Sentenza 15 novembre 2005
Massime • 3
Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico, ai sensi dell'art. 479 cod. pen. (e non quello in certificato amministrativo di cui all'art. 480 cod. pen.), la condotta del funzionario sanitario regionale che, nell'esercizio delle sue funzioni preordinate a controllare la regolarità tecnico-sanitaria delle richieste di rimborso presentate dalle cliniche convenzionate, ne attesti falsamente la regolarità, in quanto il visto di regolarità apposto su dette richieste è atto pubblico e non certificato amministrativo, considerato che esso non riproduce attestazioni già documentate ma attesta il risultato di un accertamento effettuato dal detto funzionario, che, pertanto riveste una propria autonoma efficacia giuridica, cui consegue la liquidazione del compenso al richiedente.
Sussiste il concorso materiale e non l'assorbimento tra il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 cod. pen.) e quello di abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.) nel caso in cui la condotta del delitto di abuso d'ufficio non si esaurisca in quella del delitto di cui all'art. 479 cod. pen. ma vi siano due distinte condotte; ne deriva che tale concorso sussiste nel caso di false attestazioni in ordine alla regolarità di richieste di rimborso inoltrate da cliniche convenzionate cui consegua l'erogazione di indebiti compensi, in quanto, in tal caso, il falso è destinato ad occultare l'abuso.
Integra il reato di falsità materiale (art. 476 cod. pen.), la condotta di colui che forma una circolare dell'Assessorato regionale alla sanità retrodatata e sottoscritta da soggetto che all'epoca non ricopriva più l'incarico di assessore, in quanto si tratta di atto destinato a fare sì che l'autore appaia legittimato al suo compimento, considerato che la falsa indicazione della data si risolve nella falsa indicazione della provenienza dell'atto dal soggetto effettivamente legittimato ad adottarlo e che, pertanto, la retrodatazione è solo una modalità di contraffazione del documento che vale a fare falsamente apparire l'atto come proveniente dall'Assessore alla sanità della Regione.
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- 1. La Suprema Corte alle prese con il "principio di assorbimento" in unaSilvia Bernardi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Segnaliamo ai nostri lettori una recente pronuncia con cui la Sesta sezione penale della Cassazione ha ancora una volta escluso il concorso formale tra i delitti di abuso d'ufficio e di falso (ideologico o materiale) in atto pubblico, con riferimento a tutti quei casi in cui la contestata condotta di abuso si sia interamente esaurita nella commissione di un fatto qualificabile come falso in atto pubblico. Tale decisione, sostanzialmente in linea con la tendenza maggioritaria espressa dalla giurisprudenza di legittimità – pur nel quadro, in verità, di un dibattito giurisprudenziale ancora aperto – …
Leggi di più… - 2. Abuso d’ufficio, peculato d’uso e rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficioFederica Federici · https://www.filodiritto.com/ · 21 aprile 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/11/2005, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI PE - Presidente - del 15/11/2005
Dott. SICA PE - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 2196
Dott. BRUNO PA NI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 03606/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR FR, n. a Bari il 6 maggio 1938;
CC OM, n. a Bari il 29 luglio 1938;
RI PE, n. a Bitonto il 30 giugno 1956;
PE PE, n. a Bari il 15 novembre 1949;
AC NC, n. a Torano Castello il 28 ottobre 1937;
MA RA, n. a Corsano l'8 dicembre 1940;
ON HE, n. a Gioia del Colle il 1 giugno 1948;
RA FR, n. a Bari - Palese, l'11 giugno 1945;
TT OL, n. a Bari il 2 gennaio 1928;
AL PA, n. a Bari il 5 agosto 1950;
FI NI, n. a Chieuti il 19 giugno 1941;
EN LD, n. a Napoli il 5 novembre 1945;
De CA RI AZ, n. a Napoli il 13 luglio 1928;
NI UL, n. a Bari il 27 dicembre 1929;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari depositata il 19 agosto 2004;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M Dott. MELONI Vittorio che ha chiesto l'annullamento della sentenza relativamente a CC OM limitatamente alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 8, n. 2 e relativamente a AC NC limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali;
provvedimenti conseguenti e rigetto nel resto dei ricorsi del CC e AC NC. Inammissibilità dei ricorsi di PE PE, De CA RI AZ, FI NI, AR FR, TT OL, AL PA. Rigetto dei ricorsi di RA FR, ON HE, EN LD, MA RA, NI UL.
Uditi i difensori avv.ti La Forgia HE, Gironda Varaldi Aurelio, Di Franzo Gaetano anche in sost. Avv. Eustacchio Sisto, Lombardo Pisola Achille, LE UG, RE LD, IS CE, Sisto FR PA, La IS Pasquale in sost. Avv. Menchise Paquale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari si è pronunciata in ordine alle imputazioni di corruzione, abuso d'ufficio, truffa aggravata e falso in atto pubblico elevate a carico di FR AR, OM CC, PE RI, PE PE, NC AC, RA MA, HE ON, FR RA, OL TT, AL PA, NI FI, LD EN, RI AZ De CA e UL NI, in relazione ai rimborsi indebitamente procurati a talune case di cura private per prestazioni sanitarie fittizie o non necessarie o non autorizzate, falsamente documentate come regolarmente eseguite in regime di pubblica convenzione, con danno ingente per la Regione Puglia erogatrice dei compensi.
Contro la decisione hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, le cui posizioni vanno distintamente esaminate.
2. FR AR, socio di maggioranza e legale rappresentante della Casa di Cure riunite s.r.l., è stato dichiarato colpevole di corruzione e falso ideologico in atto pubblico, con la condanna alla pena di tre anni di reclusione, mentre è stato prosciolto per prescrizione dalle imputazioni di truffa aggravata e di concorso in abuso d'ufficio.
Propone quattro motivi di impugnazione.
2.1 Il primo motivo del ricorso si riferisce all'imputazione di falso ideologico contestata a FR AR in concorso con RA MA e NI FI per la formazione di una circolare dell'assessorato regionale alla sanità datata e protocollata all'8 ottobre 1990, ma in realtà sottoscritta da RA MA solo successivamente, quando non era neppure più assessore regionale. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 479 c.p., sostenendo che i fatti accertati, e da lui stesso ammessi, non sono qualificabili come falsità ideologica, perché l'atto, benché retrodatato, corrispondeva all'effettiva volontà del pubblico ufficiale MA RA.
Il motivo, certamente fondato nella parte in cui denuncia un errore di qualificazione giuridica dei fatti, è invece infondato nella parte in cui implicitamente esclude la rilevanza penale dei fatti contestati.
In realtà la "contraffazione di data", vale a dire l'antidatazione o la postdatazione del documento a opera del suo stesso effettivo autore, è un'ipotesi di falsità materiale, destinata per lo più a far sì che l'autore appaia legittimato al compimento di un atto che, invece, avrebbe potuto compiere solo in altro momento. In dottrina è controverso se queste falsità assumano rilevanza solo quando incidano sulle condizioni di legittimazione dell'autore dell'atto documentato. Ma nessuno dubita della loro rilevanza nei casi in cui si riscontri una tale incidenza, perché in questi casi la falsa indicazione della data si risolve nella falsa indicazione della provenienza dell'atto dal soggetto effettivamente legittimato ad adottarlo.
