Sentenza 10 dicembre 1997
Massime • 2
In tema di impugnazioni, non viola l'obbligo di conformarsi al cd. giudicato interno il giudice di merito che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'affermazione di responsabilità dell'imputato sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello censurato in sede di legittimità. Ed invero, eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio o dei vizi segnalati, e non quindi come dati che si impongono per la decisione a lui demandata; inoltre non vi è dubbio che, a seguito di una pronuncia di annullamento per difetto di motivazione mediante l'indicazione dei punti specifici di carenza o di contraddittorietà, il potere del giudice di rinvio non può limitarsi all'esame dei singoli punti specificati, come se fossero isolati dal restante materiale probatorio, ma è tenuto a compiere anche eventuali altri atti istruttori sui cui risultati deve basare la decisione, fornendone la giustificazione nella sentenza.
L'omesso o inesatto adempimento delle formalità relative al sequestro di polizia giudiziaria non incide sulla legittimità dell'atto. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto del tutto irrilevante la inesistenza del verbale di sequestro di armi, il cui contenuto era rifluito nel verbale di arresto degli imputati, ed ha enunciato il principio di cui in massima).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Knox: DNA, prova scientifica, omissioni e discutibili strategie investigative (Cass. 36080/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 novembre 2020
In tema di indagini genetiche, l'analisi comparativa del DNA svolta in violazione delle regole procedurali prescritte dai Protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e conservazione dei supporti da esaminare, nonchè di ripetizione delle analisi, comporta che gli esiti di "compatibilità" del profilo genetico comparato non abbiano il carattere di certezza necessario per conferire loro una valenza indiziante, costituendo essi un mero dato processuale, privo di autonoma capacità dimostrativa e suscettibile di apprezzamento solo in chiave di eventuale conferma di altri elementi probatori. Il processo penale è, costituzionalmente, proteso all'accertamento della verità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/1997, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 10.12.1997
1.Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2.Dott. CHIEFFI SEVERO " N. 1797
3.Dott. SANTACROCE GIORGIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 34894/1997
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) AC IO n. il 06.11.1959
2) PI NN n. il 11.12.1961
3) RA EL n. il 26.05.1963
avverso sentenza del 08.04.1997 C. ASS. APP. di CATANIA visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO
Udito il Pubblico Ministero in persona della Dott.ssa Elena Paciotti che ha concluso per il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Uditi i difensori Avv.ti: TRANTINO Vincenzo e RADICE Armando per TE VA;
RUSSO AN per AC IO;
NO AG AN per RA AN, che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con sentenza del 26 ottobre 1995, la Corte di cassazione annullava i capi della sentenza emessa il 14 dicembre 1994 dalla corte di assise di appello di Catania - sezione seconda relativi alle condanne inflitte a AC IO e PI VA in ordine ai reati di omicidio in danno di UD AN e ET GI e di tentato omicidio in danno di OP VA, nonché ai connessi reati di detenzione, porto e ricettazione delle armi usate nell'episodio, avvenuto il 22 agosto 1990 all'interno di una macelleria sita nel quartiere Canalicchio di Catania.
La decisione di annullamento scaturiva dalla discrepanza ("ambivalenza") tra le versioni fornite dai due collaboratori di giustizia, IA e SC, circa la partecipazione degli imputati al grave episodio criminoso e le sue modalità esecutive. In particolare, la motivazione relativa alla convalida reciproca tra le due confessioni-chiamate in correità appariva carente, non essendo stato trovato alcun riscontro esterno ad esse, ma essendo emerse, al contrario, stridenti contraddizioni tra le dichiarazioni rese e alcuni dati balistici e medico-legali che meritavano un maggiore approfondimento in linea logica (come il rinvenimento della pistola Astra 80 nello stabile di via Furlone dove furono arrestati il CE e il ER e il numero dei partecipanti e degli sparatori all'azione delittuosa). Peraltro, essendo stato accertato che nei riguardi del AC c'erano dei motivi di rancore da parte dei due pentiti, occorreva superare il dubbio sulla loro credibilità, motivando perché, ciò malgrado, le dichiarazioni dei chiamanti fossero comunque attendibili.
