Articolo 483 del Codice della navigazione
Articolo 482Articolo 484
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21 aprile 1942
Art. 483.
(Urto per colpa unilaterale).

Se l'urto e' avvenuto per colpa di una delle navi, il risarcimento dei danni e' a carico della nave in colpa.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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