Cass. pen., sez. V, sentenza 15/11/2005, n. 1491
CASS
Sentenza 15 novembre 2005

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Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico, ai sensi dell'art. 479 cod. pen. (e non quello in certificato amministrativo di cui all'art. 480 cod. pen.), la condotta del funzionario sanitario regionale che, nell'esercizio delle sue funzioni preordinate a controllare la regolarità tecnico-sanitaria delle richieste di rimborso presentate dalle cliniche convenzionate, ne attesti falsamente la regolarità, in quanto il visto di regolarità apposto su dette richieste è atto pubblico e non certificato amministrativo, considerato che esso non riproduce attestazioni già documentate ma attesta il risultato di un accertamento effettuato dal detto funzionario, che, pertanto riveste una propria autonoma efficacia giuridica, cui consegue la liquidazione del compenso al richiedente.

Sussiste il concorso materiale e non l'assorbimento tra il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 cod. pen.) e quello di abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.) nel caso in cui la condotta del delitto di abuso d'ufficio non si esaurisca in quella del delitto di cui all'art. 479 cod. pen. ma vi siano due distinte condotte; ne deriva che tale concorso sussiste nel caso di false attestazioni in ordine alla regolarità di richieste di rimborso inoltrate da cliniche convenzionate cui consegua l'erogazione di indebiti compensi, in quanto, in tal caso, il falso è destinato ad occultare l'abuso.

Integra il reato di falsità materiale (art. 476 cod. pen.), la condotta di colui che forma una circolare dell'Assessorato regionale alla sanità retrodatata e sottoscritta da soggetto che all'epoca non ricopriva più l'incarico di assessore, in quanto si tratta di atto destinato a fare sì che l'autore appaia legittimato al suo compimento, considerato che la falsa indicazione della data si risolve nella falsa indicazione della provenienza dell'atto dal soggetto effettivamente legittimato ad adottarlo e che, pertanto, la retrodatazione è solo una modalità di contraffazione del documento che vale a fare falsamente apparire l'atto come proveniente dall'Assessore alla sanità della Regione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 15/11/2005, n. 1491
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1491
Data del deposito : 15 novembre 2005

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