Sentenza 17 ottobre 2014
Massime • 1
Il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo per cui, in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, è configurabile il reato di danneggiamento, mentre se detto pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità e trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 423 e 424 cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto gli imputati responsabili del reato di cui all'art. 424 cod. pen., avendo accettato il rischio di provocare l'incendio di una sala da bowling, avuto riguardo ai mezzi impiegati e all'entità dei danni verificatisi).
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Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/10/2014, n. 47415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47415 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 17/10/2014
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDO Luigi - Consigliere - N. 2396
Dott. PELLEGRINO Andrea - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere - N. 20736/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti rispettivamente nell'interesse di:
GI EL, n. a Mugnano l'11.02.1992, rappresentato e assistito dall'avv. Guarino Alfredo e di GI AN, n. a Mugnano il 13.09.1988, rappresentato e assistito dall'avv. Paesano Enrica;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, seconda sezione penale, n. 193/2012 in data 08.03.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del sostituto procuratore generale dott. Mario Pinelli, il quale ha concluso chiedendo:
per GI AN la declaratoria di inammissibilità del ricorso con riferimento a tutti i motivi proposti per GI EL l'accoglimento del ricorso in relazione al primo ed al secondo motivo con annullamento in parte qua con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per nuovo esame;
rigetto nel resto;
sentite le conclusioni dell'avv. Guarino per GI EL e dell'avv. Paesano per GI AN che hanno concluso chiedendo entrambi l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 12.07.2011, resa all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli dichiarava GI EL e GI AN (unitamente ai coimputati AR LE e PU TO) responsabili dei sottoindicati reati:
-art. 110 c.p. e art. 112 c.p., nn. 1 e 4, art. 81 cpv. cod. pen., L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 12, art. 703 cod. pen., L. n. 203 del 1991, art. 7 (capo A) ritenuto in esso assorbito il capo G);
-art. 110 c.p., art. 112 c.p., nn. 1 e 4, art. 81 cpv. cod. pen., L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14, art. 703 cod. pen., L. n. 203 del 1991, art. 7 (capo B) ritenuto in esso assorbito il capo H);
-artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., nn. 1 e 4, art. 605 cod. pen., L. n. 203 del 1991, art. 7 (capo C);
-artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., nn. 1 e 4, art. 628 c.p., comma 1 e comma 3, n. 1, L. n. 203 del 1991, art. 7 (capo D);
-artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., nn. 1 e 4, art. 635 c.p., comma 1 e comma 2, n. 1, L. n. 203 del 1991, art. 7 (capo E);
-artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., nn. 1 e 4, artt. 56, 582 e 585 cod. pen., L. n. 203 del 1991, art. 7 (capo F) così modificata l'originaria imputazione di cui agli artt. 56 e 575 c.p. e art. 577 c.p., n. 4;
-art. 110 c.p., art. 112 c.p., nn. 1 e 4, artt. 423 e 425 cod. pen., L. n. 203 del 1991, art. 7 (capo I);
-artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., nn. 1 e 4, art. 605 c.p., commi 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7 (capo L);
-artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., nn. 1 e 4, art. 605 cod. pen., L. n. 203 del 1991, art. 7 (capo M);
-artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., nn. 1 e 4, art. 628 c.p., comma 1 e comma 3, n. 1, L. n. 203 del 1991, art. 7 (capo N);
-artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., nn. 1 e 4, art. 628 c.p., comma 1 e comma 3, n. 1, L. n. 203 del 1991, art. 7 (capo O);
-artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., nn. 1 e 4, art. 628 c.p., comma 1 e comma 3, n. 1, L. n. 203 del 1991, art. 7 (capo P);
-artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., nn. 1 e 4, art. 635 c.p., comma 1 e comma 2, n. 1, L. n. 203 del 1991, art. 7 (capo Q);
-artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., nn. 1 e 4, art. 635 c.p., comma 1 e comma 2, nn. 1 e 3 in relazione all'art. 625 c.p., n. 7, L. n. 203 del 1991, art. 7 (capo R).
Ritenuto il vincolo della continuazione, esclusa la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 ed operata la diminuente per il rito, gli imputati venivano condannati alla pena di anni nove, mesi quattro ed Euro 2.000,00 di multa ciascuno, con l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
2. Avverso detta sentenza proponevano appello gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori nonché il Procuratore generale. Con sentenza in data 08.03.2013, la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, previa riqualificazione del reato di cui al capo I) in quello previsto e punito dall'art. 110 c.p., art. 112 c.p., nn. 1 e 4, art. 424 c.p., comma 1 e art. 425 cod. pen., rideterminava la pena nei confronti degli odierni ricorrenti nella misura di anni nove, mesi tre di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa ciascuno, con conferma nel resto della pronuncia di primo grado.
