Sentenza 17 novembre 1999
Massime • 2
In tema di reato di abuso d'ufficio, la norma di cui all'articolo 323 cod. pen. prevede un reato di evento e sanziona una condotta vincolata del p.u., sicché per l'individuazione del dolo c.d.intenzionale occorre identificare la condotta del p.u. che viola le norme poste a presidio della sua attività solo per procurare a sè o ad altri un vantaggio patrimoniale. Purtuttavia il dolo nel reato in parola sussiste anche quando l'evento patrimoniale procurato è il mezzo che il pubblico ufficiale si raffigura e vuole per realizzare uno scopo ulteriore. Ed invero, quando detto scopo ulteriore (lecito) non può essere Conseguito senza cagionare l'evento del vantaggio patrimoniale, la sua emergenza quale movente serve a dimostrare anche l'intenzione di procurare l'evento stesso(illecito). (Nella specie la Corte ha ritenuto astrattamente configurabile il dolo c.d. intenzionale nel caso in cui il p.u. aveva dato luogo ad un'attività illegittima violando la normativa urbanistica con uno scopo diverso da quello di procurare consapevolmente un vantaggio patrimoniale altrui, bensì con l'obiettivo culturale di dotare la città di un nuovo teatro).
In tema di falso ideologico in atto pubblico, l'articolo 479 cod. pen. va interpretato nel senso che se il p.u., chiamato ad esprimere un giudizio, è libero anche nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività è assolutamente discrezionale e, come tale, il documento che lo rappresenta non è destinato a provare la verità di alcun fatto. Diversamente se l'atto da compiere fa riferimento implicito a previsioni normative, che dettano criteri di valutazione, si è in presenza di quella che, in sede amministrativa, si denomina discrezionalità tecnica, la quale vincola la valutazione ad una verifica. In tal caso il p.u. esprime pur sempre un giudizio, ma l'atto potrà essere obiettivamente falso se il giudizio di conformità, non sarà rispondente ai parametri cui il giudizio stesso è implicitamente vincolato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/1999, n. 14283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14283 |
| Data del deposito : | 17 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dr. Guido IETTI Presidente del 17/11/1999
1. Dr. Carlo COGNETTI Consigliere SENTENZA
2 " Renato CALABRESE " N. 1988
3 " ZI CICCHETTI " REGISTRO GENERALE
4 " Mario ROTELLA " N. 44499/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento a carico di 1) PI DI, n. 12.9.47 Molfetta;
2) NI DI DA, n. 23.8.49 Torino;
3) RO Domenico, n. 24.8.50 BA;
4) RA AN, n. 22.9.27 BA;
5) RO Michelangelo, n. 29.7.38 a BA;
6) VI TO, n. 26.11.40 a Grumo Appula, sui ricorsi proposti da P.G. c/o C. A. BA, e da PI DI e NI ER DA
avverso sentenza 1.6.98 della Corte Appello BA;
- udita la relazione del Consigliere Dott. M. ROTELLA;
- udita la richiesta del p.m., in persona del s.P.G., Dr. M. FRATICELLI, di annullamento con rinvio in relazione ai capi F e G e rigetto dei ricorsi degl'imputati;
- uditi i difensori Avv. PACCIONE per TO, LEMME e F.P. SISTO per TE e RO, e SISTO in sost. avv. LO RUSSO per IS, CASTELLANETA per VI, che hanno chiesto tutti il rigetto del ricorso del P.G. e PACCIONE l'accoglimento del ricorso per TO;
in fatto
1 - Il 10.4 ed il 29.5.92, i vigili urbani di BA accertavano che in centro città all'interno della Caserma Rossani, area demaniale indisponibile, erano state realizzate piattaforme e altre costruzioni in calcestruzzo (poi le si accerterà armate d'acciaio), per impiantarvi tensostrutture di metallo (per tende). I lavori erano eseguiti senza concessione edilizia comunale, e già senza concessione dello Stato, perché il Ministero delle Finanze, nel novembre precedente, dopo l'incendio del teatro Petruzzelli (27.10.91) aveva solo concesso in uso, all'Ente Artistitico Teatro Petruzzelli, porzione della caserma, per sei mesi, e comunque non oltre il tempo necessario per lo svolgimento del programma artistico della stagione. Committente delle opere risultava DI TO, presidente dell'Ente che, in tale veste, dopo il primo sopralluogo chiedeva autorizzazione ad installare tensostrutture e opere accessorie, proponendosi l'attuazione, attraverso la s.r.l. COFIMM, del progetto 'Citta' di Federicò per l'impianto di un teatro provvisorio del costo di ca. 5 miliardi di lire. Dopo il secondo sopralluogo TO presentata altra istanza corredata di progetti dell'ing. RO, ma in effetti intestati alla LIVE, la società fornitrice delle tensostrutture.
