Sentenza 1 ottobre 2009
Massime • 1
La circostanza aggravante prevista dall'art. 425 n. 1 cod. pen., relativa all'incendio commesso su edifici pubblici, sussiste anche nel caso in cui la condotta delittuosa abbia ad oggetto un casello ferroviario dismesso, poiché la predetta disposizione contempla due ipotesi alternative tra di loro, rappresentate rispettivamente dalla natura pubblica e dalla destinazione pubblica dell'edificio, e la natura demaniale del bene non è esclusa dalla mancanza di destinazione attuale a servizio pubblico.
Commentario • 1
- 1. Art. 425 - Circostanze aggravantihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/2009, n. 40175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40175 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 01/10/2009
Dott. CORRADINI Grazia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 804
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 21868/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AM UD, N. IL 01/01/1969;
avverso la sentenza n. 4021/2007 CORTE APPELLO di BOLOGNA, emessa il 24/10/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA CORRADINI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIOVANNI GALATI che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza in data 24 ottobre 2008 la Corte d'Appello di Bologna ha confermato in punto di responsabilità la sentenza del GUP del Tribunale in sede in data 18 settembre 2007, che, a seguito di rito abbreviato, aveva dichiarato AM DA colpevole dei reati di incendio di un casello ferroviario dismesso di proprietà demaniale, adibito ad abitazione, sia pure abusivamente e di tentato omicidio premeditato, aggravato altresì dai futili motivi e dall'avere profittato dell'ora notturna e del presumibile stato di sonno delle vittime, ritenuta la continuazione fra i suddetti reati, ma, in parziale accoglimento dell'appello, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, applicata la riduzione per la scelta del rito, ha ridotto la pena a sei anni di reclusione.
2 - Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, la notte del 28 ottobre 2006 il cittadino marocchino AM DA, che aveva occupato abusivamente un casello ferroviario in Sesto Imolese insieme ai suoi connazionali ST AN e El AD DE, rientrato a casa ubriaco verso le ore 21,30, aveva incominciato ad inveire contro i suoi compagni accusandoli di non contribuire alle spese per l'acquisto del cibo. Dopo un diverbio se ne era andato minacciando di dare fuoco alla casa;
verso le due della notte ST e El AD, che dormivano al piano superiore del casello, avevano sentito AM rientrare a casa ed avevano quindi avvertito un forte odore di benzina seguito da una fiammata. Poiché le scale erano già invase dal fuoco, ST e El AD avevano cercato scampo gettandosi dalle finestre, fortunatamente senza riportare gravi danni ed all'esterno del casello avevano notato AM che stava cercando si allontanarsi a bordo di una bicicletta ed erano poi riusciti a bloccarlo perché era caduto dal mezzo restando ferito.
Era stato accertato che l'AM, dopo avere riposto le proprie cose in una valigia poi portata all'esterno del casello, a notevole distanza dallo stesso, onde poterla recuperare integra, aveva appiccato il fuoco, utilizzando la benzina contenuta in una tanica che aveva portato qualche giorno prima, in un punto vicino al portone, appena dopo l'ingresso, così provocando la estensione del fuoco al vano cucina sito al piano terreno, dove si trovava la bombola di gas collegata ai fornelli, che aveva preso fuoco e lo aveva alimentato, e la totale devastazione della cucina, della scala di accesso al piano superiore, dell'esterno dell'edificio in verticale fino al piano superiore ed il crollo di parte del solaio. I giudici di merito hanno ritenuto che correttamente fosse stato contestato il reato di incendio, aggravato ai sensi dell'art. 425 c.p., n. 1 e n. 2, trattandosi di un edificio demaniale ed abitato,
sia pure abusivamente, e non quello meno grave di danneggiamento seguito da incendio, in considerazione della forza distruttiva e delle difficoltà di spegnimento delle fiamme, che avevano richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, della presenza di sei bombole di GPL al piano terra, sia pure con la valvola chiusa e delle caratteristiche di alta e rapida diffusività del fuoco che erano incompatibili con la tesi difensiva dell'imputato per cui avrebbe voluto danneggiare soltanto le suppellettili della cucina, anche perché aveva preannunciato che voleva dare fuoco alla casa e proprio per questo aveva portato lontano i suoi effetti personali. Hanno altresì ritenuto corretta la contestazione del tentativo di omicidio stante la idoneità e non equivocità degli atti posti in essere dall'imputato a cagionare la morte dei suoi connazionali e la sussistenza del dolo quanto meno alternativo, se non intenzionale, poiché il fuoco era stato appiccato in modo da impedire alle vittime - che l'imputato sapeva trovarsi al piano superiore, anche perché aveva detto al ST che poteva andare tranquillamente a dormire - di uscire dallo stabile utilizzando le scale e la porta di ingresso, subito invase dalle fiamme a causa delle modalità di appiccamelo del fuoco, mentre la morte delle vittime era stata evitata soltanto perché erano sveglie ed erano riuscite a gettarsi dalla finestra;
