Sentenza 8 ottobre 1997
Massime • 1
Il giudice di rinvio, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, può, senza violare l'obbligo di conformarsi al cosiddetto giudicato interno, pervenire nuovamente all'affermazione di responsabilità dell'imputato sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle già censurate in sede di legittimità e con l'unico limite di non ripetere i vizi della motivazione rilevati nella sentenza impugnata; ma, risolvendo la Corte di Cassazione una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunziato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato ad una determinata valutazione delle risultanze processuali ovvero al compimento di una particolare indagine -in precedenza omessa- di determinante rilevanza ai fini della decisione, o, ancora, all'esame non effettuato di specifiche istanze difensive incidenti sul giudizio conclusivo. (Fattispecie in tema di associazione per delinquere contestato ad appartenenti all'organizzazione "Chiesa di scientologia" di cui il giudice di rinvio doveva accertare il carattere di confessione o associazione religiosa: la S.C. ha ritenuto che la valutazione della religiosità di tale organizzazione condotta nel merito e sul metro di opinioni in qualche misura personali e di una definizione fondata, in violazione di norme di diritto costituzionale, esclusivamente sulle concezioni religiose ebraiche, cristiane e musulmane invece che alla stregua dei referenti formali e oggettivi indicati nella sentenza di rinvio comporta non soltanto l'elusione del giudicato intervenuto circa la scelta delle metodiche di valutazione applicabili in fattispecie, ma anche un inammissibile sindacato sull'esigenza religiosa di una fede o di un culto, sindacato a propria volta illegittimo perché risoltosi nell'esercizio -da parte dei giudici del rinvio- di una potestà non consentita ai pubblici poteri della voluta ed estrema genericità della nozione di religione utilizzata nella Costituzione)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/1997, n. 9476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9476 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 1997 |
Testo completo
1 947 6
Udienza pubblica dell'8.10.1997
M 7329 Sentenza n.
Gen. n.16835/97 Registro
CON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO crie studi ai Chiese diery CAROSI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 12000
-53, MQper Der diritti
Sezione Sesta Penale pv. 1997 composta dagli illustrissimi Signori
Dott. LU SANSONE Presidente
Dott. UC DE RIU Consigliere
Consigliere Dott. ANTONINO ASSENNATO
Consigliere Dott. OL MILO
GIULIANA FERRUA Consigliere Dott. ha pronunciato la sequente PRONICSENTENZA
SUI ricorsi proposti da CORTE SUPPEMA DI CASSAZIONE Chu
UFFICIO COPIE
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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Rilasciata copia studio. al SIG. Zo MOD. per diritti L. 36.000
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IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio
CEDISda! Sig.
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CELLIERE il
E381904 IL
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Richiest studio dal Sig. RODE 29-GG GH LU FILIPPO
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31- OL GR 300TT. 1997
32- VE IV IL CANCELLIERE
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2.12.1994 della Corte d'Appello avversO la sentenza di Milano.
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consiglie-
re Assennato: udite le conclusioni del Procuratore Generale in per- sona del Sostituto, dottor Oscar Cedrangolo che ha q chiesto il rigetto dei ricorsig uditi i difensori, avvocati Oreste Dominioni, Gaetano
Insolera, Giovanni Leale, Alessio Lanzi, Daria Pesce,
Fabrizio D'Agostini, Luigi Vanni, Giuliano Spazzali,
Sebastiano Scatà e Alfredo Biondi;
Osserva
IN FATTO
All'esito di complesse e articolate indagini, esperi te per molti anni su tutto il territorio nazionale in ordine all'attività dispiegata da appartenenti di verse sedi della Chiesa di Scientology e dei collega-
Narconon, il Giudice istruttore del Tribu-
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male di Milano con ordinanza del 3.10.1988 disponeva il rinvio a giudizio di numerosi adepti dell'istitu- zione, ritenendoli responsabili di diversi delitti di natura finanziaria, di circonvenzione d'incapace, di estorsione e di truffa nonché di associazione per de- linquere finalizzata alla commissione di tali reati, che per le uniformi modalità di loro commissione ap-
parivano ispirati a direttive generali dell'organiz- zazione medesima. Riteneva quel Giudice che, al di là del dichiarato fine religioso, l'associazione perse- quisse sostanzialmente fini di lucro, realizzati 1- ducendo 1 neofiti -avvicinati Surrettiziamente con tecniche di natura sostanzialmente commerciale estese fino alla promessa, in caso d'insoddisfacenti risul tati, di restituzione delle somme spese, di fatto di regola poi non restituite a coloro che le avevano reclamato- a ritenere assolutamente necessari SUC- cessivi acquisti -fino all'esaurimento delle proprie risorse finanziarie ed economiche- di libri, di appa- recchi e di servizi sempre più costosi, loro forniti dall'organizzazione siccome idonei 2 liberare il loro spirito dagli "engrammi“ negativi -come TT RO
RD, fondatore e mentore dell'associazione defi- nisce le tracce delle esperienze negative asserita- impresse sulla coscienza individuale anche du-mente o r
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Senza lo strumento offerto dalle strutture dell'orga- nizzazione in sé.
