Sentenza 28 aprile 2004
Massime • 1
In tema di reato impossibile (art. 49, comma secondo, cod. pen.), l'inidoneità dell'azione deve essere assoluta nel senso che la condotta dell'agente, per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, deve essere priva di determinazione causale nella produzione dell'evento; ne deriva che non sussiste l'inidoneità, nel caso in cui la condotta non sia stata inoffensiva ma abbia prodotto gli effetti previsti dalla legge incriminatrice (furto di energia elettrica), determinando un danno per la P.O., sia pure di lieve entità, ed un profitto, sia pure limitato, dell'agente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/04/2004, n. 26876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26876 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 28/04/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - N. 732
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 035195/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CH NO N. IL 17/01/1973;
avverso SENTENZA del 10/07/2003 TRIBUNALE di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PROVIDENTI FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gianfranco Viglietta che ha concluso per l'annullamento con rinvio. Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica con sentenza del 10-7-2003, dichiarava ES MO non punibile in relazione al reato ascrittogli di furto di energia elettrica in danno di ST Nella, ai sensi dell'articolo 49 comma 2 c.p.. Ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica di Bologna sostenendo l'erronea applicazione dell'articolo 49 comma 2 c.p. dato che nel caso in esame l'azione non è stata inoffensiva ma ha determinato un danno nella parte offesa con profitto si pur limitato per il soggetto agente.
La censura proposta dal Procuratore Generale è fondata. Infatti, ai fini della configurabilità del reato impossibile ex art. 49 comma secondo Cod. Pen., la inidoneità dell'azione deve essere assoluta, nel senso che la condotta dell'agente, per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato, ed indipendentemente da cause estranee o estrinseche, sia priva in modo assoluto di determinazione causale nella produzione dell'evento. Non può quindi invocarsi la norma indicata nei casi in cui la condotta abbia prodotto gli effetti previsti dalla legge incriminatrice, anche se con un profitto alquanto limitato, e con un danno per la parte offesa di lieve entità.
Pertanto in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Generale, la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Penale, annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2004