Cass. pen., sez. III, sentenza 28/11/2013, n. 5457
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Sentenza 28 novembre 2013

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In tema di reati tributari, qualora il procedimento venga definito con il giudizio abbreviato, il pagamento del debito di imposta, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 74 del 2000, deve avere luogo prima dell'inizio della discussione.

La richiesta di giudizio abbreviato proveniente dall'imputato comporta la definizione del processo allo stato degli atti, che determina la formazione della "res iudicanda" sulla base del quadro probatorio già acquisito, ivi compresi gli elementi relativi alle circostanze attenuanti, per il riconoscimento delle quali non è possibile procedere ad ulteriori acquisizioni probatorie. (Fattispecie in cui, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 74 del 2000, è stata ritenuta non utilizzabile la produzione documentale, attestante l'avvenuto pagamento del debito tributario, depositata dopo la richiesta di giudizio abbreviato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/11/2013, n. 5457
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5457
    Data del deposito : 28 novembre 2013

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