Sentenza 20 agosto 2015
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma secondo, n. 2, l. fall., per violazione dell'art. 25 Cost., sul presupposto dell'asserita indeterminatezza della nozione di operazioni dolose causative del fallimento della società, in quanto la norma incriminatrice configura un reato causale a forma libera, la cui condotta è sufficientemente definita da una serie di parametri che rendono conoscibile il precetto.
Commentario • 1
- 1. Non solo frodi: anche le omissioni tributarie possono integrare la bancarotta (Cass. Pen. n. 24692/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2025
1. I ricorsi sono infondati. 2. Possono essere esaminati congiuntamente i primi due motivi che denunciano, esclusivamente sotto il profilo giuridico, errori nella individuazione degli elementi costitutivi della bancarotta da operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, seconda parte, L.Fall. Le censure sono infondate. 2.1. In ottica ricostruttiva è utile collocare la fattispecie di reato in esame nel contesto della norma incriminatrice, così da tracciarne i confini anche in rapporto alle altre ipotesi di reato contemplate dalla medesima disposizione di legge. L'art. 223 L.Fall., rubricato "fatti di bancarotta fraudolenta", disciplina i casi di bancarotta fraudolenta c.d. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 20/08/2015, n. 39192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39192 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2015 |
Testo completo
39 1 9 2/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE PENALE Udienza pubblica del 20.8.2015 Sentenza n. 67 Reg. gen. n. 29862/2015 composta dai signori dott. Franco Fiandanese Presidente dott. Vito Di Nicola Consigliere dott. Andrea Pellegrino Consigliere est. dott. Andrea Gentili Consigliere dott. Angelo Caputo Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di LF DR, n. a Campotosto (L'Aquila) il 03.01.1941, rappresentato e assistito dall'avv. Alessandro Diddi, di fiducia, avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, seconda sezione penale, n. 11322/2009, in data 04.11.2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott.ssa Paola Filippi che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentita la discussione della difesa avv. Alessandro Diddi che, in accoglimento del ricorso, ha chiesto, in principalità, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e, in subordine, l'annullamento con rinvio. 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 27.04.2009, il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, dichiarava LF DR responsabile del reato di cui agli artt. 216, commi 1 e 2, 219, commi 1 e 2, 223 R.D. n. 267/1942 e 2621 cod. civ., per fatti di bancarotta documentale (capo A2), false comunicazioni sociali (capo A3) e bancarotta impropria per operazioni dolose (capo A4), fatti commessi nelle vesti di amministratore unico della Domus OB, dalla data di sua costituzione (20.02.1981) alla declaratoria di fallimento (14.04.2003) e, per l'effetto, lo condannava alla pena di anni due, mesi sei di reclusione oltre alle sanzioni accessorie di legge;
con la medesima pronuncia, il Tribunale assolveva LF DR dall'ipotizzata distrazione della somma di lire 180 milioni (capo A1), considerata parte del provento di una vendita immobiliare.
2. Avverso detta pronuncia, la difesa di LF DR proponeva appello;
con sentenza in data 04.11.2014, la Corte d'appello di Roma, rigettando il gravame, confermava la pronuncia di primo grado.
3. Nei confronti della sentenza di appello, nell'interesse di LF DR, viene proposto ricorso per cassazione, per i seguenti motivi: -violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 216, comma 1 n. 2 e 223, comma 1 l. fall. e 56, comma 3 cod. pen., per avere la sentenza impugnata, con riferimento agli episodi sub A2), erroneamente applicato norma di legge sostanziale (primo motivo); -violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per aver omesso di motivare e, comunque, per aver illogicamente e/o apparentemente motivato, in relazione agli episodi sub A3), con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di bancarotta da illecito societario (secondo motivo); -violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 223, comma 1 n. 2 1. fall., per avere la sentenza impugnata, in relazione all'episodio sub A4), erroneamente applicato disposizione di legge sostanziale e, comunque, per non aver motivato e, comunque, per aver illogicamente motivato con riferimento alla sussistenza del nesso di causalità derivante dalle operazioni dolose (terzo motivo); -proposizione di eccezione di costituzionalità per violazione dell'art. 25 Cost. da parte dell'art. 223, comma 2 n. 21. fall. (quarto motivo); -violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 217 e 224 l. fall., per avere la sentenza impugnata ritenuto inapplicabile nei fatti il reato di bancarotta semplice (quinto motivo); -violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 219, comma 3 1. fall., per avere la sentenza impugnata ritenuto inapplicabile nei fatti la circostanza attenuante speciale del danno di lieve entità (sesto motivo); -violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 219, comma 1 l. fall., per avere la sentenza impugnata ritenuto applicabile nei fatti il danno di rilevante entità (settimo motivo); -violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 84, comma 1 cod. pen. e 223, comma 1 l. fall. nonché violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., per avere la sentenza impugnata rideterminato la pena ipotizzando un concorso di reati nell'ipotesi di bancarotta da reato societario (ottavo motivo).
3.1. In relazione al primo motivo, assume il ricorrente che, contrariamente a quanto sostenuto dall'accusa, nella relazione del bilancio al 28.12.2000, l'ultimo tra quelli presentati dal LF, lo stesso aveva rappresentato all'assemblea dei soci l'esistenza dei due conti di cui si assume non sarebbe stata data informazione fornendo di essi anche una rappresentazione contabile numerica precisa e perfettamente corrispondente a quella poi indicata dal consulente tecnico del pubblico ministero. Ne consegue che, in tale situazione, il reato di bancarotta documentale non è configurabile proprio sul piano materiale, perché la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, con specifico riferimento a tale aspetto, si era potuta effettuare senza alcuna difficoltà sulla base della documentazione e delle informazioni provenienti dal fallito. Peraltro, a tutto voler concedere, si versa in presenza di una situazione di recesso attivo non punibile atteso che, prima della consumazione del reato, il LF ha eliminato gli effetti della sua condotta illecita.
