Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2010, n. 3115
CASS
Sentenza 17 dicembre 2010

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Massime1

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la norma incriminatrice ingloba in sé ogni ipotesi di falsità, anche ideologica, in quanto è preordinata a tutelare l'agevole svolgimento delle operazioni della curatela e a proscrivere ogni manipolazione documentale che impedisca o intralci una facile ricostruzione del patrimonio del fallito o del movimento dei suoi affari, considerato che a questo risultato si frappone non solo la falsità materiale dei documenti, ma anche e soprattutto quella ideologica che fornisce un'infedele rappresentazione del dato contabile.

Commentario1

  • 1Occultamento o distruzione di scritture contabili: reati tributari e fallimentari a confrontoAccesso limitato
    Giovanni Tringali · https://www.altalex.com/ · 16 dicembre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2010, n. 3115
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3115
Data del deposito : 17 dicembre 2010

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