Articolo 351 del Codice penale
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1 luglio 1931
Art. 351.

(Violazione della pubblica custodia di cose)

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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