Cass. pen., sez. V, sentenza 22/05/2000, n. 10423
CASS
Sentenza 22 maggio 2000

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Nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile; ne consegue che il predetto delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza. (Fattispecie in cui per la ricostruzione è stato necessario fare capo a fonti di documentazione esterne ed ad appunti del fallito, che avrebbero dovuto restare clandestini).

L'istanza di astensione, a differenza della domanda di ricusazione -che ha carattere formale, sia per quanto attiene al termine di presentazione, sia per quanto concerne le modalità- non necessitando di formule sacramentali, può anche essere inserita nel corpo di una ordinanza dibattimentale, a condizione che tale provvedimento venga portato a conoscenza dell'organo abilitato a decidere su di essa.

In tema di truffa, il fatto che il mandatario sia stato autorizzato ad operare senza obbligo di rendiconto non spiega alcun effetto sulla sussistenza del reato; invero, poiché, ai sensi dell'art 1713 cod. civ., egli è comunque chiamato a rispondere al mandante in ipotesi di colpa grave o dolo, lo stesso è penalmente responsabile nel caso in cui la condotta dolosa si traduca addirittura nella commissione di reati.

La pluralità di atti di bancarotta è considerata, ai sensi dell'art. 219, comma 2., n.1 legge fallimentare, come semplice circostanza aggravante del reato (assoggettata all'ordinario giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti) solo all'interno del medesimo procedimento concorsuale; ne consegue che, nel caso in cui le dichiarazioni di fallimento siano plurime ed autonome, le rispettive condotte illecite realizzano una ipotesi di concorso di reati, con applicazione del cumulo materiale delle pene, ovvero, se ne sussistono i presupposti, dell'istituto della continuazione.

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  • 1Il falso ‘salva-bilancio’: quando la deroga diventa bancarotta impropria (Cass. Pen. n. 10160/24)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 settembre 2025

    1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, per quanto qui interessa, ha confermato la condanna di Sc.An. in ordine a reati fallimentari commessi in relazione vuoi al fallimento della Legno Market F.lli Sc. Srl (che aveva subito un incendio di vaste proporzioni tra il 7 e l'8 agosto 2001), vuoi al fallimento della Nuove Iniziative Srl. Quanto al fallimento della Legno Market, dichiarato il 19 maggio 2010: - bancarotta impropria da reato societario (artt. 223, comma secondo, n. 1, legge fall, in relazione all'art. 2621 cod. civ.), ascritta all'imputato nella veste di amministratore di diritto dal 20 ottobre 1994 al 18 febbraio 2005 e consistita nella falsificazione dei …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 22/05/2000, n. 10423
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10423
Data del deposito : 22 maggio 2000

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