Sentenza 26 gennaio 2010
Massime • 1
Sono cause sopravvenute o preesistenti, da sole sufficienti a determinare l'evento, quelle del tutto indipendenti dalla condotta dell'imputato, sicchè non possono essere considerate tali quelle che abbiano causato l'evento in sinergia con la condotta dell'imputato, atteso che, venendo a mancare una delle due, l'evento non si sarebbe verificato.
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- 1. Lesioni personali: qual è il confine con l'omicidio preterintenzionale?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 settembre 2023
La massima In tema di omicidio preterintenzionale, l'evento morte deve costituire il prodotto della specifica situazione di pericolo generata dal reo con la condotta intenzionale volta a ledere una persona, sicché esso non può essere imputato a titolo preterintenzionale, ma deve essere punito a titolo di colpa, in quanto effetto di una serie causale diversa da quella avente origine dall'evento di lesioni dolose, ove sia del tutto estraneo all'area di rischio attivato con la condotta iniziale - intenzionalmente diretta a provocare lesioni - e sia, invece, conseguenza di un comportamento successivo (Cassazione penale , sez. V , 21/01/2022 , n. 15269). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi …
Leggi di più… - 2. Responsabilità, omissione, concause, preponderanza, vittima, concorsoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 ottobre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2010, n. 11954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11954 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 26/01/2010
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 105
Dott. SAVANI Piero - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 38046/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PA GI N. IL 28/06/1943;
avverso l'ordinanza n. 907/2009 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO, del 12/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Galati Giovanni che ha concluso per l'inammissibilità;
udito il difensore avv. Pellegrino.
IN FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Palermo ha parzialmente riformato, riqualificando quale omicidio preterintenzionale l'originaria imputazione di omicidio volontario ascritta a PA MO, l'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Marsala, impositiva della custodia cautelare in carcere, sostituita dal Tribunale con gli arresti al domicilio.
Ricorre per cassazione il prevenuto deducendo mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al ricorrere delle gravi esigenze cautelari legittimanti la misura custodiale. Deduce poi violazione di legge per l'erronea qualificazione giuridica dei fatti come omicidio preterintenzionale, non essendovi rapporto di causalità fra il suo comportamento ed il decesso del OT, dovuto ad un accidente cardiovascolare acuto in soggetto cardiopatico.
Il ricorso è privo di fondamento.
Invero il Tribunale del riesame, dopo aver adeguatamente esaminato gli elementi indiziari a carico del prevenuto e sottoposto a stringente critica i diversi contributi oggettivi e dichiarativi, ha evidenziato come, in ogni caso l'evento morte fosse ricollegabile anche all'azione lesiva del prevenuto, realizzata con un bastone (come riscontrato dall'autopsia per la natura delle lesioni) rinvenuto sul luogo della lite fra i due uomini verificatasi nelle pertinenze dell'abitazione della vittima, dove il prevenuto si era recato per discutere circa la presenza della sua ex convivente, che riteneva non frequentasse OT solo come collaboratrice domestica.
Da tali elementi di fatto e dalla valutazione della personalità del prevenuto, compiuta sulla scorta dei dati relativi al suo comportamento nell'episodio per cui si procede e dei precedenti a suo carico, il Tribunale ha tratto la motivata convinzione che l'aggressività che connota la personalità del PA ben potrebbe manifestarsi in qualsiasi momento se ne presenti l'occasione, così ritenendo che, al fine di prevenire ulteriori manifestazioni di aggressività, ricorresse l'esigenza di limitarne la libertà, sia pure con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari.
Non sono fondate poi le doglianze circa la qualificazione giuridica dei fatti, con riferimento alla gravità indiziaria per il delitto di omicidio preterintenzionale, sostenendosi che la compromessa situazione cardiovascolare del OT, causa immediata del decesso, si sarebbe posta come serie causale autonoma preesistente tale da escludere il nesso di causalità fra l'evento letale e l'azione del ricorrente.
Dimentica peraltro il PA che secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 5, sent. n. 13114 del 13/2/2002, Rv. 222055, rie: PG in proc. Izzo A.; conf.: n. 9197 del 1996, Rv. 205943) sono cause sopravvenute o preesistenti, da sole sufficienti a determinare l'evento, quelle del tutto indipendenti dalla condotta dell'imputato, così che non possono essere considerate tali quelle che abbiano causato l'evento in sinergia con la condotta del medesimo, atteso che, venendo a mancare una delle due, l'evento non si sarebbe verificato.
Nel caso di specie appare del tutto corretta la valutazione del Tribunale secondo il quale, alla luce delle emergenze indiziarie acquisite, l'accertata azione percussiva e lesiva del prevenuto si era posta come necessario antecedente a quell'alterazione dell'equilibrio fisico ed emotivo dell'antagonista senza la quale non si sarebbe scatenata in quel momento la crisi fatale al OT. Il ricorso contesta in modo generico la sussistenza delle esigenze cautelari, senza peraltro affrontare in concreto gli argomenti sviluppati dal provvedimento impugnato e, quanto alla gravità indiziaria, propone una ricostruzione alternativa del fatto da cui pretende di trarre conclusioni che imporrebbero a questa Corte una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, a fronte di una ricostruzione del compendio indiziario da parte del giudice del merito che appare del tutto priva di vizi di ragionamento, connotata da completa, prudente ed adeguata valutazione dell'insieme degli elementi sottoposti al suo esame, corretta anche nella qualificazione giuridica del fatto.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010