3. Avverso detta sentenza, tramite difensore, proponevano ricorso per cassazione GI EL e GI AN.
4. GI EL, lamenta:
-primo motivo: manifesta illogicità della motivazione con riferimento al motivo d'appello n. 3, desumibile dall'annotazione di indagine del 14.03.2010 n. 75/3 del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Pozzuoli;
-secondo motivo: manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 in relazione al motivo d'appello n. 6;
-terzo motivo: erronea applicazione della legge penale ed erronea applicazione del D.P.R. n. 412 del 1993 integrato con il D.P.R. n. 551 del 1999, con riferimento al motivo d'appello n. 4 che richiedeva l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 425 c.p., n. 1 in relazione al capo I) dell'imputazione;
-quarto motivo: assenza di motivazione o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al motivo d'appello n. 8, relativo al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. in relazione al capo F) dell'imputazione;
-quinto, sesto, settimo ed ottavo motivo: manifesta illogicità della motivazione con riferimento al motivo d'appello n. 1 che richiedeva l'assoluzione in ordine a tutti i reati ascritti;
mancanza della motivazione con riferimento a quanto esposto nei numeri 3, 4 e 5 del motivo d'appello n. 1; manifesta illogicità della motivazione per travisamento del fatto con riferimento alla lettura della trascrizione della conversazione telefonica delle ore 18.46 del 14.03.2010; mancanza della motivazione con riferimento ai motivi d'appello esposti alla lett. d) del motivo d'appello n.
1. In relazione al primo motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui aveva pronunciato condanna in relazione al capo R) anche per le due autovetture NC 10 (targhe e proprietari non identificati) in assenza di prova del danneggiamento di detti beni, come agevolmente ricavabile dall'annotazione di polizia giudiziaria del NORM dei Carabinieri di Pozzuoli (atto richiamato in sentenza che attestava il danneggiamento di sole altre tre autovetture, anch'esse contestate in imputazione).
In relazione al secondo motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, in relazione al capo O) e con riferimento alla sottrazione di un portafoglio ad un cliente del locale, era stato inopinatamente escluso il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, pur non essendo stata presentata alcuna denuncia e, attesa la mancanza di qualsivoglia indicazione sul contenuto del citato portafoglio, ben potevasi ipotizzare che fosse stato cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità: il tutto, operando la Corte un non consentito rovesciamento dell'onere della prova nel momento in cui aveva argomentato che "la mancata presentazione della denuncia non era sufficiente a provare che il portafoglio non contenesse valori o che questi fossero di speciale tenuità, potendo essa dipendere da diversa motivazione". In relazione al terzo motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, in relazione al capo I, aveva riconosciuto la ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 425 c.p., n. 1, attraverso l'affermazione che "una sala bowling rientra nella definizione di edificio destinato ad uso pubblico, in quanto l'accesso ad essa è possibile per chiunque voglia farlo alla sola condizione che paghi il biglietto di ingresso ...": valutazione che si poneva in insanabile contrasto sia con la pregressa giurisprudenza della Suprema Corte in tema di definizione di "edificio destinato ad uso pubblico" che con la definizione di "edificio ad uso pubblico" effettuata dal D.P.R. n. 412 del 1993 integrato dal D.P.R. n. 591 del 1999 in cui si è statuito che è tale "un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di Enti Pubblici".
In relazione al quarto motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, in relazione al capo F), aveva escluso il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 116 cod. pen., non tenendo conto che l'episodio in contestazione aveva riguardato un solo altro partecipante all'azione delittuosa e non poteva considerarsi come uno sviluppo prevedibile e naturale della condotta delittuosa originariamente programmata. Con il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo motivo di doglianza, trattati congiuntamente, lamenta il ricorrente la manifesta illogicità della motivazione, caratterizzata in alcune parti anche da travisamento del fatto.
In particolare, la sentenza di secondo grado aveva confermato l'impianto motivazionale del giudice di prime cure che aveva fondato il giudizio di penale responsabilità su tre elementi:
a) le dichiarazioni, captate in ambito di intercettazioni ambientali, dai coniugi RB - De AR;
b) le intercettazioni delle conversazioni telefoniche ed ambientali di LU US;
c) le dichiarazioni rese, sia in sede di intercettazioni telefoniche che in sede di sommarie informazioni testimoniali, da Passaro Annunziata. Invero, nessuno di tali elementi era sufficiente a fondare un giudizio di penale responsabilità di GI EL, integrando un panorama di indizi carenti e prove contraddittorie ed inadeguate.
5. GI AN, lamenta:
-primo motivo: nullità della sentenza per erronea interpretazione dell'art. 628 cod. pen. nonché per inesistenza e manifesta illogicità della motivazione, in riferimento all'affermazione di responsabilità del ricorrente per i reati di rapina di cui ai capi N), O) e P) della rubrica, anche in relazione alla contraddittorietà dell'affermazione di sussistenza del dolo di rapina, in presenza di un ritenuto dolo unitario di tutta la complessa condotta, caratterizzata, invece, dalla volontà di danneggiare;
-secondo motivo: nullità della sentenza per violazione dell'art. 635 c.p., comma 2, n. 1 e per mancanza di motivazione in riferimento al capo R) della rubrica, ed in particolare con riferimento all'aggravante di cui all'art. 635 cod. pen., comma 2, n. 1;
-terzo motivo: nullità della sentenza, per erronea interpretazione della legge penale, con riferimento all'art. 605 cod. pen., contestato ai capi C) ed L) della rubrica, e comunque, per mancanza della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità del ricorrente per tali reati.
