Sentenza 22 maggio 2000
Massime • 4
Nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile; ne consegue che il predetto delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza. (Fattispecie in cui per la ricostruzione è stato necessario fare capo a fonti di documentazione esterne ed ad appunti del fallito, che avrebbero dovuto restare clandestini).
L'istanza di astensione, a differenza della domanda di ricusazione -che ha carattere formale, sia per quanto attiene al termine di presentazione, sia per quanto concerne le modalità- non necessitando di formule sacramentali, può anche essere inserita nel corpo di una ordinanza dibattimentale, a condizione che tale provvedimento venga portato a conoscenza dell'organo abilitato a decidere su di essa.
In tema di truffa, il fatto che il mandatario sia stato autorizzato ad operare senza obbligo di rendiconto non spiega alcun effetto sulla sussistenza del reato; invero, poiché, ai sensi dell'art 1713 cod. civ., egli è comunque chiamato a rispondere al mandante in ipotesi di colpa grave o dolo, lo stesso è penalmente responsabile nel caso in cui la condotta dolosa si traduca addirittura nella commissione di reati.
La pluralità di atti di bancarotta è considerata, ai sensi dell'art. 219, comma 2., n.1 legge fallimentare, come semplice circostanza aggravante del reato (assoggettata all'ordinario giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti) solo all'interno del medesimo procedimento concorsuale; ne consegue che, nel caso in cui le dichiarazioni di fallimento siano plurime ed autonome, le rispettive condotte illecite realizzano una ipotesi di concorso di reati, con applicazione del cumulo materiale delle pene, ovvero, se ne sussistono i presupposti, dell'istituto della continuazione.
Commentario • 1
- 1. Il falso ‘salva-bilancio’: quando la deroga diventa bancarotta impropria (Cass. Pen. n. 10160/24)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 settembre 2025
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, per quanto qui interessa, ha confermato la condanna di Sc.An. in ordine a reati fallimentari commessi in relazione vuoi al fallimento della Legno Market F.lli Sc. Srl (che aveva subito un incendio di vaste proporzioni tra il 7 e l'8 agosto 2001), vuoi al fallimento della Nuove Iniziative Srl. Quanto al fallimento della Legno Market, dichiarato il 19 maggio 2010: - bancarotta impropria da reato societario (artt. 223, comma secondo, n. 1, legge fall, in relazione all'art. 2621 cod. civ.), ascritta all'imputato nella veste di amministratore di diritto dal 20 ottobre 1994 al 18 febbraio 2005 e consistita nella falsificazione dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/05/2000, n. 10423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10423 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE LACANNA Presidente del 22/05/2000
Dott. FRANCO MARRONE Consigliere SENTENZA
Dott. RENATO L. CALABRESE Consigliere N. 881
Dott. ANIELLO NAPPI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLO BRUNO Consigliere N. 45722/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
PIANA GI, n. NOro il 6 giugno 1955
POLA VI, n. Poggio Renatico il 9 marzo 1954
SISTI LO, n. Casalecchio di Reno il 10 giugno 1960 avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 18 giugno 1999. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Renato CALABRESE;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Mario FRATICELLI, il quale ha concluso:
- per SISTI, annullamento, senza rinvio, limitatamente ad un mese di reclusione;
rigetto nel resto;
- per TUGNOLI, annullamento, senza rinvio, limitatamente ad un mese di reclusione e con riguardo all'imputazione sub H;
rigetto nel resto;
- per PIANA, annullamento, senza rinvio, con riguardo alle contravvenzioni del proc. R.G. 408/96; rigetto nel resto;
- rigetto nei confronti del POLA;
Sentiti i difensori, avv. Alberto Zoboli per AN e PO;
avv.ti Marcello Manna e Achille Melchionda, per IS;
avv. Guido Magnisi per NO;
i quali hanno chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso;
OSSERVA
1. Il processo ha per oggetto le vicende della "C.S.I. (Centro Servizi investimenti) S.r.l.", commissionaria in titoli e valori, controllata insieme ad altre sette società della "I.FIN. (Istituto finanziario Italiano) S.r.l.", le cui quote, come quella della altra holding "Chorus S.r.l.", appartenevano a AN GI (35%), a IS LO (35%), ed a PO VI e NO NO (15% ciascuno).
Secondo il costituto accusatorio, recepito dai giudici del merito, la raccolta di risparmi operata dalla C.S.I., anziché verso i redditizi investimenti prospettati risparmiatori, era stata dirottata verso le altre società del gruppo, tutte successivamente dichiarate fallite, nel dicembre del 1982, su richiesta del Pubblico Ministero. All'esito del giudizio di secondo grado, per la parte che ancora interessa, è stata confermata la dichiarazione di colpevolezza degli attuali quattro ricorrenti in ordine ai seguenti reati, ricompresi nel proc. n. 534/94:
- art. 416, c. 1, 2 e 3, cod. pen.: costituzione, organizzazione e direzione di una associazione finalizzata alla commissione di più reati contro il patrimonio (capo A);
- artt. 81, 110, 61 n. 7 e 2, 640, c. 1 e u.c. cod. pen.: truffa continuata per circa 17 miliardi in danno di circa 400 (quattrocento) risparmiatori (capo B);
- artt. 110 cod. pen., 3 e 13 legge 2 gennaio 1991, n. 1: attività di raccolta ordini di acquisto e vendita di valori mobiliari, esercitata senza la prescritta autorizzazione ON (capo D);
- artt. 110, 81 cod. pen., 216, c. 1 e 2, 219, c. 1 e 2, 223, comma 1 legge fallimentare: bancarotta fraudolenta, patrimoniale, in relazione ai fallimenti delle società C.S.I., Chorus, ME BA, IS, I. Fin. Commodities, anche documentale, per i primi quattro fallimenti, quanto a NO e PO;
patrimoniale, per C.S.I., IS e I. Fin., ed anche documentale per le prime due, quanto a IS e NO (capo G);
- art. 110 cod. pen., 216, comma 3, l. fall.: bancarotta preferenziale, in relazione ai fallimenti C.S.I. e IS (capo H). Inoltre, e nell'ambito di taluni tra i procedimenti riuniti a precedente, è stata mantenuta ferma la condanna di AN per i reati:
- ex art. 2630, comma 2, punto I, cod. civ., relativamente alla società ME BA (capo B proc. n. 401/94);
- ex art. 216, comma 3, l. fall. (ME BA) (capo, 4, proc. n. 708/95);
- ex art. 1 cpv legge n. 516/82 (capo A, proc. n. 401/94) e art. 1, comma 6, stessa legge (capo A, proc. n. 408/96);
e di NO per analoghi reati tributari (capi I e L, proc. n. 534/94 e capo M dello stesso procedimento principale). Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati AN e PO con atto congiunto, denunciando sotto vari profili vizi di violazione di legge e carenza o illogicità della motivazione.
