Sentenza 17 dicembre 2010
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la norma incriminatrice ingloba in sé ogni ipotesi di falsità, anche ideologica, in quanto è preordinata a tutelare l'agevole svolgimento delle operazioni della curatela e a proscrivere ogni manipolazione documentale che impedisca o intralci una facile ricostruzione del patrimonio del fallito o del movimento dei suoi affari, considerato che a questo risultato si frappone non solo la falsità materiale dei documenti, ma anche e soprattutto quella ideologica che fornisce un'infedele rappresentazione del dato contabile.
Commentario • 1
- 1. Occultamento o distruzione di scritture contabili: reati tributari e fallimentari a confrontoAccesso limitatoGiovanni Tringali · https://www.altalex.com/ · 16 dicembre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2010, n. 3115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3115 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2010 |
Testo completo
3 1 15 /1 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Quinta Sezione penale
Pubblica Udienza del 17 dicembre 2010
composta dagli Ill. mi Signori:
Dr. Gennaro Marasca, Presidente
Dr. Antonio Bevere, Consigliere 30563/10 ниби грор N. Registro Generale Dr. Paolo Oldi, Consigliere
Dr. Gian Giacomo Sandrelli, Consigliere
Dr. Piero Savani, Consigliere
SZATENZA
Ha pronunciato la seguente nel ricorso presentato da LI ON, nato il [...] avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Ancona resa in data
20.4.2010
sentita la Relazione svolta dal Cons. Gian Giacomo Sandrelli
sentite le Requisitorie del PG. (nella persona del Cons. Gabriele Mazzotta) che ha chiesto disporsi annullamento con rinvio
In fatto
Il Tribunale di Pesaro ha condannato il 28.5.2008 LI ON quale colpevole di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, nella sua veste di amministratore di EUROGROUP Srl, dichiarata fallita 1'8.7.1998.
Si è attribuita all'imputato la distrazione del compendio aziendale, che venne ceduto in affitto a terza società (VI.LO Metalli srl.): a questa erano assegnati anche automezzi;
ulteriore addebito consiste nella riscossione di incassi pertinenti alla società per circa Lire 16.000.000. Era, poi, censurata la tenuta della contabilità che risultava composta da voci infedeli ed insuscettibile di ricostruzione.
La Corte d'Appello, con pronuncia del 20.4.2010, confermava sostanzialmente il provvedimento, limitandosi a valutare in via di prevalenza delle attenuanti generiche già riconosciute in primo grado.
Ha interposto ricorso la difesa del prevenuto rilevando:
- inosservanza della legge processuale in relazione agli art. 520-522 c.p.p. riferiti
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alla contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 219 c.p.p., avvenuta senza le modalità previste dal codice di rito;
carenza di motivazione sulla ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 219 1. fall., mancando ogni dimostrazione sulla effettiva ricorrenza della stessa;
- inosservanza della legge processuale in relazione agli art. 520-522 c.p.p. per la modifica dell'imputazione nella contestazione portante ulteriori addebiti di
fraudolenza documentale (fatture fittizie, quale esposizione di crediti inesistenti) e di fraudolenta distrazione (di liquidità per circa 2 miliardi di lire, pari all'iscrizione delle fatture fittizie) rispetto all'iniziale condotta ascritta, avendo erroneamente la Corte valutato il novum ai sensi dell'art. 517 c.p.p. e non, come si dovrebbe, alla luce dell'art. 518 c.p.p.;
- inosservanza della legge processuale in relazione agli art. 518-522 c.p.p., mancando correlazione tra imputazione e sentenza nella condanna riguardante l'inesigibilità dei crediti e carenza di motivazione;
carenza di motivazione circa la ricorrenza di condotta di fraudolenza
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documentale, quando il curatore è stato in grado di provvedere alla ricostruzione del movimento degli affari;
carenza ed illogicità della motivazione sulle condizioni economiche della società che assunse l'affitto dell'azienda, non risultando, al momento della stipula, in difficoltà economica e neppure la società del ricorrente si trovava in istato di dissesto;
carenza di motivazione sui criteri e sull'entità della pena inflitta per ciascuno dei
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reati per cui intervenne condanna;
In diritto.