Secondo la Suprema Corte, la posizione processuale del AC era quella che aveva bisogno di un maggior approfondimento sul piano probatorio, mancando qualsiasi riscontro esterno sul suo coinvolgimento come mandante nell'impresa delittuosa de qua, sia perché il rinvenimento della pistola Astra 80 riguardava esclusivamente gli imputati CE e ER, sia perché non era stata fornita alcuna ragionevole spiegazione circa l'affermazione proveniente dai due collaboratori che a sparare all'interno della macelleria fosse stata una sola persona (da non identificarsì sicuramente nel AC che non faceva parte del commando omicida), sia ancora perché andava in ogni caso ridimensionata la valenza probatoria della testimonianza della moglie del SC, SS, alla quale la sentenza impugnata ricollegava invece un'Importanza decisiva" nell'identificare il AC come l'interlocutore dello IA. La donna, riferendo di essere stata presente quando lo IA, servendosi di una radio-ricettrasmittente, manteneva i contatti dall'interno dell'abitazione del SC con i membri del commando operanti "sul terreno", aveva fornito la prova della sicura, attiva partecipazione dello IA all'operazione, ma non aveva dimostrato affatto che all'altro capo della comunicazione radio ci fosse il AC, come aveva invece affermato il collaboratore, anche perché il AC, non facendo parte del commando dei killers, doveva trovarsi necessariamente in un "terzo posto".
La Corte segnalava, da ultimo, la inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla possibile asserita conoscenza preventiva da parte del SC di parte almeno del contenuto delle sue dichiarazioni, stante la ragionevole possibilità che i particolari forniti da tale collaboratore fossero già venuti aliunde a sua conoscenza, non rappresentando affatto un quid novi rispetto alle risultanze fattuali già raccolte e in atti. II. Con sentenza dell'8 aprile 1997, la corte di assise di appello di Catania - sezione prima, in sede di giudizio di rinvio, confermava la condanna all'ergastolo inflitta al AC e al CE per i capi di imputazione annullati dalla corte di assise di Catania il 24 luglio 1993, confermando altresì la condanna per gli stessi reati a RA AN, al quale con ordinanza del 16 marzo 1996 aveva riconosciuto l'effetto estensivo della pronuncia di annullamento della Suprema Corte, in aderenza alla previsione dell'art. 627 comma 5 c.p.p., essendo i motivi di annullamento comuni a quelli del AC e del CE, concorrenti negli stessi reati. Sulla falsariga tracciata dalla sentenza di annullamento, i giudici del rinvio escludevano innanzitutto una "possibile conoscenza preventiva del SC del contenuto delle sue dichiarazioni", essendo stato proprio il SC a consentire il sequestro della pistola Astra 80 e l'arresto del ER e del CE, precisando che le armi di cui costoro erano in possesso potevano essere state usate nel duplice omicidio UD-ET. Concordavano inoltre sulla possibile presenza di una seconda persona all'interno della macelleria teatro dell'azione criminosa, oltre al TI armato di due revolver calibro 38, osservando che il riferimento a una sola persona fatto dallo IA non era di per sè sufficiente a screditare i due collaboranti, sia perché costoro non avevano preso parte all'esecuzione materiale dell'operazione che era stata loro riferita da altri, sia perché i testi SO e ER avevano fornito una ricostruzione delle modalità esecutive dell'episodio che prevedeva la presenza iniziale di una sola persona nel locale, seguita verosimilmente dall'intervento di una seconda persona dopo un breve lasso di tempo.
Quanto ai riscontri esterni relativi alla dinamica dell'omicidio, i giudici del rinvio indicavano, a conforto delle affermazioni dei due collaboranti, tre circostanze accertate come corrispondenti al vero: la prima, riferita dal SC, era che TI IN (lo sparatore), nell'inseguire il UD, si lanciò attraverso una finestra infrangendo il vetro e tagliandosi in varie parti del corpo- la seconda, riferita da entrambi, atteneva al ritrovamento della Fiat Uno di color bianco abbandonata sul luogo del delitto dopo aver urtato contro un albero;
la terza, infine, indicata dallo IA, si riferiva al fatto che il TI, al momento dell'irruzione nella macelleria, impugnava due revolver calibro 38, come era emerso dall'esito delle disposte perizie balistiche. Due di queste circostanze, la prima e la terza, non erano mai state rese note dai mezzi di informazione e quindi potevano essere conosciute soltanto da chi aveva effettivamente sparato, informandone poi i due collaboranti.
Secondo la corte territoriale, infine, gli elementi probatori raccolti escludevano l'esistenza di sentimenti di odio e di rancore dello IA nei confronti del AC e del CE, sia perché era stato proprio lo IA a scagionare il CE dall'omicidio di RE PP, sia perché lo stesso IA aveva dichiarato categoricamente che all'epoca dell'arresto era in rapporti di amicizia col AC. Comunque, avvertiva la corte di merito, "anche a voler dare poco credito a questa osservazione... ed a voler pensare che motivi di astio vi fossero, ingenerati dal generico e non accertato sospetto che proprio il AC potesse aver provocato la perquisizione a casa dello IA, va sottolineato che comunque doveva trattarsi di sentimenti non manifestati e non manifesti e che i due in ogni caso fin quando facevano parte dello stesso gruppo dovevano necessariamente lavorare insieme ".