All'odierna udienza, dopo ampia discussione, le parti hanno concluso come in epigrafe.
2. Nell'ordine logico vanno, innanzi tutto, esaminate le questioni di natura procedimentale riproposte in questa sede dal difensore di NO.
a) la difesa deduce in primo luogo nullità, per violazione dell'art. 178, lett. a) e c), c.p.p., dell'ordinanza 8 luglio 1996 con la quale il tribunale di Bologna, Prima Sezione Penale, respingendo le richieste di applicazione della pena avanzate da alcuni imputati, tra cui NO, ed osservato che tutti i giudici della medesima Sezione risultavano incompatibili alla celebrazione del dibattimento per essersi già pronunciati su richieste di patteggiamento o su istanze di riesame di provvedimenti sulla libertà, rinviava, per l'ulteriore trattazione, all'udienza del 30 ottobre 1996 avanti la Seconda Sezione Penale del tribunale (che ha poi deciso la causa). Si sostiene che è irrituale il rilievo implicito della propria incompatibilità in alternativa alla osservanza della procedura ex art. 36, comma 3, c.p.p., sicché il rinvio ad altra sezione e udienza ha provocato l'elusione del principio del giudice naturale. E si aggiunge che tale vizio non resta sanato dal provvedimento 10 luglio 1996, con il quale il Presidente del tribunale di Bologna, ritenuta la incompatibilità di tutti i giudici della Prima Sezione Penale, disponeva che il procedimento "de quo" venisse trasferito sul ruolo della Seconda Sezione. Invero - si spiega - se tale provvedimento è da intendere "ratificativo" dell'astensione dei primi giudici, ne deriva la nullità ex art. 178, lett. a) di tutti gli atti compiuti dopo l'astensione; qualora, invece, venisse considerato "istitutivo" della citazione a giudizio avanti la Seconda Sezione del tribunale, lo stesso doveva comunque essere notificato al NO (ed alle altre parti) unitamente al decreto di citazione del Presidente della Seconda Sezione suddetta: e tali omissioni rilevano ai sensi dell'art. 178, lett. c) c.p.p.. Siffatti assunti non possono essere condivisi.
Il provvedimento presidenziale 10 luglio 1996 è da intendere di accoglimento della dichiarazione di astensione implicitamente, ma in modo inequivoco, contenuta nell'ordinanza 8 luglio 1996: a tale ultimo riguardo dovendosi sottolineare che l'istanza ex art. 36, comma 3 c.p.p. - a differenza della dichiarazione di ricusazione che ha carattere rigorosamente formale, sia per quanto attiene al termine di presentazione (art. 38, comma 1 e 2), sia per quanto concerne il modo della stessa (art. 30, c. 3 e 4) - non soggiace a formule sacramentali e ben può, pertanto, essere racchiusa nel corpo di una ordinanza dibattimentale e desunta dal contesto della medesima, sempre che questa, come è avvenuto nella specie, venga portata a conoscenza dell'organo abilitato a delibare l'istanza (il Presidente della Corte e del Tribunale).
Il succitato provvedimento presidenziale è inoltre rispettoso del precetto, contenuto nell'art. 42, c. 2 c.p.p., che impone a detto organo di dichiarare se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenuto (o ricusato) conservano efficacia, avendo esplicitamente ribadito la operatività dell'ordinanza 8 luglio 1996 nella parte in cui veniva disposta l'ulteriore trattazione della causa dinanzi all'altra sezione;
e, diversamente dal dedotto, non ne risulta violato neppure il primo comma del cit. art. 42, il quale stabilisce che, se la dichiarazione di astensione (o di ricusazione) è accolta, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento in quanto la ordinanza 8 luglio 1996, di rimessione della causa ad altra Sezione, è stata pronunciata prima, e non dopo, l'accoglimento predetto. Non si comprendono pertanto le ragioni per le quali nella fattispecie concreta sarebbe stato eluso "il principio del giudice naturale". Va poi osservato che, per indiscussa giurisprudenza di questa Corte, il mutamento dell'organo giudicante non rende di per sè affatto necessaria la rinnovazione della citazione dell'imputato essendo solo necessario che il nuovo giudicante svolga interamente il dibattimento e, comunque, mantenendo i propri effetti le già compiute verifiche relative agli atti introduttivi del dibattimento: nella specie, il rapporto processuale, validamente instaurato - come non contestato - dinanzi alla Prima Sezione del Tribunale, tale è rimasto nella fase successiva, avendo del resto il NO e il suo difensore, al pari di tutte le altre parti, avuto piena cognizione del rinvio all'udienza del 30 ottobre 1996, sicché non vi è stata nessuna lesione del diritto all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato, la sola a comportare la nullità di ordine generale sancita dall'art. 178, lett. c) c.p.p.. b) in secondo luogo è riproposta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 1, c.p.p., "nella parte in cui non dispone che il giudice dibattimentale, al quale siano stati trasmessi gli atti a seguito del dissenso del primo giudice dibattimentale, possa pronunciare sentenza di applicazione della pena dopo la chiusura del dibattimento di 1^ grado o nel giudizio di appello quando ritiene ingiustificato il dissenso formulato dal primo giudice dibattimentale e congrua la pena formulata da entrambe le parti".
