Articolo 230 del Codice di procedura penale
Articolo 201Articolo 231
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24 ottobre 1989
Art. 230. Attivita' dei consulenti tecnici 1. I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dell'incarico al perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali e' fatta menzione nel verbale.
2. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione.
3. Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia.
4. La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attivita' non puo' ritardare l'esecuzione della perizia e il compimento delle altre attivita' processuali.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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