Scendendo più da vicino all'esame delle singole posizioni, i giudici del rinvio escludevano l'esistenza di una ambivalenza delle dichiarazioni dei due collaboranti in relazione al concorso del AC nel duplice omicidio, sottolineando come sia lo IA che il SC avevano sempre ribadito l'estraneità di questi all'esecuzione materiale dell'operazione. Secondo i giudici, pur mancando un vero e proprio riscontro esterno in ordine alla partecipazione del AC al duplice omicidio, vi era però un riscontro "logico... di una imponenza tale da soddisfare le coscienze più tormentate": e che era dato dalla necessità di inquadrare l'episodio nella riesplosa guerra di mafia tra i due gruppi del CA e del UD, col dichiarato scopo di vendicare l'uccisione di AC NI, fratello dell'imputato, il quale era il "capo" di una delle squadre in cui il clan CA era suddiviso e che in precedenza era stata guidata proprio da AC NI.
La partecipazione del AC all'omicidio come mandante risultava anche dalle dichiarazioni rese dal collaborante VI AN il 2 maggio 1995 dinanzi alla corte di assise di Catania nel procedimento penale per lo stesso omicidio
contro
TI e SC ed acquisite nel giudizio di rinvio, su richiesta del procuratore generale. Nella stessa occasione il VI aveva indicato tra gli altri organizzatori dell'agguato anche il CE, al quale aveva assegnato insieme col ER il ruolo di esecutore materiale, spiegando di aver appreso i nomi dei mandanti e degli esecutori del duplice omicidio dopo la sua scarcerazione da fonti diverse e in tempi diversi (e, in particolare, da CA TO e da AN RT), in linea con le dichiarazioni di accusa del SC e dello IA. Nessuna contraddizione inoltre veniva ravvisata tra le dichiarazioni dei due collaboranti in ordine alla presenza del CE sul luogo dell'agguato, così come nessuna insinuazione era lecito avanzare in ordine alle modalità di rinvenimento della pistola Astra e al ritenuto sicuro collegamento tra il CE e l'appartamento di via Fullone in cui l'arma era stata trovata. Nel ricostruire la vicenda, il giudice del rinvio spiegava perché l'arma non venne ritrovata lo stesso giorno in cui si procedette all'arresto del CE e del ER nello stabile di via Fullone, sia pure in due appartamenti diversi, e fu necessario procedere il giorno dopo ad una più accurata perquisizione dell'appartamento occupato dalla PI (vicina di casa del CE) in cui si era rifugiato il ER per sfuggire all'arresto e nascondere l'arma. "La perquisizione operata nell'immediatezza dei fatti - precisavano i giudici - subito dopo le concitate fasi dell'arresto di ER (mentre CE a sua volta veniva tratto in arresto nella sua abitazione), mirava soprattutto alla ricerca di eventuali altre persone... ", per cui "non può destare stupore il fatto che in quel frangente le armi, nascoste tra tante cianfrusaglie, non siano state trovate", ma furono trovate l'indomani, presente la PI, per sua stessa asserzione.
III. Avverso la sentenza della corte di assise di appello di Catania hanno proposto ricorso per cassazione i tre imputati, a mezzo dei loro difensori di fiducia, proponendo i motivi di ricorso qui appresso indicati.
A) Il AC denuncia, tramite l'avv. AN SS, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sua ritenuta responsabilità nel duplice omicidio del UD e del ET, lamentando che la corte territoriale avesse disatteso le indicazioni della Corte di cassazione sul punto del contrasto che era stata sollecitata a chiarire sul piano logico, con la conseguenza di esasperare la illogicità delle argomentazioni contenute nella sentenza annullata. La nuova motivazione non soltanto appariva disancorata dalle risultanze processuali offrendo una propria ipotesi ricostruttiva dell'accaduto, ma continuava ad evidenziare ulteriormente il contrasto tra le dichiarazioni dei collaboranti e la realtà effettuale, sia per quanto riguarda l'individuazione dei riscontri esterni (che tali non potevano essere considerati e che, in ogni caso, apparivano tutt'altro che rassicuranti sul piano probatorio ed adeguati su quello motivazionale), sia con riferimento agli accertati motivi di rancore nutriti dai collaboranti nei suoi confronti.
