(Urto per colpa unilaterale).
Se l'urto e' avvenuto per colpa di una delle navi, il risarcimento dei danni e' a carico della nave in colpa.
Dibattimento Titolo II DIBATTIMENTO Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 470. Disciplina dell'udienza 1. La disciplina dell'udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate dal presidente che decide senza formalita'; in sua assenza la disciplina dell'udienza e' esercitata dal pubblico ministero. 2. Per l'esercizio delle funzioni indicate in questo capo, il presidente o il pubblico ministero si avvale, ove occorra, anche della forza pubblica, che da' immediata esecuzione ai relativi provvedimenti. Art. 471. Pubblicita' dell'udienza 1. L'udienza e' pubblica a pena di nullita'. 2. Non sono ammessi nell'aula di udienza coloro che non hanno compiuto gli anni diciotto, le persone che sono …
Leggi di più…Titolo III DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI Art. 134. Modalita' di documentazione 1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica. 2. Il verbale e' redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento idoneo allo scopo ovvero, in caso di impossibilita' di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. Si osservano le disposizioni dell'articolo 110. 3. Quando il verbale e' redatto in forma riassuntiva o quando la redazione in forma integrale e' ritenuta insufficiente, alla documentazione dell'atto si procede altresi' mediante riproduzione audiovisiva o fonografica. …
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