degli atti compiuti al conseguimento dell'obiettivo delittuoso nonché l'univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione ex ante in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta, al di là del tradizionale e generico discrimen tra atti preparatori ed atti esecutivi (Sez. 5, n. 36422 del 17.5.2011, Bellone e altri, Rv. 250932).
3.2. Nel caso concreto in esame, la Corte di appello di Ancona non è incorsa in alcun errore giuridico, ma ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati, rendendo motivazione immune da vizi. Nel respingere la tesi difensiva, secondo la quale il reato di lesione contro il PA sarebbe s stato impossibile data l'assenza di costui dal Pronto Soccorso dell'ospedale, n a la sentenza ora impugnata pone in luce, con ragionamento ineccepibile, che r r l'azione delittuosa contro il PA non fu interrotta per una scelta o J dell'imputato, ma per gli eventi imprevedibili che avvennero all'ospedale di Pesaro. In mancanza di quegli eventi - aggiunge la Corte di appello - il NT sarebbe riuscito a rintracciare il PA (da lui conosciuto, residente nella stessa città e frequentante lo stesso bar, quindi facilmente reperibile) e a portare a compimento la propria azione vendicativa, che già aveva avuto inizio con l'approntamento dell'arma e la ricerca della vittima. La spiegazione della sentenza impugnata sul punto è rispettosa del principio giurisprudenziale richiamato nel testo e qui sopra riportato (secondo il quale l'inesistenza dell'oggetto del reato dà luogo a reato impossibile solo dove l'oggetto sia inesistente in rerum natura o si tratti di inesistenza originaria ed assoluta, non anche quando l'oggetto sia mancante in via temporanea o per cause accidentali) ed è aderente alla ricostruzione dell'intera vicenda recepita dalle sentenze di merito, in base alle quali, come già sopra ricordato, le azioni compiute dall'imputato al Pronto Soccorso avevano il loro antefatto nella lite precedentemente avvenuta al bar Skipper, ove il PA era 7 riuscito, grazie all'intervento di terzi, a sfuggire all'aggressione del NT che, però, si era successivamente recato a casa per armarsi della katana e, poi, al Pronto Soccorso, per cercare la vittima. L'andamento della vicenda rende palese che quella della ricerca armata al Pronto Soccorso costituiva soltanto una fase evolutiva della condotta aggressiva contro il PA, la cui incolumità era stata già messa in pericolo precedentemente. E correttamente, quindi, il giudice di appello ha ritenuto l'univocità degli atti compiuti dall'imputato, notando che costui, prima di recarsi presso la struttura ospedaliera alla ricerca di LO PA, si era munito di una katana detenute nella propria abitazione. Avuto riguardo all'andamento dei fatti, e alla circostanza che il NT, nel parcheggio dell'ospedale, richiese alla ZI dove abitasse il PA, risultano pienamente logiche le affermazioni del giudice di appello, secondo le quali, per un verso, l'imputato era animato da intento vendicativo e, per altro verso, non è credibile la tesi dell'imputato, tendente a giustificare la dotazione dell'arma con la finalità difensiva di una temuta aggressione ad opera del PA.
4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 30 settembre 2019. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Lori Fesof. Ne 2 DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 APR 2020 A IL CANCELLIERE M E R P U Pietro Di Med