Il AC ravvisava, in particolare, una macroscopica contraddizione in ordine al sequestro della pistola Astra, osservando, da un lato, che il SC aveva precisato che l'arma era stata usata nell'omicidio UD e, dall'altro, che l'individuazione dell'impiego di quest'arma nell'episodio poteva venire solo dai risultati della perizia balistica. Un'altra contraddizione veniva poi rinvenuta nella affermazione che, pur sussistendo motivi di astio tra il AC e lo IA, essi non avevano tuttavia influito sulla genuinità e sulla spontaneità della accusa formulata, essendo irragionevole "ipotizzare che il capo della squadra [N.d.R. in cui era suddiviso il clan CA] rimanesse estraneo alla progettazione e alla esecuzione di un così eclatante omicidio compiuto proprio dalla sua squadra".
Da ultimo, il ricorrente censurava il "paralogismo esasperante" dei giudici del rinvio i quali, tacendo della testimonianza della SS, moglie del SC, avevano finito per sottrarre al thema decidendum l'apporto di un testimone cui pure era stata attribuita in passato "importanza decisiva", accollando sulle dichiarazioni del solo IA l'effettivo accadimento delle riunioni alle quali il AC avrebbe partecipato, sia per programmare la prosecuzione della guerra con i UD, sia per decidere ed organizzare l'omicidio di AN UD.
B) Il CE, tramite l'avv. Armando Radice, denuncia, sotto il profilo della mancanza e manifesta illogicità della motivazione, i risultati contrastanti cui è pervenuta la sentenza dei giudici di rinvio rispetto alla sentenza annullata, laddove nega l'esistenza di motivi di astio e di rancore tra lui e i due collaboranti, criticando i passaggi operati dalla corte per trovare elementi a conforto della pretesa credibilità dei suoi accusatori. In quest'ottica, il ricorrente denuncia una serie di omissioni compiute dai giudici di merito, che avrebbero mancato di analizzare il contenuto della perizia fonica tra il SC e l'ispettore LI, soffermando la sua attenzione su pretesi elementi di riscontro che, anche se considerati tali, non riguarderebbero la posizione processuale del CE ovvero che, pur potendo riferirsi in una qualche misura ad essa (come l'episodio del ritrovamento della pistola Astra 80), sarebbero stati però acquisiti mediante procedure anomale, segnalate anche nel corso del giudizio di rinvio.
C) Il ER, tramite l'avv. AN Strano Tagliareni, censura, sotto il profilo della mancanza e manifesta illogicità della motivazione, l'assenza di qualsiasi giudizio della corte di merito sulla sua posizione processuale di imputato non ricorrente, cui pure è stato riconosciuto l'effetto estensivo della pronuncia di annullamento della Corte di cassazione. Dopo la dichiarazione di tale effetto - si osserva - nei limiti della sentenza di annullamento e con le differenziazioni derivanti dai diversi motivi di appello, gli imputati sono tutti autonomamente appellanti, con la conseguente possibilità di statuizioni anche diverse per le varie posizioni:
ciò in quanto l'effetto estensivo ha lo scopo di rimettere un imputato nella pienezza delle sue facoltà difensive e non può quindi avere l'effetto, ritenuto nella sentenza di rinvio, di vincolarlo alla posizione di un altro o di altri imputati. Secondo il ER, in particolare, i giudici del rinvio non avrebbero ottemperato a nessuno dei principi fissati dalla Suprema Corte, sottraendosi ai precisi obblighi di motivazione imposti dalla sentenza di annullamento sui vari punti di contrasto emersi e da essa specificamente indicati.
IV. Con atto depositato nella cancelleria di questa Corte il 24 novembre 1997, il ER, sempre tramite l'avv. Strano Taglierini, ha presentato motivi nuovi alla dichiarazione di ricorso dianzi illustrata, chiedendo da un lato che venissero acquisiti al presente giudizio i verbali delle dichiarazioni rese dal collaborante IA LF dinanzi alla corte di assise di Catania il 30 ottobre 1997, a conferma e riprova della sua assenza da Catania il giorno del duplice omicidio, e quindi della sua estraneità ad esso, ed eccependo, in via subordinata, eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 627 comma 5 c.p.p., nella parte in cui non prevede che nei confronti di un imputato che si giova dell'effetto estensivo di un annullamento ed interviene nel giudizio di rinvio, il giudice di rinvio decida con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata. La questione viene posta in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., ipotizzandosi una disparità di trattamento, sul terreno delle garanzie difensive, tra chi interviene nel giudizio di rinvio in seguito ad annullamento del proprio ricorso e chi vi interviene a seguito di effetto estensivo dello stesso annullamento. Data la speciale importanza della questione proposta, il ricorrente sollecitava l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Occorre, preliminarmente, osservare che alcune doglianze sono comuni ai tre imputati, ed attengono, sia pure sotto angolazioni diverse, al mancato rispetto dell'efficacia vincolante del dictum contenuto nella pronuncia di annullamento di questa Corte. La quale, pur formulando una valutazione complessivamente positiva sulla credibilità intrinseca ed estrinseca dei due collaboratori SC e IA, aveva ritenuto di dover ravvisare delle discrepanze tra le due voci accusatorie in ordine sia al numero dei partecipanti morali e materiali all'azione criminosa oggetto del presente giudizio, sia in ordine ad alcune modalità esecutive di essa, mancando dei riscontri esterni atti a fornire la convalida reciproca delle due confessioni chiamate in correità, in relazione alle singole posizioni degli imputati.