Con sentenza del 5.11.1993 la Corte d'Appello di mi- lano ribaltava la decisione del giudice di primo gra- do ritenendo sussistente il delitto di associazione per delinquere, l'unico del quale ci si deve occupare in questa sede, essendo i l procedimento definito quanto agli altri delitti.
Rilevato in prima battuta essere assolutamente "in- differente per il nostro ordinamento giuridico che le dottrine" dell'RD "possano qualificarsi 0 meno come religione, dal momento che dette dottrine rice- vono in ogni caso, come qualsiasi altra manifestazio- ne del pensiero, tutela nel nostro ordinamento" e che compito del giudice non è quello di valutare signifi- cato portata delle pratiche cosidette di "audi ting" o di "purification" svolte dall'associazione, solo quello più limitato- di accertare come le MA
metodologie applicate allo svolgimento di tali atti vità si pongano di fronte all'ordinamento positivo G in particolare abbiano rilevanza penale, la Corte territoriale affermava che l'attività dell'associa zione, Sin dall'inizio connotata dalla finalità di acquisire rilevanti quantità di denaro persequita alla stregua di qualsiasi impresa commerciale operan- te sul libero mercato in funzione della massimizza- zione dei profitti mediante la vendita ad un pubblico sempre pió numerosO e a prezzi via via crescenti del- le pubblicazioni del fondatore, dei servizi offerti e del cosidetto apparecchio E-Meter, non si era fermata nemmeno davanti allo stato di deficienza psichica di alcuni meofiti ed era stata svolta dai vari operatori con modalità cosi uniformi e costanti, salvo varia- zioni imposte da peculiarità del caso concreto, da rivelare l'unicità delle direttive loro mpartite nonché l'unicità della previsione e della programma- zione dei singoli reati es di consequenza, la sussi stenza del delitto associativo contestato agl'imputa- ti individuati per la loro appartenenza all'associa zione per la loro responsabilità diretta nei reati fine ovvero in ragione delle funzioni esplicate, an- che quali appartenenti al consiglio esecutivo 0 al
consiglio direttivo di essa.
L Avverso tale sentenza Der tramite dei rispettivi difensori ricorrevano per Cassa21One tra gli altri 5
nonché il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano. gli odierni imputati
Con riferimento al delitto associativo -l'unico tut- questo Collegio- gl'im- tora sottoposto all'esame di tra l'altro e mo-putati in particolare denunziavano, ralmente, erronea applicazione di legge e vizi di CO-
tivazione sostanzialmente perché i giudici di merito una religione in quanto diversa di quelle ufficiali, cosi limitando di fatto a) avevano voluto processäre il diritto di "professare liberamente la propria fede forma, individuale o associa-
al più alto livello dall'art.19 della religiosa in qualsiasi ta" tutelato b) avevano omesso di motivare adequatamente Costituzione: natura religiosa della Chiesa di Scientology e sulla Sulla la scientologia, dot- circostanza che la dianetica e non si esplicano in trine predicate da detta chiesa, costituzionale col precetto succitato, circostanza questa particolarmente attività contrastanti rile- Vante non soltanto perché avrebbe sottratto l'asso- ciazione al sindacato del giudice penale, ma perché avrebbe inciso sulla ricostruzione del fatto del- del reato consentendo in via l'elemento soggettivo di attribuire alla fede non alla smania בין erroneamente d'ipotesi lettura
-dedotta una da distorta delle direttive profitto del fondatore- caratterizzante la propaganda deidi parziale corsi c) sebbene in presenza di testimonianze contrastanti, l'eccesso la loro vendita;
avevano indotto dalla generalizzazione di pochi casi i 1 convincimento che le azioni delittuose attribuite erano pre- a diversi gruppi d'imputati in via generale fin dall'inizio, separatamente proprio dai Vertici viste e programmate secondo direttive provenienti dell'associazione.