Nel caso in esame è indiscusso che RA MA sottoscrisse la circolare dell'assessorato alla sanità quando non ricopriva più tale ufficio, essendo stato sostituito da OM CC;
e quindi la retrodatazione fu solo una modalità di contraffazione del documento, perché valse a far falsamente apparire l'atto come proveniente dall'assessore alla sanità della Regione Puglia. Così modificata la qualificazione giuridica dei fatti e in tal senso corretta la motivazione in diritto della sentenza impugnata, il motivo d'impugnazione va pertanto rigettato.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 319 e 321 c.p. e vizio di motivazione della sentenza impugnata,
lamentando che sia stata ingiustificatamente disattesa la prospettata ricostruzione dei fatti nei termini di una concussione commessa ai suoi danni dall'assessore e dai funzionari regionali. Sostiene in particolare che, avendo effettuato cospicui investimenti nel settore sanitario, egli era stato costretto a subire i codificati atteggiamenti mercantili dei pubblici ufficiali regionali, dai quali dipendeva l'effettiva possibilità di svolgere proficuamente l'attività imprenditoriale programmata.
Il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a due considerazioni:
a) le elargizioni di FR AR ai pubblici ufficiali erano destinate a ottenere indebiti vantaggi, non a evitare un danno ingiusto;
b) FR AR non agì in uno stato di soggezione psicologica, ma trattò alla pari con i pubblici ufficiali corrotti. Il ricorrente sostiene invece di essere stato vittima di una concussione sistematizzata. Ma propone così una ricostruzione dei fatti alternativa a quella prospettata dai giudici del merito e incompatibile con il giudizio di legittimità.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). Secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, del resto, l'art. 606 c.p.p. non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. 6^, 30 novembre 1994, Baldi, m. 200842; Cass., sez. 1^, 27 luglio 1995, Chiadò, m. 202228) o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1^, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, m. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali;
e l'art. 606 c.p.p., lettera e), quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione.
Non c'è nessuna prova, infatti, che abbia un significato isolato, slegato, disancorato dal contesto in cui è inserita. Può accadere che una prova abbia un significato determinante;
ma per poter stabilire se una prova non considerata dal giudice del merito abbia effettivamente un significato probatorio pregnante, occorre comunque una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile. Sicché, il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito, non lo può definire il giudice di legittimità sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione.
2.3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 318 e 319 c.p., lamentando che i giudici del merito gli abbiano addebitato la più grave delle ipotesi di corruzione, senza considerare che tutti i provvedimenti ottenuti erano stati considerati validi ed efficaci.
Il motivo è manifestamente infondato.
Infatti, secondo un'indiscussa giurisprudenza, "sussiste la fattispecie di corruzione impropria prevista dall'art. 318 c.p. quando l'atto amministrativo è adottato nell'esclusivo interesse della pubblica amministrazione" (Cass., sez. 6^, 25 settembre 2003, Centanni, m. 226937), mentre nel caso in esame i pubblici ufficiali agirono allo scopo di far percepire al ricorrente compensi indebiti. Sicché, essendo la pubblica amministrazione vittima di una truffa resa possibile dalla corruzione dei pubblici ufficiali, è palese la correttezza della qualificazione dei fatti in termini di corruzione propria.
2.4 Con il quarto motivo infine FR AR deduce violazione dell'art. 69 c.p. e lamenta che i giudici del merito abbiano giustificato il giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità del fatto e della intensità del dolo, parametri utilizzabili solo con riferimento alle circostanze comuni.
Il motivo è infondato.
Secondo quanto prevede l'art. 69 c.p., infatti, quando concorrano una o più circostanze aggravanti e una o più circostanze attenuanti, quale che ne sia la natura in relazione agli effetti sulla pena, il giudice è tenuto a compararle secondo parametri che la prevalente interpretazione giurisprudenziale e dottrinale individua in quelli indicati dall'art. 133 c.p. (Cass., sez. 1^, 19 gennaio 1990, Esposito, m. 184125, Cass., sez. 1^, 28 novembre 1988, Donato, m. 180654), che includono appunto anche la gravità del reato e l'intensità del dolo.
3. OM CC, assessore alla sanità della Regione Puglia, è stato dichiarato colpevole di corruzione e condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione.
Propone due motivi d'impugnazione.
3.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 319 c.p. e vizi di motivazione della sentenza impugnata, lamentando di essere stato riconosciuto colpevole nonostante l'assoluta mancanza di prove. Infatti nega sia di essere stato consapevole di irregolarità compiute in favore di FR AR sia di avere ottenuto da costui somme di danaro o l'assunzione di suoi raccomandati come controprestazione di tali illeciti favori. In particolare non può essere considerata come rilevante ai fini della corruzione, secondo il ricorrente, la contestata consapevolezza della retrodatazione della circolare sottoscritta dal suo predecessore RA MA, posto che non gli è stato addebitato il concorso nella falsità. Il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento al plausibile convincimento che OM CC, pur essendo consapevole della falsità, diede esecuzione alla circolare falsamente formata da RA MA, in cambio di numerose assunzioni da parte di FR AR di persone da lui raccomandate e della somma di centocinquanta milioni di lire, che lo stesso ricorrente ammette di avere ricevuto.
Infatti, come s'è detto a proposito del secondo motivo del ricorso proposto da FR AR, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento".
3.2- Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in relazione al riconoscimento delle circostanze aggravanti del danno patrimoniale ingente e della connessione con la truffa, posto che non è dimostrato un danno per la Regione Puglia, egli è stato assolto dalla truffa e all'ingiustificato diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbe determinato l'estinzione del delitto per prescrizione.
Il motivo è inammissibile, quanto all'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7 e al giudizio di comparazione con le attenuanti, per violazione dell'art. 581 c.p.p., lettera c), non avendo il ricorrente indicato specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la sua richiesta di annullamento della sentenza impugnata. Infatti, posto che secondo l'accusa le indebite elargizioni alla Casa di Cure riunite s.r.l. arrecarono un danno ingente alla Regione Puglia, nulla viene dedotto per escludere un tale danno;
come nulla oppone il ricorrente alla valutazione di intensità del dolo posta a fondamento della determinazione della pena nella sentenza impugnata.
Il motivo è invece infondato per quanto attiene all'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2, che deve intendersi implicitamente esclusa in conseguenza dell'assoluzione dell'imputato dal delitto di truffa e non è stata mai esplicitamente considerata, ne' nella motivazione ne' nel dispositivo, ai fini della comparazione con le circostanze attenuanti generiche.
4. PE RI, funzionario sanitario della regione Puglia, è stato dichiarato colpevole di falso ideologico in atto pubblico e condannato alla pena di un anno e tre mesi di reclusione, per avere falsamente attestato la regolarità tecnica e amministrativa delle richieste di rimborso della Casa di Cure riunite s.r.l.. Propone due motivi d'impugnazione.
4.1- Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 480 c.p., sostenendo che il visto di regolarità apposto sulle richieste di rimborso della Casa di Cure riunite s.r.l. debba essere qualificato certificato amministrativo, anziché atto pubblico, perché nelle attestazioni non v'è alcun riferimento a una sua personale attività.