Questo essendo il thema decidendum del giudizio di rinvio, è indubbio, come emerge dall'ampia sintesi riportata in narrativa, che la corte di assise di appello di Catania abbia assolto in modo corretto, anche se non rigorosamente puntuale, l'obbligo della motivazione richiestogli, riproducendo e richiamando nella propria decisione gli elementi essenziali della motivazione della Corte rescindente, mostrando non soltanto di aver preso atto delle argomentazioni e della ratio decidendi della sentenza del Supremo Collegio, ma di aver questa fatta propria ragionevolmente, giustificando il proprio convincimento secondo lo schema di motivazione indicato nella sentenza di annullamento. La possibilità di discostarsi in parte dal dictum della Cassazione appare connaturata del resto alla stessa natura dell'investigazione giudiziale da effettuare in sede di giudizio di rinvio ed è riconosciuta dalla stessa giurisprudenza, la quale non ha mancato di rilevare che "se, per l'indole delle questioni deferite al giudice del rinvio, questi non può prescindere da nuove indagini di fatto, è ovvio, che queste, spostando i termini della fattispecie, possono ben importare nuove applicazioni in diritto" (Cass., Sez. I, 25 maggio 1962, Squitieri, in Cass. pen. mass. ann., 1992, p. 1128, m. 2101). Va da sè, infatti, che il giudice di rinvio è libero di determinare il proprio convincimento di merito mediante un'autonoma acquisizione e valutazione di dati probatori anche nuovi concernenti il punto o i punti annullati, ciò rientrando nelle ampie capacità che in punto di prova la legge gli riconosce attraverso il regime della c.d. "istruttoria aperta", alla luce del disposto dell'art. 627 comma 2 c.p.p., il quale conserva al giudice di rinvio tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito di secondo grado, relative ai poteri di indagine, di ricostruzione dei fatti e di valutazione dei dati probatori ai fini della incondizionata formazione del proprio libero apprezzamento, nell'ambito dello specifico o degli specifici capi della sentenza colpiti da annullamento. Sono, appunto, queste facoltà che possono permettere al giudice del rinvio di risolvere in una nuova maniera le stesse questioni di fatto, erroneamente o parzialmente risolte nel pregresso giudizio di merito.
Peraltro, partendo dalla premessa che va riconosciuta alla Suprema Corte la possibilità di controllare, altre che la sfera de jure, anche la sfera de facto (per il sindacato sulla carenza e sul vizio logico della motivazione), la possibilità di un dictum per sua essenza "ipotetico" e suscettibile come tale di essere non puntualmente rispettato dal giudice del rinvio deriva dalla scorta delle acquisizioni rilevabili ex actis nel giudizio di Cassazione. È evidente che, presupponendo il vizio di motivazione originario della sentenza annullata una certa scacchiera di fatti e di dati probatori, nulla esclude che l'ampliamento di tale scacchiera, resa possibile nell'ambito del giudizio di rinvio, muti la correlazione e privi di decisività il punto o i punti che la Cassazione aveva ritenuto decisivi. Ne deriva che, dovendo essere valutati in sede rescissoria i risultati emersi nel nuovo giudizio, il giudice del rinvio può pervenire alle stesse conclusioni della sentenza annullata dalla Cassazione con una diversa motivazione, che a sua volta non sia inconsistente, mancante o contraddittoria.
