Cass. pen., sez. V, sentenza 28/04/2004, n. 26876
CASS
Sentenza 28 aprile 2004

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In tema di reato impossibile (art. 49, comma secondo, cod. pen.), l'inidoneità dell'azione deve essere assoluta nel senso che la condotta dell'agente, per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, deve essere priva di determinazione causale nella produzione dell'evento; ne deriva che non sussiste l'inidoneità, nel caso in cui la condotta non sia stata inoffensiva ma abbia prodotto gli effetti previsti dalla legge incriminatrice (furto di energia elettrica), determinando un danno per la P.O., sia pure di lieve entità, ed un profitto, sia pure limitato, dell'agente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 28/04/2004, n. 26876
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26876
    Data del deposito : 28 aprile 2004

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