In relazione al primo motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva tenuto conto dell'unitarietà del dolo con riferimento a tutta l'azione complessa, dolo espressivo della sola volontà di danneggiare. In particolare, i reati di rapina di cui ai capi N), O) e P), tenuto conto del fatto che il telefonino ed i portafogli furono gettati a terra senza che i partecipanti all'azione se ne appropriassero ovvero mostrassero di volerlo fare rendendo evidente il fine ultimo dell'azione che era quello di danneggiare, dovevano più correttamente ricomprendersi nell'alveo del diverso reato di violenza privata essendo la relativa azione del tutto inconciliabile con la volontà di ledere l'altrui sfera patrimoniale e conseguire un profitto personale, elemento strutturale del reato di rapina. Nè la minaccia attuata con l'uso di armi modificava i termini del problema, potendo la stessa assurgere a danno per la vittima quale mera conseguenza dello spavento e della prostrazione provocate.
In relazione al secondo motivo, si censura la sentenza impugnata laddove non ha escluso, con riferimento al capo R), l'aggravante di cui all'art. 635 cod. pen., comma 2, n. 1 relativa alla presunta violenza alle persone asseritamente esercitata nel corso del danneggiamento delle vetture parcheggiate all'esterno del locale, e ciò avuto riguardo alla totale assenza all'esterno di persone contro le quali esercitare condotta violenta di danneggiamento. In relazione al terzo motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui aveva inopinatamente la penale responsabilità del ricorrente per il reato di sequestro di persona di cui ai capi C) ed L) della rubrica. Invero, dopo aver ribadito l'incompatibilità tra il dolo del danneggiamento e quello del sequestro di persona, evidenzia il ricorrente come non si fosse tenuto conto del fatto che l'azione di stendersi per terra cui furono costretti i clienti dei locali, pur avendo rappresentato una coartazione della loro libertà, non aveva determinato una privazione assoluta di libertà per un tempo apprezzabile, con conseguente possibilità di configurazione del diverso reato di violenza privata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
6. Il ricorso di GI EL risulta fondato limitatamente al capo R) delle imputazioni ed impone rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo esame;
lo stesso ricorso, nel resto, risulta infondato e, come tale, va rigettato. Manifestamente infondato e, come tale, inammissibile è invece il ricorso di GI AN.
7. Alla luce del tenore delle doglianze sollevate da entrambi i ricorrenti, si rende necessario premettere - con riguardo innanzitutto ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006 - che, a parere del Collegio, la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il cd. "travisamento della prova" (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato.
Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intenda far valere il vizio di
"travisamento della prova" deve, a pena di inammissibilità (Sez. 1, sent. n. 20344 del 18/05/2006, dep. 14/06/2006, Salaj, Rv. 234115;
Sez. 6, sent. n. 45036 del 02/12/2010, dep. 22/12/2010, Damiano, Rv. 249035):
(a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza;
(b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
(c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. In proposito, può ritenersi ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il principio della cd. "autosufficienza del ricorso", inizialmente elaborato dalle Sezioni civili di questa Corte. Valorizzando dapprima la formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (a norma del quale le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per Cassazione: "... 5. per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio";
la disposizione stabilisce attualmente, all'esito delle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, che le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione "... 5. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"), ed attualmente la formulazione (introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006) dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a norma del quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità: "... 6. la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda"), si è osservato che il ricorso per cassazione deve ritenersi ammissibile, in relazione al principio dell'autosufficienza che lo connota, quando da esso, pur mancando l'esposizione dei motivi del gravame che era stato proposto contro la decisione del giudice di primo grado, non risulti impedito di avere adeguata contezza, senza necessità di utilizzare atti diversi dal ricorso, della materia che era stata devoluta al giudice di appello e delle ragioni che i ricorrenti avevano inteso far valere in quella sede, essendo esse univocamente desumibili sia da quanto nel ricorso stesso viene riferito circa il contenuto della sentenza impugnata, sia dalle critiche che ad essa vengono rivolte (cfr., Cass. civ. Sez. 2, sent. n. 26234 del 02/12/2005, Rv. 585217; Cass., Sez. lav., sent. n. 14561 del 17/08/2012, Rv. 623618). Tenuto conto dei principi e delle finalità complessivamente sottesi al giudizio di legittimità, questa Suprema Corte ha già ritenuto che "la teoria dell'autosufficienza del ricorso elaborata in sede civile debba essere recepita e applicata anche in sede penale con la conseguenza che, quando la doglianza abbia riguardo a specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti specificamente indicati (ovviamente nei limiti di quanto era stato già dedotto in precedenza), posto che anche in sede penale - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso come sopra formulato e richiamato - deve ritenersi precluso a questa Corte l'esame diretto degli atti del processo, ... a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso" (Sez. 1, sent. n. 16706 del 18/03/2008, dep. 22/04/2008, Falcone, Rv. 240123; Sez. 1, sent. n. 6112 del 22/01/2009, dep. 12/02/2009, Bouyahia, Rv. 243225; Sez. 5, sent. n. 11910 del 22/01/2010, dep. 26/03/2010, Casucci, Rv. 246552, per la quale è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze;