La possibilità di rispettare in fase rescissoria un dictum anche dai contorni precisi come è certamente quello enunciato nella presente sentenza di annullamento non basta perciò a dimostrare la forza vincolante di esso. E ciò in quanto - come bene è stato affermato da una autorevole dottrina - la posizione che il giudice del rinvio assume è diversa da quella assunta in precedenza dal giudice di Cassazione, perché il primo non perviene alla soluzione della questione di diritto "ascoltando e presupponendo" la questione di fatto, ma "accertandola e ricostruendola". Il giudice del rinvio, insomma, non resta "lettore di storia" (così come era stato il giudice di Cassazione), ma diventa "scrittore di storia", allo stesso modo in cui era stato il giudice del pregresso giudizio di merito. Non viola, dunque, l'obbligo di conformarsi al c.d. giudicato interno il giudice di merito che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente - come in questo caso - all'affermazione di responsabilità degli imputati sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso e in parte arricchito rispetto a quello censurato in sede di legittimità. È pacifico innanzitutto che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio o dei vizi segnalati, e non quindi come dati che si impongono per la decisione a lui demandata. A nulla rileva, perciò, che la nuova sentenza di merito non dedichi una sola parola all'apporto probatorio della SS, che questa stessa Corte aveva già, svalutato, escludendone sul piano logico la decisività ai fini dell'individuazione nel AC dell'interlocutore via radio del SC al momento dell'azione del commando omicida;
ed è altrettanto certo che, a seguito di una pronuncia di annullamento per difetto di motivazione mediante l'indicazione dei punti specifici di carenza o di contraddittorietà, il potere del giudice di rinvio non possa limitarsi all'esame dei singoli punti specificati, come se fossero isolati dal restante materiale probatorio, ma sia tenuto a compiere eventuali altri atti istruttori sui cui risultati deve guardare la decisione, fornendone la giustificazione nella sentenza. Proprio come è avvenuto con le dichiarazioni accusatorie di VI AN, introdotte per la prima volta nel processo e che offrono una conferma estrinseca di importanza decisiva (questa volta sì) agli elementi di prova, vecchi e nuovi, acquisiti.
Nello schema motivazionale della sentenza impugnata, le dichiarazioni del VI rappresentano il fatto investigativo nuovo che ha consentito di combinare la specificità della ratio decidendi dell'annullamento con il canone logico adottato dal giudice del rinvio per osservare il dictum della Corte. La "decisività" che assume il valore di riscontro delle dichiarazioni accusatorie rese del tutto autonomamente da un nuovo collaboratore di giustizia nei confronti delle confessioni-chiamate in correità rese da altri soggetti parimenti qualificati, come il SC e lo IA, è tale, per il loro contenuto e le circostanze di tempo e di luogo in cui sono state acquisite, da spostare inevitabilmente i termini del ragionamento che aveva persuaso la Corte di cassazione della erroneità della precedente pronuncia di merito. Nelle sue dichiarazioni del 2 maggio 1995, rese nel corso di un dibattimento e a distanza di oltre un anno dalla pronuncia di quella sentenza, il VI ha indicato, sia pure de relato, in AC IO, CE VA ("Ceusu") e ER AN coloro che avevano partecipato alla realizzazione del duplice omicidio e del tentato omicidio del OP, precisandone i ruoli (AC, e CE ne erano stati gli organizzatori, ER e lo stesso CE gli esecutori materiali) e facendo i nomi anche degli altri esecutori dell'azione criminosa (IN TI, NI IS e un certo CI), in perfetta sintonia con le costanti dichiarazioni dello IA e del SC. In questo contesto non è senza significato che la corte di merito abbia definito "qualificate" le fonti di informazione del VI, che indica tra i vari propalatori delle rivelazioni anche CA TO, capo indiscusso del clan che decise di riprendere la guerra con i UD.
Per il resto l'iter argomentativo del giudice del rinvio si sviluppa sul metro della specificità della ratio decidendi dell'annullamento. Come quando, chiamato a superare l'evidente contraddizione tra il numero delle armi impiegate (sei) e la circostanza che a sparare dentro la macelleria sarebbe stata - a dire dei due collaboratori e dei testimoni - una sola persona, vengono indicati tre riscontri esterni, tutti attinenti alla dinamica del fatto (la rottura della finestra da parte del TI, il ritrovamento della Fiat Uno bianca, l'irruzione del TI nell'esercizio armato di due revolver calibro 38), che, pur non riguardando il punto specifico del numero del killers penetrati nel locale, per il loro carattere esterno ed indipendente dalle chiamate (trattandosi oltretutto degli esiti di accertamenti tecnici non propalati da mezzi di informazione), costituiscono elementi di sicura verifica della attendibilità complessiva e convergente dei due collaboratori, ad onta di una non perfetta sovrapponibilità e concordanza reciproca in ogni particolare. La presenza di un nutrito commando di fuoco fa ritenere assai probabile che, in aggiunta al TI armato di due pistole calibro 38, abbiano sparato altre persone nel locale, così come del resto sembra ritenere la stessa corte di merito, accennando al possibile ingresso di una seconda persona. Sotto questo profilo, le critiche dei ricorrenti circa il permanere di discrasie rilevanti tra le dichiarazioni dei collaboratori e la realtà effettuale si risolvono sul punto in censure di mero fatto, che non spostano di una virgola la ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi essenziali, che non è contraddetta peraltro da versioni alternative significanti.
