Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/1997, n. 1397
CASS
Sentenza 10 dicembre 1997

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di impugnazioni, non viola l'obbligo di conformarsi al cd. giudicato interno il giudice di merito che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'affermazione di responsabilità dell'imputato sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello censurato in sede di legittimità. Ed invero, eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio o dei vizi segnalati, e non quindi come dati che si impongono per la decisione a lui demandata; inoltre non vi è dubbio che, a seguito di una pronuncia di annullamento per difetto di motivazione mediante l'indicazione dei punti specifici di carenza o di contraddittorietà, il potere del giudice di rinvio non può limitarsi all'esame dei singoli punti specificati, come se fossero isolati dal restante materiale probatorio, ma è tenuto a compiere anche eventuali altri atti istruttori sui cui risultati deve basare la decisione, fornendone la giustificazione nella sentenza.

L'omesso o inesatto adempimento delle formalità relative al sequestro di polizia giudiziaria non incide sulla legittimità dell'atto. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto del tutto irrilevante la inesistenza del verbale di sequestro di armi, il cui contenuto era rifluito nel verbale di arresto degli imputati, ed ha enunciato il principio di cui in massima).

Commentario1

  • 1Sentenza Knox: DNA, prova scientifica, omissioni e discutibili strategie investigative (Cass. 36080/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 novembre 2020

    In tema di indagini genetiche, l'analisi comparativa del DNA svolta in violazione delle regole procedurali prescritte dai Protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e conservazione dei supporti da esaminare, nonchè di ripetizione delle analisi, comporta che gli esiti di "compatibilità" del profilo genetico comparato non abbiano il carattere di certezza necessario per conferire loro una valenza indiziante, costituendo essi un mero dato processuale, privo di autonoma capacità dimostrativa e suscettibile di apprezzamento solo in chiave di eventuale conferma di altri elementi probatori. Il processo penale è, costituzionalmente, proteso all'accertamento della verità …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/1997, n. 1397
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1397
Data del deposito : 10 dicembre 1997

Testo completo