Sentenza 9 dicembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2003, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 09/12/2003
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 5855
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 24900/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Magistrato di sorveglianza di Milano con ordinanza 10 giugno 2003;
nel procedimento a carico di:
1) ST TA, nato il [...].
Visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Livio Pepino;
sentite le conclusioni del Procuratore generale Dr. Santi Consolo che ha chiesto dichiararsi la competenza del magistrato di sorveglianza di Alessandria.
OSSERVA
1. AL TA, essendo in stato di detenzio-ne domiciliare in Prezzano sul Naviglio in forza di provvedimento provvisorio 7 gennaio 2003 del magistrato di sorveglianza di Alessandria, ha proposto a detto magistrato istanze di autorizzazioni concernenti le modalità di esecuzione della misura.
Il magistrato di sorveglianza di Alessandria, con provvedimento 27 maggio 2003, ha disposto la trasmissione degli atti al corrispondente ufficio di Milano ritenendone la competenza territoriale in base al principio generale di cui all'art. 677 c.p.p. e ad asserite ragioni di economia processuale (posto che le autorizzazioni richiedono accertamenti nel luogo di esecuzione della misura e il permanere della competenza in capo al magistrato che la ha concessa determinerebbe una inutile duplicazione di fascicoli, poiché la misura, una volta definitivamente concessa, dovrebbe comunque essere seguita dal magistrato del luogo di dimora del condannato). Il magistrato di sorveglianza di Milano, con ordinanza 10 giugno 2003, ha a sua volta declinato la competenza sollevando conflitto ex art. 30 c.p.p.. Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il conflitto, ammissibile in rito, va risolto attribuendo la competenza al magistrato di sorveglianza di Alessandria, in conformità al consolidato orientamento di legittimità secondo cui "in caso di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47 ter, co. 1 quater, dell'ordinamento penitenziario, competente all'esecuzione di detta misura è lo stesso magistrato di sorveglianza che l'ha disposta e non altro da individuarsi ai sensi dell'art. 91 ter, comma 4, del dPR 29 aprile 1976 n. 431, atteso che con tale disposizione il legislatore ha voluto disciplinare solo la competenza relativamente ai provvedimenti divenuti esecutivi di applicazione della detenzione domiciliare, senza nulla prevedere con riguardo a quelli provvisori, per i quali, quindi, proprio in considerazione del loro carattere interlocutorio e della ristrettezza del termine entro il quale deve essere adottata la decisione definitiva, la competenza non può che rimanere radicata in capo al magistrato che li ha disposti" (Cass., sez. 1, 13 gennaio - 22 febbraio 2000, Campagna, riv. n. 215383). Tale orientamento merita piena conferma in quanto: a) l'art. 677 c.p.p. pone, come primo criterio attributivo di competenza, quello dell'istituto di detenzione in cui si trova il condannato all'atto della richiesta (nella specie Alessandria); b) la normativa sul procedimento di sorveglianza non prevede deroghe al principio generale della perpetuatio jurisdictionis, in forza del quale la competenza ritualmente radicata non si trasferisce sino alla definizione del processo;
c) la duplicazione del fascicolo (dovendo comunque la detenzione domiciliare definitivamente concessa essere seguita dal magistrato del luogo di dimora del condannato) è una mera eventualità, essendo la conferma da parte del tribunale di sorveglianza della misura provvisoriamente disposta solo una delle soluzioni possibili.
P.Q.M.
dichiara la competenza del magistrato di sorveglianza di Alessandria cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004