In questa stessa ottica si rivelano infondate le doglianze relative ai vizi di carenza e manifesta illogicità di motivazione segnalati circa l'esistenza di presunti contrasti tra i collaboratori dichiaranti e gli imputati, dettati da motivi di astio e di rancore, avendo al contrario il giudice di rinvio fornito una plausibile e convincente spiegazione dell'assenza di prova di condizionamenti di questo tipo. Al di là della naturale diffidenza che suscitano le dichiarazioni di persone di così elevato spessore criminale, IA e AC facevano parte dello stesso sodalizio criminale (quello del CA) e se c'erano contrasti tra loro, vertevano, come spiega il giudice di rinvio, su una "perdita di fiducia", che è "cosa diversa dall'odio".
La decisività del riscontro "logico" relativo alla partecipazione del AC nell'operazione criminosa diventa a questo punto davvero "imponente", come afferma la corte di merito. AC IO era fratello di AC NI, capo di una delle squadre in cui si articolava il clan CA. La uccisione di AC NI, con il conseguente subentrare dell'imputato nel ruolo di guida della squadra, è stata l'occasione della riesplosa guerra con i UD, che ebbe tra gli altri suoi scopi anche quello di vendicare la morte violenta di un personaggio di spicco del clan. L'imponenza del movente è tale da allontanare il sospetto che IA - affermando che stava comunicando con il AC con una radio-ricetrasmittente mentre il commando dei killers entrava in azione nel quartiere Canalicchio dove era ubicata la macelleria di AN UD - possa aver mentito, esistendo elementi di determinante consistenza probatoria in ordine al coinvolgimento dell'imputato, al quale i UD avevano ucciso il fratello e che era il capo di una aggregazione mafiosa contrapposta a quella del UD.
Ampia e ben articolata, infine, è la motivazione della sentenza impugnata sul tardivo ritrovamento della pistola Astra nell'appartamento di via Fullone e sul ritenuto sicuro collegamento tra il CE e l'appartamento della PI, sua vicina di casa. Esiste piena concordanza sul punto tra le dichiarazioni della donna e quelle del defunto ispettore LI a proposito del recupero dell'arma, avvenuto il giorno successivo all'arresto del ER, seguendo una procedura "assolutamente limpida e lineare e tale da non suscitare alcun dubbio sull'operato della polizia", come invece insinua il Lucente. La pistola Astra 80, insieme ad un'altra arma e a un caricatore, venne rinvenuta nell'appartamento della PI, dove il ER si era rifugiato scavalcando la ringhiera del balcone dell'appartamento abitato dal CE, alla presenza della donna, la mattina successiva all'arresto dei due imputati. Tale circostanza, spiegata dal giudice di merito che fa riferimento alle "concitate fasi dell'arresto del ER" e alla conseguente esigenza determinatasi di completare la perquisizione dell'appartamento il giorno successivo, convince dello stretto collegamento esistente tra i due imputati trovati insieme nello stabile di via Fullone e la pistola Astra 80 che gli accertamenti balisticì hanno individuato come una delle armi sicuramente impiegate nell'agguato. Da questo angolo visuale, la dedotta inesistenza del verbale di sequestro delle armi rinvenute in via Fullone, il cui contenuto è rifluito in un altro verbale, quello di arresto del CE e del ER, è assolutamente priva di pregio, essendo giurisprudenza costante di questa Suprema Corte che l'omesso o inesatto adempimento delle formalità relative al sequestro di polizia giudiziaria non incide sulla legittimità dell'atto, che è stato peraltro debitamente convalidato dal P.M., come riconosce lo stesso difensore del ricorrente (Cass., 11 giugno 1993, Iunco, in C.E.D. Cass., n. 191022; Id., 27 aprile 1994, Pecci, ivi, n. 199724). II. Infondata, da ultimo, è la doglianza specifica del ER, secondo il quale il giudice del rinvio - affermando che il rigetto dei motivi proposti dai coimputati AC e CE farebbe venir meno l'effetto estensivo di cui all'art. 627 comma 5 c.p.p., evitando alla corte ogni ulteriore obbligo di motivazione con riferimento alla sua posizione - avrebbe erroneamente interpretato ed applicato la normativa relativa al giudizio di rinvio, vincolando l'imputato non ricorrente alla posizione di un altro coimputato (il CE), così da privarlo della pienezza delle sue facoltà difensive. Il ragionamento seguito è censurabile, ad avviso del difensore, considerata la peculiarità della posizione del ER, assolutamente non agganciabile a quella del CE: tanto più che lo IA avrebbe dichiarato a verbale in un recente procedimento che il ER, il giorno dell'omicidio del UD, si trovava fuori Catania, così come aveva riferito in un primo momento anche al SC.
