Articolo 326 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 325Articolo 327
Versione
6 maggio 1952
Art. 326.
(Licenza delle navi e dei galleggianti)


La licenza delle navi minori e dei galleggianti e' conforme al I modello approvato dal ministro per la marina, mercantile.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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