I primi due motivi sono inammissibili perché privi di interesse ad impugnare, che sussiste - ai sensi dell'art. 568 c.p.p. - soltanto quando dalla violazione della norma processuale derivi un effettivo e reale pregiudizio per il ricorrente, che si intende evitare con il raggiungimento di un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole.
Nel caso in esame il riconoscimento delle attenuanti generiche, in via di prevalenza sull'aggravante in discorso, ha eliso ogni portato peggiorativo della valutazione. Inoltre, la doglianza sulla misura della pena non si correla all'aggravante, non più influente sull'escursione sanzionatoria, bensì al contenuto del giudizio discrezionale del decidente.
Di qui l'irrilevanza della supposta patologia processuale e sulla ritenuta assenza di motivazione sulla sua ricorrenza.
Il secondo motivo è infondato: correttamente la contestazione è stata considerata aderente alla previsione dell'art. 457 c.p.p. poiché il comportamento ascritto ex novo al ON non dà vita ad un'autonoma condotta illecita, ma rientra nel novero delle azioni previste dall'art. 216 co. 1 (223) già addebitate all'imputato. Come già affermato da questa Corte, per 'fatto nuovo', ai sensi dell'art. 518 c.p.p., deve intendersi quello che, in quanto dotato di intrinseca autonomia strutturale, rispetto al fatto per il quale si è già proceduto, possa costituire presupposto idoneo all'instaurazione di un procedimento distinto da quello già in atto (Cass., Sez. IV, 16.7.2002, CED Cass. 223230).
Orbene, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'addebito ingloba in sé ogni ipotesi di falsità, anche ideologica (la norma incriminatrice, invero, tende a tutelare l'agevole svolgimento delle operazioni della curatela e mira a proscrivere ogni manipolazione documentale che impedisca o intralci una facile ricostruzione del patrimonio del fallito o del movimento dei suoi affari); infatti, a questo risultato si frappone non solo la falsità materiali dei documenti, ma anche - e soprattutto — quella ideologica che fornisce un'infedele rappresentazione del dato contabile (cfr. anche Cass. Sez. V, 18.2.1992, De Simone, CED Cass. Rv. 189812). •
Dunque, la contestazione (che censurò la condotta poiché, a differenza del primo giudice, ritenne già saldati i crediti riportati in contabilità e, quindi, ormai inesigibili, come accertato nel prosieguo della vicenda processuale), precisò ed esplicitò un'accusa che già poteva considerarsi compresa in seno all'originario addebito. Lo scopo, ravvisato dai giudici dell'appello, di occultare un dissesto, ancorché latente, preclude la possibilità di intravvedere nella falsificazione un profilo meramente colposo, inquadrabile, come erroneamente richiesto dal ricorrente, nell'alveo della bancarotta semplice che è ipotesi preclusa dalla condotta di volontaria artefazione, finalizzata all'altrui inganno, nella rappresentazione del dato economico.
Il successivo mezzo lamenta la difformità rilevabile tra l'iniziale contestazione di distrazione fraudolenta, per avere concesso in locazione l'azienda ad un canone irrisorio, e quanto ritenuto dalla Corte territoriale, che individua la patologia negoziale nella disfunzionalità del contratto di affitto, rispetto agli obiettivi dell'impresa. Deve subito dirsi che la giustificazione della sentenza risulta obiettivamente oscura. Non è dato, cioè, comprendere perché la cessione di un cespite aziendale ad un soggetto che esercita diversa attività possa inquadrarsi in una condotta di distrazione fraudolenta e quale sia la 'disfunzionalità complessiva' che fornirebbe rilievo penale al negozio. Ma, quando si consideri che - secondo i giudici del merito - il contratto ad altro non sarebbe giovato che a presentare ai terzi una nuova 'facciata' di impresa, allo scopo di assopire le preoccupazioni dei creditori derivanti dal già avanzato dissesto e, d'altro canto, che esso altro effetto non produsse che di trasferire la disponibilità dell'azienda, facendola cadere nella mani di chi non era in grado di provvedere al pagamento dei canoni locativi (e creando, al contempo, ostacolo al tempestivo recupero del bene da parte della procedura), si comprende come, senza strappo logico, si sia ravvisata la fattispecie di fraudolenza, pienamente aderente all'originario solco d'accusa (cfr. ad es. da ultimo Cass., sez. V, 9 ottobre 2008, Quattrocchi, Ced Cass., rv. 241830).
