Versione
1 luglio 1931
1 luglio 1931
>
Versione
5 agosto 1978
5 agosto 1978
>
Versione
15 dicembre 1981
15 dicembre 1981
>
Versione
19 dicembre 1981
19 dicembre 1981
Art. 334.
(Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla autorita' amministrativa).
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorita' amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a un milione. ((91))
Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia.
La pena e' della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a lire seicentomila, se il fatto e' commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.
--------------- AGGIORNAMENTO (83)
Il D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che e' concessa amnistia "per il reato previsto dal primo comma dell'art. 334 del codice penale (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro) se il valore della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro sia di speciale tenuita'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi sino a tutto il giorno 15 marzo 1978. --------------- AGGIORNAMENTO (91)
Il D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) che e' concessa amnistia "per il reato previsto dal primo comma dell'articolo 334 del codice penale (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro) se il valore della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro sia di speciale tenuita'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 agosto 1981.
(Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla autorita' amministrativa).
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorita' amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a un milione. ((91))
Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia.
La pena e' della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a lire seicentomila, se il fatto e' commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.
--------------- AGGIORNAMENTO (83)
Il D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che e' concessa amnistia "per il reato previsto dal primo comma dell'art. 334 del codice penale (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro) se il valore della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro sia di speciale tenuita'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi sino a tutto il giorno 15 marzo 1978. --------------- AGGIORNAMENTO (91)
Il D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) che e' concessa amnistia "per il reato previsto dal primo comma dell'articolo 334 del codice penale (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro) se il valore della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro sia di speciale tenuita'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 agosto 1981.
Commentari • 107
- 1. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestroAvv. Daniele Paolanti · https://www.studiocataldi.it/ · 28 giugno 2020 · 244.59702
Il testo dell'art. 334 c.p. […] Come specificato nel paragrafo precedente, le condotte sanzionate dall'art. 334 c.p. sono tre, quindi per ciascuna di esse è previsto un trattamento sanzionatorio diverso: se il delitto è commesso dal custode della res in favore del proprietario della medesima (art. 334 co. 1 c.p.) la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 51 a euro 516; se il reato è commesso dal custode anche proprietario della res (art. 334 co. 1 c.p.) la pena è della reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309; se il reato è commesso dal proprietario – ma non custode – della res sequestrata, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/2025, n. 13087Provvedimento: […] Tanto risulta dalla sentenza impugnata (pag. 2-3) ed appare del cutto incomprensibile il fatto che, nell'esaminare la condotta astrattamente conte:;tata in violazione dell'art. 334 cod. pen., la Corte di merito non abbia :enuto minimamente conto che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità è ormai in completa assonanza con Sez. […] ai sensi dell'art. 213 cod. strada, integra esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dal quarto comma dello stesso articolo e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 334 cod pen., atteso che la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispedo a quella penale, […]Leggi di più...
- art. 334 cod. pen.·
- violazione di sigilli·
- art. 349 cod. pen.·
- sottrazione di cose sottoposte a sequestro·
- rideterminazione della pena·
- principio di specialità·
- sequestro amministrativo·
- annullamento senza rinvio·
- illecito amministrativo