Il motivo è manifestamente infondato.
Il ricorrente aveva invero il compito di controllare la regolarità tecnico sanitaria delle richieste di rimborso presentate dalle cliniche convenzionate. In tale controllo consisteva dunque la sua attività; e lo stesso ricorrente non contesta di essersi avveduto dell'irregolarità delle richieste esaminate. Sicché non v'è dubbio che il suo comportamento sia stato correttamente qualificato come falsità ideologica in atto pubblico. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, "per poter qualificare come certificato amministrativo un atto proveniente da un pubblico ufficiale, devono concorrere due condizioni: a) che l'atto non attesti i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni già documentate;
b) che l'atto, pur quando riproduca informazioni desunte da altri atti già documentati, non abbia una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell'atto preesistente" (Cass., sez. 5^, 14 marzo 2000, De Marco, m. 216057). E nel caso in esame il visto apposto da PE RI attestava il risultato di un suo accertamento, cui conseguiva la liquidazione del compenso al richiedente.
4.2- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che i giudici d'appello abbiano confermato la condanna alle spese e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili anche con riferimento ai reati dai quali lo hanno assolto.
Anche questo motivo è manifestamente infondato, perché, stante il disposto dell'art. 538 c.p.p., comma 1 ("quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli articoli 74 e seguenti") e art. 535 c.p.p., comma 1 ("la sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali relative ai reati cui la condanna si riferisce"), la conferma della sentenza impugnata è riferibile solo alle spese e ai danni relativi ai reati per i quali v'è stata condanna.
5. PE PE, funzionario sanitario della regione Puglia, è stato dichiarato colpevole di falso ideologico in atto pubblico e condannato alla pena di un anno e tre mesi di reclusione, per avere falsamente attestato la regolarità tecnica e amministrativa delle richieste di rimborso di talune case di cura. Propone un unico articolato motivo d'impugnazione.
5.1- Con l'unico motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata. Sostiene che il divieto di rimborsare talune prestazioni diagnostiche (TAC e RMN) eseguite in ambulatorio fu adottato solo dopo il suo allontanamento dall'ufficio di controllo sulle richieste di rimborso. E propone una ricostruzione dei fatti, diversa da quella esibita dai giudici del merito a sostegno della propria decisione, fondata su un'interpretazione alternativa delle prove e sulla considerazione che l'esigenza degli accertamenti diagnostici prospettata dai medici di base non era da lui censurabile.
5.2- Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propone censure manifestamente infondate e attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento alla accertata esperienza e disponibilità da parte di PE PE di tutta la normativa dettata a regolare l'assistenza convenzionata, alle attendibili prove dell'abituale omissione delle verifiche anche ispettive cui il suo ufficio era tenuto ai fini delle attestazioni di regolarità delle pratiche di rimborso, ai suoi rapporti con FR AR, al plausibile convincimento che i funzionari regionali addetti al controllo delle richieste di rimborso provenienti dalle cliniche convenzionate ne avessero falsamente attestato la regolarità, benché risultasse dalla stessa documentazione prodotta dai richiedenti, e sarebbe comunque risultato da una doverosa attività ispettiva, che le prestazioni erano state eseguite senza effettivo ricovero dei pazienti, senza particolari ragioni di urgenza e in sovrannumero rispetto ai posti letto disponibili. In definitiva secondo i giudici del merito il ricorrente non era certo legittimato a sindacare l'effettività dell'esigenza delle indagini diagnostiche in discussione. Ma era tenuto a verificarne la rimborsabilità da parte del servizio sanitario pubblico;
e tale obbligo di verifica violò, perché rilasciò false attestazioni di regolarità delle richieste di rimborso.
6. NC AC, legale rappresentante della Apulia Salus s.r.l., è stato prosciolto per prescrizione dai reati di truffa, uso di cartelle cliniche false e concorso in abuso d'ufficio. Propone sette motivi d'impugnazione, di cui tre aggiunti con successiva memoria.
6.1- Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 535 c.p.p., lamentando di essere stato illegittimamente condannato al pagamento delle spese processuali benché prosciolto. Il motivo è fondato, perché non può essere pronunciata condanna alle spese del procedimento nei confronti dell'imputato prosciolto, sia pure a norma dell'art. 529 c.p.p. per l'estinzione del reato. Sicché la sentenza va annullata senza rinvio sul punto. 6.2- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che i giudici d'appello abbiano argomentato la sua colpevolezza in ordine ai reati dai quali l'hanno prosciolto per prescrizione.
Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, posto che la prescrizione dei reati consegue al riconoscimento e alla comparazione delle circostanze attenuanti generiche, che presuppongono l'accertamento della colpevolezza.
6.3- Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 489 c.p. e art. 129 c.p.p., comma 2 e lamenta che i giudici del merito non abbiano rilevato l'insussistenza del contestato delitto di uso di false cartelle cliniche, dovendo escludersi che le cartelle cliniche abbiano l'ipotizzata natura di atti pubblici. Il motivo è manifestamente infondato, perché, secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte, "deve essere considerato atto pubblico, in quanto esplicazione di potere certificativo e partecipe della natura pubblica dell'attività sanitaria cui si riferisce, non solo la cartella clinica tenuta da una struttura pubblica ospedaliera, ma anche - in virtù della delega di pubbliche funzioni conferita al soggetto privato dal servizio sanitario nazionale - quella tenuta da una casa di cura convenzionata con detto servizio" (Cass., sez. un., 27 marzo 1992, Delogu, m. 191175, Cass., sez. 5^, 23 marzo 2004, Magli, m. 228868). 6.4- Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 323 c.p. e si duole che i giudici del merito abbiano escluso la manifesta infondatezza dell'imputazione di abuso d'ufficio addebitatagli per concorso con i funzionari regionali addetti al controllo sulle pratiche di rimborso, che pure sono stati scagionati da tale imputazione, ritenuta assorbita in quella di falso ideologico nelle attestazioni di regolarità delle richieste di rimborso. Benché denunci un'effettiva contraddizione della sentenza impugnata, il motivo è manifestamente infondato.
In realtà i giudici del merito hanno ritenuto che non potesse esservi concorso tra i delitti di abuso d'ufficio e di falso ideologico in atto pubblico addebitati ai funzionari regionali, in quanto la falsità assorbiva integralmente la condotta di abuso. Per converso hanno ritenuto che gli imprenditori favoriti, AR FR e NC AC, debbano rispondere del delitto di abuso d'ufficio per concorso nelle condotte dei funzionari, perché, pur non concorrendo nelle falsità commesse da costoro, in quanto non intervennero nella redazione delle false attestazioni, essi agirono consapevolmente per ottenere gli indebiti rimborsi che ne conseguirono.
