Sentenza 17 dicembre 2018
Massime • 2
Il concetto di atto pubblico è, agli effetti della tutela penale, più ampio di quello desumibile dall'art. 2699 cod. civ., dovendo rientrare in detta nozione non soltanto i documenti redatti da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ma anche quelli formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato, nell'esercizio delle loro funzioni, per uno scopo diverso da quello di conferire ad essi pubblica fede, purché aventi l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione. (Fattispecie in tema di falso ideologico, in cui la Corte ha riconosciuto la natura di atto pubblico sia della relazione di servizio destinata ad attestare quanto avvenuto in presenza del pubblico ufficiale, sia dell'annotazione effettuata da un agente di polizia penitenziaria sul registro modello 117, identificato da un'apposita numerazione e specificamente previsto per documentare i movimenti dei detenuti all'interno del carcere).
La circostanza aggravante della premeditazione, oggetto di prova, ex art. 187 cod. proc. pen. e, pertanto, assoggettata alle regole di valutazione stabilite nell'art. 192, comma 2, del codice di rito, può essere dimostrata anche con il ricorso alla prova logica, sulla scorta degli indizi ricavabili dalle modalità del fatto, dalle circostanze di tempo e luogo, dal concorso di più persone con ripartizione dei ruoli e dalla natura del movente; non è, invece, necessario stabilire con assoluta precisione il momento in cui è sorto il proposito criminoso o quello in cui l'accordo è stato raggiunto, essendo sufficiente che gli elementi indiziari suddetti siano gravi, precisi e concordanti e che, globalmente valutati, consentano di risalire, in termini di certezza processuale, al requisito di natura cronologica e a quello di natura ideologica, in cui si sostanzia la premeditazione.
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2018, n. 3542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3542 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2018 |
Testo completo
03542-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: ENRICO VITTORIO STANISLAO Presidente - Sent. n. sez. 3425/2018 SCARLINI UP 17/12/2018 MARIA TERESA BELMONTE R.G.N. 42244/2018 RENATA SESSA ELISABETTA MARIA MOROSINI Relatore - MATILDE BRANCACCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SP ME nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/04/2018 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Perla Lori, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. J RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di ES NI, agente della polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Piacenza, per i reati di falso ideologico in atto pubblico (capi D ed E); mentre, accogliendo il gravame proposto dal Pubblico Ministero, in riforma della sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale, ha condannato l'imputato anche per i reati di lesione personale, commessi nel corridoio della sezione "E" del carcere, in concorso con sei detenuti, due dei quali identificati in VA RI VI AN e MO OH, in danno di CH ID AN, con premeditazione, e di FI RD, detenuti nella medesima sezione, i quali riportavano una malattia guarita rispettivamente in oltre quaranta giorni (capo A) e in tre giorni (capo B). In sintesi l'apporto concorsuale dell'imputato nei reati di cui ai capi A) e B), escluso dal primo giudice, veniva individuato dalla Corte di appello sulla base dei seguenti elementi, posti in diretta connessione con i reati di falso per i quali l'imputato era già stato condannato in primo grado (capi D ed E): - il previo concerto e la programmazione, con gli esecutori materiali, dell'aggressione di cui era obiettivo principale CH ID AN, il quale aveva riferito (o comunque si vantava di averlo fatto) di comportamenti illeciti tenuti dall'ES, all'interno del carcere;
le condotte ante e post aggressione, che avevano permesso la presenza nel corridoio di VA RI VI AN, MO OH e degli altri detenuti, il mancato tempestivo intervento e la ritardata segnalazione della duplice aggressione in atto, il confezionamento di atti pubblici ideologicamente falsi destinati a "coprire" VA RI VI AN, creandogli un alibi: nella relazione di servizio sull'aggressione, alla quale aveva direttamente assistito, l'imputato dichiarava falsamente di aver trovato CH ID e FI RD in stato di agitazione e di averli separati (capo D); nel registro modello 117 aveva attestato falsamente che VA RI VI AN aveva fatto ingresso nella saletta "1" alle ore 14,15 e ne era uscito alle ore 16,00, quando in realtà detto detenuto era uscito dalla saletta, avendo partecipato all'aggressione svoltasi tra le 15,06 e le 15,08, nel corridoio della sezione "E" del carcere (capo E).
