Sentenza 19 aprile 2010
Massime • 1
Sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza.
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La massima Con la sentenza in argomento, la Corte di appello di Napoli ha affermato che nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale, l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza. La sentenza integrale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/04/2010, n. 21588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21588 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 19/04/2010
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 954
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 36152/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR IA, n. a Sesto san Giovanni il 16 marzo 1953;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano depositata l'11 settembre 2008;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
udite le conclusioni del P.M. Dott. SALVI Giovanni che ha chiesto l'a.s.r. limitatamente alla pena, rigetto nel resto;
udito, per la parte civile, l'avv. Minniti Rosario;
udito il difensore avv. Resegati Pietro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di IA AR in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale contestatile nella sua qualità di amministratrice della Alba seconda s.r.l.; fallita l'8 maggio 1997, e della Momar s.r.l., fallita il 24 dicembre 1996.
Ricorre per cassazione il difensore di IA AR e propone tre motivi d'impugnazione.
2.1 - Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della decisione impugnata in ordine all'addebito di bancarotta patrimoniale per distrazione.
Lamenta:
a) i giudici del merito, pur dando atto che il dominus delle due società era il defunto marito dell'imputata, AL GR, affermano illogicamente che, nel periodo ricompresso tra l'arresto del marito nel giugno 1993 e l'intervento dei commissari giudiziali nel febbraio 1995, IA AR avrebbe determinato un ammanco di L. quarantaquattro miliardi, senza considerare che il fatturato delle due società è stato in tale periodo di gran lunga inferiore;
b) i giudici del merito hanno ritenuto che, non essendo state rinvenute merci acquistate per molti miliardi di lire ne' il ricavato della loro vendita sia pure a prezzo di costo, v'è stata distrazione del valore di tali merci, ma non hanno considerato i costi sopportati dalle società fallite per il pagamento dei dipendenti, dei canoni d'affitto dei punti vendita e dei capannoni di stoccaggio;
ne' hanno considerato le svendite sotto costo, abituali nel commercio dei capi d'abbigliamento;
c) assurdamente infine i giudici del merito hanno ritenuto che la difesa intendesse imputare agli amministratori giudiziali gli ammanchi.
2.2 - Il motivo è infondato.
I giudici del merito hanno ritenuto che IA AR, quale amministratrice di diritto, aveva collaborato con il marito, amministratore di fatto, nella gestione delle società del gruppo. Quanto agli addebiti di distrazione, i giudici del merito hanno rilevato:
a) per la società Alba seconda risultavano al 1995 acquisti per oltre L. ventisei miliardi, rimanenze per un miliardo e mezzo di lire, ricavi contabilizzati per L. diciassette miliardi, sicché mancavano merci o ricavi almeno per L. otto miliardi, non essendo stata provata la vendita sotto costo;
b) quanto alla società Momar, risultavano non incassati crediti per L. quarantaquattro miliardi nei confronti delle società del gruppo Alba e Zeudi, sicché v'era stata distrazione di merci o denaro di pari importo.
Il ricorrente ora ipotizza che una vendita sotto costo vi sia effettivamente stata. Ma neppure deduce che una tale svendita sia stata mai provata. E nella giurisprudenza di questa corte è indiscusso che "la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni" (Cass., sez. 5^, 27 novembre 2008, Bianchini, m. 243295, Cass., sez. 5^, 15 dicembre 2004, Sabino, m. 231411). 3.1 - Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione della L. Fall., art. 216, e vizi di motivazione della decisione impugnata con riferimento all'addebito di bancarotta documentale. Lamenta:
a) i giudici del merito hanno ritenuto configurabile il delitto di bancarotta documentale con riferimento alla iscrizione in contabilità di un credito inesigibile verso la società Moda Vins, alla mancata iscrizione delle garanzie prestate a società del gruppo e alla mancata svalutazione delle partecipazioni della Mora, senza considerare che si tratta di addebiti riferibili tutti alla situazione patrimoniale al 31 dicembre 1996, redatta dal liquidatore subentrato a IA AR da oltre sei mesi;
b) contrariamente a quanto i giudici del merito affermano, la giurisprudenza esclude la bancarotta documentale, quando, nonostante le carenze della contabilità, sia possibile ricostruire il patrimonio senza particolari difficoltà, sulla base di documenti anche non ufficiali forniti dallo stesso fallito, come è avvenuto nel caso in esame.
3.2 - Il motivo è infondato.
La situazione patrimoniale è stata redatta al 31 dicembre 1996 sulla base dei dati iscritti in precedenza nella contabilità. E di tali iscrizioni risponde IA AR quale amministratrice di diritto e di fatto delle società fallite. D'altro canto, secondo la giurisprudenza di questa corte "sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale (L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2) non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza" (Cass., sez. 5^, 18 maggio 2005, Mattia, m. 232212, Cass., sez. 5^, 22 maggio 2000, Piana, m. 218383). E nel caso in esame la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari è stata possibile solo sulla base di documentazione fornita da terzi, come rilevato dai giudici del merito, o comunque con palese difficoltà sulla base di una controversa perizia contabile.
4. Con il terzo motivo infine il ricorrente deduce violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 3. Rileva che la corte d'appello ha ritenuto assorbita la distrazione di merci per L. tredici miliardi, contestata per il fallimento di Alba seconda, nella distrazione dì merci per L. quarantaquattro miliardi, contestata per il fallimento della Mora. Sostiene che tale assorbimento comporta l'assoluzione dall'ipotesi di bancarotta relativa alla società Alba seconda, E lamenta perciò che la pena sia stata ridotta in appello di un solo anno di reclusione anziché della pena di un anno e due mesi di reclusione riferibile al reato dal quale IA AR era stata assolta.
Il motivo è infondato.
L'art. 597 c.p.p., comma 4 prevede che, "se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita". Sicché la pena va corrispondentemente ridotta, se in appello l'imputato viene assolto da uno dei reati per i quali era intervenuta condanna in primo grado (Cass., sez. 6^, 16 giugno 2009, Buscemi, m. 244793). Tuttavia nel caso in esame non v'è stata assoluzione dal reato di bancarotta relativo alla società Alba seconda, perché i giudici del merito hanno ribadito il giudizio di colpevolezza dell'imputata anche per tale reato, benché abbiano ritenuto assorbita tale distrazione in quella relativa alla società Momar, in considerazione della gestione unitaria delle due società Sicché, non essendo qui in discussione la correttezza di tale operazione, deve ritenersi che non ne sia conseguita un'esclusione di responsabilità dell'imputata e che non sia perciò applicabile l'art. 597 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al rimborso delle spese in favore delle parti civili, che liquida in complessivi Euro 2.500 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2010