Articolo 413 del Codice penale
Articolo 374Articolo 384
Versione
1 luglio 1931
Art. 413.

(Uso illegittimo di cadavere)

Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.

La pena e' aumentata se il fatto e' commesso su un cadavere, o su una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altri mutilato, occultato o sottratto.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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