Sono molteplici e palesi le contraddizioni di questa impostazione. Per quanto qui rileva, comunque, è sufficiente chiarire che il concorso tra i delitti di abuso d'ufficio e falso ideologico in atto pubblico deve escludersi solo quando "la condotta addebitata si esaurisca nella commissione di un fatto qualificabile come falso ideologico in atto pubblico" (Cass., sez. 5^, 19 maggio 2004, Piccirillo, m. 228681); mentre deve riconoscersi il concorso materiale dei due delitti quando ne sono distinte le condotte (Cass., sez. 1^, 10 agosto 2001, Cardamone, m. 219893, Cass., sez. 5^, 1 febbraio 2000, Palmegiani, m. 215587), come certamente accade, ad esempio, nel caso in cui il falso sia destinato a occultare l'abuso. Nel caso in esame, come risulta dalla stessa motivazione della sentenza impugnata, le condotte di falso ideologico e di abuso d'ufficio furono certamente distinte, perché l'attestazione di regolarità delle richieste di rimborso fu solo una premessa della successiva erogazione degli indebiti compensi (Cass., sez. 5^, 5 maggio 1999, Graci, m. 213777, relativa a un caso "in cui la falsa attestazione da parte del tecnico comunale in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti l'assunzione di lavori di somma urgenza, aveva reso possibile il conferimento dell'incarico a ben determinati soggetti privati, con loro vantaggio patrimoniale e con vantaggio non patrimoniale per gli amministratori, consistente nell'allargamento del consenso elettorale").
Sicché la contraddizione rilevata con riferimento all'imputazione di abuso d'ufficio deriva dalla erronea esclusione della responsabilità dei funzionari regionali, non dal riconoscimento della responsabilità degli imprenditori concorrenti.
6.5- Con i tre motivi aggiunti NC AC, che non è stato condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, deduce vizio di motivazione in ordine ad alcune delle imputazioni dalle quali è stato prosciolto per prescrizione.
Il motivo è inammissibile, essendo indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte che, "in presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie, prescrizione), non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall'art. 129 c.p.p." (Cass., sez. 1^, 27 ottobre 2003, Napoli, Balsano, m.
227098, Cass., sez. 6^, 6 marzo 2003, Parisi, m. 226564). Mentre sulla base della motivazione della sentenza impugnata deve escludersi che ricorrano i presupposti per l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p., comma 2 in questa fase del giudizio, atteso che è indiscusso in giurisprudenza che l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. da parte della Corte di cassazione può avvenire solo sulla base dei fatti già accertati nel giudizio di merito(Cass., sez. 3^, 28 gennaio 1997, Mango, m. 207599, Cass., sez. 5^, 5 ottobre 1998, Fabiani, m. 211923, Cass., sez. 1^ , 30 gennaio 2001, Ardito, m. 218617, Cass., sez. un., 30 ottobre 2003, Andreotti, m. 226099).
7. RA MA, già assessore alla sanità della Regione Puglia, è stato dichiarato colpevole di corruzione e falso ideologico in atto pubblico, con la condanna alla pena di un anno e nove mesi di reclusione.
Propone due motivi d'impugnazione, eccependo comunque in subordine la prescrizione dei reati.
7.1- Con il primo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione della sua responsabilità per il delitto di falso per contraffazione di data della circolare protocollata all'8 ottobre 1990 ma sottoscritta successivamente, quando egli non rivestiva più l'ufficio di assessore alla sanità. Lamenta erronea valutazione delle prove, in particolare della deposizione del teste Saracino, addetto al protocollo della Regione Puglia, che ha confermato di avere personalmente protocollato la circolare di cui si contesta la retrodatazione, e della chiamata in correità di AR FR, inattendibile e priva di riscontri sul punto.
7.2- Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione della sua responsabilità per il delitto di corruzione, rilevando come sia assurda la ricostruzione dei fatti prospettata dai giudici del merito. Infatti, secondo la corte d'appello, FR AR avrebbe in maggio, o anche prima, pagato danaro o altre utilità per ottenere una circolare, in sè del tutto legittima, la cui sottoscrizione il ricorrente avrebbe senza ragione rinviato a un momento in cui era cessato dalla carica di assessore regionale. Mentre sono dubbi sia i versamenti di danaro, per l'inattendibilità di FR AR, sia l'effettiva riferibilità a sue raccomandazioni della promozione di una dipendente della Casa di Cure riunite s.r.l. e dell'assunzione di una farmacista.
7.3- Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propone censure manifestamente infondate e attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento sia al delitto di falso sia al delitto di corruzione. I giudici del merito invero hanno ritenuto, quanto alla corruzione, che le utilità prestate da FR AR fossero collegate non solo all'emanazione della circolare datata 8 ottobre 1990, destinata a rendere possibile l'erogazione retroattiva di compensi per prestazioni diagnostiche in precedenza non autorizzate, ma anche per la sollecita liquidazione di acconti e saldi dei rimborsi. E la finalità corruttiva della prestazione di tali utilità è dimostrata, secondo la corte d'appello, oltre che dalle attendibili dichiarazioni di FR AR, sia dai rapporti personali di RA MA con le due impiegate favorite, peraltro schedate da AR come sponsorizzate appunto da MA RA, sia dalle annotazioni degli incontri per contributi economici con il ricorrente rinvenute nelle agende dello stesso AR e confermate dal suo autista. Quanto al delitto di falso i giudici d'appello hanno ben spiegato, sulla base delle dichiarazioni di FR AR, perché il varo della circolare subì ritardi tali da renderne necessaria la retrodatazione. E a tali spiegazioni non oppone alcuna specifica censura il ricorrente, che ne prescinde totalmente per sostenere l'assurdità dell'accusa e proporre una ricostruzione alternativa dei fatti. Ma, come s'è detto, è incompatibile con il giudizio di legittimità una ricostruzione dei fatti alternativa a quella proposta dai giudici del merito, per quanto plausibile possa apparire.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;
e tale conclusione preclude la rilevabilità della dedotta prescrizione.
8. HE ON, funzionario sanitario della regione Puglia, è stato dichiarato colpevole di falso ideologico in atto pubblico e condannato alla pena di un anno e tre mesi di reclusione, per avere falsamente attestato la regolarità tecnica e amministrativa delle richieste di rimborso della Casa di cura S. RI s.p.a. e della Apulia Salus s.r.l..
8.1- Propone un unico motivo d'impugnazione, con il quale deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata. Sostiene in via generale che erroneamente i giudici del merito hanno considerato meramente virtuali i ricoveri brevi che, pur senza trattamento alberghiero, furono peraltro curati da personale medico specialistico, benché al solo scopo di eseguire indagini diagnostiche (TAC e RMN) non rimborsabili ove eseguite in ambulatorio. Contraddittoria e giuridicamente errata è poi, secondo il ricorrente, la decisione impugnata laddove, pur riconoscendo la veridicità delle cartelle cliniche quanto alla descrizione delle prestazioni eseguite, ritiene falsa l'attestazione di regolarità delle richieste di rimborso.
Per quanto più specificamente attiene alla sua posizione, inoltre, il ricorrente lamenta che, senza un'adeguata valutazione del profilo psicologico del fatto e in presenza di una normativa regionale caotica e incoerente, i giudici del merito gli addebitino ingiustificatamente di non avere preteso dalla Casa di cura S. RI s.p.a. e dalla Apulia Salus s.r.l. la prestazione in costanza di ricovero, sia pur breve, di taluni servizi diagnostici, che quelle case di cura ritenevano invece di dover prestare anche in ambulatorio. Si duole in particolare il ricorrente dell'interpretazione di talune sue dichiarazioni, che i giudici del merito hanno inteso come confessorie.