La questione è mal posta, dal momento che, quando muti - per qualsiasi ragione - la persona del giudice monocratico o la composizione del giudice collegiale, si impone come obbligatoria la rinnovazione integrale del dibattimento (art. 525, c. 2, c.p.p.), con la ripetizione della sequenza procedimentale costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 492) e dagli atti contemplati dalle successive disposizioni (artt. 493, 495), onde non pare potersi ritenere inibita la possibilità di prendere in considerazione richieste di patteggiamento precedentemente disattese o quella di ritenere congrua la rinnovata richiesta ai fini dell'applicazione del beneficio;
e, "in primis" e in ogni caso, è palesemente irrilevante nella fattispecie concreta, poiché risulta "ex actis" che tanto il primo giudice (sent. pag. 197/199) che quello d'appello (sent. pag. 26/27) hanno sostanzialmente rilevato la assoluta incongruità delle pene concordate per ciascuno degli imputati.
3. superato l'aspetto processuale, deve ora affrontarsi la doglianza, comune a tutti i ricorrenti e proposta con profili argomentativi diversi, ma non differenti, esaminabili perciò congiuntamente, con la quale si è contestata la sussistenza, nella specie, del delitto di associazione per delinquere, che si dice ribadita dalla sentenza impugnata senza che questa abbia tenuto conto dei motivi di appello. La doglianza si presenta carente di fondamento.
Va ricordato, in punto di diritto, che la sussistenza di un'associazione criminosa non può essere desunta, di norma, da riscontri diretti di accordi formali o, quanto meno, espliciti per la realizzazione dei reati-fine, poiché, per la sua stessa natura illecita e penalmente rilevante, l'associazione si connota di apparati e comportamenti posti in essere dagli associati diretti a camuffarne l'esistenza, onde deviare e paralizzare eventuali attività investigative sulla costituzione e l'attività di essa. La prova deve essere, quindi, necessariamente valorizzata con riguardo a quella serie di elementi storici che, vagliati nel loro insieme, confluiscono senza alcun dubbio a far emergere i connotati dell'associazione per delinquere, cioè del vincolo associativo finalizzato alla commissione di reati: tra siffatti elementi assumono rilievo, in particolare, l'apprestamento dei mezzi, il "modus operandi", il rapporto sistematico tra gli affiliati, la consumazione ripetitiva dei reati-fine, la notevole ripercussione nell'ambito territoriale prescelto per la realizzazione degli scopi associativi, e così via;
elementi che, d'altra parte, conferiscono un connotato particolare all'accordo criminoso, il quale, in vista di essi, non si caratterizza come meramente occasionale e accidentale, vale a dire come diretto alla commissione di uno o più reati determinati con la realizzazione dei quali esso si esaurisce, secondo la schema proprio del concorso di persone in reato continuato.
Attenendosi strettamente a siffatte direttive, i giudici del merito - con decisioni conformi che perciò si integrano a vicenda - hanno individuato nella fattispecie elementi e circostanze di fatto - presenti nelle acquisizioni processuali - attestanti la fenomenologia propria dell'associazione criminale e le intenzioni dei soggetti ritenuti responsabili del delitto in argomento come causalmente dirette alla partecipazione dell'associazione.
Si è, infatti, da essi evidenziata l'esistenza di una struttura unitaria di uomini e mezzi, in quanto le società interessate alla vicenda facevano capo a tutti e quattro gli imputati, che costituivano una sorta di stato maggiore, potendo contare sulle risorse umane fornite dall'apparato degli agenti dislocati sul territorio e disporre di una base logistica, rappresentata dalla sede comune alle società del gruppo (un solo vasto locale); il che consentiva la quotidiana osmosi tra loro (già in collegamento operativo in base a pregressi rapporti amicali o di conoscenza patrimoniale, tali da ispirare incondizionati affidamenti reciproci) con una sinergica ripartizione dei ruoli, dimostrata dallo scambio delle cariche sociali nell'ambito delle varie società, compresa la C.S.I., e resa del resto possibile dalla comune appartenenza del controllante I. Fin.
Si è poi riscontrata la stabilità della struttura, avendo questa operato continuativamente per vari anni, per cessare soltanto a seguito delle verifiche dalla G.d.F. e dei conseguenti interventi dell'autorità giudiziaria, con un programma delittuoso "aperto", essendosi la tecnica della raccolta truffaldina dei risparmi attuata con il sistema - come si dirà in appresso - dei falsi ideologici in fissati bollati, perpetuata indeterminatamente nel tempo, come attestato dalle molte centinaia di truffe perpetrate. Ora, in presenza di un assetto motivazione sì complessi e articolato, mai debordante nella manifesta illogicità, non si giustifica affatto la critica che l'ipotesi associativa è rimasta tale per non essere stata indicata in alcun modo l'esistenza di un "gruppo" costituito secondo i dettagli dell'art. 416 c.p., mentre finisce per penetrare nel "meritum causae", secondo un modulo non attivabile in questa sede, la censura (AN-PO) con la quale si deduce che "l'istruttoria dibattimentale aveva definitivamente chiarito che gli imputati non erano stati per niente solidali nelle scelte operative aziendali, essendosi essi, al contrario, diversamente atteggiati nel corso del tempo, ignorando ciascuno i comportamenti degli altri, quali amministratori di diverse e distinte società, sia pure facenti parte di un medesimo gruppo". Ininfluenti ed, anzi, assolutamente non decisive appaiono poi le argomentazioni che fanno leva sulla distinzione concettuale e giuridica "fra gruppo dotate di personalità giuridica ed autonoma rispetto ai soggetti-persone fisiche che le compongono e associazione per delinquere" (AN-PO), oppure sul fatto (anche NO) che, nella specie, le società del gruppo furono costituite in date diverse e tutte con obiettivi leciti, compresa la C.S.I., che sino alle insorte difficoltà economiche aveva operato con pieno soddisfacimento dei risparmiatori.