3.2. In relazione al secondo motivo, rileva in premessa il ricorrente come i fatti sub A3), qualificati come condotte di bancarotta da illecito societario, presuppongono, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, l'esistenza di un fine particolare, quello di ingannare i terzi per 3 conseguire per sé un ingiusto profitto;
in particolare, in entrambi i giudizi di merito, si era dimostrato come la Domus OB dal 1996 non avesse più movimentato conti correnti, non avesse più stipulato contratti di finanziamento, non avesse intrattenuto rapporti con terzi e, dunque, non avesse tenuto alcun rapporto con riferimento ai quali è richiesta l'esibizione di bilanci e rispetto ai quali normalmente l'agente in mala fede matura la spinta psicologica a fornire fraudolentemente rappresentazioni non corrette della realtà societaria. Inoltre, quanto all'inganno che sarebbe stato ingenerato nei terzi ed al profitto ingiusto che sarebbe stato realizzato, la sentenza appariva del tutto illogica, non essendosi considerato che tutti i conti correnti movimentati dalla Domus OB erano praticamente fermi dal 1996 e che i conti cointestati, accesi nel 1998 e nel 1999, erano stati aperti senza che i bilanci contestati fossero stati ancora approvati. Ed ancora. La sentenza di appello ha omesso in ogni caso di considerare come la falsa rappresentazione di cui trattasi, era rimasta esposta nei bilanci poco più di un anno e, prima che gli organi fallimentari potessero essere indotti in errore, il LF aveva provveduto ad eliminare dal bilancio le voci non correttamente appostate. Altra lacuna motivazionale si riscontra con riferimento all'incidenza delle condotte sul dissesto societario, con conseguente aumento, tra l'altro, degli interessi passivi sull'esposizione verso l'istituto di credito nonostante lo stato di grave crisi finanziaria: in ogni caso, quello che per la sentenza d'appello è stato "aggravamento del dissesto” non risulta essere la conseguenza della condotta avente ad oggetto la falsificazione dei bilanci di esercizio della società ma, semmai, quella della ritardata attivazione della procedura fallimentare, che costituisce altro delitto.
3.3. In relazione al terzo motivo, osserva il ricorrente come, in relazione agli episodi sub A4), al LF viene contestato di aver cagionato il fallimento della Domus OB per effetto delle operazioni dolose consistite nel prestare fideiussione in favore di Banca di Roma nell'interesse di ON OB. Premesso che la sentenza ha individuato una sola operazione (la concessione di una fideiussione), si evidenzia in ogni caso come la stessa sentenza non motivi perché questa unica operazione dovrebbe essere considerata un'operazione dolosa e in che misura avrebbe influito nel cagionare il 4 dissesto.
3.4. In relazione al quarto motivo, e con riferimento alla proposta questione di legittimità costituzionale, osserva il ricorrente come risulta principio condiviso sia da dottrina che da giurisprudenza che, la garanzia racchiusa nel principio di riserva di legge, sarebbe vanificata laddove la fattispecie fosse a tal punto lacunosa ed imprecisa da lasciare in ultima analisi al giudice come avvenuto - nella fattispecie - il compito di operare vere e proprie scelte. L'art. 223, comma 2 n. 2 1. fall., per quanti sforzi si vogliano fare, presenta un deficit di determinatezza che non può essere colmato neppure ricorrendo a criteri interpretativi diversi da quelli ordinariamente forniti dalla giurisprudenza.
3.5. In relazione al quinto motivo, evidenzia il ricorrente l'erroneità della sentenza in punto mancata derubricazione del reato in bancarotta semplice atteso che, proprio esaminando la questione del nesso di causalità delle asserite falsificazioni dei bilanci con il dissesto, la stessa sentenza impugnata rinviene nel ritardo della dichiarazione di fallimento (tipica condotta di bancarotta semplice) il vero rimprovero da muovere al LF.
3.6. In relazione al sesto motivo, si contesta la sentenza impugnata che disattende il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3 1. fall. sulla base di un'affermazione del tutto generica ed avulsa dal contesto processuale quale ricostruito, che ha visto condotte formali seguite da comportamenti con i quali il LF ha comunque cercato di eliminare le conseguenze dannose ad esse derivanti.
3.7. In relazione al settimo motivo, si censura la sentenza impugnata che ha riconosciuto l'aggravante di cui all'art. 219, comma 1 I. fall. incorrendo in una palese violazione della norma di carattere sostanziale oltre che in una omissione di motivazione sul punto.
3.8. In relazione all'ottavo motivo, si censura l'avvenuta violazione del divieto di reformatio in peius facendo applicazione delle norme sul concorso di reati in palese violazione dell'art. 84, comma 1 cod. pen., in forza del quale le disposizioni in parola non si applicano nel caso in cui la legge considera come elementi costitutivi fatti che costituirebbero, per sé stessi, reati. 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente all'ultimo motivo di doglianza;
nel resto lo stesso si appalesa infondato per talune censure, anche in modo manifesto - e, come tale, va rigettato.
2. Alla luce del tenore delle censure sollevate dal ricorrente, si rende necessario premettere con riguardo innanzitutto ai limiti del - sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006 - che, a parere del Collegio, la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. travisamento della prova≫ (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente о nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato.
