Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2025, n. 38536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38536 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
38536-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
Composta da: RC LE RI SI OR LA Di LA LI RO ES
Presidente
Relatore
IO D'EL
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da
SENTENZA
Sent. n. sez. 815 U.P. 18/06/2025 R.G.N. 3238/2025
FA EP, nato a [...] il [...]
13/05/0024
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 10/03/1979;
udita la relazione svolta dal Consigliere, RO ES;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Francesca Ceroni, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell'avv. Francesco Oddo, difensore della costituita parte civile RU ON, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque rigettato;
lette le conclusioni dell'avv. Ludovico Bisconti, difensore di fiducia dell'imputato che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui EP FA è stato condannato per i reati di minaccia aggravata ed evasione. FA, sottoposto alla misura di sicurezza della detenzione domiciliare, si sarebbe allontanato più volte dal luogo in cui era ristretto per minacciare in più occasioni LL IE, TE SI e RU ON (fatti tra il 30.9.2016 e l'11.10. 2016)
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2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto ai fatti di evasione commessi il 10 e 11 ottobre 2016. Si sostiene che, rispetto ad una imputazione in cui sarebbero contestati più fatti di evasione, la Corte, piuttosto che dichiarare la nullità della sentenza per avere il Tribunale motivato solo con riguardo all'episodio del 30.9.2016, si sarebbe limitata ad affermare, quanto alla evasione, che il primo Giudice avrebbe dato rilievo solo a detto fatto, mentre quelli accaduti il 10 e 11 ottobre 2016 sarebbero stati presi in considerazione solo con riguardo al reato di minaccia. Secondo il ricorrente, invece, il Tribunale avrebbe dovuto assolvere per il reato di evasione per i fatti commessi il 10 e l'11 ottobre 2016, espressamente contestati nella imputazione, di cui non vi sarebbe traccia nella sentenza di primo grado, che, dunque, sarebbe nulla ai sensi dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il reato di evasione fatto discendere dal Tribunale dall'assenza di prova dell'autorizzazione all'imputato di recarsi all'UEPE. La Corte avrebbe confermato il giudizio di responsabilità, aggiungendo, tuttavia, al dato della mancata autorizzazione anche il fatto che FA quel giorno si sarebbe trattenuto sbattendo i pugni sull'autovettura" (così il ricorso).
Si sostiene invece che:
a) la Corte non avrebbe potuto aggiungere nuove valutazioni a quelle del giudice di primo grado;
b) il Giudice aveva autorizzato FA a recarsi all'UEPE ogni qual volta fosse stato convocato previa comunicazione alle autorità preposte al controlli;
c) FA avrebbe riferito di essere stato convocato il 30.9.2016 e il dato sarebbe confermato da tale MA AT, escusso con indagini difensive;
d) durante il tragitto per fare rientro, l'imputato avrebbe forato e avrebbe contattato il suocero e il gommista, che avrebbe provveduto a sostituire la ruota per consentirgli di tornare a casa (anche in tal caso si fa riferimento alle dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive dai soggetti in questione); e) la macchina era guidata dalla moglie ed egli, insieme a questa, si stava recando ai carabinieri. In tale contesto vi è una ricostruzione dei fatti volta a comprovare che alla guida dell'autovettura vi fosse la moglie del ricorrente, che il percorso più breve per giungere presso la stazione dei carabinieri li avesse "portati" a passare davanti alla abitazione della LL e, che diversamente dagli assunti di questa, il ricorrente non sarebbe sceso dalla macchina in prossimità della abitazione per minacciare (il riferimento è al fatto
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che l'imputato, secondo la ricostruzione accusatoria, avrebbe battuto i pugni sull'autovettura per minacciare) ma solo per invitare la moglie, che stava discutendo con LL, a rientrare in macchina e proseguire. Dunque, le dichiarazioni della LL sarebbero inattendibili.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità e alla valutazione delle prove con particolare riguardo alle dichiarazioni rese da JE, che avrebbe fornito due differenti versioni, a quelle a discarico rese da IT IS che, invece, secondo i Giudici di merito, non sarebbero in grado smentire quanto affermato da TE IL e all'assunto per cui le dichiarazioni di RU ON sarebbero attendibili. Si sostiene che vi sarebbero stati contrati tra l'imputato e le persone offese, RU e ON, e motivi di astio per questioni condominiali e che queste quindi sarebbero portatrici di un interesse inquinante e dunque inattendibili 2.4. Con il quarto motivo si desume violazione di legge I reati si sarebbero estinti per prescrizione prima della pronuncia della sentenza impugnata.
