Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/09/2014, n. 11170
CASS
Sentenza 25 settembre 2014

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In tema di responsabilità da reato della persona giuridica successivamente fallita, i diritti acquisiti dai terzi in buona fede che, ai sensi dell'art. 19 del d. lgs. n. 231 del 2001, sono fatti salvi rispetto alla confisca, si identificano nel diritto di proprietà e negli altri diritti reali che gravano sui beni oggetto dell'apprensione da parte dello Stato e non anche nei diritti di credito (In motivazione, la Corte ha affermato che i creditori, prima della conclusione della procedura concorsuale e della assegnazione dei beni, non sono titolari di alcun diritto su questi ultimi e, quindi, sono privi di un titolo restitutorio).

In tema di responsabilità da reato della persona giuridica successivamente fallita, la verifica del diritto e della buona fede del soggetto terzo, opponibili, ai sensi dell'art. 19 del d. lgs. n. 231 del 2001, alla confisca dei beni dell'ente spetta, anche in sede esecutiva, al giudice penale e non al giudice fallimentare.

In tema di responsabilità da reato degli enti, la confisca per equivalente, in quanto sanzione principale ed autonoma, è obbligatoria, al pari di quella diretta, atteso che il ricorso da parte del legislatore, nel secondo comma dell'art. 19 D.Lgs. n. 231 del 2001, alla locuzione "può", non esprime l'intenzione di riconoscere ad essa natura facoltativa, ma la volontà di vincolare il dovere del giudice di procedervi alla previa verifica dell'impossibilità di provvedere alla confisca diretta del profitto del reato e dell'effettiva corrispondenza del valore dei beni oggetto di ablazione al valore di detto profitto.

In tema di responsabilità da reato degli enti, il fallimento della persona giuridica non determina l'estinzione dell'illecito amministrativo previsto dal d. lgs. n. 231 del 2001.

In tema di responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, il reato contestato alla persona fisica deve corrispondere a quello chiamato a fungere da presupposto per la responsabilità della persona giuridica. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che, a seguito del fallimento di una società e della sopravvenuta imputazione per la persona fisica del delitto di bancarotta societaria impropria, non incluso nel catalogo dei reati c.d. presupposto, si possa continuare a procedere nei confronti della persona giuridica per quelli di cui agli artt. 2621- 2622 e 2632 cod. civ., originariamente contestati e assorbiti nel delitto di bancarotta).

In tema di responsabilità da reato degli enti, il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugnazione avverso il provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca dei beni della società fallita (In motivazione la Corte ha precisato che il curatore, in quanto soggetto terzo rispetto al procedimento cautelare, non è titolare di diritti sui beni in sequestro, nè può agire in rappresentanza dei creditori, non essendo anche questi ultimi, prima assegnazione dei beni e della conclusione della procedura concorsuale, titolari di alcun diritto sugli stessi).

In tema di responsabilità da reato della persona giuridica fallita, è onere del terzo che voglia far valere un diritto acquisito sul bene, allegare gli elementi che concorrono ad integrare le condizioni di appartenenza del bene e della sua buona fede, dalle quali dipende l'operatività della situazione impeditiva o limitativa del potere di confisca dello Stato.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/09/2014, n. 11170
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11170
Data del deposito : 25 settembre 2014

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