Sentenza 15 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/2001, n. 2211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2211 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2001 |
Testo completo
NO E DE POPO OITA ANO0 22 1 1 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA ) 4 7 . A n S E 7 CORTE SUPREMA_DI CASSAZIONE S I 8 9 Oggetto D A O 1 T R o A z T r T A a S SEZIONE PRIMA CIVILE S I R m O G T & P E L M e A R I ' g Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: g L I I e L N D L A G 9 , D 1 O O t r Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente R.G.N. 11894/99 E L A ( T A L N D O E B 4584 S Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Rel. Consigliere E Cron. Rep. 693 Consigliere PLENTEDA Dott. Donato Dott. Mario ADAMO · Consigliere Ud. 23/10/00 SALME' - Consigliere Dott. Giuseppe ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S ENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. AGI sul ricorso proposto da: per diritti L.3000 15.02.01 MORETTI ELIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE IL CANCELLIERE PARIOLI 47, presso l'avvocato CORTI P., rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLI ALCIDE MARIA e BROGGI RANIERI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia dal Sig. IL SOLE ZORE ANASTASI ELENA;
per diritti L. 3000 15 FEB. 2001 intimata - CANCELLIERE avversO la sentenza n. 1249/98 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione delle persone, dei Minori e della CANCELLERIA Famiglia, depositata 1'08/05/98; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1913 -1- udienza del 23/10/2000 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Corti, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza non definitiva del 22.6.1996 il Tribunale di Milano dichiarava la cessazione degli effetti civili dal matrimonio concordatario celebrato fra TI LI ed SI LE, poneva a carico del TI l'obbligo di corrispondere all'SI l'assegno mensile di £ 1.200.000 da rivalutarsi in base agli indici ISTAT con inizio dal Maggio del 1997 e rimetteva con separata ordinanza la causa in istruttoria J domanda di divisione в relativamente alla dell'immobile sito in Venegono Superiore località Pian Bosco. Proponeva impugnazione il TI il quale, dopo aver eccepito l'inammissibiliità della domanda di divisione dell'immobile in quanto "nuova", essendo stata proposta dalla SI solo in sede di precisazione delle conclusioni senza che egli avesse accettato il contraddittorio, chideva l'esonero dal pagamento dell'assegno divorzile o, quanto meno, la sua riduzione a £ 500.000 mensile considerazione delle sue precarie condizioniin economiche desumibili dalle dichiarazioni dei redditi e dalla circostanza che la s.a.s. Management, di cui egli era amministratore, era 3 stata posta in liquidazione e la s.a.s. Memo gli consentiva di procurarsi solo lo stretto necessario per vivere. Si costituiva la SI, chiedendo il rigetto del gravame, mentre il Procuratore Generale, intervenuto nel procedimento, eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art.4 della Legge 898/70, come modificato dalla Legge 74/87. dichiarava inammissibile 27.3-8.5.1998 la Corte Con sentenza del d'Appello di Milano l'appello, compensando le spese del giudizio. Rilevava la Corte di merito che, dovendo l'appello svolgersi nelle forme del rito camerale ai sensi dell'art. 4 comma 12 della Legge 898/70, come sostituito dall'art. 8 della Legge 74/87, e dovendo quindi introdursi con ricorso, anzichè con atto di citazione, da depositarsi in cancelleria entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata ovvero, se non notificata, entro un anno dalla sua pubblicazione, il gravame nel caso in esame doveva ritenersi certamente inammissibile in quanto proposto con atto di citazione depositato oltre detto termine, risultando la sentenza notificata il 19.9.1996 ed 4 il deposito effettuato il 24.10.1996. Disattendeva poi la tesi dell'appellante, secondo cui, riguardando il giudizio anche materia sottratta al rito camerale, quale la richiesta di divisione dell'immobile, l'appello avrebbe dovuto svolgersi in relazione a tutte le domande con il al riguardo larito ordinario. Richiamava giurisprudenza di questa Corte che è costante nel ribadire che il rito camerale, caratterizzato dalla celerità del procedimento, non contrasta con i principi di uguaglianza e difesa delle parti nè con le esigenze del contraddittorio. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione TI LI, deducendo un unico motivo di censura. La controparte non ha svolto alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso TI LI denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 4 comma 12 della Legge 898/70, come modificato dalla Legge 74/87. Sostiene che, avendo la sentenza del Tribunale deciso non solo in ordine alla cessazione degli effetti civili dal matrimonio ma anche in merito alla divisione di un immobile la 5 cui domanda è soggetta al rito ordinario, l'appello deve svolgersi in relazione a tutte le domande con il rito ordinario, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. 19.4.1995 n. .4395). La censura è infondata. Il ricorrente non contesta il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (4876/91) ed ormai consolidato da numerose ed analoghe pronunce successive, secondo cui in materia di divorzio, relativamente a sentenze rese dal Tribunale dopo l'entrata in vigore della Legge 6.3.1987 n.74, anche l'appello è soggetto al rito camerale non solo nella fase decisoria ma per l'intero procedimento, così dovendosi interpretare l'art. 4 comma 12 della Legge n.898/70, come sostituito dall'art. 8 della suddetta Legge n.74/87, applicabile in virtù dell'art. 23 comma 3 della stessa legge del 1987; né contesta che conseguentemente l'appello proposto con atto di citazione anziché con ricorso può considerarsi tempestivo solo se il relativo atto risulti depositato entro i termini previsti dagli artt. 325 e 327 C.P.C. (vale a dire entro trenta giorni dalla un anno dalla sua notifica della sentenza o entro pubblicazione), rappresentando la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza un momento esterno e successivo all'introduzione del giudizio d'impugnazione in quanto volto ad instaurare il contraddittorio. La censura si basa invece sul presupposto che la sentenza del Tribunale non si sarebbe limitata a decidere in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio ma si sarebbe pronunciata anche sulla divisione di un immobile ed al riguardo richiama una decisione di questa Corte (4395/95) la в quale ha ritenuto che, in presenza di una sentenza che abbia pronunciato congiuntamente sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio soggetta al rito camerale su altre domande soggette invece al rito ordinario, l'appello deve essere proposto in relazione a tutte le domande con il rito ordinario. Ma tale principio non può trovare applicazione nel caso in esame per la mancanza del presupposto risultando dall'impugnata su cui esso si basa, contrariamente a quanto sostiene il sentenza, ricorrente, che il Tribunale si era limitato a dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed a determinare l'assegno divorzile, rimettendo con separata ordinanza la causa in 7 1 istruttoria relativamente alla domanda di divisione dell'immobile. Riguardando pertanto la decisione del Tribunale solo materia soggetta al rito camerale e presupponendo invece il richiamato principio una pronuncia su materie regolate da riti diversi (ordinario e camerale), si è certamente al di fuori del suo ambito in quanto viene meno in tal caso l'esigenza di rendere compatibile l'unicità della pronuncia con la diversità del rito correlata a ciascuna materia. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituita.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Roma, 23.10.2000 Il Presidente Il Consigliere est. ау Идо Mgo Rivendo follebrand CORTE SUPREMA DI C ONE IL CANCELLIERE Prima Sezione Civile r Luisa Passinetti 31-18 FEB. 2001 o f 15, FEB, 2001 Depositato in Cancelleria +41 Батших IL CANCELLIERE une fam 8