Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/03/2017, n. 18622
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Sentenza 23 marzo 2017

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In tema di estradizione per l'estero, un volta emesso dal Ministro della giustizia il decreto di estradizione, è consentita l'applicazione della custodia cautelare nei confronti dell'estradando al fine di assicurarne la materiale consegna allo Stato istante, a nulla rilevando i motivi del mancato espletamento degli adempimenti relativi a precedenti tentativi di esecuzione della consegna medesima. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza della Corte di appello che aveva respinto la richiesta di applicazione della custodia cautelare in ragione dell'assenza di un programma funzionale alla effettiva realizzazione della consegna dell'estradando, non verificatasi in precedenza a causa della resistenza attiva opposta da quest'ultimo in due occasioni).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/03/2017, n. 18622
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18622
    Data del deposito : 23 marzo 2017

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