L'8.6.92 il Comune ordinava la sospensione dei lavori, che invece proseguivano, anche con la demolizione di talun fabbricato preesistente. Ma, il 2 settembre, previi pareri degli organi tecnici, rilasciava una concessione temporanea (in sanatoria) ed il 29 l'autorizzazione provvisoria ad una variante in corso d'opera (installazione di cisterna seminterrata e consolidamento del muro di cinta), provvedimenti in quanto provvisori non previsti dalla legge. All'uopo il Comune imponeva una cauzione di mezzo miliardo, a mezzo polizza assicurativa, per la demolizione a richiesta, applicando una sanzione di L 2.000.000 al contravventore.
Il 1^ ottobre, la sezione vigilanza edilizia del Comune elevava verbale di contravvenzione per realizzazioni (demolizione di un fabbricato, chiusura della tenda con mattoni forati, realizzazione di una gradinata, etc.) in difformità rispetto a quanto autorizzato in via provvisoria, per cui era emesso (il 9) altro ordine di sospensione, ma i lavori proseguivano ancora in novembre. Finalmente il 7.1.93 il Sindaco dichiarava caducata la concessione del 2.9.92. Circa questi fatti la Procura intanto indagini, ordinando il 16.11.92 il sequestro del cantiere. Il 28.6.94, il G.I.P. disponeva giudizio a carico di vari imputati, tra cui i due ricorrenti e gli altri contro cui ricorre il P.G.
Con sentenza 22.10.96, il Tribunale di BA (per quanto interessa) ha dichiarato responsabili: (capo A) PI DI (il committente, poi titolare di concessione edilizia temporanea 2.9.92, e successiva autorizzazione 29.9.92), NI ER DA (responsabile della LIVE che aveva fornito le tensostrutture), nonché CA ON (imprenditore edile e RO Raffaele, progettista e direttore lavori), in concorso e continuativamente sino al 16.11.92, del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. CP e 20 lett. b, L. 47/85 e s. m., per costruzioni edilizie abusive, iniziate su suolo di Amministrazione Demaniale - patrimonio indisponibile dello Stato, all'interno della Caserma Rossani di BA, proseguite nonostante ordine di sospensione dell'8.6.92 senza valida concessione - autorizzazione, per illiceità dei provvedimenti comunali del 2.9. e 29.9.92, e comunque in totale difformità dai medesimi, ed infine nonostante ordine di sospensione notificato il 12.10.92 (in particolare: tensostruttura modulare in ferro di m. 46 x 86, adibita a teatro e fissata su piattaforma di cemento armato di m. 54 x 94, alta m 0,60 ed attraversata da canalizzazioni e impianti - luce, antincendio, idrico, smaltimento acque -, con strutture portanti di palcoscenico, corridoio per orchestra in cemento armato, e strutture accessorie di notevole dimensione, per lo più in massetto di calcestruzzo); (B) PI, del reato di cui all'art. 635 cpv. CP, per aver distrutto un locale demaniale in muratura per edificare una della opere di cui al capo precedente;
(G) PI, RO (assessore comunale all'urbanistica e presidente della commissione edilizia), RO (direttore del settore concessioni edilizie dell'ufficio tecnico), RA (dirigente dello stesso U.T.C.) VI (direttore della ripartizione urbanistica), del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 117, 323 cpv. CP perché, concorrendo ad indurre in errore la P.A. circa l'effettiva entità e natura delle opere in corso di realizzazione (manufatti in gran parte fissi e stabilmente incorporati al suolo, non destinati al soddisfacimento di esigenze temporanee e quindi rimovibili in breve tempo, capaci di mutare l'aspetto e l'assetto del territorio), i primi quattro abusavano del loro ufficio, al fine di procurare all'Ente Artistico Teatro di BA ed a TO un ingiusto vantaggio patrimoniale, con il rilascio delle illecite concessione del 2.9.92 ed autorizzazione, in data 29.9.92 temporanee, entrambe relative alla realizzazione del complesso insediamento edilizio denominato "Città di Federico": in particolare RO formulava pareri e relazioni favorevoli, che erano presupposto necessario dei provvedimenti, che TE, RO e TU (in relazione a quella del 2.9.92 per convalidarne la legittimità) firmavano e vistavano e IS firmava e rilasciava, nonostante la loro illegittimità ed illiceità sotto diversi aspetti (natura fissa non rimovibile, definitiva e non temporanea delle opere, assenza di impegno di TO a rimuoverle 'entro sei mesì, come stabilito dalla Giunta l'8.6.92; mancata previsione legislativa della cd. concessione temporanea, rilasciata in zona vincolata dal P.R.G. al verde urbano e di quartiere, e comunque in via transitoria, senza essere preceduta da piani particolareggiati, e adottata in violazione art. 3 L. 1357/55 e art.41 ter L. 1150/42, e senza che TO avesse pagato oneri di urbanizzazione;
assenza della specifica concessione, permessa dal Ministro, e rilasciata dall'intendente di Finanza, relativa a costruzioni in area demaniale di cui agli artt. 31/3 L. 1150/42, 9 u.c. e 15/13 L. 10/77, essendo TO privo del requisito soggettivo di godimento, per legittima detenzione dell'area demaniale, secondo art. 412 L. 10/77, e non avendo mai prodotto fideiussione necessaria per utilizzo temporaneo del bene, che non gli era mai stato consegnato dall'U.T.E., e perciò detentore senza titolo del suolo all'interno della caserma); (F) RA (nella qualità predetta), del reato di cui all'art. 479 e 1 n. 2 CP per falsa attestazione apposta il 13.7.92 in calce a relazione tecnica della s.r.l. LIVE - ing. R. PA, per consentire la commissione del reato sub G, che le opere in corso erano costituite da strutture mobili (nonostante l'evidenza contraria).
La Corte d'Appello di BA, con la sentenza impugnata, ha:
dichiarato estinto il reato sub A, per prescrizione e confermato le statuizioni civili in favore del Ministero delle Finanze, e del Comune (solo TO) ex art. 578 CPP;
determinato la pena per TO per il reato sub B in m. 2 di reclusione;
assolto TE dal reato sub F, perché il fatto non sussiste e TO, IS, RO e TU e TE dal reato sub G, perché il fatto non costituisce reato.
La sentenza motiva circa il capo A che, ferma la prova di responsabilità a stregua di quanto ritenuto dal tribunale, circa l'abusività delle costruzioni, poste in essere già prima dell'ordine di sospensione, e per le quali non era stato proposto appello, i capi civili vanno confermati, quanto a TO e a NI, che aveva provveduto alla fornitura ed al montaggio delle tensostrutture, ed era stato consulente di TO. Circa il capo B, pacifica la demolizione e l'alterazione dei luoghi, la conferma a carico di TO è motivata sul piano dell'elemento psicologico, anche in relazione al susseguirsi degli avvenimenti e dei progetti di RO (non ricorrente) da lui controfirmati, posti in essere per rimediare al guasto ormai commesso. Circa il capo F, la Corte rileva che TE ha espresso un giudizio in relazione alla documentazione sottoposta al suo esame e non ha dato conto di alcuna attività svolta personalmente. Circa il capo G, alla luce della novella sopravvenuta dell'art. 323 CP, la sentenza motiva che obiettivamente vi è prova di un abuso, in quanto i provvedimenti sono illegittimi per violazione di legge, ma non del dolo (IS, in particolare, voleva che la città fosse provvisoriamente dotata di un teatro), rimarcato nella norma dall'avverbio intenzionalmente, significativo del fine di procurare un vantaggio patrimoniale a TO, perché sussistono elementi in senso contrario (insussistenza di rapporti con TO, in particolare dei funzionari, lungaggini del procedimento, imposizione a TO dell'assunzione per iscritto dell'obbligo di rimuovere a proprie spese le opere realizzate a semplice richiesta dell'autorità, e di una polizza fideiussoria per mezzo miliardo di lire a garanzia dell'adempimento).