Giova, a tale proposito sottolineare che può pervenirsi ad una associazione per delinquere anche partendo da una "societas" già esistente, modificandone le finalità originarie e sostituendovi o aggiungendovi quella volta alla commissione di un numero indefinito di reati ed utilizzando la struttura organizzativa esistente. La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, esplicita e costante nell'affermare che per la configurabilità del reato in esame la legge non richiede che sia creata un'apposita struttura, dato che questa può anche preesistere all'ideazione criminosa, nella forma di un gruppo con finalità lecite che viene, per l'appunto, ad essere utilizzato nel perseguimento di un programma diretto alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Egualmente privo di consistenza è da ritenere il ripetuto richiamo, da parte di ciascuno dei ricorrenti, ai molteplici interrogativi che non avrebbero avuto risposta e relativi al "quando, ad opera di chi, e con quali modalità, accertate in base a quali prove o indizi, i quattro imputati hanno assunto la decisione, secondo lo schema dell'associazione, di associarsi allo scopo di commettere più delitti" e "alle incertezze mostrate da ambedue le sentenza di merito in ordine alla individuazione del 'dies a quo' della costituzione della associazione" (IS).
Tali questioni sono state invece prese in considerazione dai giudici di appello e correttamente delibate attraverso il riferimento al momento in cui dagli imputati fu istituzionalizzato il sistema del falso ideologico in fissato bollato, e collocato, sulla base in un insindacabile apprezzamento delle risultanze processuali, nell'anno 1989, sostanzialmente poco dopo l'inizio della attività di raccolta dei risparmi da parte della C.S.I., che segna l'insorgenza dell'accordo programmatico criminoso, ribadendosi l'irrilevanza di un diverso e lecito atteggiamento psicologico degli interessati all'epoca della costituzione della C.S.I..
E non vale obiettare che nel 1989 almeno tre degli imputati non ricoprivano cariche amministrative nella C.S.I., per inferirne la non configurabilità del reato associativo, che presuppone la presenza di almeno tre associati: i giudici del merito, come si è detto, hanno dato atto del fenomeno dello scambio delle cariche sociali nell'ambito delle varie società, vale a dire del carattere solo formale rivestito dalle investiture, per essere tutti gli imputati egualmente interessati alla gestione delle società medesime, compresa la C.S.I., della quale, peraltro, erano stati fondatori, come anche della I. Fin., AN e IS.
La quale ultima annotazione consente, infine, di disattendere le residue censure, peraltro di mero fatto, con le quali PO tenta di separare la propria posizione da quella degli altri imputati sul rilievo di essersi esclusivamente occupato "della tenuta dei libri contabili delle società del gruppo, senza mai avere svolto attività imprenditoriale", e NO invoca la propria estraneità al reato in esame perché non coinvolto nella commissione delle truffe, "per non essersi mai occupato di investimenti a reddito fisso, ma soltanto di acquisti azionari effettivi e reali".
4. Con altra serie di motivi si è contestato il giudizio di responsabilità per il delitto di truffa aggravata continuata. È opportuno premettere che le condotte truffaldine sono state ravvisate dai giudici del merito nella falsa prospettazione ai risparmiatori di destinazione a specifici impieghi (investimenti in titoli) delle somme da loro versate, in realtà già destinate, almeno in larga parte, ad essere dirottate dalla C.S.I. verso le altre società del gruppo, con conseguente induzione in errore dei clienti, cui venivano consegnati falsi fissati bollati, quale prova dell'acquisto di C.C.T. o di altri titoli, solo apparentemente rappresentativi dell'intervenuta esecuzione del mandato ad investire- conferito.
Ciò posto, si osserva quanto segue.
- la difesa di AN-PO lamenta che la ricostruzione dei fatti, operata dal Tribunale e poi dalla Corte di appello, completa il capo d'accusa nel tentativo di mettere ordine nella pure rilevata affastellata formulazione dell'imputazione sub B, in aperta violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza, avendo anche integrato detto capo d'imputazione che non indicava la data di commissione dei reati;
omissione che rileva anche ai fini del calcolo del termine prescrizionale.
La censura è priva di fondamento.
In tema di requisiti del decreto di citazione a giudizio, la mancanza della data e del luogo del commesso reato può costituire vizio di "insufficiente motivazione", soltanto quando non sia possibile collocare nel tempo e nello spazio l'episodio criminoso contestato, mentre è evidente che la omissione è improduttiva di conseguenze quando dagli altri elementi enunciati e dai richiami contenuti nel decreto eventualmente anche ad altri provvedimenti, risulti chiaramente in tutti i suoi termini il "fatto" per il quale il giudizio è stato disposto.
Nella specie, come già rilevato dal tribunale, il decreto di citazione richiama il capo C (relativo, tra l'altro, al falso ideologico nei fissati bollati, per il quale non vi fu rinvio a giudizio in quanto ritenuto dal Gip fatto non previsto dalla legge come reato) e tale capo evidenzia che il "tempus commissi delicti" è il periodo dal 1989 al 1992 con una dicitura apposta in calce ad esso che, in quanto prima indicazione cronologica delle imputazioni, correttamente è stata riferita ai capi precedenti e, quindi, anche al secondo che riguarda i reati-satelliti di truffa continuata. Ne segue che gli imputati hanno potuto esercitare il loro diritto di difesa nella piena consapevolezza che le condotte, di cui erano accusati, concernevano fatti ben temporalmente collocati, onde deve escludersi che vi sia stata violazione del cennato principio di correlazione. E per le stesse ragioni va disattesa la distinta doglianza formulata nell'interesse di IS, relativamente alla mancata menzione dei falsi ideologici in fissati bollati nel capo di imputazione in argomento;
senza dire che, a parte il suevidenziato riferimento al capo C, l'addebito relativo ai falsi ideologici ha formato oggetto di ampia discussione e di serrato confronto nel corso dell'istruttoria dibattimentale, sicché non può dirsi che su di esso non vi sia stata possibilità di difesa.