8.2- Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propone censu-re manifestamente infondate e attinenti al merito della decisione impugnata.
I giudici del merito invero, premesso che non era autorizzata l'esecuzione ambulatoriale di talune prestazioni diagnostiche, hanno ritenuto che, indiscussa l'effettiva esecuzione delle prestazioni, i funzionari regionali addetti al controllo delle richieste di rimborso provenienti dalle cliniche convenzionate ne avessero falsamente attestato la regolarità, benché risultasse dalla stessa documentazione prodotta dai richiedenti, e sarebbe comunque risultato da una doverosa attività ispettiva, che le prestazioni erano state eseguite senza effettivo ricovero dei pazienti, senza particolari ragioni di urgenza e in sovrannumero rispetto ai posti letto disponibili.
Il ricorrente sostiene ora, come ha sostenuto nei giudizi di merito, che tale era la prassi di talune cliniche convenzionate e che la confusione della normativa regionale lo dissuadeva dall'opporsi a tali prassi. Ma la corte d'appello ha plausibilmente ritenuto, argomentando dalle stesse ammissioni di HE ON, che il ricorrente avesse ben chiaro il sistema normativo. E questo convincimento non è censurabile nel giudizio di legittimità;
tantomeno è censurabile per quanto attiene all'interpretazione delle dichiarazioni rese dal ricorrente.
Infatti la giurisprudenza esclude che sia proponibile una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. 6^ pen., 30 novembre 1994, Baldi, m. 200842, Cass., sez. 1^ pen., 27 luglio 1995, Chiadò, m. 202228, Cass., sez. un. pen., 27 settembre 1995, Mannino, m. 202903, Cass., sez. un. pen., 30 aprile 1997, Dessimone, m. 207944, Cass., sez. L, 21 ottobre 2003, n. 15737, m. 567551) o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1^ pen., 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, m. 202903, Cass., sez. 1^ pen., 13 novembre 1997, Villani, m. 209787, Cass., sez. 1^ pen., 20 febbraio 1998, Martorana, m. 210019, Cass., sez. 1^ pen., 28 aprile 1999, Bollo, m. 213728), perché in nessun caso la Corte può sostituire le massime di esperienza adottate dal giudice del merito con quelle da essa prescelte (Cass., sez. 6^ pen., 18 gennaio 1995, Lusetti, m. 201355) ne' "opporre alla logica valutazione degli atti, effettuata dal giudice di merito, una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica" (Cass., sez. 1^ pen., 23 marzo 1998, Calia, m. 210543, Cass., sez. 6^ pen., 30 luglio 1992, Sciortino, m. 192231, Cass., sez. 6^ pen., 15 maggio 1998, Albano L, m. 210923, Cass., sez. 1^ pen., 17 marzo 1999, Loiacono, m. 213705, Cass., sez. un. pen., 31 maggio 2000, Jakani, m. 216260).
9. FR RA, funzionario sanitario della regione Puglia, è stato dichiarato colpevole di corruzione e di falso ideologico in atto pubblico, per avere falsamente attestato la regolarità tecnico sanitario delle richieste di rimborso della Casa di Cure riunite s.r.l., e condannato alla pena di due anni di reclusione. Propone cinque motivi d'impugnazione.
9.1- Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza impugnata per difetto di correlazione con l'imputazione contestata, lamentando che, accusato di aver omesso le verifiche funzionali ai controlli demandatigli, sia stato invece dichiarato colpevole di avere falsamente attestato la regolarità delle richieste di rimborso provenienti dalle cliniche convenzionate. Il motivo è manifestamente infondato, perché, come risulta evidente dalle imputazioni riportate nello stesso ricorso, a RA FR, come agli altri suoi colleghi addetti al controllo tecnico sanitario, è stata addebitata la falsità delle attestazioni di regolarità delle richieste di rimborso, commessa mediante apposizione del visto che certificava la regolarità sotto il profilo tecnico sanitario della contabilità presentata"; e di tale falsità è stato dichiarato colpevole.
Come s'è detto, infatti, i giudici del merito, premesso che non era autorizzata l'esecuzione ambulatoriale di talune prestazioni diagnostiche, hanno ritenuto che, indiscussa l'effettiva esecuzione delle prestazioni, i funzionari regionali addetti al controllo delle richieste di rimborso provenienti dalle cliniche convenzionate ne avessero falsamente attestato la regolarità, benché risultasse dalla stessa documentazione prodotta dai richiedenti, e sarebbe comunque risultato da una doverosa attività ispettiva, che le prestazioni erano state eseguite senza effettivo ricovero dei pazienti, senza particolari ragioni di urgenza e in sovrannumero rispetto ai posti letto disponibili. Sicché l'omissione dell'attività ispettiva, che implicitamente o esplicitamente risultava invece rappresentata come eseguita, non assumeva rilevanza in sè, ma in quanto ne conseguiva la falsa attestazione di regolarità delle richieste di rimborso.
9.2- Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 479 e 480 c.p., sostenendo che le valutazioni di regolarità delle richieste di rimborso erano certificazioni per le quali non era possibile una falsità ideologica;
e che tali falsità, ove pure configurabili, sarebbero comunque punibili come attinenti a un certificato non a un atto pubblico.
Il motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza invero riconosce la possibilità di considerare falso "l'enunciato valutativo che contraddica criteri indiscussi o indiscutibili e sia fondato su premesse contenenti false attestazioni" (Cass., sez. 5^, 9 febbraio 1999, Andronico, m. 213366, Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro, m. 215744, Cass., sez. 5^, 14 gennaio 2004, Bongioanini, m. 228076): come avviene per le false attestazioni di idoneità alla guida (Cass., sez. 6^, 6 aprile 1993, Mennillo, m. 194200) ovvero di sana e robusta costituzione fisica" (Cass., sez. 1^, 11 ottobre 1994, Torresi, m. 199666). E nel caso in esame è del tutto evidente che i criteri di valutazione della regolarità delle richieste di rimborso erano certamente vincolanti e indiscutibili anche per il ricorrente, cui era demandato appunto il compito di far osservare le norme giuridiche che li prescrivevano.
Quanto alla natura non meramente certificativa delle false attestazioni di regolarità compiute dal ricorrente, si rinvia alla giurisprudenza, citata a proposito del ricorso di PE RI, dalla quale si desume la natura di atto pubblico di tali attestazioni.
9.3- Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine al profilo psicologico della fattispecie di falso, lamentando che i giudici del merito abbiano argomentato in termini di colpa circa l'elemento soggettivo di un delitto punito a titolo di dolo e abbiano erroneamente interpretato una relazione nella quale egli aveva denunciato le disfunzioni del servizio.