la volontà omicidiaria era confermata, secondo la sentenza impugnata, dalla circostanza che l'imputato non aveva cercato di avvertire le vittime del pericolo neppure dopo avere constatato che il casello stava andando letteralmente a fuoco e si era invece allontanato portando con sè la valigia che aveva precedentemente preparato;
mentre non vi era prova che la telefonata ai vigili del fuoco, pur se partita dal cellulare che l'AM aveva indicato come recapito allorché era stato visitato al pronto soccorso per le lesioni riportate a seguito della caduta dalla bicicletta, fosse stata eseguita dall'AM, poiché non lo aveva riferito in sede di interrogatorio di garanzia e comunque sarebbe stata irrilevante ai fini della configurazione del reato in quanto era stata eseguita quando l'incendio si era già sviluppato e diffuso.
3 - Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente lamentando con quattro separati motivi:
- La sentenza impugnata doveva essere annullata senza rinvio in ordine al reato di tentato omicidio stante la preclusione interna derivante dal giudicato cautelare che si era formata sul solo reato di incendio, avendo il GIP accolto la richiesta di emissione della misura cautelare esclusivamente per tale reato, escludendola invece per il tentato omicidio, il che, in assenza di modificazione della situazione di fatto e di diritto posta a base del provvedimento de liberiate, impediva la condanna per il secondo reato;
- L'imputato doveva essere assolto dal reato di tentato omicidio per non avere commesso il fatto poiché il delitto di incendio non poteva concorrere con quello di omicidio alla stregua di una sola ed identica condotta, in quanto la condotta incendiaria restava tale anche in ipotesi di previsione della possibilità che, con la stessa, si potessero danneggiare o ledere delle persone, ovvero, se sorretta da dolo omicidiario e cioè dalla volontà di uccidere delle persone suscitando un incendio, perdeva la sua naturale connotazione normativa integrando il più grave delitto di strage o di tentata strage;
poiché il tentato omicidio era integrato da atti diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di una persona e dalla inequivoca direzione degli atti dell'agente verso un fine solo omicidiario, doveva escludersi tale reato nel caso in esame posto che le condotte poste in essere dall'imputato non si presentavano come assolutamente adeguate a cagionare ineluttabilmente l'evento morte di persone;
mancava la motivazione della sentenza impugnata in ordine al suddetto reato poiché gli elementi posti in evidenza dalla sentenza impugnata erano dimostrativi della volontà di appiccare il fuoco ma non anche della volontà di uccidere, essendovi al contrario in atti la prova che non voleva uccidere i suoi compagni poiché, nonostante lo stato di ubriachezza, non appena si era reso conto del pericolo che correvano, aveva avvertito i vigili del fuoco;
non si poteva comunque prescindere dallo stato di ubriachezza in cui si trovava l'imputato al momento del fatto che non gli consentiva una ideazione mentale lucida dell'iter delittuoso;
- Non sussistevano le aggravanti dei futili motivi e della minorata difesa poiché la reazione dell'imputato era stata originata dalla vita di stenti e dai valori della cerchia di soggetti nel cui ambito si era trovato a vivere e comunque i compagni erano stati allertati dalla minaccia di appiccare il fuoco alla casa, tanto che erano rimasti svegli e vigilanti ed avevano percepito la dinamica dell'incendio;