È, infine, da escludere che possano individuarsi lacune inducenti la possibilità di ritenere estinti per intervenuta prescrizione tutti o taluni reati di truffa, posto che, in considerazione della ritenuta continuazione con i delitti di bancarotta, il termine massimo prescrizionale di 7 anni e 6 mesi decorre dal dicembre 1992, data cui risalgono le dichiarazioni di fallimento, e per tanto non è ancora maturato.
- va poi disatteso il motivo con il quale AN-PO e NO si dolgono della decisione con cui si è ritenuto sufficiente l'esame di un numero limitato di persone offese-testimoni.
Il giudice del merito può negare l'ammissione di una prova, più specificatamente di una testimonianza, quando appare evidente la sua irrilevanza per superfluità o per altre ragioni obiettivamente risultanti prima che la prova o testimonianza siano assunte. E nel caso concreto la Corte territoriale ha già fornito congrua risposta alla doglianza, osservando che, attraverso i documenti sequestrati, era agevole ricostruire i termini del mandato da ciascun cliente conferito alla C.S.I., onde non si prospettava di alcuna utilità la escussione di tutte le parti offese.
- le doglianze motivazionali con cui si denuncia la mancata valorizzazione di taluni elementi (l'operare corretto della C.S.I. per vari anni;
l'avere i risparmiatori trattato solo con gli intermediari finanziari esterni, resisi personalmente responsabili per taluni episodi, ecc..) si risolvono in questioni già delibate in precedenza dalla impugnata sentenza ovvero in una mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali, che, costituendo una rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, esula dal sindacato di legittimità che questa Corte può effettuare;
mentre è destituito di ogni pregio giuridico l'argomento collegato al fatto che i clienti avevano conferito specifico mandato fiduciario senza obbligo di rendiconto: è appena il caso di rilevare che la dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave (art. 1713 cod. civ.) e, a maggio ragione, quando la condotta dolosa si traduca addirittura nella commissione di fatti penalmente rilevanti.
- miglior sorte non può essere riconosciuta all'ulteriore motivo con il quale si è dedotta violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di truffa, potendosi al più configurare, nella specie, la diversa ipotesi di appropriazione indebita (AN- PO;
NO) o quella di insolvenza fraudolenta (NO). Sussistono, invero, gli estremi della truffa e non quelli dell'appropriazione indebita quando si ritenga accertato il fatto che la consegna della cosa è stata ottenuta mediante inganno (nella specie, con la falsa prospettazione di investire in titolo le somme ricevute, destinate invece inopinatamente ad operazioni di finanziamento di società collegate); il delitto di appropriazione indebita, invece, presuppone il possesso della cosa da parte dell'agente per libero affidamento, proprio in ciò consistendo l'elemento differenziale tra i due reati.
Del tutto oscura e, comunque, minimamente esplicitata è l'asserzione che richiama l'ipotesi della insolvenza fraudolenta;
ad ogni modo va osservato che l'inadempimento contrattuale si traduce in truffa e non in insolvenza fraudolenta quando sia l'effetto di un precostituito proposito fraudolento, estrinsecatosi - come nel caso concreto - in artifici atti a sorprendere l'altrui buona fede.
- IS e OL contestano, infine, la loro personale responsabilità per il reato in esame, che sarebbe stata confermata senza nemmeno specificare se si sia trattato di concorso materiale e/o morale, osservando il primo che, ammesso e non concesso che le parole del coimputato AN ("il falso ideologico sul fissato bollato risale al tempo in cui amministratore era il IS") consentano di essere interpretate non già nel senso di un richiamo alla sua gestione come data di un accadimento, bensì come inducenti una sua correità priva di qualsiasi riscontro, sia oggettivo che soggettivo, valutabile al più come semplice ed unico indizio, ma ne' grave ne' preciso;
ed il secondo che egli si era occupato esclusivamente dell'azionario, non avendo avuto la benché minima partecipazione all'attività di raccolta e di procacciamento clientela per l'investimento in titolo.
Tali argomentazioni vanno considerate inammissibili perché con esse, sia pure sotto l'apparenza di vizi della motivazione, si postula unicamente una diversa valutazione di circostanze di fatto, ampiamente delibate dai giudici del merito, che hanno - come illustrato sub 3 - ben posto in evidenza la piena e consapevole partecipazione dei due imputati all'ideazione e al concreto svolgimento del programma criminoso volto alla commissione di un numero indeterminato di truffe.
5. Il rilievo appena innanzi enunciato consente di respingere anche i motivi illustrati dai predetti IS e NO per invocare la loro estraneità alla commissione del reato sub D.
Rispetto alla quale imputazione pure inammissibili - perché proponenti soltanto questioni di interpretazione del compendio probatorio - vanno ritenute le doglianze dedotte da AN-PO e dal medesimo e che si sostanziano nell'assunto che le risultanze istruttorie e, in particolare, la relazione del curatore, avevano evidenziato che, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 1 del 1991 (e quindi dal 5 gennaio 1992), la attività di raccolta di risparmi da parte della C.S.I. non era continuata, per essere stata costituita "ad hoc" la Prima Sim proprio al fine di operare in ossequio alla nuova normativa sulle Sim: riferisce il giudice di primo grado e ribadisce quello d'appello che, nonostante la circostanza non fosse risultata al curatore fallimentare, l'attività di raccolta della C.S.I. era proseguita ben oltre il detto limite temporale del 5 gennaio 1992, pervenendo a tale conclusione attraverso una esaustiva disamina delle risultanze acquisite (varie testimonianze, oltre che talune affermazioni provenienti dallo stesso AN), di cui non è tentabile in questa sede una rivalutazione, come "ex adverso" auspicato.
6. Parimenti da respingere sono i motivi di ricorso che attengono alla confermata statuizione di responsabilità per i reati fallimentari.
Valgano i seguenti rilievi.
Le bancarotte fraudolente patrimoniali per distrazione. Fallimento C.S.I. s.r.l..
I giudici del merito qualificano come atto distrattivo penalmente sanzionabile l'ingiustificata erogazione di ingenti prestiti, sotto forma di finanziamenti, in favore delle società collegate, i cui bilanci erano in perdita e che, per il tipo di attività svolta e per la disinvoltura della loro gestione, non assicuravano alcuna garanzia di restituzione delle somme ricevute.
