Sentenza 28 novembre 2013
Massime • 2
In tema di reati tributari, qualora il procedimento venga definito con il giudizio abbreviato, il pagamento del debito di imposta, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 74 del 2000, deve avere luogo prima dell'inizio della discussione.
La richiesta di giudizio abbreviato proveniente dall'imputato comporta la definizione del processo allo stato degli atti, che determina la formazione della "res iudicanda" sulla base del quadro probatorio già acquisito, ivi compresi gli elementi relativi alle circostanze attenuanti, per il riconoscimento delle quali non è possibile procedere ad ulteriori acquisizioni probatorie. (Fattispecie in cui, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 74 del 2000, è stata ritenuta non utilizzabile la produzione documentale, attestante l'avvenuto pagamento del debito tributario, depositata dopo la richiesta di giudizio abbreviato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/11/2013, n. 5457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5457 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 28/11/2013
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 3418
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 17316/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO TO, n. a Cerchiara di Calabria il 15/10/1960;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 09/11/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. POLICASTRO Aldo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 09/11/2012 la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Como di condanna, all'esito di rito abbreviato, di RO TO alla pena di mesi sei di reclusione per il delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4 in relazione alla indicazione, nella dichiarazione di imposta sui redditi ed Iva per l'anno 2004, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo.
2. Ha proposto ricorso l'imputato.
Con un unico motivo lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui alla L. n. 74 del 2000, art. 13 (così dovendosi intendere l'erronea indicazione, contenuta in ricorso, della L. n. 205 del 1999, art. 13). Premette che, chiamato il processo, in primo grado, all'udienza di smistamento del 08/01/2009 e rinviato all'udienza del 04/06/2009 al fine della proposizione di richiesta di rito abbreviato, nelle more si era provveduto a pagare euro 233.000 di debiti tributari con successiva presentazione della relativa documentazione in limine a detta udienza. Ciò posto, contesta l'argomentazione della Corte territoriale che ha ritenuto legittimo il mancato riconoscimento dell'attenuante per essere stato effettuato il pagamento successivamente alla dichiarazione di apertura del dibattimento;
nella specie, infatti, versandosi in presenza di rito abbreviato, cui si era pervenuti per effetto di rinvio tecnico operato all'udienza di smistamento, nessuna dichiarazione di apertura "del dibattimento" sarebbe stata effettuata essendo dunque il termine rilevante a tal fine quello dell'inizio della discussione, nella specie rispettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Va premesso che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 13, comma 1, "le pene previste per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino ad un terzo e non si applicano le pene accessorie indicate nell'art. 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie". Nella specie, risulta dagli atti, cui questa Corte ha accesso in ragione della natura processuale della norma la cui violazione, secondo il ricorrente, avrebbe comportato l'illegittimo diniego dell'attenuante, che, alla prima udienza del 08/01/2009, il Difensore di RO ebbe a chiedere preliminarmente l'ammissione al rito abbreviato disponendo quindi il giudice il rinvio all'udienza del 04/06/2009 "per la discussione"; risulta altresì che, a tale ultima udienza, lo stesso Difensore ebbe a produrre l'atto di adesione della Agenzia delle Entrate e due modelli F 24 relativi ai pagamenti effettuati (come risultante sempre dagli atti in data 11/05/2009) al fine, appunto, di richiedere ed ottenere il riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui al suddetto art. 13, comma 1. Ciò posto, incontestato che il pagamento venne effettuato dopo l'ordinanza di ammissione al rito abbreviato e prima della udienza di discussione, deve ritenersi che l'attenuante in questione sia stata legittimamente negata sia pure per ragioni diverse da quelle esplicitate nella sentenza impugnata le cui motivazioni vanno quindi, sul punto, rettificate a norma dell'art. 619 c.p.p., comma 1. 2. È infatti anzitutto non corretta l'interpretazione che, dapprima la sentenza del Tribunale, e, successivamente, la sentenza della Corte d'Appello hanno dato in ordine all'individuazione del termine ultimo previsto dal citato art. 13 laddove, come nella specie, si versi nell'ambito di giudizio abbreviato, ritenendo di ricollegare alla dichiarazione del giudice di ammissione al rito speciale richiesto il momento entro il quale detto pagamento debba essere effettuato. Va infatti chiarito che la norma, nel prevedere, evidentemente con riferimento al giudizio ordinario, la "dichiarazione di apertura del dibattimento" quale termine ultimo per l'effettuazione del pagamento, ha inteso con ciò evitare che la circostanza attenuante in oggetto possa essere fruita sulla base di una dimostrazione di ravvedimento che, manifestata successivamente all'inizio del giudizio di primo grado, ben potrebbe essere "interessata" e non, invece, il frutto di uno spontaneo ravvedimento, posto che, una volta preso atto dell'andamento del dibattimento, l'imputato potrebbe determinarsi, secondo un calcolo di mera opportunità, al comportamento previsto dalla norma in esame. Tale, del resto, è la ragione alla quale questa Corte ha ricollegato la modulazione, nei termini di un comportamento risarcitorio o restitutorio da tenersi "prima del giudizio", della previsione di cui all'art. 62 c.p., n.
