Articolo 245 del Codice di procedura penale
Articolo 224 bisArticolo 246
Versione
24 ottobre 1989
Art. 245. Ispezione personale 1. Prima di procedere all'ispezione personale l'interessato e' avvertito della facolta' di farsi assistere da persona di fiducia, purche' questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.
2. L'ispezione e' eseguita nel rispetto della dignita' e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi e' sottoposto.
3. L'ispezione puo' essere eseguita anche per mezzo di un medico.
In questo caso l'autorita' giudiziaria puo' astenersi dall'assistere alle operazioni.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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