Sez. 6, sent. n. 29263 del 08/07/2010, dep. 26/07/2010, Cavanna e altro, Rv. 248192, per la quale il ricorso per cassazione che denuncia il vizio di motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità e in forza del principio di autosufficienza, le argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle censure rivolte alla valutazione degli elementi probatori, e non può limitarsi a invitare la Corte alla lettura degli atti indicati, il cui esame diretto è alla stessa precluso;
Sez. 2, n. 25315 del 20/03/2012, dep. 27/06/2012, Ndreko e altri, Rv. 253073, per la quale in tema di ricorso per cassazione, è onere del ricorrente, che lamenti l'omessa o travisata valutazione dei risultati delle intercettazioni effettuate, indicare l'atto asseritamene affetto dal vizio denunciato, curando che esso sia effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità o anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione). In proposito, va, pertanto, riaffermato il principio di diritto secondo cui "in tema di ricorso per cassazione, va recepita e applicata anche in sede penale la teoria della "autosufficienza del ricorso", elaborata in sede civile;
ne consegue che, quando i motivi riguardino specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante l'allegazione o la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti specificamente indicati, non potendo egli limitarsi ad invitare la Corte Suprema alla lettura degli atti indicati, posto che anche in sede penale è precluso al giudice di legittimità l'esame diretto degli atti del processo". La mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte Suprema, Sez. U, sent. n. 24 del 24/11/1999, dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, sent. n. 12 del 31/05/2000, dep. 23/06/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, sent. n. 47289 del 24/09/2003, dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074). Deve tuttora escludersi la possibilità, per il giudice di legittimità, di procedere ad un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi (Sez. 6, sent. n. 14624 del 20/03/2006, dep. 27/04/2006, Vecchio, Rv. 233621; Sez. 2, sent. n. 18163 del 22/04/2008, dep. 06/05/2008, Ferdico, Rv. 239789), e ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, sent. n. 27429 del 04/07/2006, dep. 01/08/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, sent. n. 25255 del 14/02/2012, dep. 26/06/2012, Minervini, Rv. 253099, secondo cui, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606 c.p.p., lett. e), dalla L. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito).
Il giudice di legittimità ha, pertanto, ai sensi del novellato art. 606 cod. proc. pen., il compito di accertare (Sez. 6, sent. n. 35964
del 28/09/2006, dep. 26/10/2006, Foschini e altro, Rv. 234622; Sez. 3, sent. n. 39729 del 18/06/2009, dep. 12/10/2009, Belluccia e altro, Rv. 244623; Sez. 5, sent. n. 39048 del 25/09/2007, dep. 23/10/2007, Casavola e altri, Rv. 238215; da ultimo, Sez. 6, sent. n. 5146 del 16/01/2014, dep. 03/02/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774):
(a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra individuati);
(b) la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve essere tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione);
(c) l'esistenza di una radicale incompatibilità con l'iter motivazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto;
(d) la sussistenza di una prova omessa od inventata, e del cd. "travisamento del fatto", ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio). Va inoltre evidenziato che non è denunciabile il vizio di motivazione con riferimento a questioni di diritto. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (Sez. 2, sent. n. 3706 del 21/01/2009, dep. 27/01/2009, PG in proc. Haggag, Rv. 242634, e Sez. 2, sent. n. 19696 del 20/05/2010, dep. 25/05/2010, Maugeri e altri, Rv. 247123), anche sotto la vigenza dell'abrogato codice di rito (Sez. 4, sent. n. 6243 del 07/03/1988, dep. 24/05/1988, Tummarello, Rv. 178442), il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano. E, d'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione (Sez. 4, sent. n. 4173 del 22/02/1994, dep. 13/04/1994, Marzola e altri, Rv. 197993). Al riguardo, va quindi ribadito il principio di diritto secondo cui "nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente corretta. D'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere soltanto dall'errata soluzione delle suddette questioni, non dall'indicazione di ragioni errate a sostegno di una soluzione comunque giuridicamente corretta.
8. Ulteriore doverosa evocazione della giurisprudenza di legittimità afferisce al ricorso considerato aspecifico, situazione che si verifica allorquando il medesimo, prospettando vizi di motivazione del provvedimento impugnato, enunci i motivi in forma perplessa o alternativa (Sez. 6, sent. n. 32227 del 16/07/2010, dep. 23/08/2010, T., Rv. 248037: nella fattispecie il ricorrente aveva lamentato la "mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale;
Sez. 6, sent. n. 800 del 06/12/2011, dep. 12/01/2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528). Invero, l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". La disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), (a norma del quale è onere del ricorrente "enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta") evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. Il principio è stato accolto anche da questa sezione, a parere della quale "È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame" (Sez. 2, sent. n. 31811 del 08/05/2012, dep. 06/08/2012, Sardo e altro, Rv. 254329). Per tali ragioni, la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità, il che rende il ricorso inammissibile.
