Sentenza 24 ottobre 2013
Massime • 1
L'atto di impugnazione, nel sistema del codice di procedura penale vigente, è un negozio processuale unitario, di cui sono parte integrante sia la dichiarazione sia i motivi, con la conseguenza che lo stesso, a pena di inammissibilità, deve essere presentato nei termini previsti dalla legge completo di tutti i suoi elementi costitutivi. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibili sia l'appello dell'imputato, proposto nei termini previsti, ma con dichiarazione priva dei motivi, sia l'appello del difensore, completo di motivi, ma depositato oltre la scadenza fissata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2013, n. 50101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50101 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LANZA Luigi - Presidente - del 24/10/2013
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - N. 1571
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 39922/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO NA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza dell'8 giugno 2012 emessa dalla Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Dott. FIDELBO Giorgio;
udite le richieste del sostituto procuratore generale, Dott. VOLPE Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato Chiara Russo, sostituto processuale dell'avvocato PIROVANO Mauro Ambrogio, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da DO NA avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 15 dicembre 2009, con cui era stato condannato alla pena di sette mesi di reclusione per il reato di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies e art. 570 c.p., per essersi sottratto agli obblighi di assistenza familiare nei confronti della figlia minore RA omettendo la corresponsione della somma di Euro 400,00 mensili come disposto nella sentenza civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con SE VA.
Secondo la sentenza l'imputato ha proposto appello tempestivamente a mezzo di telegramma senza specificare i motivi, mentre successivamente, in data 25.3.2010, il difensore ha depositato l'atto di appello contenente i motivi, ma a termini di impugnazione scaduti.
2. L'avvocato Pirovano Mauro, nell'interesse dell'imputato, ha proposto ricorso per cassazione, con cui contesta la decisione di inammissibilità e sostiene che la tempestiva proposizione dell'appello da parte dell'imputato, con la spedizione del telegramma in data 19.1.010, consentisse la successiva specificazione dei motivi, come del resto è avvenuto attraverso l'impugnazione del difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il motivo proposto è manifestamente infondato.
Il nuovo codice prevede l'impugnazione come atto unitario, senza distinguere tra dichiarazione e motivi come invece accadeva nel codice del 1930 (artt. 199 e 151). Il regime delle impugnazioni così come disciplinato dall'art. 581 c.p.p. e segg. impone che dichiarazione e motivi siano presentati contestualmente una volta depositata la motivazione del provvedimento da impugnare. Più precisamente deve ritenersi che l'unicità dell'impugnazione abbia di fatto portato al superamento della concezione dell'impugnazione come negozio processuale costituito da "dichiarazione e motivi", per essere inteso come negozio processuale unitario, in cui i motivi perdono la loro autonomia, per essere parte integrale dell'atto di impugnazione.
Pertanto, nella presente fattispecie, la Corte d'appello milanese ha correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello, in quanto l'atto di impugnazione proposto con telegramma, seppur tempestivo, era privo di motivi, quindi in violazione di quanto stabilito dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c); mentre l'appello proposto successivamente, a firma del difensore, risultava tardivo, perché depositato oltre i termini indicati dall'art. 585 c.p.p.. 4. La manifesta infondatezza del motivo proposto determina l'inammissibilità anche del presente ricorso, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo quantificare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2013