6. Si è infatti affermato, anche in tal caso, che la ragione del limite temporale plasmato dal legislatore va individuata nella possibilità di verifica, da parte del giudice, del sincero ravvedimento, la cui prova può essere data dall'imputato, secondo la presunzione logica che si evince dalla norma, solo prima che egli si sia sottoposto al vaglio del giudizio, mentre è invece oggettivamente preclusa l'applicabilità di detta attenuante sulla base di qualsiasi dimostrazione di ravvedimento, pur nel senso previsto dalla norma, resa successivamente all'inizio del giudizio di primo grado, nell'ambito del quale, una volta visto appunto l'andamento del dibattimento, ancor prima della sentenza, l'imputato potrebbe determinarsi, seguendo un calcolo di opportunità, a risarcire il danno ovvero al comportamento alternativo previsto dalla norma in esame (Sez. 6, n. 897 del 25/11/1993, Ceglie, Rv. 197360). Se, allora, questa è la ratio del termine processuale, ne deriva come sia del tutto incongrua una interpretazione che, nel caso di giudizio abbreviato, finisca per pretendere, come accaduto nella specie, che l'imputato debba risarcire il danno (con riferimento all'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6), ovvero effettuare il pagamento del debito tributario (con riferimento all'attenuante di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 13) necessariamente prima della ordinanza di ammissione al rito abbreviato, non assumendo tale momento alcun significato di ragionevole discriminazione tra manifestazioni dell'imputato di ravvedimento davvero disinteressate e manifestazioni, invece, possibilmente suggerite dallo sfavorevole andamento processuale;
un tale momento deve, invece, assai più coerentemente rispetto alle ragioni giustificatrici del termine, ravvisarsi nell'inizio della discussione ex art. 421 c.p.p. come richiamato dall'art. 442 c.p.p. posto che solo successivamente a detto inizio possono insorgere, per effetto principalmente delle argomentazioni del Pubblico Ministero o delle eventuali parti civili, elementi predittivi di uno sfavorevole epilogo processuale tali da indurre l'imputato a "tentare la carta", quanto meno, dell'attenuante; al contrario, nessun elemento in tal senso potrebbe trarsi dalla mera ammissione al rito, di per sè, evidentemente, del tutto "neutra".
Deve quindi, in definitiva, affermarsi, non potendosi condividere gli esiti di segno opposto raggiunti, con riferimento al rito abbreviato, in relazione in particolare alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, e pur a fronte della raio della norma come illustrata sopra, da altre pronunce di questa Corte (Sez. 2, n. 45629 del 13/11/2012, Lucchesi ed altro, Rv. 254356 secondo cui il termine ultimo è segnato dalla pronuncia dell'ordinanza ex art. 438 c.p.p., comma 4), che nel caso in cui il procedimento venga definito con giudizio abbreviato, il pagamento del debito tributario, ai fini del riconoscimento della relativa circostanza attenuante, deve aver luogo prima che abbia inizio la discussione.
3. In tal modo chiarita, dunque, l'erroneità delle argomentazioni dei giudici di merito, va tuttavia subito aggiunto che, ciononostante, come già anticipato in premessa, legittimamente è stata all'imputato negata l'attenuante richiesta. Va infatti ricordato come il rito abbreviato "ordinario" disciplinato dall'art. 438 c.p.p., comma 1, sia di per sè caratterizzato dalla fisiologica incompatibilità dello stesso con richieste di ammissione di mezzi di prova, sia orali che documentali, come chiaramente evincibile dal fatto che in tal caso il processo viene definito, secondo la testuale espressione della norma, "allo stato degli atti" e che solo nel caso del comma 5, richiamato dal comma 1 come un'evidente eccezione rispetto a tale definibilità allo stato degli atti, è consentita la richiesta di una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione cui il rito stesso viene condizionato.
Ne consegue che, una volta richiesto e disposto il rito speciale nella configurazione "secca" del comma 1, nessuna prova, documentale od orale, può essere acquisita.
Nella specie, è indiscusso che il pagamento e, per quanto soprattutto rileva, la conseguente produzione dei modelli F 23 comprovanti lo stesso vennero irritualmente effettuati una volta già incardinato il rito abbreviato preclusivo tuttavia, per quanto appena detto, di ogni richiesta di mezzi di prova anche solo di carattere documentale;
sicché, ove l'imputato avesse voluto dare dimostrazione del pagamento stesso avrebbe dovuto richiedere, secondo un corretto percorso processuale, l'ammissione al rito abbreviato condizionato, appunto, alla acquisizione della documentazione relativa;
non essendo invece ciò avvenuto, legittimamente il Tribunale ha, in definitiva, non utilizzato i modelli F 24 dimostrativi del pagamento e negato la circostanza attenuante richiesta.
4. Così rigettato il ricorso, deve peraltro prendersi atto della ormai decorsa prescrizione, alla data del 20/04/2013, del reato, consumato, infatti, il 20/10/2005 e rilevabile da questa Corte a fronte della non manifesta infondatezza della questione proposta attesa, quanto meno, l'erroneità del percorso ermeneutico valorizzato dai giudici di merito per giungere a pur corretta soluzione;
la sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per estinzione del reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2014