Sentenza 23 marzo 2017
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, un volta emesso dal Ministro della giustizia il decreto di estradizione, è consentita l'applicazione della custodia cautelare nei confronti dell'estradando al fine di assicurarne la materiale consegna allo Stato istante, a nulla rilevando i motivi del mancato espletamento degli adempimenti relativi a precedenti tentativi di esecuzione della consegna medesima. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza della Corte di appello che aveva respinto la richiesta di applicazione della custodia cautelare in ragione dell'assenza di un programma funzionale alla effettiva realizzazione della consegna dell'estradando, non verificatasi in precedenza a causa della resistenza attiva opposta da quest'ultimo in due occasioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/03/2017, n. 18622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18622 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2017 |
Testo completo
18 622-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 23/03/2017 Composta da: Sent. n. sez. 640 GIACOMO PAOLONI -Presidente - REGISTRO GENERALE MAURIZIO GIANESINI N.4579/2017 - Rel. Consigliere - GAETANO DE AMICIS LAURA SCALIA FABRIZIO D'ARCANGELO Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: P.G. presso la CORTE DI APPELLO di FIRENZE
contro
BI AK nato il [...] avverso l'ordinanza del 18/11/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;
he ha conclus tette/sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI e l'annullamento I veu Mimvs ли RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18 novembre 2016 la Corte d'appello di Firenze ha respinto la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere formulata dal Ministro della Giustizia in data 8 novembre 2016 nei confronti di HV KH, per il quale aveva già concesso l'estradizione in favore delle competenti Autorità della Georgia con sentenza del 9 marzo 2015, in ragione della ritenuta assenza di un programma concreto e funzionale alla effettiva realizzazione della consegna, non verificatasi in precedenza per la resistenza attiva in due occasioni opposta dall'estradando.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte d'appello di Firenze, deducendo la violazione del disposto di cui all'art. 714 cod. proc. pen. sul rilievo che la Corte d'appello non aveva la facoltà di respingere la richiesta, ma doveva accoglierla, preso atto della domanda cautelare e della esistenza del decreto di estradizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va accolto, irrilevanti dovendosi ritenere, a seguito della richiesta di emissione di una misura cautelare di tipo custodiale - dal Ministro della Giustizia nuovamente formulata, in data 8 novembre 2016, al fine di assicurare la materiale esecuzione del decreto di estradizione i motivi del ,־ mancato espletamento degli adempimenti materiali relativi a precedenti, e non riusciti, tentativi di esecuzione della medesima consegna. In tema di estradizione per l'estero, come affermato da questa Suprema Corte (da ultimo, v. Sez. 6, n. 7144 del 12/02/2016, Kovalevskiy, Rv. 266188), il sindacato giurisdizionale sulla sussistenza e permanenza delle esigenze cautelari, consentito nella fase che intercorre tra la conclusione della fase c.d. giurisdizionale ed il momento in cui il Ministro della Giustizia pone in esecuzione il decreto di estradizione, è, invece, precluso nella successiva fase amministrativa in cui la misura di coercizione personale viene emessa in funzione della materiale consegna dell'estradando allo Stato istante. L'adozione della misura in questa fase, infatti, è volta esclusivamente a dare attuazione alle concrete modalità della consegna, costituendo il decreto di estradizione il titolo cui occorre riferirsi, senza che possa rilevare l'apprezzamento delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 1881 del 27/11/2008, dep. 2009, Imperiale Rv. 242403), ovvero di motivi diversi dal rispetto dei termini e delle condizioni di cui all'art. 708, commi 5 e 6, cod. proc. pen. ли 1 2. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d'appello in dispositivo indicata, affinché provveda ad eliminare i vizi sopra indicati, uniformandosi ai principii di diritto in questa Sede stabiliti. La Cancelleria provvederà all'espletamento degli incombenti ex art. 203, disp. att., cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 23 marzo 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Paoloni Gaetano, De AM Anne DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 APR 2017 M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P A Z E I T Piera Esposito O R N E O C 2