2 - Il ricorso per TO denuncia: 1^ violazione dell'art. 578 CPP, e art. 22/3 L. 47/85 e mancanza assoluta di motivazione. Il
tribunale (pg. 493) aveva condannato il ricorrente per danni cagionati dal mancato rispetto dell'assetto ordinato del territorio:
la lesione arrecata dalla violazione dell'ordine di sospensione è diversa dal pregiudizio proveniente dalla realizzazione di opera totalmente abusiva, perché realizzata grazie a provvedimenti illeciti, cosicché tutte le difformità contestate in imputazione dovevano ritenersi estinte a seguito del rilascio della sanatoria (cfr. art. 22/3 L. 47/85), provvedimento che non doveva considerarsi illegittimo. Ma sul punto la sentenza, che si riferisce solo a quanto fatto in precedenza non si pronuncia. Infine trascura la doglianza relativa alla liquidazione del danno. Il Tribunale aveva liquidato equitativamente l'importo di L 50 milioni, per presunto danno morale, rigettando espressamente la richiesta di liquidazione dei danni materiali subiti dal Comune per l'eventuale demolizione a sue cure delle opere abusive, nonostante la costituzione di p.c. riguardasse le sole presunte difformità dei lavori eseguiti da quelli autorizzati. Le doglianze al riguardo risultano trascurate. Analogamente quanto al danno da risarcire al Ministero delle Finanze, mentre la demolizione degli spogliatoi (v. motivo seguente), oggetto dell'imputazione di danneggiamento non è imputabile a TO, la distruzione del campo sportivo (su cui è stata costruita la piattaforma di cemento) presupponeva e presuppone l'illiceità della concessione edilizia del 2.9.92, di cui la sentenza non parla;
2^ - violazione art. 635 CP - vizio di motivazione, perché è stata ritenuta la responsabilità di TO in relazione alla demolizione dello spogliatoio, nonostante nessuno riferisca tale demolizione, ad una sua scelta o manifestazione di volontà. Al riguardo è formulata un'illazione, del momento che le tavole originarie e l'allegata relazione illustrativa dell'intervento edilizio prevedevano espressamente la ristrutturazione non la demolizione del manufatto, ed insomma l'imputato avrebbe dovuto essere prosciolto quantomeno per difetto dell'elemento psicologico del reato, mentre all'epoca della relazione dell'ing. RO dell'1.10.92, lo spogliatoio già non v'era più, come risulta inequivocabilmente da verbale di sopralluogo e rapporto informativo dei VV.UU. del 23.9.92 (prodotto in udienza, perché crollato a seguito dei lavori eseguiti dall'impresa Fiorino);
3^ - violazione art. 535 CPP, per la condanna al pagamento delle spese processuali, perché in contrasto con la norma, la C.A. ha unicamente confermato la condanna relativa al capo B. Con il ricorso per NI, i difensori denunciano vizio di motivazione, perché la sentenza rinvia alla decisione del Tribunale, mentre trascura che la LIVE ha solo fornito le tensostrutture (peraltro destinate ad un uso temporaneo, già usate a Torino e Brescia, e comunque facilmente smontabili), ma sono state le imprese costruttrici ad utilizzarle. NI inviò i suoi addetti sul posto, proprio perché era previsto che i lavori necessari per il montaggio dovevano essere concordati con la società venditrice. Ma costoro non furono mai incriminati, e non si dimostra che lui stesso fosse a conoscenza della difformità delle opere realizzate da altri all'interno della caserma, visto che non gli competeva di occuparsi della richiesta di concessione edilizia.
Il ricorso del P.G. denuncia: 1^ - violazione art. 323 CP - mancanza di motivazione in relazione al capo G (circa TE, TU e RO, limitatamente agli atti relativi alla concessione del 2.9.92, a stregua della sentenza di 1^ grado).