In tal senso la doglianza è infondata, avendo l'addebito mantenuto la sostanziale fedeltà alla prima imputazione. Tanto esclude fondamento alla censura mossa.
Attiene al merito la doglianza sulla motivazione relativa all'accusa di bancarotta fraudolenta documentale, rivolgendosi al grado di difficoltà nella ricostruzione del movimento degli affari e non risultando affatto chiaro perché le dichiarazioni sulla composizione del passivo dimostrino la completezza del dato contabile. In realtà, poiché la bancarotta è reato di pericolo, non giova ad escludere la responsabilità penale la possibile capacità di analisi in ragione della provveduta intuizione del curatore, essendo integrativa della violazione anche le difficoltà di lettura del dato, superabile solo con particolare diligenza (cfr. Cass., sez. V, 18 maggio 2005, Mattia, Ced Cass., rv. 232212).
Afferma il ricorrente che la società affittuaria dell'azienda non si trovava in difficoltà al momento della stipula del contratto di affitto e che non vi era ragione per paventare un suo futuro inadempimento, essendo ancora immune da protesti o ingiunzioni e che, per il vero, anche la società locatrice non era in istato di decozione.
Ma questo rilievo risulta fondato su premesse errate e non può essere accolto: invero, non soltanto l'argomentazione circa le condizioni in cui versava il debitore dei canoni è svolta in mera linea di fatto ed è insuscettibile di vaglio in questa sede, inoltre essa non si presenta logica, poiché la proposizione di istanza di fallimento è indice di difficoltà economica, anche se – per mero vizio di forma – non si sia tradotta in dichiarazione di
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vero e proprio dissesto. Ancora: la falsa appostazione di crediti all'attivo è stata rettamente considerata dai giudici di appello finalizzata a dissimulare le reali condizioni economiche dell'impresa societaria, così creando una apparenza di solvibilità in contrasto con lo stato di dissesto 'in fieri'..” (Sent. pag. 7). Inoltre, la censura del ricorrente trascura l'essenziale circostanza per cui quella convenzione rendeva indisponibile alla società EUROGROUP Srl., a cui era preposto il ricorrente, ogni futura possibilità di appianamento del proprio debito, se non con le risorse derivanti dalla convenzione locativa, sì che la minima inadempienza al patto concluso, Ma, avrebbe certamente prodotto una paralisi finanziaria difficilmente ovviabile. soprattutto, la conclusione di siffatta convenzione rendeva alla procedura concorsuale molto più difficile, lungo e costoso sul piano materiale e su quello giuridico, sia il recupero dei beni, sia la realizzazione del valore dell'immobile di proprietà della fallita che, occupato da un diverso soggetto, si presentava in condizioni svantaggiate per qualsiasi eventuale operazione di vendita o diversa utilizzazione. L'operazione, dunque, creava un apprezzabile pregiudizio per i creditori.
Manifestamente infondato è il motivo che lamenta assenza di adeguata motivazione circa la pena inflitta, poiché la pluralità dei fatti determina circostanza per il aggravante di un unico fatto illecito, ai sensi dell'art. 219 co. 2 n. 1 1. fall., principio dell'unitarietà della bancarotta, e non plurime ipotesi criminose dotate di autonomia. La giustificazione riferita alla complessiva sanzione (cfr. Sent. pag. 7) riesce adeguata e non abbisogna di maggior dettaglio motivazionale.
Non è ancora maturato il decorso prescrizionale: il riconoscimento delle circostanze attenuanti non altera il corso prescrizionale, ai sensi dell'art. 157 come modificato dalla legge 251/05 (l'estinzione si avrà in data 8.1.2011). In ogni caso, anche alla luce della pregressa normativa, il riconoscimento in via di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche porta la sanzione massima edittale al di sotto di dieci anni ed il relativo decorso, considerata l'interruzione dello stesso, è di quindici anni
(con scadenza 8.7.2013).
Da queste considerazioni discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrete al pagamento delle spese del procedimento.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2010
ملی Il Presidente
DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il cons. est.
i addi 2 8 2311
0414x
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise