Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/2007, n. 11019
CASS
Sentenza 22 febbraio 2007

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Massime1

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale societaria, integra l'ipotesi di causazione dolosa del fallimento (art. 223, comma secondo, n. 2, L. fall.) - e non quella di cui all'art. 223, comma secondo, n. 1, L. fall. nel rinvio al fatto disciplinato dall'art. 2634 cod. civ. (infedeltà patrimoniale) - l'assunzione di obbligazioni gravanti sul patrimonio della società e più specificamente il rilascio di garanzie (nella specie fideiussione bancaria) a favore di altre società del gruppo di cui sia noto lo stato di difficoltà, per importi esorbitanti dalla capienza del patrimonio della società garante con ciò determinandone il fallimento, considerato che si tratta di un atto che - addebitando, con valutazione ex ante, un immediato e sproporzionato sacrificio finanziario alla società garante in vista di vantaggi del tutto aleatori o, comunque, con ragionevoli probabilità di insuccesso - è incompatibile con la corretta espressione del potere di amministrazione e, pertanto, al di fuori della sfera punitiva dell'art. 2634 cod. civ., mentre rientra nella sfera previsionale di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, L. fall. che sanziona, in via residuale, condotte di frode ai creditori purché causalmente correlate al fallimento dell'organismo societario e connotate da intrinseca illiceità rapportata ai criteri di corretta gestione e più specificamente comportamenti intrinsecamente estranei all'interesse sociale, in cui l'organismo societario risulti strumentalmente finalizzato per scopi non consentiti dall'ordinamento.

Commentario1

  • 1Testimone irreperibile, prova .. superflua (Cass. 8422/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 ottobre 2020

    E' viziata da nullità relativa l'ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495 c.p.p., comma 2, corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111 Cost., comma 2, in tema di contraddittorio tra le parti (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, n. 2511 del 24/11/2016, rv. 269050). La legge preveda solo la revoca delle prove superflue: il diritto di difendersi provando, pertanto, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/2007, n. 11019
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11019
Data del deposito : 22 febbraio 2007

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