Rileva che la locuzione 'intenzionalmente' usata dal legislatore in relazione al reato di evento, è superflua e tutt'al più rafforzativa del dolo generico, per escludere la punibilità a titolo di dolo eventuale del p.u.. Pertanto la sentenza vanamente mira a dimostrare che il conseguimento dell'ingiusto vantaggio patrimoniale è uno scopo intermedio, mentre lo scopo finale degl'imputati sarebbe, invece, 'lecito socialmente e culturalmente rilevante'. Con ciò si è confuso il motivo, che concerne la sfera morale, con il dolo, che concerne quella della rappresentazione e volizione dell'evento (il ricorso passa comunque a valutare la coerenza della motivazione in relazione al principio proposto, e la esclude rilevando che, accanto agli elementi su cui si fonda il convincimento, se ne sono trascurati altri che, come ritenuto dal Tribunale, conducono a prova di responsabilità degl'imputati). 2^ - violazione di legge, vizio di motivazione in relazione al capo F. La convalida della relazione tecnica della LIVE è significativa dell'atteggiamento di copertura assicurata dagli organi preposti alla vigilanza a TO, dal momento che la sentenza esclude la mobilità della struttura, ma non ne tiene conto in sede di disamina del fatto di cui all'art. 323 CP. Ma, come rilevato dal Tribunale, il falso non afferiva ad un giudizio, bensì alla descrizione stessa della struttura complessiva nelle sue caratteristiche tecniche e costruttive, rispetto alle quali la certificazione di mobilità costituiva una mera conseguenza. Difatti TE, prima dell'attestazione, ha specificato che 'le precisazioni tecniche' esposte nella relazione erano da confermare evidentemente sulla scorta di risultanze già acquisite all'ufficio, vistocché non eseguì il sopralluogo. E il 13.7.92 erano già pervenuti sia i rapporti informativi della vigilanza tecnica, sia l'ordinanza dell'8.6.92, emessa proprio in relazione a quelle opere fisse che, per sè, escludevano il loro carattere mobile. in diritto
1 - Il primo motivo di ricorso per TO è parzialmente fondato.
La sentenza impugnata ha risposto ai motivi d'appello proposti dall'imputato in relazione al reato sub A, in parte in sede di conferma degli effetti civili, rilevando che molte delle opere abusive erano compiute prima dei provvedimenti del settembre '92, e in altra parte (pag. 57) ove circa il reato sub G (e v. anche quanto oltre qui si rileva circa il ricorso del P.G.) tra l'altro dice: "il nostro ordinamento giuridico non prevede l'istituto della concessione edilizia temporanea (e percio' in sanatoria, n.d.s.) e, in presenza di opere effettivamente del tutto precarie e destinate a soddisfare esigenze temporanee (caratteristiche che comunque non ricorrono nell'intervento edilizio de quo, per le ragioni bene evidenziate nella motivazione dell'impugnata sentenza), non occorre il rilascio di alcuna concessione, ma ... una semplice autorizzazione". Il ricorso nulla obietta circa questa motivazione, che si rifà a quella della sentenza di 1^ grado, onde l'affermazione che regge tutto il suo argomentare, e cioè che le opere apprestate sono state sanate dalla ed concessione temporanea, di cui la sentenza ritiene, in ipotesi, non ricorrere già gli estremi di fatto, risulta apodittica.
La sentenza, invece, non ha risposto al motivo V dell'atto d'appello, denominato genericamente 'sul trattamento sanzionatorio', per la parte in cui contesta la liquidazione del danno operata in 1^ grado, a stregua della richiesta del Comune quale p.c. costituita. Fermo quanto stabilito a favore della p.c. Ministero delle Finanze, al riguardo è necessario nuovo esame.
Il secondo motivo è inammissibile perché di merito. Pacifico obiettivamente il danneggiamento, non è possibile stabilire in alternativa in questa sede che TO, committente, non sapesse quanto l'ing. RO, su suo incarico, progettava (e lui stesso sottoscriveva) e sosteneva dopo le contestazione nella relazione al Comune (che, secondo i giudici di merito è stata apprestata prima della demolizione), ne' che le ditte appaltatrici in esecuzione del progetto di costruzione operavano demolizioni e mutamenti dello stato dei luoghi, maggiormente se la prova in questo senso deve essere desunta dagli atti, oltre il tenore della sentenza.
Il terzo motivo è manifestamente infondato. La sentenza, dato il proscioglimento per causa sopravvenuta, dal reato sub A, conferma in via residuale la condanna alle spese relative al procedimento di 1^ grado, e non pronuncia condanna a quelle del procedimento d'appello.