2.1. Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., intenda far valere il vizio di travisamento della prova» deve, a pena di inammissibilità (Sez. 1, sent. n. 20344 del 18/05/2006, dep. 14/06/2006, Salaj, Rv. 234115; Sez. 6, sent. n. 45036 del 02/12/2010, dep. 22/12/2010, Damiano, Rv. 249035): (a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza;
(b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
(c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
2.2. In proposito, può ritenersi ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il principio della c.d. "autosufficienza del ricorso", inizialmente elaborato dalle Sezioni civili di questa Corte. Valorizzando dapprima la formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (a norma del quale le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per Cassazione: ... 5. per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio»; la disposizione stabilisce attualmente, all'esito delle modifiche apportate dall'art. 54 d.l. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, che le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione ... 5. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti»), ed attualmente la formulazione (introdotta dal D. Lgs. n. 40 del 2006) dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. (a norma del quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità: «... 6. la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda»), si è osservato che il ricorso per cassazione deve ritenersi ammissibile, in relazione al principio dell'autosufficienza che lo connota, quando da esso, pur mancando l'esposizione dei motivi del gravame che era stato proposto contro la decisione del giudice di primo grado, non risulti impedito di avere adeguata contezza, senza necessità di utilizzare atti diversi dal ricorso, della materia che era stata devoluta al giudice di appello e delle ragioni che i ricorrenti avevano inteso far valere in quella sede, essendo esse univocamente desumibili sia da quanto nel ricorso stesso viene riferito circa il contenuto della sentenza impugnata, sia dalle critiche che ad essa vengono rivolte (cfr., Cass. civ. Sez. 2, sent. n. 26234 del 02/12/2005, Rv. 585217; Cass., Sez. lav., sent. n. 14561 del 17/08/2012, Rv. 623618).
2.3. Tenuto conto dei principi e delle finalità complessivamente sottesi al giudizio di legittimità, questa Suprema Corte ha già ritenuto che «la teoria dell'autosufficienza del ricorso elaborata in sede civile debba essere recepita e applicata anche in sede penale con la conseguenza che, quando la doglianza abbia riguardo a specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del SUO assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti specificamente indicati (ovviamente nei limiti di quanto era stato già dedotto in precedenza), posto che anche in sede penale - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso come sopra formulato e richiamato deve ritenersi precluso a questa Corte l'esame diretto degli atti del processo, a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso» (Sez. 1, sent. n. 16706 del 18/03/2008, dep. 22/04/2008, Falcone, Rv. 240123; Sez. 1, sent. n. 6112 del 22/01/2009, dep. 12/02/2009, Bouyahia, Rv. 243225; Sez. 5, sent. n. 11910 del 22/01/2010, dep. 26/03/2010, Casucci, Rv. 246552, per la quale è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze;
Sez. 6, sent. n. 29263 del 08/07/2010, dep. 26/07/2010, Cavanna e altro, Rv. 248192, per la quale il ricorso per cassazione che denuncia il vizio di motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità e in forza del principio di autosufficienza, le argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle censure rivolte alla valutazione degli elementi probatori, e non può limitarsi a invitare la Corte alla lettura degli atti indicati, il cui esame diretto è alla stessa precluso;
Sez. 2, sent. n. 25315 del 20/03/2012, dep. 27/06/2012, Ndreko e altri, Rv. 253073, per la 8 quale in tema di ricorso per cassazione, è onere del ricorrente, che lamenti l'omessa о travisata valutazione dei risultati delle intercettazioni effettuate, indicare l'atto asseritamene affetto dal vizio denunciato, curando che esso sia effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità o anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione). Sulla base delle considerazioni che precedono, va, pertanto, riaffermato il principio di diritto secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, va recepita e applicata anche in sede penale la teoria della "autosufficienza del ricorso", elaborata in sede civile;
ne consegue che, quando i motivi riguardino specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante l'allegazione o la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti specificamente indicati, non potendo egli limitarsi ad invitare la Corte Suprema alla lettura degli atti indicati, posto che anche in sede penale è precluso al giudice di legittimità l'esame diretto degli atti del processo».
2.4. La mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte Suprema, Sez. U, sent. n. 24 del 24/11/1999, dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, sent. n. 12 del 31/05/2000, dep. 23/06/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, sent. n. 47289 del 24/09/2003, dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074). Deve tuttora escludersi la possibilità, per il giudice di legittimità, di procedere ad un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi 0 relativi (Sez. 6, sent. n. 14624 del 20/03/2006, dep. 27/04/2006, Vecchio, Rv. 233621; Sez. 2, sent. n. 18163 del 22/04/2008, dep. 06/05/2008, Ferdico, Rv. 239789), e ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, sent. n. 27429 del 04/07/2006, dep. 01/08/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, sent. n. 25255 del 14/02/2012, dep. 26/06/2012, Minervini, Rv. 253099, secondo cui, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. dalla I. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito). :
2.5. Il giudice di legittimità ha, pertanto, ai sensi del novellato art. 606 cod. proc. pen., compito di accertare (Sez. 6, sent. n. 35964 del 28/09/2006, dep. 26/10/2006, Foschini e altro, Rv. 234622; Sez. 3, sent. n. 39729 del 18/06/2009, dep. 12/10/2009, Belluccia e altro, Rv. 244623; Sez. 5, sent. n. 39048 del 25/09/2007, dep. 23/10/2007, Casavola e altri, Rv. 238215; da ultimo, Sez. 6, sent. n. 2 5146 del 16/01/2014, dep. 03/02/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774): (a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra individuati); (b) la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve essere tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione); (c) l'esistenza di una radicale incompatibilità con l'iter motivazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto;
(d) la sussistenza di una prova omessa od inventata, e del c.d. travisamento del fatto», ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio).
2.6. Va inoltre evidenziato che non è denunciabile il vizio di motivazione con riferimento a questioni di diritto. Invero, come più 10 volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (Sez. 2, sent. n. 3706 del 21/01/2009, dep. 27/01/2009, PG in proc. Haggag, Rv. 242634, e Sez. 2, sent. n. 19696 del 20/05/2010, dep. 25/05/2010, ER e altri, Rv. 247123), anche sotto la vigenza dell'abrogato codice di rito (Sez. 4, sent. n. 6243 del 07/03/1988, dep. 24/05/1988, Tummarello, Rv. 178442), il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata O contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano. E, d'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione (Sez. 4, sent. n. 4173 del 22/02/1994, dep. 13/04/1994, Marzola e altri, Rv. 197993). Al riguardo, va quindi ribadito il principio di diritto secondo cui «nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente corretta. D'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere soltanto dall'errata soluzione delle suddette questioni, non dall'indicazione di ragioni errate a sostegno di una soluzione comunque giuridicamente corretta».