Il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile interpretazione della relazione amministrativa redatta dallo stesso ricorrente nel febbraio 1993, dalla quale risulta, secondo i giudici del merito, che egli era ben consapevole, come del resto era del tutto ovvio, sia dei suoi compiti di controllo sia delle irregolarità delle richieste di rimborso. Il ricorrente sostiene ora, come del resto nel corso delle fasi di merito del giudizio, che quella relazione è stata male interpretata e comunque che la consapevolezza delle irregolarità è stata arbitrariamente retrodatata rispetto alla relazione. Ma si tratta evidentemente di censure incompatibili con il giudizio di legittimità, perché, come s'è detto, il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito, non lo può definire il giudice di legittimità sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per Cassazione.
9.4- Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 63 e 198 c.p.p. e vizio di motivazione della sentenza impugnata,
lamentando che i giudici del merito abbiano fondato l'accusa di corruzione sulla chiamata in correità di FR AR, benché inattendibile e non riscontrata, e sulle dichiarazioni del teste NO IA, inutilizzabili perché rese da persona che avrebbe dovuto essere sentita sin dall'inizio come indagata, in quanto autoaccusatasi di concorso nel medesimo reato. Aggiunge che, comunque, è erroneo l'addebito di corruzione propria, in mancanza di prove di suoi atti contrari ai doveri d'ufficio.
Per quanto attiene a quest'ultimo aspetto il motivo è manifestamente infondato, essendo plausibile che, come argomentato dai giudici del merito, la somma di cinque milioni di lire mensili versata da FR AR a FR RA fosse destinata a compensarne le false attestazioni di regolarità delle richieste di indebiti rimborsi;
mentre correttamente i giudici del merito hanno considerato irrilevante la finalità anche politica delle erogazioni. Manifestamente infondata è anche la censura relativa alla valutazione delle dichiarazioni di FR AR, perché i giudici del merito hanno ampiamente e plausibilmente argomentato circa l'attendibilità sia intrinseca sia estrinseca del chiamante in correità, le cui accuse hanno trovato un valido riscontro nella deposizione del teste IA.
Il motivo è invece infondato per quanto attiene alla utilizzabilità della deposizione resa da questo testimone.
Secondo la giurisprudenza invero le ipotesi di incompatibilità con l'ufficio di testimone sono tassativamente elencate all'art. 197 c.p.p. e tra esse certamente non rientra il caso di colui che solo potenzialmente potrebbe essere imputato, ma nei confronti del quale non è stata esercitata l'azione penale, ne' sono state mai avviate indagini preliminari per il medesimo reato ovvero per reati connessi o collegati (Cass., sez. 1^, 2 maggio 2002, Azzena, m. 221499, Cass., sez. 1^, 6 novembre 1998, Aprea, m. 213021, Cass., sez. 6^, 3 dicembre 1998, Carista, m. 213901, Cass., sez. 6^, 25 marzo 1994, Palumbo, m. 198532).
Questa Corte ha anche chiarito tuttavia che "l'applicabilità delle disposizioni degli artt. 62 e 63 c.p.p., la cui violazione è sanzionata con l'inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni raccolte in difformità delle prescrizioni ivi contenute, prescinde da una già intervenuta imputazione formale, dovendosi considerare la posizione sostanziale del soggetto al momento della dichiarazione" (Cass., sez. 6^, 11 maggio 2000, Valianos, m. 217556, Cass., sez. 6^, 20 maggio 1998, Villani, m. 211130). Sicché l'incompatibilità ex art. 197 c.p.p., che preclude l'ammissione stessa del testimone, deve fondarsi evidentemente su una situazione precostituita e formale. La deposizione resa da chi formalmente non sia incompatibile, invece, non è certamente inutilizzabile ex art. 191 e 197 c.p.p., ma può esserlo in base all'art. 63 c.p.p., comma 2, se risulti ex post che il dichiarante si è autoaccusato di un reato e che sin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentito come persona sottoposta a indagini (Cass., sez. 5^, 7 luglio 2003, Festa, m. 226666). Nel caso in esame però non può certo dirsi che l'ing. NO IA si sia autoaccusato di un reato quando, come risulta dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso, ha riferito di avere indirizzato a FR AR il ricorrente bisognoso di un aiuto economico e di avere poi consegnato egli stesso a FR RA per conto di AR una busta contenente presumibilmente danaro. La consegna del danaro di AR a RA, infatti, non integrava di per sè reato;
e non risulta che IA abbia mai ammesso di aver fatto da intermediario di una corruzione.
9.5- Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 69, 132 e 133 c.p. e vizi di motivazione della sentenza impugnata,
lamentando l'ingiustificato disconoscimento della prevalenza sulle aggravanti delle pur riconosciute attenuanti generiche;
e si duole della mancata qualificazione come ingiustificata dell'opposizione del pubblico ministero alla sua richiesta di patteggiamento per una pena addirittura superiore a quella poi effettivamente irrogatagli. Quanto alla misura della pena il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile valutazione di gravità del profilo soggettivo della condotta addebitata all'imputato, essendone stata già valutata positivamente, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la mancanza di precedenti penali.
Quanto alla mancata ammissione del patteggiamento, il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. c), non avendo il ricorrente indicato specificamente l'entità della pena richiesta ex art. 444 c.p.p. e i reati cui essa era riferita, atteso che la misura della pena effettivamente irrogatagli consegue anche al suo proscioglimento da taluni degli originari addebiti. 10. OL TT, direttore sanitario delle cliniche facenti capo alla Casa di Cure riunite s.r.l., e PA AL, direttore amministrativo della Casa di Cure riunite s.r.l., sono stati prosciolti per prescrizione dai reati di truffa e di uso di cartelle cliniche false loro rispettivamente ascritti.
Propongono due motivi d'impugnazione.
10.1- Con il primo motivo i ricorrenti ripropongono l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dai coimputati, in quanto non indicati nelle liste dei testimoni a norma dell'art. 468 c.p.p.. Il motivo è manifestamente infondato, perché, come risulta dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso, sopravvenuta in corso di dibattimento la previsione dell'applicabilità dell'art. 468 c.p.p. anche agli imputati da escutere su fatti altrui, i giudici di primo grado assegnarono al pubblico ministero un termine per articolare i capitoli della prova, in modo da consentire alle controparti di esercitare il diritto alla controprova. Ne consegue che non sussiste la dedotta violazione della legge processuale.
10.2- Con il secondo motivo i ricorrenti deducono vizio di motivazione in ordine al loro mancato proscioglimento nel merito a norma dell'art. 129 c.p.p.. Il motivo è inammissibile, essendo indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte che, "in presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie, prescrizione), non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall'art. 129 c.p.p." (Cass., sez. 1^, 27 ottobre 2003, Napoli, Balsano, m.
227098, Cass., sez. 6^, 6 marzo 2003, Parisi, m. 226564). Mentre sulla base della motivazione della sentenza impugnata deve escludersi che ricorrano i presupposti per l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p., comma 2 in questa fase del giudizio.
11. NI FI, funzionario regionale, è stato dichiarato colpevole di falso in atto pubblico e di corruzione e condannato alla pena di due anni di reclusione.
Secondo l'accusa NI FI, in cambio di utilità prestategli da FR AR, predispose, siglandola, la circolare retrodatata all'8 ottobre 1990, poi sottoscritta da RA MA quando non rivestiva più l'ufficio di assessore. Successivamente, per occultare la sua responsabilità, lo stesso NI FI cancellò la sigla apposta sul documento.