- Il reato di incendio doveva essere derubricato in quello di danneggiamento seguito da incendio poiché l'imputato, così come preannunciato, voleva soltanto appiccare il fuoco alla casa e comunque doveva escludersi la aggravante di cui all'art. 625 c.p., n.1, trattandosi di una res derelicta ormai priva di destinazione pubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 - Quanto al primo motivo, il ne bis in idem non è prospettabile con riferimento al c.d. giudicato cautelare in relazione alla diversa fase del giudizio. A seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 405, comma 1 bis inserito dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 3, per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 121 del 2009, la azione penale può infatti essere promossa pure nel caso in cui la Corte di Cassazione si sia pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare, essendo irragionevole la preclusione processuale per la diversità delle regole che presiedono alla cognizione cautelare e quelle che legittimano la azione penale, anche in considerazione delle differenze della valutazione probatoria delle due fasi a confronto. In ogni caso il ricorrente non assume neppure che si sarebbe formata la preclusione in conseguenza alla pronuncia della Corte di Cassazione in sede cautelare, poiché nel caso in esame era stato il GIP a non emettere la misura per il tentativo di omicidio e non vi era stata impugnazione sul punto, per cui nessuna preclusione appare invocabile, neppure con riguardo alla disposizione di cui all'art. 405, comma 1 bis, ormai espunta dall'ordinamento. Con riguardo poi allo specifico caso del giudizio, la preclusione di cui all'art. 649 c.p.p., può essere invocata soltanto se si verte in ordine ad un unico fatto, mentre non vi è preclusione in caso di concorso formale di reati, anche quando si sia in ipotesi formato il giudicato in relazione ad uno degli eventi giuridici cagionati con un'unica azione (v. Cass. sez. 1^ n. 27717 del 2004, rv. 228724 che ha ritenuto ammissibile l'esercizio della azione penale per il tentativo di omicidio anche quando sia già intervenuta sentenza definitiva per il reato di tentato incendio;
conformi rv. 213709; rv. 218337; rv. 238442; rv. 231134).
La tesi per cui la mancata emissione della misura cautelare da parte del GIP per il tentativo di omicidio impedirebbe l'esercizio della azione penale per tale reato appare quindi pretestuosa per più ordini di ragioni, in quanto il c.d. giudicato cautelare negativo non preclude l'esercizio della azione penale per lo stesso fatto, nel caso in esame non si era formato alcun giudicato cautelare e comunque la disposizione introdotta dal legislatore nel 2006 al fine di precludere l'esercizio della azione penale nel caso in cui la Corte di Cassazione, in sede cautelare, avesse ritenuto la totale insussistenza di indizi, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.
5 - Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Premesso che il richiamo, operato dal ricorrente, al più grave delitto di strage è incongruente poiché il delitto di strage si configura quando gli atti siano stati compiuti al fine di porre in pericolo, in forma indiscriminata, la pubblica incolumità e non quando siano diretti ad offendere la vita di una singola o di singole persone determinate (v. Cass. sez. 1^ 12 luglio - 7 settembre 2001 n. 33459), nel caso in esame è stato correttamente ritenuta la sussistenza del reato di tentato omicidio anche sotto il profilo dell'elemento psicologico quanto meno del dolo alternativo. La Corte di merito ha sul punto fatto corretto uso dei principi giurisprudenziali consolidati in punto di idoneità e non equivocità degli atti posti in essere dall'imputato facendo riferimento agli elementi sintomatici ritenuti utili, secondo le regole di esperienza e l'id quod plerumque accidit, per la individuazione della capacità causale degli atti compiuti a produrre l'evento sulla base di una valutazione ex ante e della direzione teleologica della volontà dell'agente verso la morte della vittima, come tale idonea a denotare il proposito criminoso perseguito, quali la micidialità dell'uso del fuoco, l'appiccamento dello stesso in modo da precludere alle vittime la via di fuga ordinaria attraverso le scale e la porta di ingresso dell'edificio, oltretutto in piena notte così da rendere più difficile la percezione del pericolo ed i soccorsi, la conseguente messa in pericolo della vita delle persona offesa, che sarebbero sicuramente morte se non avessero deciso repentinamente di gettarsi dalla finestra del piano superiore, nonostante il pericolo che anche tale condotta poneva per la integrità fisica.
A fronte di tale motivazione la difesa dell'imputato si limita in sostanza a rilevare che le vittime non erano morte, restando questa una mera possibilità astratta, ma si tratta di una valutazione di mero fatto, come tale non prospettabile nel giudizio di legittimità, poiché il fuoco aveva già invaso le scale e si dirigeva al piano superiore (dove era giunto, tanto che era crollato il solaio della casa), non rilevando a tal fine che le vittime avessero adottato una scelta estemporanea e non prevedibile quale quella di gettarsi dalla finestra.