3. Ulteriore doverosa evocazione della giurisprudenza di legittimità afferisce al ricorso considerato aspecifico, situazione che si verifica allorquando il medesimo, prospettando vizi di motivazione del provvedimento impugnato, enunci i motivi in forma perplessa o alternativa (Sez. 6, sent. n. 32227 del 16/07/2010, dep. 23/08/2010, T., Rv. 248037: nella fattispecie il ricorrente aveva lamentato la "mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale;
Sez. 6, sent. n. 800 del 06/12/2011, dep. 12/01/2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528). Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. stabilisce che i provvedimenti sono 11 ricorribili per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame». La disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (a norma del quale è onere del ricorrente «enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta»), evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. Il principio è stato accolto anche da questa sezione, a parere della quale «È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame» (Sez. 2, sent. n. 31811 del 08/05/2012, dep. 06/08/2012, Sardo e altro, Rv. 254329). Per tali ragioni, la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità, il che rende il ricorso inammissibile.
3.1. Inoltre, secondo altro consolidato ed altrettanto condivisibile orientamento di questa Corte Suprema (per tutte, Sez. 4, sent. n. 15497 del 22/02/2002, dep. 24/04/2002, Palma, Rv. 221693; Sez. 6, sent. n. 34521 del 27/06/2013, dep. 08/08/2013, Ninivaggi, Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. 6, 12 sent. n. 8700 del 21/01/2013, dep. 21/02/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584) che «La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)».
3.2. Invero, il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una "duplice specificità": «Deve essere sì anch'esso conforme all'art. 581, lett. c) cod. proc. pen. (e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione); ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente» (Sez. 6, n. 8700/2013, cit.). Risulta, pertanto, evidente che, «se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente 'attaccato', lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Nè tale forma di redazione del motivo di ricorso (la riproduzione grafica del motivo d'appello) potrebbe essere invocata come implicita denuncia del vizio di omessa motivazione da parte del giudice d'appello in ordine a quanto devolutogli nell'atto di impugnazione. Infatti, quand'anche effettivamente il giudice d'appello abbia omesso una risposta, comunque la mera riproduzione grafica del motivo d'appello condanna il motivo di ricorso all'inammissibilità. 13 E ciò per almeno due ragioni. È censura di merito. Ma soprattutto (il che vale anche per l'ipotesi delle censure in diritto contenute nei motivi d'appello) non è mediata dalla necessaria specifica e argomentata denuncia del vizio di omessa motivazione (e tanto più nel caso della motivazione cosiddetta apparente che, a differenza della mancanza "grafica", pretende la dimostrazione della sua mera "apparenza" rispetto ai temi tempestivamente e specificamente dedotti); denuncia che, come detto, è pure onerata dell'obbligo di argomentare la decisività del vizio, tale da imporre diversa conclusione del caso». Può, pertanto, concludersi che la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello ben può essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune circostanze costituisce incombente essenziale dell'adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso), ma solo quando ciò serva a "documentare" il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. A ben vedere, si tratta dei principi consolidati in materia di "motivazione per relazione" nei provvedimenti giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza con i motivi d'appello e della seconda sentenza con i motivi di ricorso per cassazione, trovano piena applicazione anche in ordine agli atti di impugnazione» (Sez. 6, n. 8700/2013, cit.).
4. Anche il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (cfr., per tutte, Sez. 6, sent. n. 1307 del 26/09/2002, dep. 14/01/2003, Delvai, Rv. 223061).
4.1. Inoltre, in presenza di una doppia conforma affermazione di responsabilità, va ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione ivi impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui 14 si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez. 2, sent. n. 1309 del 22/11/1993, dep. 04/02/1994, Albergamo ed altri, Rv. 197250; Sez. 3, sent. n. 13926 del 10/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615).
5. Per quel che concerne poi il significato da attribuire alla locuzione oltre ogni ragionevole dubbio», presente nel testo novellato dell'art. 533 cod. proc. pen. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale. Si è, in proposito, osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il ragionevole dubbio» sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., sicché non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema per tutte, Sez. U, sent. n. 30328 del - - e solo 10/07/2002, dep. 11/09/2002, Franzese, Rv. 222139 successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 cod. proc. pen.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la 15 certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (Sez. 2, sent. n. 19575 del 21/04/2006, dep. 07/06/2006, Serino ed altro, Rv. 233785; Sez. 2, sent. n. 16357 del 02/04/2008, dep. 18/04/2008, Crisiglione, Rv. 239795). In argomento, si è più recentemente, e conclusivamente, affermato (Sez. 2, sent. n. 7035 del 09/11/2012, dep. 13/02/2013, De Bartolomei e altro, Rv. 254025) che La previsione normativa della regola di giudizio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato>>. Alla luce degli esposti principi va esaminato l'odierno ricorso.
6. Infondato è il primo motivo di doglianza. Assume il ricorrente che, contrariamente a quanto affermato nell'imputazione e come documentalmente verificabile dall'esame dell'allegato n. 6 di una memoria presentata nel corso del giudizio di primo grado, nella relazione al bilancio al 28.12.2000, l'ultimo tra quelli presentati dal LF, lo stesso aveva rappresentato all'assemblea dei soci l'esistenza dei due conti correnti di cui si assume non sarebbe stata data informazione fornendo di essi anche una rappresentazione contabile numerica precisa e perfettamente corrispondente a quella poi indicata dal consulente tecnico del pubblico ministero. Ne consegue secondo il ricorrente l'inconfigurabilità del reato di bancarotta documentale proprio sul piano materiale, perché la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari con specifico riferimento a tale aspetto si era potuta effettuare senza alcuna difficoltà sulla base della documentazione e delle informazioni provenienti dal fallito: impossibile sarebbe quindi ipotizzare anche una semplice difficoltà nella ricostruzione dal momento che il LF ha rappresentato il fatto economico di che trattasi ed ha consegnato agli organi fallimentari la documentazione necessaria per la verifica del fatto societario in argomento. In tale prospettiva, si invoca un precedente giurisprudenziale (Sez. 5, sent. 28/10/1997, Rv. 209209) secondo cui il reato di bancarotta fraudolenta documentale previsto dall'art. 216, 16 comma primo, n. 2, quarta ipotesi I. fall., non sussiste quando la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari sia stata attuata con ricorso a documenti e dati provenienti dal fallito, senza necessità di far ricorso a fonti di documentazioni esterne pubbliche o private.