2 - Il ricorso di NI è infondato ed ai limiti della censura di merito. È stata confermata la sua condanna agli effetti civili a favore del Ministero Finanze, per il reato sub A, commesso in concorso con TO (nonché CA, e RO), con il quale concludeva l'affare a sue condizioni. Difatti la prova, secondo entrambe le sentenze di merito, è indotta dall'emergenza che i lavori eseguiti per installare le tensostrutture e che integrano gli estremi di reato, dovevano essere concordati con lui. Gli argomenti più rilevanti, su cui fa leva il giudice di merito sono che l'ing. RO ha, in realtà, firmato il 30.5.92 grafici apprestati dalla LIVE (v. sent. 1^ grado, pg. 121, 1^ cpv.) e che la stessa LIVE, il 6 luglio, si è attivata con il Comune per sostenere, a mezzo dell'ing. PA, la provvisorietà delle strutture (sul punto v. anche circa capo F). In questa luce è stata disattesa la tesi difensiva che, a NI, cui faceva capo la LIVE, non interessassero le modalità di attuazione del progetto ed i rapporti del cliente con il Comune. L'argomento che le tensostrutture si smontavano facilmente è perciò irrilevante. Ed è ovvio che i lavori fossero seguiti da personale specializzato della LIVE e non direttamente, da NI. Tanto è stato ritenuto, e la motivazione risulta compiuta e logica, e perciò incensurabile.
3 - Il primo motivo di ricorso del P.G. è fondato (capo G). La novella dell'art. 323 CP (art. 1 L. 234/97) incrimina di abuso il p.u. che, in violazione di norme di legge o di regolamento (ovvero omettendo di astenersi ...), procura intenzionalmente un vantaggio patrimoniale a sè o ad altri (od un danno), salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.
Il giudice d'appello, riportandosi alla motivazione di 1^ grado, ritiene sussistente l'elemento obiettivo del reato, perché non erano concedibili sanatorie edilizie in contrasto con il P.R.G. e, per di più, le opere, anche ad ammettere la possibilità di concessione provvisoria (per l'assenza di Piano Particolareggiato di Attuazione, nel centro storico, ferma comunque la riserva ad area verde), non erano mobili ma fisse (e cioè implicavano demolizioni e ripristino delle aree, non semplice rimozione), per la loro natura (piattaforme e altre costruzioni in cemento armato, muri, scavi consolidati in cemento, demolizione di manufatti preesistenti, modifica della destinazione di aree, etc.), onde i provvedimenti illegittimi hanno procurato vantaggio patrimoniale a TO, che avrebbe dovuto invece ripristinare immediatamente lo stato dei luoghi.
Ma esclude l'elemento soggettivo, che individua nel cd. dolo intenzionale, perché l'amministratore e i dirigenti del Comune avrebbero avuto, quale scopo finale della loro attività illegittima, non il vantaggio patrimoniale che veniva intanto a conseguire TO, ma l'obiettivo culturale di dotare la città di un teatro provvisorio.
La nozione di dolo intenzionale, quale grado più elevato di dolo diretto, per rimarcarne la massima contrapposizione con quello eventuale (che implica mera accettazione del rischio dell'evento), è stata approfondita in giurisprudenza, in particolare in relazione al tema del tentativo. Le S.U., con sentenza 748 del 25.1.94 (Cassata) hanno stabilito che si ha dolo intenzionale nel caso in cui l'evento è, non solo voluto, ma perseguito come scopo finale dall'agente. Come rileva il, ricorrente, l'art. 323 CP prevede un reato di evento (v. Cass., sez. VI, 20.5.98, Urso, CED rv. 211729; la locuzione di comodo designa un evento concreto di danno e non di mero pericolo). Ma l'adozione nella lettera dell'avverbio 'intenzionalmentè non è pleonastica (ancorché il lemma non significhi nulla di diverso dalla locuzione adottata nella regola generale di cui all'art. 43 CP: 'il delitto e' doloso o secondo l'intenzione ...') perché la norma prevede una condotta vincolata, la quale per sè implica già un disvalore extrapenale. Di qui la necessità di stabilire, in sede penate, il quid pluris necessario per individuare il dolo. E il legislatore, modificando il verbo 'procurà con l'avverbio 'intenzionalmente', incrimina il p.u. che viola norme poste a presidio della sua attività (onde si esclude il rilievo del mero vizio di merito), solo se lo fa per procurare a sè od altri il vantaggio patrimoniale. Per questa ragione è, da( punto di vista della ratio e del sistema, esclusa la ravvisabilità dell'elemento soggettivo in presenza di dolo eventuale (sul punto la giurisprudenza è pacifica), e cioè di provata divergenza tra rappresentazione ed intenzione, perché in tal caso quest'ultima non è diretta all'evento (che si dice meramente 'non disvoluto'). Ma, proprio perciò, il dolo del reato di cui all'art. 323 CP sussiste anche quando l'evento procurato è il mezzo che il p.u. si raffigura e vuole per realizzare uno scopo ulteriore. Anzi, quando questo scopo non può essere conseguito senza cagionare l'evento patrimoniale, la sua emergenza quale movente serve a dimostrare l'intenzione di procurarlo.
