Sentenza 18 maggio 2005
Massime • 1
Sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma primo, n. 2, L. fall.) non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2005, n. 24333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24333 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 18/05/2005
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - N. 1154
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 038636/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TT RO, N. IL 15/04/1963;
avverso SENTENZA del 12/11/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con l'impugnata sentenza è stata confermata la condanna di TT VA alla pena di anni tre di reclusione, con attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ex art. 219 c. 2 n. 1 l. fall., in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione connesso al fallimento della srl "Marcatissimo", risalente al 21 marzo 1991.
Ricorre per cassazione il difensore deducendo:
1) violazione dell'art. 216, c. 1 n. 2, l. fall., per mancanza e illogicità della motivazione sulla responsabilità per bancarotta documentale, sotto duplice profilo oggettivo e soggettivo della fattispecie criminosa;
2) violazione di legge per mancata derubricazione di detto reato in quello di bancarotta documentale semplice;
3) analogo vizio in riferimento alla bancarotta per distrazione e;
4) al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso non merita accoglimento.
Si sostiene che la verificata possibilità di ricostruire integralmente le vicende patrimoniali dell'impresa con la correlativa indicazione delle cause del dissesto aziendale esclude la configurabilità oggettiva del reato di bancarotta fraudolenta documentale.
L'assunto è manifestamente infondato. Infatti i giudici d'appello hanno già rilevato che la contabilità dell'impresa era sì incompiuta da costringere il P.M. e il curatore fallimentare a richiedere una consulenza tecnica per ricostruire l'andamento delle attività economiche della società. Ed è indiscusso in giurisprudenza che il reato 'de quo' sussiste non soltanto quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti da parte degli organi fallimentari sono stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza. Il ricorrente a torto postula, poi, che l'ipotesi di bancarotta in questione richieda un dolo specifico, costituito dallo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto rappresentandosi la possibilità di danneggiare i creditori. La lettera dell'art. 216 c. 1, n. 2, l. fall., rende chiaro che il dolo specifico oggetto delle argomentazioni del ricorrente è relativo alla prima ipotesi di bancarotta documentale, mentre la seconda ipotesi, della quale il TT è stato ritenuto responsabile, è caratterizzata dalla tenuta delle scritture 'in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari', ed è con questa espressione che la legge indica, oltre ad un aspetto obiettivo della fattispecie, lo scopo cui deve tendere l'agente. Occorre quindi la intenzione di rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzione delle vicende patrimoniali della impresa, ma non occorre quella di recare pregiudizio ai creditori e neanche la rappresentazione di questo pregiudizio, che non sono richiesti nella cennata seconda ipotesi (v., fra le tante, Cass. Sez. 5^, 3 giugno 2002, Capasso), onde resta priva di pregio l'attuale deduzione difensiva secondo cui dalle risultanze processuali non è emersa affatto una volontà dell'agente volta ad arrecare pregiudizio ai creditori.
Va pertanto disatteso il primo motivo di impugnazione e così pure - in conseguenza - il motivo successivo, poiché la ravvisata ricorrenza di una condotta dolosa, nei termini sopra precisata correttamente indotto la Corte d'appello ad escludere la configurazione, nella specie, della più lieve ipotesi di bancarotta documentale semplice.
Generiche e in fatto appaiono le censure che attengono alla bancarotta per distrazione (terzo motivo).
La corte di merito fa leva soprattutto sui beni che la società aveva acquistato nel corso della gestione affidata al TT e non rinvenuti dagli organi fallimentari al momento della dichiarazione di fallimento;
e siffatto argomentare, a carattere decisivo, il ricorrente ha omesso di specificatamente censurare, essendosi limitato ad indicare una generica ultra-attività dell'amministratore da lui sostituito e la propria estraneità alle condotte distrattive perpetrate nella precedente gestione societaria.
Infondato è anche l'ultimo motivo, posto che la sentenza impugnata ritiene la congruità della pena inflitta dal primo giudice non già solo in base alla gravità dei fatti, desunta dal rilevante passivo fallimentare, ma anche alla luce della negativa personalità dell'imputato, quale indicata dai suoi precedenti penali. Il ricorso va pertanto respinto, con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2005