La decisione è sicuramente corretta, siccome aderente a principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte. Non può dubitarsi, invero, che gli atti di disposizione patrimoniale privi di seria contropartita eseguiti a favore di una o più societa0 dello stesso gruppo rappresentano una condotta illecita a norma degli artt. 216/223 l. fall. in quanto il gruppo di imprese è fenomeno di natura meramente economica e non scardina il principio dell'autonomia personalità giuridica. Tale personalità giuridica rimane inalterata anche quando le società vengono incluse in un più vasto organismo economico, in quanto il fenomeno del collegamento societario, sovrastante le singole collegate, oltre alla citata funzione esclusivamente economica, allo stato attuale del nostro ordinamento non dà vita ad un unitario centro imprenditoriale dotato di una sua propria soggettività (Sez. V, 17 marzo 1995, Degli Antoni;
idem, 15 giugno 1984, Frigerio). E neppure deve essere sottovalutata la circostanza che non è comunque previsto che i creditori della società erogante possa "inseguire" i beni su cui rivalersi, allorché gli stessi siano usciti dalla disponibilità della società debitrice, anche solo perché dirottati verso altra società del gruppo, essendo allora evidente che siffatte operazioni finiscono per pregiudicare l'interesse dei creditori alla garanzia del credito (cfr., da ultimo, Sez. V, 2 novembre 1999, Tassan Din). Non colgono perciò nel segno le attuali deduzioni avversanti (AN- PO;
NO) che escludono la natura distrattiva dei finanziamenti richiamando l'oggetto sociale della C.S.I. (contemplante il compimento di qualsiasi operazione finanziaria) e, quindi, la legittimità della destinazione data al patrimonio sociale, perché conforme ai fini dell'impresa: non è il finanziamento in sè ad essere considerato come atto di dissipazione e distrazione, ma come esattamente rilevato dalla impugnata sentenza, il finanziamento senza serie contropartite e/o garanzie. Come ultroneo appare l'ulteriore argomento ("nulla fu dirottato altrove e nessuno si è appropriato di somme per fini propri ed egoistici"), in quanto il fatto che alle distrazioni non si siano accompagnate locupletazioni sul piano personale non esclude la sussistenza delle distrazioni, potendo valere semmai come elemento di valutazione in sede di determinazione della pena.
Fallimento Chorus s.r.l..
Ha registrato la sparizione della somma di 15 milioni, prelevata il 15 aprile 1992, corrispondente ai 3/10 del capitale sociale versato all'atto della costituzione della società. Aggiungono i giudici di merito che nessuna traccia è stata rinvenuta del restante capitale sociale di 35 milioni.
Meramente assertivo il rilievo difensivo svolto sul punto (AN- PO) secondo cui "nella contabilità della società risultano chiaramente i prelievi e la destinazione data ai 3/10 del capitale sociale".
Fallimento ME BA s.r.l..
L'addebito è di avere distratto i ricavi relativi alle vendite non fatturate ne' annotate relative al periodo 1991/92, distrazione comprovata dal rinvenimento di una contabilità "nera". Anche qui solamente - oltre che di difficile comprensione, come già sottolineato dai giudici del merito - è la doglianza che poggia sulla dichiarazione del AN che "una minima parte, l'un per cento, delle vendite veniva effettuata in nero, al fine di poter corrispondere i premi di produzione ai vari dipendenti e quindi per finalità dell'azienda e non con intento distrattivo". Fallimento IS s.r.l..
Questa procedura annovera, quale fatto di distrazione, un prestito di 150 milioni a VE Finanziaria, altra società del gruppo, effettuato il 5 marzo 1992, anch'esso assolutamente ingiustificato. Sono pertanto da richiamare le argomentazioni appena svolte a proposito del fallimento C.S.I..
Fallimento I. Fin. S.r.l..
Lo stesso dicasi per tale procedura, che registra finanziamenti senza seria contropartita alle consociate OT IQ (per 113 milioni) e VE IE (per 151 milioni). Privi di consistenza giuridica i rilievi difensivi (AN-PO; NO), secondo cui i finanziamenti furono effettivamente erogati e riportati in contabilità, come pure quello (IS) che allega l'insussistenza dello stato di dissesto e la mancata dispersione del patrimonio sociale, per essere stato il fallimento dichiarato a cagione dell'effetto degli altri fallimenti.
Fallimento Commodities s.r.l..
Si è accertata la dispersione di 600 milioni, corrispondenti ai finanziamenti ricevuti dalla C.S.I., della cui destinazione non 'e stata fornita spiegazione "se non nei limiti di 9 milioni utilizzati come spese ordinarie di gestione e di circa 444 milioni per costi riferiti ad operazioni assolutamente incongrue rispetto alla minimale attivita' svolta dalla società".
Manifestamente attinenti ad aspetti implicanti valutazione in punto di fatto, e come tali inammissibili, i motivi, peraltro generici, con cui AN-PO si limitano ad affermare che "i finanziamenti risultavano contabilmente in termini chiari ed esatti ed altrettanto contabilmente in termini chiari ed esatti ed altrettanto chiaramente risultavano contabilizzate le operazioni eseguite" ed a richiamare documenti contabili che attesterebbero "un andamento commerciale forse non positivo, ma non la prova di fatti di distrazione o dissipazione di somme".
Le bancarotte fraudolente documentali C.S.I., Chorus, ME BA e IS.
Viene dedotta da AN-PO e NO la non configurabilità di questa ipotesi delittuosa in quanto le scritture contabili sociali, anche mediante il ricorso a documentazione ufficiosa, non riprodotta in quella ufficiale, ma proveniente dalle società fallite, rendevano possibile la ricostruzione dei flussi di denaro e dei movimenti degli affari delle società medesime. E si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606, lett. d) c.p.p., tale dovendosi definire la perizia tecnica contabile sollecitata tanto in primo che in secondo grado, con richieste sempre respinte.
Sono da respingere anche tali censure.
Precisato che l'accertamento peritale non può essere ricondotto al concetto di "prova decisiva", la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, lett. d) c.p.p. (Cass. Sez. I, 17 giugno 1994, Jahrni), deve osservarsi che i giudici di merito hanno ritenuto provato, quanto alla C.S.I., l'assoluta insufficienza rappresentativa dei movimenti economici e finanziari della società, non permettendo le scritture contabili l'esatta individuazione dei creditori (i risparmiatori-clienti) e tanto meno delle somme a loro dovute per capitale e interessi, ed essendo stato possibile procedere alla quantificazione delle erogazioni alle compagini consorelle solo attraverso l'esame di una già espletata consulenza e la compulsazione degli ordini di bonifico bancario;
quanto alla Chorus, la regolarità solo formale delle relative scritture, siccome non riproduttive della completa situazione patrimoniale;
quanto alla ME BA, la inadeguatezza di una ricostruzione del movimento degli affari affidata solo ad appunti manoscritti contenenti la contabilità "nera", siccome non costituenti scritture informali di supporto, ma solo documenti destinati a rimanere clandestini ed utilizzabili soltanto da chi, all'interno del gruppo, aveva contezza dei ricavi in nero;
quanto alla IS, la riproposizione nella contabilità ufficiale di titoli non più appartenenti alla società, perché restituiti ad un terzo soggetto, in guisa che n conseguiva una falsa rappresentazione della reale situazione patrimoniale societaria.
Da quanto sopra esposto e riportato deriva, da un lato, che, risultando in positivo la sufficiente consistenza e la assoluta concludenza delle prove già acquisite, giustamente la Corte territoriale ha omesso di prendere in considerazione il mezzo istruttorio proposto;
e, dall'altro, la piena condivisibilità, un punto di diritto;
dell'affermata configurazione del reato in argomento, essendo noto che questo sussiste non soltanto quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, sono stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (come, nella specie, si è verificato per la C.S.I., nella cui procedura, tra l'altro, è stato necessario far capo a fonti e documentazioni esterne), e che non è sufficiente ad escluderlo l'esistenza di semplici "appunti" provenienti dall'imputato, specie se destinati a restare clandestini (come, nel caso concreto, per la ME BA), dato che l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dell'impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile.
La posizione personale dei singoli imputati.
Va subito detto che con i punti di censura formulati in proposito i ricorrenti, ancorché sotto la specie del vizio di motivazione, si limitano allo svolgimento di una serie di deduzioni di mero fatto, tutte concernenti questioni o circostanze già esaurientemente vagliate ed analizzate nei precedenti gradi del giudizio e disattese con argomentazioni non più rivalutabili nella presente sede di legittimità, in quanto immuni da vizi logico-giuridici di sorta. I giudici di merito hanno ben evidenziato come AN fosse il referente principale di tutto il gruppo e si servisse degli altri quali uomini di fiducia nelle varie società collegate, aventi tutte la stessa sede sociale, ove gli imputati operarono per lungo tempo, pur con divisione formale di compiti, ma nella materiale necessità di un interscambio continuo di informazioni e di trasparenze di fatto delle iniziative che venivano adottate da ciascuno rispetto agli altri, "in quanto tutto avveniva sotto gli occhi di tutti gli altri e non vi è il minimo indizio che iniziative venissero assunte in una situazione di deliberata segretezza". E così argomentando si sono sostanzialmente adeguati, con motivazione esaustiva, al principio, più volte espresso da questa Corte, secondo cui, in tema di fallimento e di reati fallimentari, la responsabilità dell'agente che non riveste particolari qualifiche all'interno della compagine sociale ben può essere affermata a titolo di concorso con gli amministratori.
Sicché del tutto prive di pregio giuridico appaiono le deduzioni difensive con le quali ciascuno degli attuali ricorrenti censura l'affermazione di responsabilità per i reati afferenti società in cui non rivestivano cariche formali: così AN, per IS, anche in relazione alla collegata bancarotta preferenziale di cui al capo H;
PO, per ME BA e IS;
IS, per I. Fin e IS;
NO, per IS.
Per le stesse ragioni cade nel nulla, in riferimento alle bancarotte della C.S.I., l'obiezione sollevata da IS e fondata sul rilievo che egli è stato amministratore di detta società sino al 16 gennaio 1990, "mentre la data di commissione dei fatti sub G risulta contestata come circoscritta al periodo dal gennaio 1992 alla data di fallimento".
E, sempre con riguardo alla C.S.I., meramente petitorie sono le affermazioni che escludono ogni coinvolgimento del NO nelle vicende contabili e amministrative della società, mentre le restanti deduzioni di detto ricorrente confliggono apertamente con l'indiscusso principio giurisprudenziale per il quale l'assunzione della carica di amministratore è fonte di doveri di vigilanza e controllo, la cui violazione comporta responsabilità, onde la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possono derivare e scaturire, ad opera di altri soggetti, gli eventi tipici del reato di bancarotta fraudolenta (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) sono sufficienti per l'affermazione di responsabilità.
Per ciò che attiene alla imputazione di bancarotta preferenziale di cui al capo 4 (proc. n. 708/95, nell'ambito del fallimento ME BA), le censure mosse dal ricorrente AN sono di mero fatto, perché volte a confutare il contrario convincimento del giudice di merito, fondato sulla valutazione di precise indicazioni fornite dal curatore fallimentare.
Residua l'esame del capo B (proc. n. 401/94), riguardante il delitto ex art. 2630, comma 2, p. 1 cod. civ. in riferimento all'art. 2389, c. 1 stesso codice, pure ascritto a AN, per avere, in concorso con altri imputati, non appellanti, e con altro soggetto, giudicato separatamente, riscosso, quale amministratore della ME BA, compensi in misura superiore a quella deliberata dai soci negli anni 1990/1991.
Sostiene il ricorrente che il reato è prescritto e, comunque, era stata già diversamente contestato come reato fallimentare al capo G del procedimento principale per il quale è intervenuta pronuncia assolutoria passata in giudicato.
Rileva il collegio che l'asserto si fonda su una lettura poco attenta e meditata degli atti giudiziari. Il vero è che il giudice di primo grado (mot. Pag. 110/ 111; disp. pag. 209) ha ritenuto colpevole l'imputato anche del reato in esame, limitatamente ai fatti posteriori al 2 ottobre 1990.
E per tali fatti il termine prescrizionale non è decorso, stante - come innanzi detto - la ritenuta, in sentenza, continuazione con i reati fallimentari.
7. le contravvenzioni di omessa annotazione di cessione di beni o prestazioni di servizio nelle scritture contabili (art. 1, c. 2, lett. a L. n. 516/82: capi I - L, proc. n. 534/94, per NO;
capo
A, proc. n. 401/94, per AN), e di omessa o irregolare tenuta di dette scritture (art. 1, c. 6, L. n. 516/82: capo M, proc. n. 534/94, per NO;
capo A, proc. n. 408/96, per AN) sono state trasformate in illeciti amministrativi dall'art. 25 comma 1, lett. d, d.lg. n. 74/2000 e costituiscono perciò fatti non più previsti dalla legge come reato;
dovendosi ricordare che è stato espunto dall'ordinamento giuridico il principio dell'ultrattività delle norme penali tributarie, portato dall'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, abrogato dal primo comma dell'art. 24 d.lg. n. 507/99.
Onde sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con eliminazione delle relative pene.
8. Va disatteso il motivo di impugnazione proposto nell'interesse di NO e attinente alla mancata applicazione dell'art. 114 c.p.. In tema di concorso di persone del reato, l'attenuante della minima partecipazione di cui alla citata disposizione postula che la partecipazione del correo sia del tutto marginale, sì da poter essere avulsa dalla serie causale, senza apprezzabile incidenza sul risultato complessivo dell'azione criminosa. Ciò che nella specie escludono i giudici del merito, che qualificano come determinante, al pari di quello di tutti gli altri imputati, il contributo causale fornito dal NO, le cui avversanti deduzioni su questo punto si limitano ad una generica contraria asserzione.
Sono invece fondati tutti i restanti motivi di ricorso. Rileva il collegio:
a) nel caso in cui siano commessi più fatti di bancarotta tra quelli previsti dall'art. 216 l. fall., deve trovare applicazione l'art. 219, comma 2 n. 1 della stessa legge, che, nell'ambito di un medesimo fallimento, stabilisce il principio della concezione unitaria del reato di bancarotta. In base a tale principio, allo scopo di mitigare il rigore derivante dall'applicazione delle norme sul concorso di reati, la pluralità di atti di bancarotta è considerata come semplice circostanza aggravante del reato, e ciò anche nelle ipotesi - assai disomogenee tra loro - di commissione di fatti di bancarotta patrimoniale e bancarotta documentale;
corollario di ciò essendo che detta circostanza aggravante è assoggettata all'ordinario giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti previsto dall'art. 69 cod. pen.. va peraltro sottolineato che l'art. 219 esaurisce i suoi effetti, come detto, all'interno del medesimo procedimento concorsuale, giacché il principio della visione complessivamente unitaria della bancarotta, testè richiamato, è operativo soltanto nell'ambito di ogni singolo fallimento cui sono riferibili i fatti plurimi di bancarotta;
ne consegue che, nel caso in cui le dichiarazioni di fallimento siano plurime e autonome, le rispettive condotte illecite realizzano un'ipotesi di concorso di reati con applicazione del cumulo materiale delle pene o, sussistente, del vincolo della continuazione.
Da ciò discende, con riferimento alla fattispecie concreta:
- che bene è stata dichiarata la continuazione tra le bancarotte dei vari fallimenti (ravvisandosi il reato più grave nella bancarotta attinente al fallimento della C.S.I.): è però fondata la doglianza di IS e NO, dichiarati responsabili in relazione alle bancarotte di tre fallimenti (C.S.I., I. Fin e IS), ma che hanno subito un triplice, anziché duplice, aumento di pena ex art. 81 c.p.;
- che non si giustifica in alcun modo, invece, l'aumento di pena ex art. 81 cit. comminato dalla impugnata sentenza con riguardo alla bancarotta fraudolenta documentale C.S.I. (che costituisce semplice circostanza aggravante ex art. 219, c. 2 n. 1 all'interno del reato fallimentare afferente detta società), ne' quello comminato in relazione alle bancarotte preferenziali C.S.I. - IS, capo H, proc. n. 534/94 e ME BA, capo 4, proc. n. 708/95, che sono egualmente circostanze aggravanti dei reati di bancarotta dei rispettivi fallimenti;
aggravanti tutte soggette, come detto, al giudizio di comparazione.
b) ma l'errore fondamentale in cui è incorso il giudice "a quo" consiste, come puntualmente censurato da ciascuno dei ricorrenti, nell'avere, pur in assenza di gravame del pubblico ministero, denegato le attenuanti generiche che erano state invece già concesse dal primo giudice con giudizio di equivalenza (giudizio contestato dagli appellanti i quali pretendevano che fosse di prevalenza), con palese violazione del divieto di "reformatio in peius". Esatto dunque il rilievo difensivo che, a prescindere dal mancato esame della doglianza con la quale si invocava un più favorevole giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen., la impugnata sentenza avrebbe dovuto in ogni caso considerare come definitivamente elise le circostanze aggravanti elencate sub a), come del resto anche quelle contestate per i delitti di truffa, a ragione della già ritenuta, dal tribunale, e non più ridiscutibile equivalenza delle attenuanti generiche.
Ben si comprende pertanto perché s'imponga l'annullamento della decisione impugnata relativamente al diniego delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio nei confronti di tutti gli imputati, restando assorbiti i motivi che attengono al denunciato mancato rispetto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., con rinvio per nuovo esame, sui punti anzidetti, che tenga conto dei principi innanzi enunciati e dei rilievi svolti.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati tributari perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina le relative pene. Annulla, inoltre, la sentenza impugnata limitatamente al diniego delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio nei confronti di tutti gli imputati, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo esame. Rigetta i ricorsi nel resto.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2000