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30 dicembre 1941
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14 dicembre 1995
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6 aprile 2001
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24 luglio 2008
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30 dicembre 2022
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Art. 3.
Il militare della Regia guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie, costituente delitto, o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza, soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del Codice penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali.
La cognizione dei suddetti reati appartiene ai Tribunali militari.
Nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni si applica il disposto dell' articolo 32-quinquies del codice penale .
((Non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.))
(1)(3)
---------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 , ha disposto (con l'art. 45, comma 2) che "L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell' art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 ". ---------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 9-18 luglio 2008, n. 286 (in G.U. 1a s.s. 23/07/2008, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 , nella parte in cui si riferisce al militare della Guardia di finanza che abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e, dopo l'uso momentaneo, l'abbia immediatamente restituita".
Il militare della Regia guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie, costituente delitto, o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza, soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del Codice penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali.
La cognizione dei suddetti reati appartiene ai Tribunali militari.
Nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni si applica il disposto dell' articolo 32-quinquies del codice penale .
((Non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.))
(1)(3)
---------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 , ha disposto (con l'art. 45, comma 2) che "L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell' art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 ". ---------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 9-18 luglio 2008, n. 286 (in G.U. 1a s.s. 23/07/2008, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 , nella parte in cui si riferisce al militare della Guardia di finanza che abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e, dopo l'uso momentaneo, l'abbia immediatamente restituita".
Commentari • 94
- 1. Parere anticorruzione del 24 marzo 2026 - fasc.1446.2026Autorità nazionale anticorruzione · 24 marzo 2026 · 20.207033
[…] Tuttavia, in caso di rinvio a giudizio per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 317,318,319, 319ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 l'ente è tenuto a disporre il trasferimento d'ufficio indicato dall'articolo 3, comma 1, I. n. 97/2001, ai sensi del quale "l'amministrazione di appartenenza trasferisce [il dipendente imputato] ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza". […]
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Giurisprudenza • 174
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/2021, n. 461Provvedimento: […] sostituita con la reclusione militare per uguale durata, oltre pene e statuizioni accessorie, per il reato di collusione con estranei per frodare la finanza, ex art. 3 legge n. 1383 del 1941 in relazione all'art. 215 cod.pen.mil .pace, mediante la condotta consistita, in qualità di appuntato scelto della G.d.F. in servizio presso la tenenza di Desenzano D/G, nell'aver concorso alla gestione dell'esercizio "Coffee Bar" di Montichiari, […]Leggi di più...
- frode fiscale·
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