Si deve, innanzitutto, far rilevare che alla declaratoria di estensione della pronuncia di annullamento anche al ER il cui ricorso era stato dichiarato inammissibile perché tardivo ha provveduto direttamente il giudice del rinvio, disponendo la sua citazione per il giudizio mettendolo così in condizione di intervenire in esso e far valere il suo diritto alla prova. La posizione del ER è strettamente collegata a quella del CE e all'appartamento di via Fullone 11, nel quale venne trovata la pistola Astra utilizzata nell'agguato, ed è stata proprio questa circostanza a consentire all'odierno imputato di poter giovarsi di quell'effetto estensivo che è proprio dei processi cumulativi e che deroga ai principi generali in materia di impugnazioni, consentendo la ripetizione sia pure parziale di un giudizio formalmente già concluso nei suoi confronti. Grazie all'effetto estensivo dell'annullamento, infatti, è rimasto sospeso per ER il formarsi della cosa giudicata rispetto a quei punti della sentenza che avevano attinenza con i motivi di gravame proposti dagli altri due coimputati, con la conseguenza che la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti non è ancora divenuta irrevocabile. Ne deriva che, avendo il ER tratto una evidente utilità dall'accoglimento del ricorso proposto da altri coimputati, non può dolersi di questa occasione in più concessagli dalla legge, lamentando un'insufficiente o carente considerazione della sua posizione processuale, perché non sono stati presi in considerazione i motivi di gravame da lui autonomamente proposti e travolti dalla declaratoria di inammissibilità di questa Suprema Corte. Peraltro, va osservato che il giudice del rinvio, nei limiti posti ai suoi poteri dalla pronuncia di annullamento, non ha affatto omesso di esaminare la posizione del ER, ma, al contrario, ha approfondito diffusamente il ruolo e il contributo causale da lui fornito nella vicenda de qua, sia con riferimento alla sua presenza sul luogo dell'agguato, sia con riferimento alle modalità del suo concitato arresto nell'abitazione della PI, sia con riferimento al rinvenimento delle armi rinvenute nell'abitazione della donna e alla presenza di costei, il giorno successivo all'arresto e a seguito di una più accurata perquisizione.
Alla luce di queste considerazioni, appare completamente destituita di fondamento la dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 627 comma 5 c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., che ipotizza nel giudizio di rinvio una lesione del diritto di difesa dell'imputato non ricorrente, perché non sarebbe posto nella medesima posizione del o dei coimputati ricorrenti, malgrado il disposto annullamento per motivi comuni. In tema di effetto estensivo, l'art. 627 comma 5 c.p.p., pur riproducendo il disposto normativo dell'art. 544 comma 4 c.p.p. abr., contiene, rispetto alla norma precedente, due importanti novità, strettamente correlate fra loro, Proprio per rendere più efficiente il meccanismo dell'effetto estensivo si è infatti avuto cura, da un lato, di prevedere espressamente la citazione per il giudizio di rinvio dell'imputato non ricorrente che può così giovarsi di tale effetto e, dall'altro, di riconoscergli la facoltà di intervenire in detto giudizio. Si tratta di due elementi di garanzia, che, uniti alla regola di portata generale della determinazione dei poteri del giudice di rinvio correlati a quelli propri dello stato e del grado nel quale il procedimento viene rimesso (art. 627 comma 2 c.p.p.), mostrano di attribuire pieno e significativo vigore al diritto alla prova delle parti, evitando che il giudizio di rinvio, nei limiti in cui impone una rivalutazione nel merito, si risolva, come spesso accadeva in passato, in un giudizio puramente "cartolare" (cfr. Rel. al testo defin. c.p.p.).
Non sussiste, pertanto, la denunciata illegittimità della norma dell'art. 627 comma 5 c.p.p., perché il giudizio di rinvio, anche in presenza del c.d. effetto estensivo dell'annullamento, conferisce quegli stessi poteri che spettavano al giudice che ha deciso nella fase processuale alla quale il processo è stato riportato, salve alcune limitazioni espressamente stabilite (il rispetto della "questione di diritto" decisa e il divieto di rilevare nullità o inammissibilità) e quelle altre connaturali alla particolare struttura del judicium rescissorium o conseguenti al vizio rilevato. IV. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 627 comma 5 c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione
rigetta i ricorsi proposti da AC IO, CE VA e ER AN, che condanna in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 1998