6.1. Osserva il Collegio come la Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici, ha riconosciuto come la tesi difensiva sia priva di pregio. La stessa, dopo aver evidenziato che: -i bilanci relativi alle annualità 1996, 1997, 1998 e 1999 non riportano l'esposizione derivante dalle prestate garanzie fideiussorie;
-i bilanci 1995/1996 riportano un'indebita capitalizzazione di interessi passivi;
-il bilancio 1997 indica un valore inesistente delle rimanenze finali pari a L. 523.844.520, indicazione conservata anche nel 1998 e nel 1999 ed eliminata solo nel 2000, ha precisato che il bilancio relativo all'esercizio 2000 "... risulta approvato dall'assemblea dei soci in data 16.12.2002, in piena istruttoria prefallimentare sfociata nella declaratoria di insolvenza quattro mesi dopo, ed è ispirato dalla necessità di giustificare la perdita dichiarata in L. 877.757.661. Nella relazione del liquidatore si legge testualmente che il furto dei documenti societari denunziato nel settembre 1999 "ha comunque portato a trattare con una certa sommarietà alcune poste tra cui i debiti ed a redigere un bilancio al 31.12.1999 molto approssimativo ..." Ma le infedeli rappresentazioni della situazione della compagine datano ad epoca ben anteriore la denunziata sottrazione della contabilità sicchè la circostanza appare ininfluente e gli assunti intesi ad - di fatto- ascriverle ad un mero errore di contabilizzazione sono privi di pregio (v. relazione consulente tecnico pag. 80). Quanto alla riclassificazione dei debiti verso Banca di Roma, con il bilancio 2000, il liquidatore dà atto che in relazione al c/c 1835, cointestato a sei società tutte facenti capo a LF DR e alla moglie EL AT, è stato possibile ricostruirne i movimenti con conseguente imputazione del debito e degli interessi alle società utilizzatrici, mentre con riguardo al c/c 1785, essendo risultata impossibile simile attività ricognitiva, si è provveduto ad imputazione alla fallita di un sesto dell'ammontare 17 complessivo del debito. Sotto il profilo formale ..., va rilevato come in contabilità non risultassero le doverose annotazioni delle operazioni relative ai cennati conti cointestati ...".
6.2. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio del tutto conferente l'operato richiamo alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, la norma incriminatrice ingloba in sé ogni ipotesi di falsità, anche ideologica, in quanto è preordinata a tutelare l'agevole svolgimento delle operazioni della curatela e a proscrivere ogni manipolazione documentale che impedisca o intralci una facile ricostruzione del patrimonio del fallito o del movimento dei suoi affari, considerato che a questo risultato si frappone non solo la falsità materiale dei documenti, ma anche e soprattutto quella ideologica che fornisce un'infedele rappresentazione del dato contabile (Sez. 5, sent. n. 3115 del 17/12/2010, dep. 28/01/2011, Clementoni, Rv. 249267). Ma non solo.
6.3. La censura attinente alla bancarotta documentale (che sarebbe non configurabile perché il curatore ha comunque potuto ricostruire movimenti finanziari delle società sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dallo stesso fallito) non tiene conto dell'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte per la quale, proprio la ricostruzione aliunde della documentazione, conferma la ricorrenza della fattispecie incriminatrice de qua, costituendo la riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era comunque tale da non rendere possibile le ricostruzione di patrimonio o del movimento di affari della società (cfr., Sez. 5, sent. n. 5503 del 15/11/1999, dep. 04/02/2000, D'Andria, Rv. 215255; Sez. 5, sent. n. 21588 del 19/04/2010, dep. 07/06/2010, Suardi, Rv. 247965; Sez. 5, sent. n. 24333 del 18/05/2005, dep. 28/06/2005, Mattia, Rv. 232212; Sez. 5, sent. n. 10423 del 22/05/2000, dep. 02/10/2000, Piana e altri, Rv. 218383): pronunce tutte accomunate nell'affermazione della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da - come nella fattispecie- parte degli organi fallimentari, siano stati comunque ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza ovvero con il ricorso 18 2 1 a consulenze o perizie contabili. Va da sé che, in una simile prospettiva, non v'è spazio per considerare, a fini scriminanti, gli esiti di un preteso recesso attivo.
7. Infondato è il secondo motivo di doglianza. Evidenzia il ricorrente come la fattispecie di bancarotta da illecito societario ex artt. 223, comma 2 n. 1 I. fall. e 2622 cod. civ., in contestazione sub A3) non si sarebbe perfezionata sotto tre ordini di profili: -per il difetto del dolo specifico, richiedente l'intenzione di ingannare i soci ed il pubblico, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (lo stesso consulente tecnico del pubblico ministero ha ammesso che tre dei quattro bilanci non correttamente redatti erano stati approvati nel luglio 1999 e l'ultimo nell'aprile 2000 e che dal 1996 la Domus Immibiliare era rimasta in operativa: da qui l'assenza di una qualunque finalità decettiva e fraudolenta); -per la presenza di un recesso attivo, dal momento che con il bilancio al 31.12.2000 la società aveva proceduto ad eliminare la posta di che trattasi (rimasta esposta nei bilanci poco più di un anno) spiegando nella relazione l'errore e rettificando i risultati degli esercizi precedenti;
-per l'assenza del nesso di causalità, non essendo stato provato in che modo tali condotte avrebbero cagionato il dissesto conseguente alla permanenza in vita della società con conseguente aumento, tra l'altro, degli interessi passivi sull'esposizione verso la banca creditrice nonostante lo stato di grave crisi finanziaria: da qui l'inidoneità del richiamo operato dai giudici di merito alla maturazione di interessi passivi, che non si sarebbero prodotti ove l'imprenditore avesse presentato tempestiva istanza di fallimento, con configurabilità, al più, della violazione degli artt. 217 e 224 I. fall.. La sentenza impugnata offre puntuale risposta a tutte le censure difensive nuovamente riproposte in sede di legittimità, vanificandone il portato.
