Art. 483.
(Urto per colpa unilaterale).
Se l'urto e' avvenuto per colpa di una delle navi, il risarcimento dei danni e' a carico della nave in colpa.
(Urto per colpa unilaterale).
Se l'urto e' avvenuto per colpa di una delle navi, il risarcimento dei danni e' a carico della nave in colpa.