6 - Quanto all'elemento psicologico del reato è stato correttamente ritenuto il dolo diretto, nella sua forma del dolo alternativo, alla stregua degli elementi sintomatici sopra indicati, tutti convergenti verso la prospettazione, quanto meno, di tale tipo di dolo. La giurisprudenza consolidata di questa Corte ha più volte affrontato la questione anche a sezioni unite e la ha sempre risolta nel senso che, in tema di elemento soggettivo del reato, possono individuarsi vari livelli crescenti di intensità di volontà dolosa. Nel caso di azione posta in essere con accettazione del rischio dell'evento si richiede all'autore una adesione di volontà maggiore o minore, a seconda che egli consideri maggiore o minore la probabilità della verificazione dell'evento. Nel caso di evento ritenuto altamente probabile o certo, l'autore, invece, non si limita ad accettarne il rischio, ma accetta l'evento stesso, cioè lo vuole con una intensità maggiore di quelle precedenti. Se l'evento, oltre che accettato, è perseguito, la volontà si colloca in un ulteriore livello di gravità e può distinguersi fra un evento voluto come mezzo necessario per raggiungere uno scopo finale ed un evento perseguito come scopo finale. Il dolo va poi qualificato come "eventuale" solo nel caso di accettazione del rischio di un evento, non voluto ed anzi escluso, conseguente ad una condotta diretta ad altri scopi e realizzata nonostante la rappresentazione della possibilità di verificarsi di ulteriori conseguenze, mentre negli altri casi in dolo va qualificato come "diretto" e, nell'ipotesi in cui l'evento è perseguito come scopo finale, come intenzionale (v. Cass. Sez. Un. n. 784 del 1993, rv. 195804; Cass. Sez. Un. n. 3571 del 1996, rv. 204167). In sostanza il crescente livello della volontà dolosa va dal dolo eventuale fino a quello intenzionale passando per il dolo diretto;
quest'ultimo sussiste quando si entra nel campo della probabilità, cioè quando la realizzazione dell'evento si presenti all'autore del fatto quanto meno come altamente probabile, talché il medesimo non si limita ad accettare il rischio dell'evento - visto nella rappresentazione psichica dell'agente come una delle possibili conseguenze della condotta, ma non voluto, in concreto, come avviene nel dolo eventuale - bensì accettando l'evento, già rappresentato come altamente probabile, lo vuole, nell'ambito di una effettiva previsione dell'evento mortale, anche se non integra lo scopo finale della sua azione.
È evidente che il giudice non può entrare nella psiche dell'uomo - onde verificare se l'evento sia stato escluso o sia stato visto dall'agente come possibile, come probabile o come certa conseguenza diretta della sua azione - e che si deve quindi attenere ad una indagine sintomatica e cioè agli elementi fattuali indicativi all'esterno della volontà. Ma ciò è quanto hanno correttamente fatto nel caso in esame i giudici di merito, i quali hanno desunto dalle circostanze di fatto sopra elencate, coordinate logicamente nell'ambito di un ragionamento indiziario ineccepibile, che l'imputato si fosse rappresentato come altamente probabile la morte delle vittime o quanto meno che, essendosela rappresentata, fosse per lui indifferente la sorte delle vittime e cioè che potessero morire o soltanto restare ustionate o intossicate in conseguenza del fuoco diretto verso il vano scala ed il piano superiore dove le vittime si trovavano a letto, ed avesse quindi accettato tale evento con dolo diretto.
7 - Tale soluzione non è contraddetta dagli elementi sottolineati dal ricorrente con riguardo allo stato di ubriachezza dell'imputato ed alla ipotesi che avesse provveduto a telefonare ai vigili del fuoco quando l'incendio era ormai ampiamente sviluppato. Si tratta infatti di elementi già dettagliatamente esaminati dalla sentenza impugnata che ne ha escluso il rilievo sulla base di argomentazioni corrette sotto il profilo logico e giuridico che non sono state neppure sottoposte a critica dal ricorrente il quale si limita a riproporre le questioni già prospettate nei motivi di appello, il che rende aspecifico il ricorso sul punto. In questa sede si può soltanto ribadire che, nonostante la ubriachezza, l'imputato aveva posto in essere una serie di condotte (fra cui la raccolta e la salvaguardia dei suoi effetti personali, il versamento della benzina in zona accuratamente scelta e la fuga dopo il fatto) dimostrative dello stato di coscienza e volontà in cui versava, mentre non vi è prova che la telefonata ai vigili del fuoco fosse stata eseguita dall'imputato e comunque era pacificamente partita in un momento in cui entrambi i reati erano stati già eseguiti per cui non avrebbe alcuna rilevanza ai fini della sussistenza dei reati.