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite i difensori, articolando cinque motivi, con i quali denuncia violazione di legge. 2 е 2.1 Con il primo lamenta l'assenza dei presupposti giuridici per il riconoscimento dell'aggravante della premeditazione. La Corte di appello ricostruirebbe l'elemento temporale, collocando alla data del 28 giugno 2011 il momento in cui VA RI, MO e l'imputato, essendo presenti contemporaneamente nella sezione "E" del carcere, avrebbero pianificato l'aggressione ai danni di CH, mantenendo fermo il proposito criminoso fino al successivo 1 luglio, giorno di commissione del reato. Tuttavia non vi sarebbe alcun dato idoneo a suffragare tale ipotesi, di talché l'osservazione della Corte di appello dovrebbe essere relegata nell'alveo delle ipotesi congetturali. Cadendo il riferimento temporale, la premeditazione non potrebbe configurarsi in assenza del requisito cronologico.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'assenza dei presupposti del concorso di persone nel reato, posto che, escluso "il previo concerto", difetterebbero altri elementi sintomatici di un apporto concorsuale da parte dell'ES, residuando, al più, una omissione di natura colposa.
2.3 Con il terzo motivo lamenta l'assenza di dolo nella condotta di falso relativa al modello 117, trattandosi di documento informale, compilato, per consuetudine, in maniera sommaria sul quale non vanno annotati tutti gli spostamenti dei detenuti, che sono registrati dalle telecamere, sicché l'omessa menzione dell'uscita temporanea di VA RI sarebbe irrilevante. Lo confermerebbe il fatto che l'agente in servizio nella sezione "nuovi giunti e liberandi", il quale sarebbe responsabile della medesima omissione, non sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati.
2.4 Con il quarto motivo il ricorrente sostiene che la "relazione" diretta al coordinatore del reparto non avrebbe natura di atto pubblico e comunque la condotta di falso non sarebbe sorretta da dolo. L'imputato avrebbe sottoscritto l'atto compilato da altri, senza neppure leggerlo, incorrendo in una mera negligenza.
2.5 Con il quinto motivo si duole della quantificazione della provvisionale, determinata senza esplicitare i parametri di riferimento.
2.6 Al ricorso viene allegata copia della dichiarazione di revoca della costituzione di parte civile da parte di FI RD. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 3 2. In premessa occorre rilevare che i difensori dell'imputato hanno fatto pervenire, per l'odierna udienza, una dichiarazione congiunta di adesione all'astensione dalle udienze indetta dall'organismo di categoria. L'astensione non è consentita, poiché il presente processo rientra tra le prestazioni indispensabili in materia penale di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) del codice di autoregolamentazione. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, posto a base anche della recente decisione assunta sul tema dalla Corte Costituzionale (sent. n. 180 del 2018), il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con deliberazione del 13 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008, costituisce fonte di diritto oggettivo contenente norme aventi forza e valore di normativa secondaria (o "subprimaria" secondo Corte Cost. sent. n. 180 del 2018 cit.), vincolanti erga omnes, ed alle quali anche il giudice soggetto in forza dell'art. 101, secondo comma, Cost. (Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014, Lattanzio, Rv. 259926 - 01; Sez. U, n. 26711 del 30/05/2013, Ucciero, Rv. 255346 - 01). Non è permessa l'astensione dalle udienze penali da parte del difensore in relazione ai procedimenti relativi a reati per i quali la prescrizione è destinata a maturare entro i termini previsti dal Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, adottato il 4 aprile 2007 (Fattispecie relativa a richiesta di rinvio presentata nel giudizio di cassazione con riferimento a reato il cui termine di prescrizione sarebbe giunto a compimento entro i successivi 90 giorni) (Sez. 2, n. 21779 del 18/02/2014, Frattura, Rv. 259707 - 01; Sez. 6, n. 39248 del 12/07/2013, Cartia, Rv. 256336 - 01; Sez. 3, n. 7620 del 28/01/2010, Settecase, Rv. 246197 -01). Nella specie vengono in rilievo reati la cui prescrizione in base alle indicazioni dell'ufficio spoglio riportate sulla copertina del fascicolo e non contestate dai difensori matura il 31 dicembre 2018 e quindi «entro novanta - giorni».
3. Quanto al merito, va osservato in limine che la sentenza impugnata è strutturata secondo un modello esemplare: concisa esposizione del fatto e delle ragioni della decisione di primo grado;
sintetica ma puntuale enunciazione dei motivi di appello;
attenta, analitica, scrupolosa motivazione in ordine alle questioni di fatto e diritto su cui la decisione si fonda. Alla riforma della decisione assolutoria di primo grado sui capi A) e B), la Corte di appello perviene dopo aver ritualmente disposto la rinnovazione dell'istruttoria 4 О ex art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen., dotando la sentenza di un impianto argomentativo "rafforzato", con cui dà puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte sui predetti capi.
