Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2012, n. 28644
CASS
Sentenza 26 aprile 2012

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In tema di reati associativi, non comportano soluzione di continuità nella vita dell'organizzazione criminosa: a) l'eventuale variazione della compagine associativa per la successiva adesione di nuovi membri all'accordo originario o per la rescissione del rapporto di affiliazione da parte di alcuni sodali; b) l'estensione dell'attività criminosa alla commissione di reati di altra specie; c) l'ampliamento dell'ambito territoriale di operatività. (La S.C. ha precisato che, una volta individuata l'esistenza di una data associazione mafiosa, per affermare che ad essa ne sia susseguita una diversa occorre la prova che la seconda sia scaturita da un diverso patto criminale oppure che quella originaria abbia definitivamente cessato di esistere a causa di un ben determinato evento traumatico, che abbia generato discontinuità nel programma associativo, ad esempio una faida oppure una scissione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2012, n. 28644
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28644
    Data del deposito : 26 aprile 2012

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