CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/2026, n. 17988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17988 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24876/2020 R.G. proposto da: LL ER, d'RI MA, rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore LL -ricorrenti- contro LL AZ, LL VA, SC IN, rappresentati e difesi dall'avvocato LO Casuccio -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1074/2020 depositata il 09/07/2020. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2026 dal Consigliere Giuseppe Tedesco. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Civile Sent. Sez. 2 Num. 17988 Anno 2026 Presidente: FA IL Relatore: CO PP Data pubblicazione: 04/06/2026 2 FATTI DI CAUSA La presente causa, iniziata da ER LL contro i fratelli AZ e VA LL e la nipote SC IN, è riferita alla successione dei comuni genitori dei fratelli LL, ma, in effetti, riguardante la successione testamentaria della sola madre LA ON. Si chiede la dichiarazione di nullità di un vitalizio assistenziale stipulato dalla de cuius LA ON e i figli AZ e VA, convenuti nel giudizio dalla sorella ER, la quale deduce anche che la de cuius, con atto del 27 luglio 2012, aveva donato alla nipote IN SC, figlia di AZ, la propria quota di un appartamento in Canicattì, via Palmiero Togliatti 75. Si chiede ancora tenersi conto di somme di denaro che i convenuti avevano prelevato da conti intestati alla defunta. I convenuti si costituiscono e denunziano che la madre aveva fatto una donazione indiretta di un immobile, acquistato con denaro proprio e intestato in nome della figlia ER e del AT di lei D’RI LO, chiamato in causa: acquisto, preceduto da preliminare sottoscritto dalla sola de cuius, seguito dalla stipula del definitivo con la diversa intestazione (atto del 27 gennaio 1977). I convenuti, in relazione alla donazione in favore di IN, forniscono una ricostruzione giuridica intesa a escludere la sussistenza della liberalità. Il Tribunale accoglie la domanda relativamente alla nullità del vitalizio, recependo, quanto al resto, le deduzioni dei convenuti, sia in ordine alla donazione fatta in favore di IN, sia in ordine alla donazione indiretta in favore di ER. Il Tribunale, inoltre, rigetta la domanda relativa ai prelievi dai conti intestati alla defunta;
quindi determina la misura della legittima, al netto di quanto ricevuto da 3 ER, nella quale include il credito che la de cuius aveva verso il nipote MI D’RI, oggetto di legato in favore della stessa ER;
accerta la misura della lesione e definisce la lite nei seguenti termini: riduce la disposizione testamentaria, con la quale la testatrice aveva istituito eredi VA e AZ;
ha quantificato il valore di quanto ricevuto dagli istituiti (la proprietà di un immobile e la quota di 1/3 di un terreno, di proprietà, in parti uguali, per la residua quota di 2/3 dei figli, compresa ER); ha constatato che i convenuti avevano ricevuto un valore superiore alla riserva;
quindi ha disposto che la reintegrazione della quota di riserva di ER fosse effettuata attribuendo all’attrice una del quota del terreno sito in Campobello di Licata, in Contrada Virgini, corrispondente all’ammontare della lesione;
ha di seguito attribuito l’intero terreno di cui sopra a ER, già comproprietaria del medesimo per la quota di 2/9 insieme ai fratelli, ponendo a suo carico, sulla base dei conteggi, il conguaglio di € 5.426,00 da pagarsi a ciascuno dei due fratelli. La Corte d’appello, adita da ER e dal D’RI, riforma la decisione di primo grado esclusivamente in relazione all’acquisto di IN, che riconosce quale donazione fatta dalla de cuius, disattendendo la spiegazione giuridica alternativa proposta dai convenuti. Ciò chiaramente ha indotto la Corte d’appello alla ridefinizione la quota di riserva su una diversa composizione dell’asse. La Corte d’appello ha rigettato gli altri motivi d’appello riferiti ai prelievi dai conti della de cuius e all’imputazione del legato testamentario nella quota di ER. Quindi, tenuta ferma l’attribuzione del terreno già disposta dal primo giudice, ha ridotto la 4 misura dei conguagli, che ER doveva versare ai fratelli, quantificandoli nell’importo di 1.759,72 ciascuno. Per la cassazione della decisione LL ER e D’RI MA hanno proposto ricorso, affidato a quattro motivi, oltre a una segnalazione di errore materiale nei conteggi. LL AZ, LL VA e SC IN hanno resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denunzia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento agli artt. 809-782-769 c.c. ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (pag. 7), in relazione all’accertamento della donazione indiretta avente ad oggetto la compravendita del 27.01.1977 del lotto di terreno sito a Campobello di Licata tra le vie Largo Martiri di Modena e via Bufalino in favore dei coniugi LL e D’RI”. Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha riconosciuto che la dazione del denaro copriva l’intero investimento e ha accertato che il denaro fu elargito per l’acquisto, preceduto da preliminare sottoscritto dalla sola de cuius. La violazione di legge, nella prospettiva dei ricorrenti, non è riferita a una inesatta nozione dell’istituto della donazione indiretta, ma riflette una supposta carenza nella ricostruzione del fatto. Questa Suprema Corte ha chiarito che l’applicazione di una norma a una fattispecie concreta ricostruita dal provvedimento impugnato in modo erroneo o carente non ridonda 5 necessariamente in violazione di quella stessa norma, ma può anche costituire espressione di un giudizio di merito la cui censura, in sede di legittimità, è possibile, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnata in modo evidente dal fatto che solo quest’ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 15499/2004). In effetti, i ricorrenti deducono anche il vizio di omesso esame, ma tale deduzione è inammissibile, in presenza di “doppia conforme”. Trattandosi di giudizio d'appello iscritto a ruolo nel 2017, il motivo incorre nella preclusione stabilita dall'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., applicabile, ratione temporis (Cass. n. 11439/2018; n. 26860/20:14). In base a tale norma non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppia conforme. L'ipotesi ricorre quando nei due gradi di merito le "questioni di fatto" siano state decise in base alle "stesse ragioni" (Cass. n. 26744/2016; n. 20994/2019; n. 29322/2019; n. 8320/2022). Sotto questo profilo, la preclusione è, nella specie, certamente operante, essendo identica la questione di fatto risolta nei due gradi del giudizio (l'accertamento della non comoda divisibilità del cespite) ed essendo identiche le ragioni addotte dai giudici di primo grado e d'appello per giustificare la decisione assunta. 2. Il secondo motivo denunzia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione 6 all’esclusione dalla massa da dividere dello somme di denaro di pertinenza della sig. ON LA, giacenti presso Banca San SC e Poste Italiane, prelevate dai sigg.ri LL AZ e VA”. Il motivo è inammissibile. Esso non deduce né il vizio di violazione di legge, né quello di omesso esame di fatto decisivo, ma si pretende una ripetizione del giudizio sul fatto, estranea alle finalità del giudizio di cassazione: invero, la corte del merito ha disatteso la censura, argomentando che «in realtà, non vi è ragione di credere che i singoli prelevamenti non siano stati fatti per disposizione, con la consapevolezza e sotto il controllo della titolare del conto, in ragione, almeno in parte, delle personali esigenze di costei, come dichiarato dai testi UL, ON e DO;
e nulla è possibile dire, al di là delle mere supposizioni, circa l’impiego del denaro prelevato, la cui dispersione, peraltro, ove accertata, non potrebbe ascriversi a entrambi i convenuti LL in parti uguali sulla base di una sorta di presunzione semplice, piuttosto che, sulla scorta di precisi dati di fatto, all'uno, all'altro o a terzi». A fronte di tale argomentare, il motivo non solleva specifiche censure nei confronti del provvedimento impugnato, ma pone le questioni negli stessi termini in cui si porrebbe davanti a un giudice di merito, ossia presupponendo che vengano in questa sede svolti anche gli accertamenti dei fatti rilevanti. Il richiamo del principio di non contestazione, operato nell’ambito del motivo, è del tutto fuori luogo, perché la paternità dei prelievi è riconosciuta dalla Corte d’appello. La ratio della decisione non è nel mancato riconoscimento dei prelievi nella loro materialità, ma nell’avere riconosciuto che essi furono fatti con il consenso e nell’interesse della defunta. 