Infine, secondo altro consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte Suprema (per tutte, Sez. 4, sent. n. 15497 del 22/02/2002, dep. 24/04/2002, Palma, Rv. 221693; Sez. 6, sent. n. 34521 del 27/06/2013, dep. 08/08/2013, Ninivaggi, Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. 6, sent. n. 8700 del 21/01/2013, dep. 21/02/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584) che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta).
Invero, il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una "duplice specificità": "Deve essere sì anch'esso conforme all'art. 581 c.p.p., lett. c) (e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione); ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì,
contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla Deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente" (Sez. 6, n. 8700/2013, cit). Risulta, pertanto, evidente che, "se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Nè tale forma di redazione del motivo di ricorso (la riproduzione grafica del motivo d'appello) potrebbe essere invocata come implicita denuncia del vizio di omessa motivazione da parte del giudice d'appello in ordine a quanto devolutogli nell'atto di impugnazione. Infatti, quand'anche effettivamente il giudice d'appello abbia omesso una risposta, comunque la mera riproduzione grafica del motivo d'appello condanna il motivo di ricorso all'inammissibilità. E ciò per almeno due ragioni. È censura di merito. Ma soprattutto (il che vale anche per l'ipotesi delle censure in diritto contenute nei motivi d'appello) non è mediata dalla necessaria specifica e argomentata denuncia del vizio di omessa motivazione (e tanto più nel caso della motivazione cosiddetta apparente che, a differenza della mancanza "grafica", pretende la dimostrazione della sua mera "apparenza" rispetto ai temi tempestivamente e specificamente dedotti); denuncia che, come detto, è pure onerata dell'obbligo di argomentare la decisività del vizio, tale da imporre diversa conclusione del caso". Può, pertanto, concludersi che "la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello ben può essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune circostanze costituisce incombente essenziale dell'adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso), ma solo quando ciò serva a "documentare" il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. A ben vedere, si tratta dei principi consolidati in materia di "motivazione per relazione" nei provvedimenti giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza con i motivi d'appello e della seconda sentenza con i motivi di ricorso per cassazione, trovano piena applicazione anche in ordine agli atti di impugnazione" (Sez. 6, n. 8700/2013, cit.).
9. Anche il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (cfr., per tutte, Sez. 6, sent. n. 1307 del 26/09/2002, dep. 14/01/2003, Delvai, Rv. 223061).
Inoltre, in presenza di una doppia conforma affermazione di responsabilità, va ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez. 2, sent. n. 1309 del 22/11/1993, dep. 04/02/1994, Albergamo ed altri, Rv. 197250; Sez. 3, sent. n. 13926 del 10/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615).
10. Per quel che concerne poi il significato da attribuire alla locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio", presente nel testo novellato dell'art. 533 cod. proc. pen. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale. Si è, in proposito, osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2, sicché non si è in presenza di un diverso e più
rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema - per tutte, Cass., Sez. U., sent. n. 30328 del 10/07/2002, dep. 11/09/2002, Franzese, Rv. 222139 - e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 cod. proc. pen.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (Sez. 2, sent. n. 19575 del 21/04/2006, dep. 07/06/2006, Serino ed altro, Rv. 233785; Sez. 2, sent. n. 16357 del 02/04/2008, dep. 18/04/2008, Crisiglione, Rv. 239795). In argomento, si è più recentemente, e conclusivamente, affermato (Sez. 2, sent. n. 7035 del 09/11/2012, dep. 13/02/2013, De Bartolomei e altro, Rv. 254025) che "La previsione normativa della regola di giudizio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato". Alla luce degli esposti principi vanno esaminati gli odierni ricorsi. Ricorso di GI EL.
11. Fondato e, come tale, meritevole di accoglimento è - per le ragioni addotte dal ricorrente - il primo motivo di doglianza con il quale si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha pronunciato condanna in relazione al capo R) anche per le due autovetture NC 10 (targhe e proprietari non identificati) in assenza di prova del danneggiamento di detti beni, come agevolmente ricavabile dall'annotazione di polizia giudiziaria del NORM dei Carabinieri di Pozzuoli: atto richiamato in sentenza che attestava il danneggiamento di sole altre tre autovetture, anch'esse contestate in imputazione.
12. In relazione al secondo motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, in relazione al capo O) e con riferimento alla sottrazione di un portafoglio ad un cliente del locale, era stata inopinatamente non riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, pur non essendo stata presentata alcuna denuncia e, attesa la mancanza di qualsivoglia indicazione sul contenuto del citato portafoglio, ben potevasi ipotizzare che fosse stato cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità: il tutto, operando la Corte un non consentito rovesciamento dell'onere della prova nel momento in cui aveva argomentato che "la mancata presentazione della denuncia non era sufficiente a provare che il portafoglio non contenesse valori o che questi fossero di speciale tenuità, potendo essa dipendere da diversa motivazione". La censura è infondata.