8 - Anche il terzo motivo è infondato.
Il motivo è futile quando la azione criminosa sia stata determinata da uno stimolo esterno banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato e tale era sicuramente un banale litigio per la divisione delle spese per l'acquisto del vitto da parte dei tre conviventi. La vita di stenti e la mancanza di valori da parte dell'autore del fatto non incide sulla futilità del motivo poiché anche le vittime appartenevano allo stesso contesto culturale e sociale ed avevano avvertito come risibile il motivo della discussione che comunque era assolutamente sproporzionato con riferimento a qualsiasi scala morale, pur tenuto conto dello stato di ubriachezza dell'imputato che peraltro non determina la valutazione dei motivi a delinquere con criteri diversi adottati per la persona normale (v. Cass. sez. 1^, 31 maggio - 22 giugno 1985, n. 1720). La minorata difesa, così come già rilevato dalla sentenza impugnata è poi insita nell'ora notturna, nella situazione di sonno o quanto meno dormiveglia in cui si trovavano le vittime e nelle maggiori difficoltà di reperimento di soccorsi nel cuore della notte, sia per il buio che per i ridotti servizi che rende più difficile gli interventi.
9 - E infine infondato anche il quarto motivo di ricorso. In primo luogo è corretta la qualificazione giuridica attribuita al fatto dai giudici di merito.
La giurisprudenza consolidata di questa Corte è nel senso che l'elemento di distinzione fra il delitto di cui all'art. 423 c.p. (incendio) e quello di cui all'art. 424 c.p. (danneggiamento seguito da pericolo di incendio) deve individuarsi nella volontà del soggetto attivo del reato che nella prima fattispecie agisce per provocare un incendio, nella seconda soltanto per danneggiare, senza la previsione ed anzi con la esclusione che ne deriverà l'incendio, per cui l'incendio che sorge è una conseguenza non voluta, casualmente riferibile (per colpa) alla sua azione o omissione. Ne consegue che quando l'agente abbia compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare un incendio, e cioè un fuoco con caratteristiche di intensità e di diffusività tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, dovrà rispondere del delitto di incendio doloso (v. per tutte Cass. Sez. 1^, n. 5362/1997, rv. 207813; Cass. sez. 1^ n. 25781 del 2003 n. 227377; Cass. sez. 1^ n. 6250 del 2009, rv. 243228). Nel caso in esame correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che l'imputato volesse non già danneggiare le suppellettili della cucina onde rendere difficile la vita dei suoi connazionali, come dallo stesso sostenuto in fase processuale, bensì cagionare un vero e proprio incendio, tale da porre in pericolo la incolumità pubblica, come dimostrato dall'uso di un combustibile, quale la benzina, capace di determinare l'immediato propagarsi delle fiamme, dalla accurata scelta del luogo di inizio dell'incendio in modo che il fuoco si propagasse in direzione della cucina dove si trovava la bombola di gas e delle scale, dall'appiccamelo del fuoco ad uno stabile nel cuore della notte, quando cioè minore sarebbe stata la possibilità di difesa e dalle pregresse minacce dell'imputato di dare fuoco alla casa, tutti elementi incompatibili con la tesi del gesto dimostrativo, trattandosi al contrario di passaggio alle vie di fatto in relazione ad un evento già annunciato e che prevedeva l'incendio della intera casa e la messa in pericolo della vita delle persone che dormivano nella casa. La circostanza che poi le fiamme si siano propagate alla intera casa ed abbiano richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per il loro spegnimento comprova ulteriormente che si era trattato di un vero e proprio incendio che, se non prontamente spento - come è avvenuto nel caso in esame - poteva ulteriormente progredire e diffondersi ed assumere quindi ancora più vaste proporzioni.
10 - La aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 1, non è esclusa dalla mancanza di destinazione attuale della cosa a servizio pubblico poiché tale disposizione prevede due ipotesi alternative (la natura pubblica ovvero la destinazione pubblica dell'edificio) e la natura demaniale del casello ferroviario è incontestabile, nonostante la dismissione dal servizio pubblico.
11 - Il ricorso deve essere pertanto rigettato perché infondato sotto tutti i profili addotti, con le conseguenze di legge in punto di spese processuali (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
LA CORTE SEZIONE PRIMA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2009