7 3. Il terzo motivo denunzia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’imputazione alla porzione di legittima della sig.ra LL ER della somma di euro 5.000,00 legata a D’RI MA”. Il motivo è inammissibile, perché non denunzia alcun vizio nel quale sarebbe incorsa la sentenza impugnata, che, riconosciuto il credito, considera il legato oggetto di imputazione ex se. In ciò applica correttamente l’art. 564 c.c. 4. Il quarto motivo denunzia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all’art. 720 c.c. ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’assegnazione in natura alla sig.ra LL ER, in luogo della vendita all’incanto con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi, del terreno sito in Campobello di Licata, C.da Virgini, in catasto al f. 17, p.lle 172, 173 e 174”. La sentenza è cesurata per avere attribuito il bene intero a LL ER in assenza di richiesta dell’interessata. Il motivo è fondato. La Corte d’appello ha sul punto condiviso la soluzione del primo giudice, il quale, dopo avere reintegrato la quota di ER con una quota del terreno, sito in Campobello di Licata, ha attribuito il medesimo terreno per intero alla sola ER, essendo la stessa già titolare della quota di 2/9, e questo «nell’ottica di pervenire allo scioglimento della comunione ereditaria sul cespite». Fatto è che l’attribuzione del bene indivisibile, ufficiosa e per ragioni opportunità, non è prevista dalla legge, che richiede, quale presupposto imprescindibile, l’istanza dell’interessato: nell'ambito 8 della normativa di cui all'art. 720 c.c., l'espressa e specifica istanza del condividente interessato assurge ad imprescindibile presupposto dell'attribuzione, dovendosi escludere che i poteri discrezionali attribuiti al giudice della divisione dalla citata norma si estendano fino all'inclusione d'ufficio dell'immobile indivisibile nella porzione di un condividente che non ne abbia fatto esplicita richiesta, pur se titolare della maggior quota (Cass. n. 11769/1992). Pur non essendo stata posta con i motivi d’appello, la questione non può ritenersi nuova. I motivi d’appello riguardavano la definizione della massa di calcolo. La Corte d’appello ha accolto in parte tale motivo e ciò ha comportato la caducazione sia della pronunzia di riduzione, sia della conseguente attribuzione divisoria, dipendente da quella definizione, sebbene non attinta direttamente dai motivi (Cass. n. 1910/2023). In altre parole, nell’attribuire il bene alla legittimaria con diverso conguaglio ha pronunziato autonomamente sul punto, attribuendo ex novo e d’ufficio il bene indivisibile. Il motivo di ricorso è pertanto ammissibile è fondato. La sentenza, pertanto, deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, che definirà la divisione attenendosi al principio di cui sopra. La stessa corte di rinvio liquiderà le spese del presente giudizio. La istanza di correzione, in conseguenza della cassazione con rinvio, diviene irrilevante.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo, rigettati i restanti motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa 9 innanzi alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 29 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente PP CO IL FA
quindi determina la misura della legittima, al netto di quanto ricevuto da 3 ER, nella quale include il credito che la de cuius aveva verso il nipote MI D’RI, oggetto di legato in favore della stessa ER;
accerta la misura della lesione e definisce la lite nei seguenti termini: riduce la disposizione testamentaria, con la quale la testatrice aveva istituito eredi VA e AZ;
ha quantificato il valore di quanto ricevuto dagli istituiti (la proprietà di un immobile e la quota di 1/3 di un terreno, di proprietà, in parti uguali, per la residua quota di 2/3 dei figli, compresa ER); ha constatato che i convenuti avevano ricevuto un valore superiore alla riserva;
quindi ha disposto che la reintegrazione della quota di riserva di ER fosse effettuata attribuendo all’attrice una del quota del terreno sito in Campobello di Licata, in Contrada Virgini, corrispondente all’ammontare della lesione;