Invero, assume la sentenza di appello che "la sola mancata presentazione della denuncia non è sufficiente a provare che i portafogli non contenessero valori o che questi fossero di speciale tenuità, potendo essa dipendere da diversa motivazione". Non può esservi dubbio sul fatto che la richiesta di giudizio abbreviato proveniente dall'imputato comporta la definizione del processo allo stato degli atti: circostanza di fatto che determina la formazione della "res iudicanda" sulla base del quadro probatorio già acquisito, ivi compresi gli elementi relativi alle circostanze attenuanti, per il riconoscimento delle quali non è possibile procedere ad ulteriori acquisizioni probatorie (Sez. 3, sent. n. 5457 del 28/11/2013, dep. 04/02/2014, Mauro, Rv. 258020). Invero, il rito abbreviato "ordinario" disciplinato dall'art. 438 c.p.p., comma 1, è di per sè caratterizzato dalla fisiologica incompatibilità dello stesso con richieste di ammissione di mezzi di prova, sia orali che documentali, come chiaramente evincibile dal fatto che in tal caso il processo viene definito, secondo la testuale espressione della norma, "allo stato degli atti" e che solo nel caso del comma 5, richiamato dal comma 1 come un'evidente eccezione rispetto a tale definibilità allo stato degli atti, è consentita la richiesta di una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione cui il rito stesso viene condizionato. Ne consegue che, una volta richiesto e disposto il rito speciale nella configurazione "secca" del comma 1 - quale quello introdotto in primo grado dal ricorrente GI EL - nessuna prova, documentale od orale, può essere acquisita. Nella specie, è indiscusso che la dedotta esistenza di un danno di speciale tenuità appare del tutto sfornita di prova ne' altrimenti evincibile sulla base degli atti attraverso i quali è stata pronunciata la sentenza;
peraltro, ove l'imputato avesse voluto dare dimostrazione dell'esistenza di un simile danno avrebbe dovuto lui stesso richiedere, secondo un corretto percorso processuale, l'ammissione al rito abbreviato condizionato, appunto, alla acquisizione della prova (orale e/o documentale) relativa, cosa che non è avvenuta e che non può certamente comportare il preteso "rovesciamento" dell'onere della prova ovvero risolversi in una prospettiva di valutazione favorevole pro reo.
13. Altrettanto infondato è il terzo motivo di doglianza con il quale si contesta, in relazione al capo I, l'avvenuto riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 425 c.p., n.
1. Afferma la sentenza impugnata che "una sala bowling rientra nella nozione di edificio destinato ad uso pubblico, in quanto l'accesso ad essa è possibile per chiunque voglia farlo, a sola condizione che paghi il biglietto di ingresso, e dunque è destinato all'uso del pubblico". La valutazione operata dalla Corte territoriale è pienamente condivisibile.
Al riguardo, va preliminarmente ricordato l'ormai consolidato orientamento di legittimità secondo cui, l'elemento di distinzione fra il delitto di cui all'art. 423 cod. pen. (incendio) e quello di cui all'art. 424 cod. pen. (danneggiamento seguito da pericolo di incendio), deve individuarsi nella volontà del soggetto attivo del reato che nella prima fattispecie agisce per provocare un incendio, nella seconda soltanto per danneggiare, senza la previsione ed anzi con la esclusione che ne deriverà l'incendio, per cui l'incendio che sorge è una conseguenza non voluta, casualmente riferibile (per colpa) alla sua azione o omissione. Ne consegue che quando l'agente abbia compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare un incendio, e cioè un fuoco con caratteristiche di intensità e di diffusività tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, dovrà rispondere del delitto di incendio doloso (v., per tutte, Sez. 1, sent. n. 5362/1997, Rv. 207813; Sez. 1, sent. n. 25781/2003, Rv. 227377; Sez. 1, sent. n. 6250/2009, Rv. 243228), mentre invece allorquando la volontà dell'agente abbia avuto di mira il danneggiamento della cosa altrui ed abbia agito per conseguire questo scopo, pur essendone derivato un incendio, sarà configurabile il delitto di cui all'art. 424 cod. pen. (Sez. 1, sent. n. 40175 del 01/10/2009, dep. 16/10/2009, Isam, Rv. 245352). Invero, il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo;
in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare ne' un incendio ne' il pericolo di un incendio, è configurabile il reato di danneggiamento. Se, per contro, detto pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità, e trovano applicazione, rispettivamente, gli artt. 423 e 424 cod. pen. (Sez. 1, sent. n. 16295 del 04/03/2010, dep. 27/04/2010,
Paragona, Rv. 246660).
Nel caso in esame, con motivazione assolutamente priva di vizi logico- giuridici, i giudici di merito hanno ritenuto che gli imputati, avuto riguardo ai mezzi adoperati per raggiungere lo scopo e gli esiti di danno verificatisi, volessero danneggiare le suppellettili e quant'altro presente all'interno della sala bowling e, pur non volendo cagionare direttamente un incendio, abbiano agito accettandone il rischio così da porre in pericolo l'incolumità pubblica.