7.1. I giudici d'appello, dopo aver ricordato che l'art. 2621 cod. civ. contempla una forma di dolo complessa e sovrabbondante che postula nell'agente la presenza del dolo generico (avente ad oggetto la falsa rappresentazione), del dolo intenzionale diretto all'inganno dei destinatari e, infine, del dolo specifico rispetto ai contenuti dell'offesa, 19 d qualificata da ingiusto profitto, ne ravvisano la presenza nella condotta del LF. Invero, si scrive in sentenza: lo scopo di infedeltà è integrato da una rappresentazione in veritiera dello stato finanziario della società che occultava la reale perdita di bilancio eludendo le conseguenti iniziative. Ha evidenziato il consulente tecnico del pubblico ministero ... che nel 1997, allorchè la fallita cedeva l'ultima unità immobiliare con conseguente azzeramento del valore delle rimanenze, già sopravvalutato nei precedenti bilanci d'esercizio, la voce tuttavia permaneva mediante un artifizio contabile un un'appostazione per ben 523 milioni di lire senza che sussistessero beni atti a giustificarla. Argomenta in maniera del tutto condivisibile il consulente che simile evenienza non può ascriversi a mero errore "quanto invece ad una volontà di rappresentazione non veritiera" da ricondursi attendibilmente al sistema delle garanzie e degli impegni che la società aveva rilasciato. Da tanto emerge agevolmente che destinatari dell'inganno erano i creditori e non soltanto quelli diretti della società che redigeva il bilancio, ma anche di quelli interessati alle società del gruppo. Il profitto conseguito in simile contesto era la sopravvivenza dello stesso organismo societario, gravato da passività bancarie considerevoli, e la protrazione della sua attività di cassa nei confronti delle altre compagini del gruppo oltre la soglia del ragionevole rischio per chi le aveva affidate. Infatti, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di false comunicazioni sociali, l'ingiustizia del profitto oggetto del dolo specifico necessario per la sussistenza del reato consiste in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico, che l'autore intenda conseguire, il quale non si collega ad un diritto ovvero che è perseguito con uno strumento antigiuridico o con uno strumento legale ma avente uno scopo tipico diverso (Sez. 5, sent. n. 14759 del 02712/2011, dep. 17/04/2012, Fiorani, Rv. 252303). Né ha pregio l'argomento in ordine alla tempistica di approvazione dei bilanci giacchè il documento relativo all'esercizio 1998, approvato il 06.07.1999 (in epoca anteriore al denunziato furto della contabilità), non faceva menzione del conto 1785, acceso il 28.04.1998 sul quale fino a fine anno erano stati effettuati prelievi, sostenuti da apertura di credito, per lire 505.386.641, con un debito pretermesso comprensivo di interessi di lire 533.262.781". 20 2 0 7.2. Anche sul nesso causale tra reato societario e dissesto la Corte offre adeguata risposta, riconoscendo come la tesi difensiva non possa trovare concordi sulla base delle evidenze della consulenza tecnica che ha riconosciuto come la fallita abbia operato nell'ambito di una strategia di gruppo nei confronti della Banca di Roma, prestando la propria patrimonialità per garantire operazioni di finanziamento del gruppo stesso e assumendo passività non riferibili alla propria gestione operativa (il tutto al di fuori del proprio oggetto sociale), determinando così un aggravio economico relativo alla maturazione di interessi passivi di importo alquanto elevato: attività, del tutto anomala (come evidenziato dalla sentenza di primo grado a pagg. 5 e ss.), prestata sin dalla metà degli anni '90 e protrattasi fino agli ultimi mesi della gestione LF, con la realizzazione di un elevatissimo passivo potenziale. In particolare, si legge in sentenza: "... dal luglio 1997 (a società ormai in operativa) alla dichiarazione di fallimento, il consulente tecnico ha stimato siano maturati interessi per un importo di euro 123.950,00, mentre la capitalizzazione di interessi passivi nei bilanci 1995/1996 (imputati a perdite solo nel bilancio 2000), ha prodotto un deficit di euro 152.971,00. Dette voci e le esposizioni derivanti dai conti cointestati e dalle fideiussioni prestate hanno portato ad un'esposizione della Domus vs. Capitalia s.p.a. per oltre 5 milioni di euro, di cui solo euro 350.000,00 circa a titolo di scoperto in conto proprio".
7.3. Consequenziale appare, quindi, la sussistenza dell'ipotesi di reato in contestazione, avvalorata dal fatto che il reato di bancarotta impropria da reato societario sussiste anche quando la condotta illecita abbia concorso a determinare anche solo un aggravamento del dissesto già in atto della società (Sez. 5, sent. n. 17021 del 11/01/2013, dep. 12/04/2013, Garuti e altro, Rv. 255090; Sez. 5, sent. n. 15613 del 05/12/2014, dep. 15/04/2015, Geronzi e altri, Rv. 263803), potendo assumere rilevanza, ai fini della responsabilità penale, anche le condotte successive alla irreversibilità del dissesto, in quanto, sia il richiamo alla rilevanza delle cause successive, espressamente dispiegata dall'art. 41 cod. pen. che disciplina il legame eziologico tra il comportamento illecito e l'evento, sia la circostanza per cui il fenomeno del dissesto non si esprime istantaneamente, ma con progressione e durata nel tempo (tanto da 21 N essere suscettibile di misurazione) assegnano influenza ad ogni condotta che incida, aggravandolo, sullo stato di dissesto già maturato (Sez. 5, sent. n. 16259 del 04/03/2010, dep. 24/04/2010, Chini, Rv. 247254). Tutto questo ha consentito alla Corte di merito di riconoscere - con valutazione del tutto consequenziale - come le scelte gestionali del LF abbiano leso l'autonomia soggettiva e patrimoniale della fallita, essendosi risolte in un asservimento della stessa all'interesse di altre società riconducibili al prevenuto, di tal che l'aggravamento del dissesto va posto in relazione causale con la falsificazione dei bilanci, necessitata dall'esigenza di sacrificare la fallita e la propria cassa per salvare altre società del gruppo riconducibili alle medesime persone fisiche, il tutto in una logica "di gruppo" ben precisa e determinata e non certo frutto di azioni casuali, improvvide, negligenti o, semplicemente, colposamente ritardate.
