Cass. pen., sez. feriale, sentenza 20/08/2015, n. 39192
CASS
Sentenza 20 agosto 2015

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Massime1

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma secondo, n. 2, l. fall., per violazione dell'art. 25 Cost., sul presupposto dell'asserita indeterminatezza della nozione di operazioni dolose causative del fallimento della società, in quanto la norma incriminatrice configura un reato causale a forma libera, la cui condotta è sufficientemente definita da una serie di parametri che rendono conoscibile il precetto.

Commentario1

  • 1Non solo frodi: anche le omissioni tributarie possono integrare la bancarotta (Cass. Pen. n. 24692/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2025

    1. I ricorsi sono infondati. 2. Possono essere esaminati congiuntamente i primi due motivi che denunciano, esclusivamente sotto il profilo giuridico, errori nella individuazione degli elementi costitutivi della bancarotta da operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, seconda parte, L.Fall. Le censure sono infondate. 2.1. In ottica ricostruttiva è utile collocare la fattispecie di reato in esame nel contesto della norma incriminatrice, così da tracciarne i confini anche in rapporto alle altre ipotesi di reato contemplate dalla medesima disposizione di legge. L'art. 223 L.Fall., rubricato "fatti di bancarotta fraudolenta", disciplina i casi di bancarotta fraudolenta c.d. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. feriale, sentenza 20/08/2015, n. 39192
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39192
Data del deposito : 20 agosto 2015

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