Propone ora tre motivi d'impugnazione.
11.1- Con il primo motivo il ricorrente ripropone l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dai coimputati, in quanto non indicati nelle liste dei testimoni a norma dell'art. 468 c.p.p.. Il motivo è manifestamente infondato, perché, come risulta dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso, sopravvenuta in corso di dibattimento la previsione dell'applicabilità dell'art. 468 c.p.p. anche agli imputati da escutere su fatti altrui, i giudici di primo grado assegnarono al pubblico ministero un termine per articolare i capitoli della prova, in modo da consentire alle controparti di esercitare il diritto alla controprova. Ne consegue che non sussiste la dedotta violazione della legge processuale.
11.2- Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando la contraddittorietà delle pronunce di condanna per i falsi relativi alla circolare datata 8 ottobre 1990 e di assoluzione dalle altre imputazioni di falso nelle attestazioni di regolarità della richieste di rimborso. Aggiunge che erroneamente i giudici d'appello si siano fondati sulle sole dichiarazioni accusatorie di FR AR, benché prive di riscontri.
Il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propone censure manifestamente infondate e attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento al ruolo marginale svolto da NI FI nell'attestazione di regolarità delle richieste di rimborso e invece al suo determinante ruolo di ideatore del fatto nella vicenda della formazione della circolare falsamente datata 8 ottobre 1990, per come risulta dalle attendibili dichiarazioni di FR AR, corroborate dai riscontri desumibili sia dall'effettiva abrasione del documento nella parte in cui vi era stata apposta la sigla del ricorrente sia dalla accertata compatibilità con la mano di FI NI della formazione grafica rimossa.
11.3- Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 319 c.p., lamentando che l'affermazione della sua responsabilità in ordine al delitto di corruzione sia stata fondata solo sulle interessate dichiarazioni di FR AR. Il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. c), non avendo il ricorrente indicato specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la sua richiesta di annullamento della sentenza impugnata. Infatti i giudici del merito hanno accertato, sulla base di prove documentali e testimoniali, che NI FI ricevè da FR AR duecento milioni di lire, materiale edile per riparazioni su immobili di sua proprietà e ulteriori quaranta milioni di lire per l'acquisto di un alloggio a Bari. E a questo accertamento dei giudici del merito il ricorrente non oppone in realtà alcuna specifica censura.
12. LD EN, funzionario amministrativo della regione Puglia addetto all'ufficio ospedalità convenzionata, è stato dichiarato colpevole di falso in atto pubblico, per avere falsamente attestato la regolarità contabile e amministrativa delle richieste di rimborso di talune cliniche convenzionate, in concorso con De CA RI AZ, addetta al coordinamento provinciale delle unità sanitarie locali.
Propone tre motivi d'impugnazione.
12.1- Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza impugnata per difetto di correlazione con l'imputazione contestata, lamentando che, accusato di aver omesso le verifiche funzionali ai controlli demandatigli, sia stato invece dichiarato colpevole di avere falsamente attestato la regolarità delle richieste di rimborso provenienti dalle cliniche convenzionate. Il motivo è manifestamente infondato, perché, come risulta evidente dalle imputazioni riportate nella sentenza impugnata, ad EN LD è stata addebitata la falsità sia delle attestazioni di regolarità "della contabilità come da prospetto di liquidazione riportato" sia dell'attestazione di effettiva esecuzione di "riscontri tecnico sanitari" e "amministrativo contabili", che, secondo l'accusa, venivano invece sistematicamente omessi. Sicché, contrariamente a quanto il ricorrente sostiene, l'accusa riguardava sia la falsa attestazione di regolarità delle pratiche sia la falsa attestazione di esecuzione di un'attività ispettiva in realtà non compiuta. 12.2- Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata. Quanto al contestato superamento del numero dei posti letto convenzionati, e dello stesso numero dei posti letto autorizzati, sostiene che l'accusa si fonda sull'erroneo presupposto della perdurante vigenza del R.D. n. 1265 del 1934 (testo unico delle leggi sanitarie), art. 193, anche con riferimento al numero dei posti letto autorizzati, mentre tale vigenza è semmai limitata alle altre prescrizioni imposte con l'autorizzazione; con la conseguenza che non è di per sè illecita l'accettazione di ricoveri in esubero, sebbene possa essere sanzionata con la chiusura temporanea o definitiva della casa di cura.
Quanto al rimborso delle prestazioni eseguite presso la casa di cura Mater Dei, priva di autorizzazione e di convenzionamento, sostiene che in realtà l'autorizzazione e il convenzionamento operarono già prima che fossero adottati in data 13 giugno 1990 i provvedimenti presidenziali di formalizzazione previsti dalla delibera in data 19 ottobre 1989, con la quale la Giunta regionale aveva avviato il procedimento di trasferimento delle autorizzazioni e dalle convenzioni da altre case di cura facenti capo alla Casa di Cure riunite s.r.l.. Quanto ai rimborsi per le prestazioni diagnostiche ad alto costo, sostiene che la contestata strumentalizzazione di fittizi ricoveri ai fini del solo espletamento di TAC e RMN doveva essere rilevata in sede di controllo tecnico sanitario non in sede di controllo amministrativo contabile, tanto che gli stessi giudici del merito hanno contraddittoriamente escluso il suo concorso nei reati di falso commessi dai funzionari addetti appunto al controllo tecnico sanitario;
e aggiunge che, comunque, la limitazione della rimborsabilità di tali prestazioni diagnostiche solo in costanza di effettivi ricoveri fu stabilita nell'ottobre del 1991, poco prima del suo trasferimento ad altro ufficio avvenuto il 4 dicembre 1991. Il motivo è manifestamente infondato.
I giudici del merito invero hanno plausibilmente rilevato che compito specifico dell'ufficio diretto da LD EN era appunto quello di verificare la conformità delle richieste di rimborso ai limiti delle convenzioni e dei posti letto autorizzati per ciascuna casa di cura, mentre per le prestazioni diagnostiche ad alto costo la durata per poche ore dei ricoveri ne rivelava immediatamente la strumentalizzazione all'elusione del divieto di eseguirli ambulatorialmente.
Il ricorrente sostiene, quanto ai ricoveri in sovrannumero, che essi non sarebbero di per sè illeciti. Ma va considerato come non rilevi in questa sede l'illiceità dei ricoveri in sovrannumero, che attiene alla responsabilità dei titolari delle case di cura, bensì la non rimborsabilità, se non in casi di urgenza, delle relative prestazioni, che, secondo il plausibile convincimento dei giudici del merito, fu dissimulata con le false attestazioni di regolarità delle pratiche di rimborso. Sostiene ancora il ricorrente che vanno retrodatati il convenzionamento e l'autorizzazione per la clinica Mater Dei. Tuttavia, se si retrodatano le autorizzazioni e le convenzioni trasferite alla Mater Dei, occorre retrodatare anche la revoca delle autorizzazioni e delle convenzioni in precedenza operanti per le case di cura dalle quali venivano trasferite. Mentre i giudici del merito hanno accertato che comunque le prestazioni furono eseguite contemporaneamente sia dalla Mater Dei sia da almeno tre delle altre case di cura che avrebbero dovuto trasferirle la legittimazione ad eseguirle. Sostiene infine il ricorrente che la non rimborsabilità della prestazione ambulatoriale di TAC e RVM operò solo dall'ottobre 1991. Ma i giudici del merito hanno plausibilmente argomentato che già la circolare dell'8 ottobre 1990 era stata intesa nel senso di imporre tale restrizione.
