Versione
1 luglio 1931
1 luglio 1931
Art. 413.
(Uso illegittimo di cadavere)
Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso su un cadavere, o su una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altri mutilato, occultato o sottratto.
(Uso illegittimo di cadavere)
Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso su un cadavere, o su una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altri mutilato, occultato o sottratto.
Commentari • 24
- 1. Uso illegittimo di cadavereAvv. Daniele Paolanti · https://www.studiocataldi.it/ · 9 marzo 2020 · 240.6446
Il testo dell'art. 413 c.p. […]
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Giurisprudenza • 19
- 1. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 10/06/2021, n. 6984Provvedimento: […] rilevato che il provvedimento si fonda sull'emersione di una denuncia per il reato p.e p. dall'art. 413 del c.p. a carico della ricorrente e di una notizia di reato risalente al 2004 per violenza privala e violazione di domicilio a carico del di lei coniuge;Leggi di più...
- denuncia per reato p.e.p.·
- Regolamento (UE) 2016/679·
- condanna alle spese di giudizio·
- vicende penali del coniuge·
- art. 52 d.lgs. 196/2003·
- tutela dei dati personali·
- cessazione della materia del contendere·
- diniego di concessione della cittadinanza italiana·
- art. 413 c.p.·
- chiarimenti istruttori·
- violazione di legge ed eccesso di potere