Nessun dubbio residua inoltre sulla ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 425 cod. pen., comma 1, n. 1, che - come è noto - prevede due ipotesi alternative (la natura pubblica ovvero la destinazione pubblica dell'edificio). L'aggravante in parola, reitera - con la medesima terminologia - quella di cui all'art. 635 c.p., comma 2, n. 3 ("fatto commesso ... su edifici pubblici o destinati a uso pubblico").
Ritiene il Collegio che, in considerazione delle caratteristiche intrinseche del bene protetto dalla norma dell'art. 424 cod. pen. (pubblica incolumità) e del numero indeterminato dei soggetti a favore dei quali viene apprestata la tutela, l'ambito di applicazione dell'aggravante non può che avere una estensione ancora maggiore rispetto all'"omologa" previsione di cui all'art. 635 cod. pen. la cui tutela (patrimonio altrui), certamente indiscussa in ordine all'estensione dell'aggravante de qua, è indiscutibilmente più circoscritta sia sotto il profilo dell'individuazione della titolarità del bene protetto che della potenzialità lesiva dell'offesa.
In una simile prospettiva valutativa che tiene conto dell'ambito di estensione del bene protetto dalla norma, va da sè che il concetto di edificio destinato all'uso pubblico non può limitarsi al solo bene immobile nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di un ente pubblico, ma deve necessariamente riguardare ogni bene immobile nel quale la possibilità di accesso (del tutto indiscriminato ovvero in qualche modo discriminato) del pubblico possa, a qualunque titolo e per qualunque scopo, concretizzarsi. E, sotto questo aspetto, la sala bowling costituita all'interno di un esercizio pubblico costituisce senza dubbio "edificio destinato ad uso pubblico".
14. Parimenti infondato è il quarto motivo di doglianza. La Corte ha dato adeguatamente conto delle ragioni della propria decisione, la quale risulta sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e di valutazione nel riconoscere ed affermare che "le singole condotte di violenza, minaccia e sottrazione risultano comprese nel preventivo accordo criminoso e, in ogni caso, per le modalità dell'azione, costituivano sviluppo prevedibile e naturale dell'azione delittuosa programmata quale spedizione nei confronti del De AR, diretta ad arrecare a quest'ultimo il maggior danno possibile ...", precisandosi l'inconfigurabilità nei confronti del GI EL dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. "... in relazione alla quale nell'impugnativa non viene articolata alcuna motivazione e che va esclusa alla luce del contributo significativo fornito dall'imputato all'intera spedizione punitiva".
15. Manifestamente infondati e, come tali, inammissibili, sono il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo motivo di doglianza, trattabili congiuntamente per evidente omogeneità di tema. Va al riguardo premesso che, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire - nell'ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato - se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, se abbiano analizzato il materiale istruttorio facendo corretta applicazione delle regole della logica, delle massime di comune esperienza e dei criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (cfr. Sez. U, n. 930 del 29/01/1996; Sez. 1, n. 12496 del 04/11/1999). In tale prospettiva, con tranquillante uniformità, si afferma che la Suprema Corte non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, ne' può stabilire se questa propone la migliore ricostruzione delle vicende che hanno originato il giudizio, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione della scelta adottata in dispositivo sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una "plausibile opinabilità di apprezzamento"", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Sez. 5, sent. n. 1004 del 30/11/1999 dep. 31/01/2000, Rv. 215745;
Sez. 2, sent. n. 2436 del 21/12/1993 dep. 25/02/1994, Rv. 196955). Orbene, il sindacato sulla motivazione della sentenza impugnata nella sua lettura integrata con i contenuti della sentenza di primo grado, condotta in base ai criteri innanzi enunciati, impone di ritenerla esente da vizi. Invero - come nella fattispecie - le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (cfr., ex multis, Sez. 2, sent. n. 1309 del 22/11/1993, dep. 04/02/1994, Albergamo ed altri, Rv. 197250; Sez. 3, sent. n. 13926 del 10/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615). Va inoltre evidenziato come risulti in ogni caso affetto da genericità il motivo che, operando riferimento al contenuto degli atti processuali, pretenda una nuova valutazione per effetto della richiesta di considerazione di un dato fattuale come tale non consentito in questa sede se non nel rispetto del disposto dell'art. 606 c.p.p., lett. e) (cfr., Sez. 7, ord. n. 41965 del 02/10/2007, Lo
Verde).
Fermo quanto precede, rileva il Collegio come, nella fattispecie, si sia in presenza di un articolato costrutto di responsabilità (v., in particolare, pagg. 11 e ss. della sentenza impugnata), adesivo alle statuizioni del primo giudice, avverso il quale il ricorso finisce con il proporre una sua alternativa, per lui preferibile, ma non consentita, rivalutazione sia delle singole emergenze processuali, sia del complesso dei dati probatori, quali invece ragionevolmente correlati ed interpretati dai giudici di merito, che hanno espresso il loro convincimento con una motivazione persuasiva, priva di illogicità od incoerenze, apprezzabili ex art. 606 cod. proc. pen., nonché indenne da travisamenti dei fatti oppure delle prove acquisite.
Ricorso di GI AN.
16. Inammissibile per genericità e manifesta infondatezza è il primo motivo di doglianza.
Invero, lo stesso ricorrente riconosce come la Corte territoriale avesse condiviso l'affermazione "secondo cui il dolo caratterizzante i due raid distruttivi, all'interno delle sale gioco, dovesse essere ricollegato ad una pertinace volontà di danneggiare". Pienamente integrati, come da corretta valutazione da parte dei giudici di merito, i contestati reati di rapina aggravata in concorso alla luce delle modalità delle condotte poste in essere dal reo. Invero, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della Forza pubblica (cfr., Sez. 2, sent. n. 35006 del 09/06/2010, dep. 28/09/2010, Pistola, Rv. 248611; nello stesso senso, Sez. 1, sent. n. 8073 del 11/02/2010, dep. 01/03/2010, Pallotta, Rv. 246235, secondo cui integra il momento consumativo del delitto di rapina propria anche un possesso temporaneo perché esso si perfeziona non appena l'agente si impossessi, con violenza o minaccia, della cosa sottratta, ovverossia allorquando quest'ultima passi nella esclusiva detenzione e nella materiale disponibilità del predetto, con conseguente privazione, per la vittima, del relativo potere di dominio o di vigilanza). 17. Inammissibile è anche il secondo motivo di gravame attesa l'avvenuta proposizione della doglianza - per la prima volta - solo nel presente giudizio di legittimità.
Invero, costituisce costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Sez. 4, sent. n. 10611 del 04/12/2012, dep. 07/03/2013, Bonaffini, Rv. 256631) che, in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto dell'art. 606 c.p.p., comma 3 e art. 609 c.p.p., comma 2, - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame.
La stessa difesa riconosce (pag. 5 del ricorso) che la censura era stata allegata ai motivi d'appello attraverso un richiamo per relationem ai contenuti di una (non meglio precisata in ordine alla data di redazione nonché a quella di presentazione) memoria depositata al giudice dell'udienza preliminare: memoria nella quale sarebbe stata "censurata la contestazione di cui al capo R), denunziando l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 635 cod. pen., comma 2, n. 1 relativa alla presunta violenza verso le persone,
esercitata nel danneggiamento delle vetture, parcheggiate all'esterno del locale": motivo che, attesane la riconosciuta inammissibilità da parte dei giudici del gravame, non aveva costituito oggetto di esame e trattazione. Fermo quanto precedentemente rilevato, ritiene il Collegio come la disposizione generale dell'art. 581 cod. proc. pen., che disciplina la forma dell'impugnazione, prevede ed imponga, ai fini della ritualità del gravame stesso, la proposizione di un (unico) atto scritto nel quale, dopo l'indicazione del provvedimento impugnato, la data e l'autorità emittente, siano contestualmente enunciati, senza alcuna possibilità di richiamare altri atti di formazione contestuale o pregressa:
a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
b) le richieste;
c) i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Requisiti di forma, nella fattispecie, per nulla rispettati dal ricorrente. Va inoltre ricordato come, per costante giurisprudenza di legittimità, l'atto di impugnazione, nel sistema del codice di procedura penale vigente, costituisca un negozio processuale unitario, di cui sono parte integrante sia la dichiarazione sia i motivi, con la conseguenza che lo stesso, a pena di inammissibilità, deve essere presentato nei termini previsti dalla legge completo di tutti i suoi elementi costitutivi (Sez. 6, sent. n. 50101 del 24/10/2013, dep. 12/12/2013, C, Rv. 258785).
18. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di doglianza. La Corte territoriale, con motivazione congrua e priva di vizi logico- giuridici, alla deduzione difensiva secondo la quale dalla visione delle immagini delle telecamere non si traeva la prova del piantonamento, da parte degli agenti, di tutte le vie di fuga dei locali e della manifestazione della minaccia ai clienti di non muoversi ed al rilievo secondo il quale il lasso temporale estremamente breve in cui sarebbe stata posta l'attività costrittiva nei confronti degli astanti dei due locali, tale da non consentire di ritenere integrata una limitazione significativa della loro libertà personale, replica evidenziando come fosse emerso "che alle persone presenti in entrambi i locali venne impedito di allontanarsene e che le stesse vennero private per un tempo apprezzabile della loro libertà di movimento, attraverso l'azione violenta e minatoria posta in essere dagli autori dei due raid, i quali sparavano con armi micidiali, gettavano a terra le apparecchiature e appiccavano fuoco all'interno dei locali ...".
19. In conclusione, alla pronuncia consegue:
- l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di GI EL limitatamente al capo R) delle imputazioni con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo esame;
- il rigetto nel resto del ricorso di GI EL;
l'inammissibilità del ricorso di GI AN che, conseguentemente, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di GI EL limitatamente al capo R) delle imputazioni con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli;
rigetta nel resto il ricorso. Dichiara inammissibile il ricorso di GI AN che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella udienza pubblica, il 17 ottobre 2014. Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2014