ha di seguito attribuito l’intero terreno di cui sopra a ER, già comproprietaria del medesimo per la quota di 2/9 insieme ai fratelli, ponendo a suo carico, sulla base dei conteggi, il conguaglio di € 5.426,00 da pagarsi a ciascuno dei due fratelli. La Corte d’appello, adita da ER e dal D’RI, riforma la decisione di primo grado esclusivamente in relazione all’acquisto di IN, che riconosce quale donazione fatta dalla de cuius, disattendendo la spiegazione giuridica alternativa proposta dai convenuti. Ciò chiaramente ha indotto la Corte d’appello alla ridefinizione la quota di riserva su una diversa composizione dell’asse. La Corte d’appello ha rigettato gli altri motivi d’appello riferiti ai prelievi dai conti della de cuius e all’imputazione del legato testamentario nella quota di ER. Quindi, tenuta ferma l’attribuzione del terreno già disposta dal primo giudice, ha ridotto la 4 misura dei conguagli, che ER doveva versare ai fratelli, quantificandoli nell’importo di 1.759,72 ciascuno. Per la cassazione della decisione LL ER e D’RI MA hanno proposto ricorso, affidato a quattro motivi, oltre a una segnalazione di errore materiale nei conteggi. LL AZ, LL VA e SC IN hanno resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denunzia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento agli artt. 809-782-769 c.c. ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (pag. 7), in relazione all’accertamento della donazione indiretta avente ad oggetto la compravendita del 27.01.1977 del lotto di terreno sito a Campobello di Licata tra le vie Largo Martiri di Modena e via Bufalino in favore dei coniugi LL e D’RI”. Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha riconosciuto che la dazione del denaro copriva l’intero investimento e ha accertato che il denaro fu elargito per l’acquisto, preceduto da preliminare sottoscritto dalla sola de cuius. La violazione di legge, nella prospettiva dei ricorrenti, non è riferita a una inesatta nozione dell’istituto della donazione indiretta, ma riflette una supposta carenza nella ricostruzione del fatto. Questa Suprema Corte ha chiarito che l’applicazione di una norma a una fattispecie concreta ricostruita dal provvedimento impugnato in modo erroneo o carente non ridonda 5 necessariamente in violazione di quella stessa norma, ma può anche costituire espressione di un giudizio di merito la cui censura, in sede di legittimità, è possibile, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnata in modo evidente dal fatto che solo quest’ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 15499/2004). In effetti, i ricorrenti deducono anche il vizio di omesso esame, ma tale deduzione è inammissibile, in presenza di “doppia conforme”. Trattandosi di giudizio d'appello iscritto a ruolo nel 2017, il motivo incorre nella preclusione stabilita dall'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., applicabile, ratione temporis (Cass. n. 11439/2018; n. 26860/20:14). In base a tale norma non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppia conforme. L'ipotesi ricorre quando nei due gradi di merito le "questioni di fatto" siano state decise in base alle "stesse ragioni" (Cass. n. 26744/2016; n. 20994/2019; n. 29322/2019; n. 8320/2022). Sotto questo profilo, la preclusione è, nella specie, certamente operante, essendo identica la questione di fatto risolta nei due gradi del giudizio (l'accertamento della non comoda divisibilità del cespite) ed essendo identiche le ragioni addotte dai giudici di primo grado e d'appello per giustificare la decisione assunta. 2. Il secondo motivo denunzia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione 6 all’esclusione dalla massa da dividere dello somme di denaro di pertinenza della sig. ON LA, giacenti presso Banca San SC e Poste Italiane, prelevate dai sigg.ri LL AZ e VA”. Il motivo è inammissibile. Esso non deduce né il vizio di violazione di legge, né quello di omesso esame di fatto decisivo, ma si pretende una ripetizione del giudizio sul fatto, estranea alle finalità del giudizio di cassazione: invero, la corte del merito ha disatteso la censura, argomentando che «in realtà, non vi è ragione di credere che i singoli prelevamenti non siano stati fatti per disposizione, con la consapevolezza e sotto il controllo della titolare del conto, in ragione, almeno in parte, delle personali esigenze di costei, come dichiarato dai testi UL, ON e DO;