8. Infondato è il terzo motivo di doglianza. Anche sulla questione ivi dedotta, v'è congrua la motivazione da parte della Corte territoriale che riconosce come "... le risultanze acquisite in ordine alla sussistenza della falsificazione dei bilanci relativi agli esercizi sociali quantomeno a partire dal 1995, le gratuite operazioni di finanziamento di altre compagini facenti capo all'imputato, la prestazione di fideiussioni in favore di ON OB consentono agevolmente di concludere per l'esistenza di un nesso di condizionamento causale (o, almeno, concausale) tra le operazioni incriminate e il dissesto, stante la residualità dell'esposizione propria della fallita rispetto al carico proveniente da operazioni societarie a beneficio altrui senza corrispettivi di sorta". Anche qui, il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, è nel senso di riconoscere come, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale societaria, integri l'ipotesi di causazione dolosa del fallimento (art. 223, comma secondo, n. 2, I. fall.) - e non quella di cui all'art. 223, comma secondo, n. 1, I. fall. nel rinvio al fatto disciplinato dall'art. 2634 cod. civ. (infedeltà patrimoniale) l'assunzione di obbligazioni gravanti sul patrimonio della società e più specificamente il rilascio di garanzie (nella specie, fideiussione bancaria) a favore di altre società del gruppo di cui sia noto lo stato di difficoltà, per importi esorbitanti dalla capienza del patrimonio della 22 22 2 N società garante con ciò determinandone il fallimento. Si è in presenza, infatti, di un atto che - addebitando, con valutazione ex ante, un immediato e sproporzionato sacrificio finanziario alla società garante in vista di vantaggi del tutto aleatori o, comunque, con ragionevoli probabilità di insuccesso - è incompatibile con la corretta espressione del potere di amministrazione e, pertanto, al di fuori della sfera punitiva dell'art. 2634 cod. civ., mentre rientra nella sfera previsionale di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, 1. fall. che sanziona, in via residuale, condotte di frode ai creditori purché causalmente correlate al fallimento dell'organismo societario e connotate da intrinseca illiceità rapportata ai criteri di corretta gestione e più specificamente comportamenti intrinsecamente estranei all'interesse sociale, in cui l'organismo societario risulti strumentalmente finalizzato per scopi non consentiti dall'ordinamento (Sez. 5, sent. n. 11019 del 22/0272007, dep. 15/03/2007, Pollice, Rv. 236936).
9. Da respingersi è anche il quarto motivo di doglianza. Invero, deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale formulata in relazione all'art. 223, comma 2, n. 2), 1. fall., ed ispirata dalla presunta indeterminatezza della condotta di operazioni dolose causative del fallimento ivi prevista.
9.1. Analoga eccezione era già stata in passato dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza dalla Corte territoriale con motivazione che non può essere condivisa, giacché la rilevanza della questione nel caso di specie deve essere all'evidenza riconosciuta per il solo fatto che il reato di bancarotta impropria da operazioni dolose è stato contestato all'imputato e che per lo stesso è intervenuta condanna nei suoi confronti, non influendo su tale valutazione il dettaglio eventualmente raggiunto nell'atto imputativo nella descrizione delle condotte ritenute tipiche.
9.2. Quello che rileva ai fini del controllo sulla compatibilità della norma incriminatrice menzionata con l'art. 25 Cost. è, infatti, la determinatezza della condotta incriminata e non di quella contestata dal titolare dell'azione penale, atteso che oggetto di verifica non è la concreta possibilità offerta all'imputato di esercitare nel processo il proprio diritto di difesa in relazione ad un'accusa determinata nel suo contenuto, bensì quella di rendersi conto al momento in cui ha 23 commesso il fatto della sua illiceità penale. Ciò premesso, la questione, come accennato, deve tuttavia ritenersi manifestamente infondata.
9.3. Come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.5, sent. n. 15613 del 05/12/2014, dep. 15/04/2015, Favale e altri), la fattispecie in parola "... configura un reato la cui condotta è certamente a forma libera, ma sufficientemente definita nella sua identità da una serie di adeguati indici forniti dal legislatore. Innanzi tutto la scelta terminologica effettuata nella definizione dell'elemento materiale, in connessione alla configurazione di un reato proprio del ceto gestorio di una società commerciale, evidenzia come le "operazioni" rilevanti siano esclusivamente quelle che si traducano in una attività attinente alla funzione che qualifica i soggetti attivi selezionati dalla norma incriminatrice. In secondo luogo il fatto che le operazioni debbano esse "dolose" evoca immediatamente come l'atto di gestione debba essere posto in essere dall'autore tipico con abuso della propria carica ovvero contravvenendo ai doveri che la stessa gli impone, atteso che tale attributo - altrimenti del tutto inutile sotto il profilo tecnico-penalistico alla luce dell'art. 43 cod. pen. evidenzia - un connotato d'intrinseca illiceità della condotta, anche a prescindere dai suoi effetti. Infine, la tipicità della condotta medesima è fortemente caratterizzata (e dunque definita) dalla necessaria causazione del "fallimento" e cioè dalla esistenza di un rapporto eziologico tra la stessa e il dissesto della società. In tal senso deve ritenersi che la norma abbia selezionato una serie di parametri in grado di rendere conoscibile il precetto, tanto più nel contesto in cui la fattispecie di cui si tratta è inserita. Deve osservarsi infatti come essa assuma un carattere eminentemente residuale, una volta proiettata sullo schermo del sistema di incriminazioni configurato dalla legge fallimentare. In altri termini, è da escludersi la tipicità di condotte già espressamente previste da altre specifiche disposizioni incriminatrici in tema di bancarotta. Nè il fatto che in passato possano essersi registrate incertezze sul punto nella giurisprudenza anche di legittimità è, alla luce di quanto sin qui illustrato, sintomo sufficiente per imputare le stesse ad una genetica indeterminatezza della norma incriminatrice ...". 10. Infondato è il quinto motivo di doglianza. 24 La Corte territoriale disattende la doglianza difensiva di derubricazione nell'ipotesi bancarotta semplice evidenziando, in termini del tutto giustificati, come l'analisi del sostrato psicologico e della finalizzazione dell'azione induca a concludere per la sussistenza della bancarotta da reato societario "giacchè l'aggravamento del dissesto è sostenuto da un coefficiente doloso che, partendo dalla consapevolezza della precarietà economico-finanziaria della -acompagine, non è volto a sanarla o contenerla ma al contrario - farle carico di esposizioni estranee all'attività sociale". Invero, la fattispecie propria degli artt. 2621/2622, come richiamata dall'art. 223, comma 2, n. 1, I. fall., suppone una volontà protesa al dissesto, intesa non già quale intenzionalità di insolvenza (che, anzi, di essa è assai raro riscontro, se non in episodi di intenzionale causazione del fallimento di cui alla prima parte dell'art. 223, comma 2, n. 2, 1. fall.), bensì quale consapevole rappresentazione della probabile ma ciononostante perseguita - diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico (Sez. 5, sent. n. 23091 del 29/03/2012, dep. 12/06/2012, PG, Baraldi e altro, Rv. 252804). 11. Manifestamente infondato è il sesto motivo di doglianza. Ampiamente giustificato e, come tale, insindacabile in sede di legittimità è il diniego dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3 1. - fall., il cui riconoscimento scrivono i giudici di secondo grado - "deve essere ancorato al pregiudizio economico arrecato ai creditori dai fatti di bancarotta, senza tuttavia pretermettere la considerazione delle dimensioni dell'impresa, del movimento degli affari e dell'ammontare dell'attivo e del passivo. Valutazione che, nella specie, alla stregua degli elementi acquisiti, i particolare delle risultanze dei bilanci e delle insinuazioni al passivo, attinge esiti negativi". 12. Manifestamente infondato è il settimo motivo di doglianza. Ricorrono, invero, entrambe le aggravanti contestate (più fatti di bancarotta fraudolenta e danno di rilevante gravità), sulle quali la sentenza offre inequivoca motivazione implicita, con altrettanto corretto giudizio di bilanciamento con le riconosciute attenuanti (cfr., da ultimo, Sez. 5, sent. n. 50349 del 22/10/2014, dep. 02/12/2014, Della Torre, Rv. 261346). 25 2 5 13. Fondato nei limiti che verranno esposti - è, invece, l'ottavo ed ultimo motivo di doglianza, il cui accoglimento impone l'eliminazione della sanzione (mesi sei di reclusione) inflitta dai giudici di merito per la ritenuta violazione dell'art. 2621 cod. civ.. Assume il ricorrente come il richiamo contenuto nell'art. 223, comma 2, n. 1 1. fall. all'art. 2621 cod. civ., vada esaminato alla luce di quanto statuisce l'art. 84 cod. pen., in forza del quale le disposizioni sul concorso di reati non si applicano nel caso in cui la legge considera come elementi costitutivi fatti che costituirebbero, per sé stessi, reati: diversamente opinando, si finirebbe per violare il principio del divieto della reformatio in pejus. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come, nella fattispecie, non venga in rilievo la possibile astratta esistenza del concorso dell'ipotesi di falso in bilancio seguito dal fallimento della società di cui all'art. 223, comma 2, n. 1 I. fall. con il reato, con natura del tutto autonoma, di falso in bilancio ex art. 2621 cod. civ., come riconosciuto da un risalente orientamento di legittimità (Sez. 5, sent. n. 5483 del 03/12/1997, dep. 21/01/1998, Dal Moro, Rv. 209667; conformi, sentt. n. 5927/1990, Rv. 184138; n. 11491/1990, Rv. 185116; n. 15850/1990, Rv. 185888), bensì la diversa situazione nella quale, la violazione dell'art. 2621 cod. civ. non sia stata né formalmente né sostanzialmente contestata, essendo stata riportata in imputazione al solo fine di richiamare, ex art. 223, comma 2, n. 1 I. fall., una delle possibili condotte idonee a cagionare il dissesto della società, con consequenziale impossibilità di valutazione autonoma, sotto il profilo sanzionatorio, giusto il divieto di cui all'art. 84 cod. pen., del reato societario rispetto a quello fallimentare (cfr., sul divieto di "scomposizione", in fattispecie, peraltro, solo in parte assimilabili in quanto relative a situazioni afferenti la responsabilità da reato degli enti, v. Sez. 2, sent. n. 41488 del 29/09/2009, dep. 28/10/2009, Rimoldi e altri, Rv. 245001; Sez. U, sent. n. 11170 del 25/09/2014, dep. 17/03/2015, Fall. Uniland ed altro). 14. Alla pronuncia consegue pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'aumento di pena di mesi sei di reclusione che elimina, con rigetto del ricorso nel resto
PQM
26 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aumento di pena di mesi sei di reclusione che elimina. Rigetta nel resto. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 20.8.2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Franco Fiandanese Dott. Andrea Pellegrino franco Fandam DEPOSITATO IN CANCELLERIA] IL 28 SET 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito T R O C 272 2