12.3- Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale e vizi di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito gli abbiano erroneamente e illogicamente addebitato il concorso nelle false attestazioni dell'ufficio diretto da RI AZ De CA circa la regolarità amministrativo contabile delle pratiche di rimborso delle prestazioni eseguite in regime di convenzione. Sostiene che, in contraddizione con quanto affermato per escludere il concorso tra funzionari tecnico sanitari e amministrativo contabili, i giudici del merito gli abbiano addebitato il concorso senza indicazioni sul presunto accordo con De CA RI AZ e con una palese confusione tra il titolo doloso del reato di falso e una sua presunta colpa per incompetenza professionale. Aggiunge che le valutazioni di regolarità delle richieste di rimborso erano certificazioni per le quali non era possibile una falsità ideologica;
e che tali falsità, ove pure configurabili, sarebbero comunque punibili come attinenti a un certificato non a un atto pubblico.
Quanto a quest'ultima censura il motivo è manifestamente infondato, come risulta da quanto rilevato a proposito dei ricorsi di RI PE e di FR RA.
Il motivo è invece inammissibile per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1 per quanto attiene al contestato concorso nel reato di falso commesso da RI AZ De CA, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento alla ritenuta piena conoscenza dei limiti delle convenzioni da parte del ricorrente, competente a rilasciarle, e all'accertata necessità di una collaborazione tra i due imputati nell'espletamento di un controllo demandato anche all'ufficio di EN, che, sebbene non fosse richiesto di un proprio autonomo atto, doveva direttamente verificare l'esistenza dei presupposti degli atti adottati da RI AZ De CA;
sicché, secondo i giudici del merito, le false attestazioni di costei non sarebbero state possibili senza il concorso del ricorrente, cui non si addebita la colposa violazione di un dovere di conoscenza, bensì la dolosa violazione di limiti a lui ben noti in quanto coautore dei provvedimenti che li avevano imposti.
13. RI AZ De CA, funzionario amministrativo della regione Puglia addetta al coordinamento provinciale delle unità sanitarie locali, è stata dichiarata colpevole di falso in atto pubblico, per avere falsamente attestato la regolarità contabile e amministrativa delle richieste di rimborso di talune cliniche convenzionate, in concorso con LD EN funzionario regionale addetto all'ufficio ospedalità convenzionata.
Propone due motivi di impugnazione.
13.1- Con il primo motivo la ricorrente deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'elemento psicologico del reato, lamentando che i giudici del merito ne abbiano desunto la prova dalle dichiarazioni da lei rese in stato di custodia cautelare e quindi in condizioni psicologiche di estrema fragilità, mentre in realtà ella aveva agito nella totale inconsapevolezza delle irregolarità contestatele, come risulta da numerosi altri elementi di prova del tutto trascurati dalla corte d'appello, cui pure erano stati segnalati. La partecipazione della ricorrente non risulta infatti dalle dichiarazioni di FR AR, che pure è stato ritenuto attendibile, ed è esclusa dalle dichiarazioni di OL NI, suo collaboratore.
Il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento alle ammissioni della stessa imputata, plausibilmente ritenute compatibili con l'organizzazione dell'ufficio da lei diretto. La ricorrente sostiene che sono inattendibili le sue ammissioni, ove confrontate con le dichiarazioni non accusatorie rese da FR AR e da OL NI. Ma queste deduzioni, in quanto propongono una diversa interpretazione delle prove, sono incompatibili con il giudizio di legittimità.
13.2- Con il secondo motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano dichiarato assorbito nel delitto di falso il delitto di abuso d'ufficio, senza accertare se vi fosse la prova dell'abuso. Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, perché i giudici del merito hanno ritenuto che il falso stesso costituisse un abuso, sicché dovesse escludersi il reato previsto come sussidiario. 14. UL NI, direttore sanitario della casa di cura La Madonnina, è stato prosciolto per prescrizione dai reati di truffa, uso di cartelle cliniche false e concorso in abuso d'ufficio, sebbene sia stato assolto per insussistenza del fatto, come tutti gli altri imputati, dalle ipotesi di truffa per ricoveri in esubero. Propone due motivi d'impugnazione.
14.1- Con il primo motivo il ricorrente deduce che contraddittoriamente i giudici del merito lo abbiano considerato responsabile di falso e abuso d'ufficio, pur avendolo assolto per insussistenza del fatto dalla truffa per ricoveri in sovrannumero cui sia il falso sia l'abuso erano finalizzati. Il motivo è manifestamente infondato, perché i giudici del merito, avendo riscontrato che le richieste di rimborso non dissimulavano l'effettivo numero dei ricoveri, di cui si richiedeva il pagamento anche se eccedenti i limiti delle convenzioni e delle autorizzazioni, hanno escluso l'esistenza della truffa;
ma hanno coerentemente riconosciuto la persistente configurabilità dell'abuso commesso degli addetti al controllo, che avevano ammesso il rimborso di prestazioni non rimborsabili in quanto eccedenti i limiti delle autorizzazioni e delle convenzioni. Quanto all'uso delle false cartelle cliniche, i giudici del merito l'hanno ritenuto sussistente solo in quanto destinato alle truffe relative ai rimborso di prestazioni diagnostiche ad alto costo effettuate in regime sostanzialmente ambulatoriale. Sicché anche sotto questo profilo non sussiste la contraddizione denunciata.
14.2- Con il secondo motivo il ricorrente, che non è stato condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, deduce vizio di motivazione in ordine ad alcune delle imputazioni dalle quali è stato prosciolto per prescrizione.
Il motivo è inammissibile, essendo indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte che, "in presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie, prescrizione), non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall'art. 129 c.p.p." (Cass., sez. 1^, 27 ottobre 2003, Napoli, Balsano, m.
227098, Cass., sez. 6^, 6 marzo 2003, Parisi, m. 226564). Mentre sulla base della motivazione della sentenza impugnata deve escludersi che ricorrano i presupposti per l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p., comma 2 in questa fase del giudizio, atteso che è indiscusso in giurisprudenza che l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. da parte della Corte di cassazione può avvenire solo sulla base dei fatti già accertati nel giudizio di merito(Cass., sez. 3^, 28 gennaio 1997, Mango, m. 207599, Cass., sez. 5^, 5 ottobre 1998, Fabiani, m. 211923, Cass., sez. 1^ , 30 gennaio 2001, Ardito, m. 218617, Cass., sez. un., 30 ottobre 2003, Andreotti, m. 226099).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi proposti da PE PE, PE RI, RA MA, HE ON, OL TT, PA AL, NI FI, EN LD, RI AZ De CA e UL NI e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Rigetta i ricorsi di FR AR, OM CC e FR RA e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alle spese di NC AC e ne rigetta per il resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2006