e nulla è possibile dire, al di là delle mere supposizioni, circa l’impiego del denaro prelevato, la cui dispersione, peraltro, ove accertata, non potrebbe ascriversi a entrambi i convenuti LL in parti uguali sulla base di una sorta di presunzione semplice, piuttosto che, sulla scorta di precisi dati di fatto, all'uno, all'altro o a terzi». A fronte di tale argomentare, il motivo non solleva specifiche censure nei confronti del provvedimento impugnato, ma pone le questioni negli stessi termini in cui si porrebbe davanti a un giudice di merito, ossia presupponendo che vengano in questa sede svolti anche gli accertamenti dei fatti rilevanti. Il richiamo del principio di non contestazione, operato nell’ambito del motivo, è del tutto fuori luogo, perché la paternità dei prelievi è riconosciuta dalla Corte d’appello. La ratio della decisione non è nel mancato riconoscimento dei prelievi nella loro materialità, ma nell’avere riconosciuto che essi furono fatti con il consenso e nell’interesse della defunta. 7 3. Il terzo motivo denunzia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’imputazione alla porzione di legittima della sig.ra LL ER della somma di euro 5.000,00 legata a D’RI MA”. Il motivo è inammissibile, perché non denunzia alcun vizio nel quale sarebbe incorsa la sentenza impugnata, che, riconosciuto il credito, considera il legato oggetto di imputazione ex se. In ciò applica correttamente l’art. 564 c.c. 4. Il quarto motivo denunzia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all’art. 720 c.c. ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’assegnazione in natura alla sig.ra LL ER, in luogo della vendita all’incanto con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi, del terreno sito in Campobello di Licata, C.da Virgini, in catasto al f. 17, p.lle 172, 173 e 174”. La sentenza è cesurata per avere attribuito il bene intero a LL ER in assenza di richiesta dell’interessata. Il motivo è fondato. La Corte d’appello ha sul punto condiviso la soluzione del primo giudice, il quale, dopo avere reintegrato la quota di ER con una quota del terreno, sito in Campobello di Licata, ha attribuito il medesimo terreno per intero alla sola ER, essendo la stessa già titolare della quota di 2/9, e questo «nell’ottica di pervenire allo scioglimento della comunione ereditaria sul cespite». Fatto è che l’attribuzione del bene indivisibile, ufficiosa e per ragioni opportunità, non è prevista dalla legge, che richiede, quale presupposto imprescindibile, l’istanza dell’interessato: nell'ambito 8 della normativa di cui all'art. 720 c.c., l'espressa e specifica istanza del condividente interessato assurge ad imprescindibile presupposto dell'attribuzione, dovendosi escludere che i poteri discrezionali attribuiti al giudice della divisione dalla citata norma si estendano fino all'inclusione d'ufficio dell'immobile indivisibile nella porzione di un condividente che non ne abbia fatto esplicita richiesta, pur se titolare della maggior quota (Cass. n. 11769/1992). Pur non essendo stata posta con i motivi d’appello, la questione non può ritenersi nuova. I motivi d’appello riguardavano la definizione della massa di calcolo. La Corte d’appello ha accolto in parte tale motivo e ciò ha comportato la caducazione sia della pronunzia di riduzione, sia della conseguente attribuzione divisoria, dipendente da quella definizione, sebbene non attinta direttamente dai motivi (Cass. n. 1910/2023). In altre parole, nell’attribuire il bene alla legittimaria con diverso conguaglio ha pronunziato autonomamente sul punto, attribuendo ex novo e d’ufficio il bene indivisibile. Il motivo di ricorso è pertanto ammissibile è fondato. La sentenza, pertanto, deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, che definirà la divisione attenendosi al principio di cui sopra. La stessa corte di rinvio liquiderà le spese del presente giudizio. La istanza di correzione, in conseguenza della cassazione con rinvio, diviene irrilevante.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo, rigettati i restanti motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa 9 innanzi alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 29 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente PP CO IL FA