E, invero, la giurisprudenza ha già stabilito che se il p.u. procura vantaggio patrimoniale al privato per uno scopo ulteriore in sè lecito, che però le norme violate non hanno di mira, risponde del reato (cfr.: in genere sul punto della strumentalità dell'obiettivo patrimoniale, la precisazione incidentale in Cass., sez. I, sentenza n. 3271 del 1996, Giannetta ed altro, CED rv. 204188 e, nella materia in discorso cass., sez. VI, 22.9.98, P.G. in proc. Verrati e a., CED 211586, circa il caso della delibera comunale di approvazione di una convenzione con un privato, cui l'ente territoriale consentiva la costruzione di un edificio in ispregio alle norme urbanistiche, in cambio della cessione di un'area al comune, da asservire ad uso pubblico. In questa si rimarca che le norme violate non autorizzano la scelta discrezionale di attuare un diverso interesse pubblico, con vantaggio patrimoniale del privato, sacrificando quello disciplinato dalla legge da applicare). In conclusione, L'argomento chiave della motivazione, e cioè che i p.u. si prefiggessero di attuare un interesse culturale della città è adottato contraddittoriamente per la configurazione del dolo, vistocché contribuisce alla sua dimostrazione. Pertanto è necessario un nuovo esame.
2 - È fondato anche il secondo motivo di ricorso del P.G. (capo F).
Nella specie, secondo la stessa sentenza, e come rimarca il ricorrente, all'atto della presentazione del progetto, era già stata realizzata in parte una edificazione abusiva, funzionale al montaggio delle tensostrutture. Inoltre il giudice d'appello ha confermato che il progetto delle Live non rispondeva al vero (v. decisione al riguardo della posizione NI). E intanto prima del parere di TE erano già intervenuti fatti tali da impedire una certificazione di mobilità.
A questo punto risulta avulsa dal contesto motivazionale la parte in cui la sentenza che lo assolve, per insussistenza del fatto, motiva che TE ha meramente espresso un giudizio in relazione alla documentazione della LIVE sottoposta al suo esame, ma non ha dato conto di alcuna attività di diretto accertamento. Peraltro è vero che questa corte è costante nel ribadire che il falso ideologico in atto pubblico (art. 479 CP) è escluso in relazione alle mere manifestazioni di giudizio. Ma ha anche precisato che il falso può sussistere in relazione all'adozione dei criteri (parametri legali e indici) che consentono di formularlo, quando essi siano difformi da quelli prescritti (cass. sez. V, ud. 14.5,99, sent. n. 1101, Grasso ed altri).
Difatti, ai fini dell'art. 479 CPP, se il p.u., che esprime un giudizio, è libero anche nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività è assolutamente discrezionale e, come tale, il documento che lo rappresenta non è destinato a provare la verit di alcun fatto. Ma se l'atto fa riferimento implicito a previsioni normative, che dettano criteri di valutazione, si è in presenza di quella che, in sede amministrativa, si denomina discrezionalità tecnica, che cioè vincola la valutazione ad una verifica. In sua attuazione il p.u. esprime bensì un giudizio, ma l'atto può essere obiettivamente falso se il giudizio, che è di conformità, non risponde ai parametri cui è implicitamente vincolato. E, poiché nella specie si tratta di un parere squisitamente tecnico, si è per definizione in presenza di un giudizio di conformità.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d'Appello di BA, limitatamente ai reati di cui ai capi F e G, ed alla condanna di TO DI al risarcimento del danno alla p.c. Comune di BA, in relazione al capo A. Rigetta nel resto il ricorso di TO DI, e rigetta il ricorso di NI ER DA, che condanna al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 1999.
Depositato in cancelleria il 17 dicembre 1999