3. Sono stati proposti motivi aggiunti a cui è stata allagata documentazione volta a comprovare che il 30.9.206 l'imputato aveva avuto un colloquio con il funzionario del servizio sociale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Quanto al primo motivo, la Corte di appello ha spiegato in modo puntale come, in relazione al reato di evasione "commesso tra il 30.9.2016 e l'11.10.2016" (capo b), il fatto di reato sia stato considerato unitario e come ciò sia confermato dal fatto che non sia stato apportato nessun aumento di pena a titolo di continuazione per il capo in
esame.
Dunque, ha correttamente osservato la Corte, un unico - unitario fatto di evasione e una valutazione di quanto accaduto il 10.10.2016 al solo fine di configurare l'ulteriore episodio di minaccia. Rispetto a quanto chiarito dalla Corte, non è chiaro quale sia l'interesse a ricorrere, atteso che, quanto al delitto di evasione, il fatto è stato ritenuto unico e nessuna decisione di assoluzione avrebbe dovuto essere pronunciata, e, soprattutto, nessuna pena ulteriore è stata inflitta per il fatto del 10.10. 2016. 3. Sono inammissibili anche il secondo e il terzo motivo di ricorso.
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La Corte di appello ha valutato le prove e ricostruito i fatti spiegando, quanto all'episodio del 30.9.2016 che: a) al di là del tema relativo al se l'imputato fosse stato convocato dall'Uepe e avesse comunicato gli orari di uscita e rientro all'autorità di polizia, a FA era stato vietato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitavano;
b) l'autovettura con all'interno il ricorrente si fermò davanti alla abitazione della LL e FA, dopo essersi in un primo momento arrestato all'esterno del veicolo, raggiunse successivamente la moglie e, insieme a questa, iniziò ad inveire contro la stessa LL dicendo "tua figlia e tuo genero la devono finire, devono lasciare il cane e non devono dire che mia figlia lo libera di proposito per fare spaventare la loro bambina e, percuotendo i pugni sul tetto della propria macchina, aggiunse " ora gliela faccio vedere io, da li se ne devono andare, gliela faccio pagare"; c) quanto all'episodio del 10.10.2016, l'imputato minacciò RU ON invitandolo a rimettere la querela sporta nei suoi confronti rivolgendogli la seguente espressione "io dal 14 non ci sono più e non posso rispondere per quello che succede. Io vi sto dicendo di togliere la denuncia"; e) FA nella occasione minacciò anche TE. Ha aggiunto la Corte come detta ricostruzione dei fatti, conseguente anche alla visione delle immagini dal sistema di video sorveglianza posizionate in prossimità della abitazione della LL, sia confermativa delle dichiarazioni rese dalle persone offese e non sia scalfita dalle dichiarazioni dei testi a discarico, e, in particolare, quanto all'episodio del 10.10.2016, alle dichiarazioni rese da IT EL.
4. In tale contesto i motivi di ricorso rivelano la loro inammissibilità strutturale. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, [...], rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, [...], rv. 234148). L'odierno ricorrente ha riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito;
compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello
sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. E' possibile che nella valutazione sulla "tenuta del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, [...], rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, [...], Rv. 221116). Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talche la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.
5. È inammissibile, perché manifestamente infondato, anche il quarto motivo di ricorso relativo alla prescrizione del reato, atteso che, in ragione dei periodi di sospensione del decorso del termine di prescrizione, di cui il ricorrente non ha tenuto conto, il reato non era estinto al momento della pronuncia della sentenza impugnata.
6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, RU ON, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 S.P.R. n. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
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P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, RU ON, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. n. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato
Così deciso in Roma il 18 giugno 2025.
Il Consigliere estensore RO ES
11 Presidente
RC LE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 28 NOV 2025 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Do spina Cirimele