4. Il primo e il secondo motivo sono infondati.
4.1 A mente dell'art. 187 cod. pen. sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono alla determinazione della pena, e, dunque, tra questi, le circostanze aggravanti, nel cui novero è ricompresa la premeditazione. Discende che la prova delle circostanze aggravanti soggiace alle regole valutative dettate dall'art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 41332 del 24/10/2006, Lupo, Rv. 235299 01). In forza di tale previsione ciascuna circostanza di fatto - assumibile come indizio deve essere connotata, in primo luogo, dal requisito, non espressamente richiamato ma fondante, della "certezza", in secondo luogo da quelli di gravità (intesa come consistenza, resistenza alle obiezioni, pertinenza del dato rispetto al thema probandum), precisione (nel senso di specificità, univocità, insuscettibilità di diversa interpretazione) e concordanza (intesa come convergenza dei plurimi indizi nella medesima direzione). È bene rammentare che la prova di natura indiziaria o critica non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta o storica, quando la sua attitudine rappresentativa sia conseguita con rigorosità metodologica, che giustifica e sostanzia il principio del c.d. libero convincimento del giudice (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci). Essa, tuttavia, proprio in rapporto alle sue caratteristiche ontologiche, non può, per definizione, offrire una rappresentazione del fatto sovrapponibile a quella di una prova diretta, posto che la dimostrazione promana non già da una conclamata affidabilità di una voce narrante (o di un documento) in grado di riprodurre l'azione criminosa (in quanto tale), ma da un raccordo logico»> tra un fatto "secondario" e il "fatto da provare". Ergo, ricorrendo alla cd. prova logica di cui all'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., può essere dimostrata la sussistenza degli elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione, consistenti in un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), dovendosi escludere la suddetta aggravante solo quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e 5 e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato (tra le altre Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265149). In tema di prova logica e premeditazione si è affermato che «l'agguato costituisce, in astratto, indice rivelatore della premeditazione, siccome sinonimo di imboscata od insidia preordinata che postula un appostamento, protratto per un tempo più o meno lungo, in attesa della vittima designata ed in presenza di mezzi e modalità tali da non consentire dubbi sul reale intendimento dell'insidia, sicché già il pur breve arco di tempo dell'attesa, può valere a soddisfare gli elementi costitutivi della premeditazione: il requisito ideologico - consistente nel perdurare nell'animo del soggetto, senza soluzione di continuità fino alla commissione del reato, di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile -e quello cronologico - rappresentato dal trascorrere di un intervallo di tempo apprezzabile, fra l'insorgenza e l'attuazione di tale proposito, in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa ed a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere. Spetta al giudice di merito, ai fini della configurabilità dell'aggravante in questione, cogliere ed apprezzare tutte le peculiarità della concreta fattispecie, accertando se i predetti requisiti sussistano o siano, invece, l'uno o l'altro da escludere, come nel caso di avvistamento casuale della vittima o, comunque, di un agguato frutto di iniziativa estemporanea, sicché la risoluzione omicida non sia maturata attraverso lunga riflessione, con possibilità di recesso prima dell'attentato» (Sez. 5, n. 26406 del 11/03/2014, Morfei, Rv. 260219 01). Nella specie la Corte di appello ricostruisce la premeditazione facendo leva sulle caratteristiche specifiche del fatto: una vera e propria "imboscata" orchestrata dai tre correi individuando momento e luogo propizi, assoldando un cospicuo numero di altri detenuti, sì da creare le condizioni per colpire con certezza l'obiettivo (il detenuto CH) ed agire indisturbati grazie all'aiuto concretamente fornito dall'odierno ricorrente prima, durante e dopo l'aggressione (pag. 25 sentenza impugnata). Prima: aprendo la porta della "saletta socialità", consentendo l'uscita di VA RI e permettendo a MO di stazionare, senza ragione, nel corridoio della sezione E (pagg. 16 e 17). Durante: non intervenendo a sedare l'aggressione, né allertando la vigilanza con i vari strumenti che aveva a disposizione (telefono cordless, sistema di chiave a muro), mantenendo, anzi, una "impassibile freddezza" per come riferito dai testi oculari (pag. 21 sentenza impugnata), così da lasciare ai correi il tempo di picchiare selvaggiamente CH e di fuggire prima del sopraggiungere dagli altri ufficiali e agenti di polizia penitenziaria. 6 Dopo: attraverso una studiata copertura, anch'essa oggetto di programmazione, come rivela la perfetta coincidenza tra quanto falsamente dichiarato dall'agente ES all'ispettore Belmonte subito dopo il fatto, quanto falsamente riportato dall'agente ES nella relazione di servizio e nel registro 117, quanto riferito dai due "detenuti aggressori" al consiglio di disciplina il 6 luglio 2011: menzogne volte ad escludere la presenza dei responsabili sul luogo del fatto, collocando altrove VA RI, confidente di ES (pag. 24 sentenza impugnata). Il tutto ulteriormente avvalorato dal "movente": esemplare spedizione punitiva nei confronti del CH, colpevole di aver rivelato (o di essersi vantato di aver rivelato) condotte illecite dell'ES (pag. 17-19). Dall'insieme degli elementi sopra enucleati raccordati alle circostanze che l'accordo criminoso deve necessariamente essere avvenuto tramite contatto personale tra i correi non essendovi altri mezzi di comunicazione possibili, che all'interno del carcere di Piacenza i movimenti dei detenuti sono limitatissimi e molto controllati, che l'ultimo giorno prima del fatto in cui ES ha prestato servizio presso la sezione E del carcere è stato il 28 giugno 2011- la Corte di appello, sulla scorta di una motivazione immune da salti logici, ricava la certezza processuale che l'aggressione è stata organizzata secondo un piano dettagliato, messo a punto alcuni giorni prima dell'esecuzione. È questa la ratio che sorregge la decisione che, in punto di premeditazione, si fonda sulla prova logica, dotata di piena dignità dimostrativa ex art. 192, comma 2 cod. proc. pen.. Proprio in ragione dei sopra ricordati limiti della prova logica, non è dato conoscere con certezza il momento preciso in cui il proposito criminoso sia sorto, poiché ciò possono riferirlo soltanto gli autori del reato. Quel che rimane saldo, nelle considerazioni del giudice di merito, è che tutte le possibilità ragionevolmente ipotizzabili presuppongono che la progettazione del reato abbia preceduto, per un lasso di tempo significativo, l'esecuzione del delitto avvenuta in data 1 luglio 2011 e che la ferma risoluzione criminosa è rimasta perdurante senza soluzione di continuità nell'animo degli agenti fino alla commissione del crimine. In sintesi, a mente dell'art. 187 e 192 comma 2 cod. proc. pen., l'aggravante della premeditazione può essere dimostrata anche ricorrendo alla prova logica sulla scorta degli indizi ricavabili dalle modalità del fatto, dalle circostanze di tempo e luogo, dal concorso di più persone con una ripartizione di ruoli, dalla natura del movente. Non è necessario stabilire con assoluta precisione il momento in cui il proposito criminoso è sorto o l'accordo è stato raggiunto, essendo sufficiente che 7 i ricordati elementi indiziari, rispondendo ai caratteri di gravità, precisione, concordanza e globalmente valutati, consentano di risalire, in termini di certezza processuale, al requisito di natura cronologica e a quello di natura ideologica, in cui si sostanzia la premeditazione.
4.2 Discende l'infondatezza anche del secondo motivo, che dal primo è logicamente dipendente.
5. Sono manifestamente infondati il terzo e il quarto motivo, con i quali si pone in dubbio la natura di atti pubblici dei documenti di cui ai capi D) ed E), nonché l'elemento soggettivo del reato.
5.1 I quesiti giuridici sono identici a quelli già sottoposti in sede di impugnativa cautelare in questo stesso procedimento al vaglio della Corte di - legittimità e risolti dalla prima sezione enucleando il seguente principio, condiviso appieno da questo collegio: «L'agente di polizia penitenziaria, allorquando riferisca, anche per iscritto, in ordine ad accadimenti ai quali ha direttamente assistito ovvero a condotte proprie o di detenuti affidati alla sua custodia, esercita poteri certificativi, sicché gli va riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale» (Sez. 1, n. 41115 del 03/10/2012, ES, Rv. 253472 - 01). Di seguito si ripercorrono i passaggi motivazionali in rilievo: Ai sensi dell'art. 357 cod. pen., come novellato dalle leggi n. 86 del 1990 e n. 181 del 1992, la qualifica di pubblico ufficiale deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati (Sez. U, n. 7958 del 27/03/1992, dep. 11/07/1992, Deiogu, Rv. 191171)». «In particolare, proprio con riferimento a soggetti appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti del corpo di polizia penitenziari, questa Corte ha da tempo precisato che «Pubblico ufficiale» è chi esercita una pubblica funzione amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, indipendentemente dallo stato giuridico dell'agente e che tale qualità compete al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti del corpo di polizia penitenziaria, essendo stato ad esso attribuito dall'art. 5 della legge 15 dicembre 1990, n, 395, il compito di garantire l'ordine all'interno degli Istituti di pena e di 8 tutelarne la sicurezza (in termini, Sez. 6, n. 896 del 28/10/1997, dep. 1998, Nanni, Rv. 210435).» Nel caso in esame, appare innegabile che l'agente della Polizia penitenziaria, oltre ad essere investito di poteri autoritativi, allorquando riferisca, anche per iscritto, in ordine ad accadimenti ai quali ha direttamente assistito ovvero a condotte proprie o di detenuti affidati alla sua custodia, eserciti anche dei poteri certificativi, sicché gli va senz'altro riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale». «Agli effetti delle norme sul falso documentale, devono ritenersi atti pubblici le attestazioni di fatti compiuti direttamente dal pubblico ufficiale e caduti sotto la sua percezione e che il concetto di atto pubblico è, agli effetti della tutela penale, più ampio di quello desumibile dall'art. 2699 cod. civ., dovendo rientrare in detta nozione non soltanto i documenti che sono redatti, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ma anche quelli formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato, nell'esercizio delle loro funzioni per uno scopo diverso da quello di conferire ad essi pubblica fede, purché aventi l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione in tal senso, si veda, Sez. 5, n. 9358 del 24/04/1998, dep. 13/08/1998, Tisato, Rv. 211440). Rientrano, pertanto, pacificamente nella nozione di atto pubblico sia la relazione di servizio di cui al capo D), destinata ad attestare quanto avvenuto in presenza del pubblico ufficiale, sia l'annotazione sul registro modello 117, che, non è affatto un brogliaccio informale come sostenuto dal ricorrente, ma un registro identificato da un'apposita numerazione, specificamente previsto per documentare i movimenti dei detenuti all'interno del carcere. Sono meramente assertivi, e comunque già in astratto privi di rilevanza, il fatto che l'agente in servizio nella sezione "nuovi giunti e liberandi" non sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati, nonché la circostanza che l'imputato avrebbe sottoscritto una relazione compilata da altri, senza neppure leggerla. 5.3 È evidente che una volta ricondotta l'aggressione a un accordo premeditato, con il quale era stata programmata anche la "copertura" degli autori materiali ad opera del ricorrente, cade qualunque possibilità di invocare una mera negligenza nella compilazione degli atti, avuto riguardo alla stretta connessione, valorizzata in tal senso alla Corte di appello, tra aggressione e falsi, che integra il "dolo intenzionale": «le falsità contenute negli atti pubblici hanno ostacolato il celere accertamento delle responsabilità, essendo dotati di pregnante valenza nella ricostruzione dei fatti, e contrapponendosi a quanto dichiarato dai due detenuti vittime del pestaggio circa l'identità degli aggressori (...) la non veridicità della relazione di servizio e del modello 117 era altresì strumentale al conseguimento dell'impunità per l'ES e i due detenuti autori delle 9 و aggressioni, nonché suoi complici, VA RI e MO OH Xcfr. pag. 23 sentenza impugnata) 6. Il quinto motivo è inammissibile. La censura sulla provvisionale è dedotta in maniera generica e assertiva. In ogni caso il relativo provvedimento non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (tra le altre Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014, Patricola, Rv. 261054). Peraltro, in tema di provvisionale, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha neppure l'obbligo di espressa motivazione quando, come nella specie, l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile (Sez. 5, n. 12762 del 14/10/2016 dep. 2017, Ottaviano, Rv. 269704).
7. Al ricorso è allegata la copia informale di una dichiarazione di revoca della costituzione di parte civile sottoscritta da FI RD. Al documento non può assegnarsi alcuna valenza, trattandosi di copia priva di attestazione di conformità all'originale.
8. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/12/2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta Maria Morosini Enrico Vittorio Stanislao Scarlini о DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24 GEN. 2019 11 Funzionin AR NA VA 1 10 0