Con sentenza del 9.2.1995 questa Suprema Corte annul lava la decisione predetta e rinviava ad altra sezio- ne della medesima Corte territoriale per nuovo giudi espressamen
Rilevato che i giudici di merito avevano aver voluto "in alcun modo pro- 210.
cessare la Chiesa di Scientology per le sue idee, ov- te dichiarato di non come quelli attività 0 corsi Vero Der avere svolto" nostro or-di "auditing" o di “purification", ma di essersi 11-
dinamento il metodo adottato nello svolgimento delle "conforme al mitati ad accertare predette attività"; dall'affermazione contenuta nella sentenza annullata, laddove si era asserito che quel
Bra "mani la svolta dalla Chiesa di Scientologia si sin dall'inizio come un festata nella essenza,SUA con tutti i attività commerciale, volta alla vendita, dai manuali in materia, di un deter- metodi previsti deduceva che secondo quei giudici minato prodotto": chiesa né una di merito Scientology non era una confessione religiosa. era priva di Osservava quindi che tale affermazione indici di valutazione motivazione in riferimento agli i nella sentenza 195/1993
-che riportava- evidenziati
-considerato che della Corte Costituzionale, mentre 1'attività commerciale eventualmente svolta anche in misura rilevante era di per sé inidonea a far perdere ad una 'chiesa' la connotazione di confessione reli- giosa- nel caso di specie l'accertamento della reli di Scientology stato necessario 1 m sarebbe giosità concreto non soltanto in relazione ai reati tributari contestati agl'imputati, ma anche in relazione al de- litto associativo 1133 tanto perché, "una volta ricono sciuto a Scientology il carattere di confessione re- ligiosa, non sarebbe ipotizzabile una trasformazione salvo che delinquere, 1 17 associazione per di questa gli appartenenti alla confessione non avessero di CO- mune accordo cambiato le regole statutarie dando vita ad un soggetto nuovo diverso di quello originario", l'insorgenzaipotizzabile mentre sarebbe tuttavia nell'ambito di una lecita attività dell'organizzazio- ne di un distinto e autonomo sodalizio criminale.
Censurava la decisione di merito anche perché adot testimonianze tata tener "conto delle numerose senza assunte nonché della copiosa documentazione prodotta dai difensori degli imputati, volte a dimostrare il illogi- carattere religioso di Scientology" e perché ca laddove, superando con argomentazioni metagiuridi- che e non condivisibili le contrarie obiezioni della di merito alla stregua dei pochi difesa, 1. giudici era proceduto, avevano ritenuto casi, per quali 1 riferendoloassociativo, tutte provato il delitto un'organizzazione, che contava nella sola Milano ven- tisettemila aderenti, tanto sebbene 1 1 numero dei soggetti, che avevavo denunziato o comunque lamentato qualcosa nei confronti degli operatori, apparisse og- gettivamente esiquo sperequato rispetto a quello all'imponenza dell'organizzazio-
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degli organizzati ne, Concludendo sul punto e definendo quindi i limiti del i giudici di meri giudizio di rinvio e i criteri cui propria decisione,
終 to avrebbero dovuto ispirare la H chiariva che essi in primo luogo "avrebbero dovuto accertare se l'organizzazione di Scientology fosse o meno una confessione religiosa, e nell'ipotesi affer- mativa se -avuto riguardo ai reati commessi da alcuni dei suoi appartenenti nei confronti di persone che entravano a far parte dell'associazione- 51 trasformata in un'associazione per delinquere;
Ovvero nell'ambito di un'attività lecita dell'organiz Se...
zazione fosse "sorta, in modo distinto autonomo,
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una ASSOCI221one illecita", considerando che nella fattispecie concreta "il limitato numero di casi per cui Si è proceduto ed è stata affermata la responsa- bilità penale di alcuni imputati, non è sufficiente- mente indicativo della sussistenza di un'associazione
Criminale, specie se raffrontato con l'elevato numero di persone, con le quali Scientology aveva instaurato rapporti", ben ventisettemila per la sola sede di Mi- lano, come aveva messo in rilievo la stessa sentenza impugnata, che "la responsabilità dei dirigenti di
Scientology nel reato di associazione per delinquere“ non poteva essere provata attraverso la praesuptio de praesunto, utilizzata dalla Corte territoriale in violazione dell'art.192 C.D.P..
Con sentenza del 2.12.1996 i giudici di rinvio hanno dichiarato gl'imputati colpevoli del delitto di ciazione per delinquere loro in concorso ascritto e li hanno assolto per non aver Commes50 i l fatto 0 prosciolto per sopravvenuta prescrizione dagli altri reati loro singolarmente ascritti.
Definita la confessione religiosa quale "gruppo ciale con proprie credenze religiose" la religione
-"nel Senso che il fenomeno presenta nell'esperienza storica attuale"- quale "complesso di dottrine incen- trato sul presupposto della esistenza di un Essere
Supremo, che è in rapporto con gli uomini e al quale questi devono obbedienza ossequio": esplicitata quindi la definizione di confessione religiosa quale
"comunità sociale avente una propria concezione del mondo, basata sull'esistenza di un Essere supremo" sui SUOI cennati rapporti con gli uomini rilevato che al fine di accertare la natura di confessione re- ligiosa della cosidetta Chiesa di Scientology, man- cando al riguardo qualsiasi intesa con 10 Stato ت pubblici riconoscimenti di Scientology come confes- sione religiosa, non soccorrono né il primo né il condo dei criteri estrapolati nella sentenza di rin- vio dalla sentenza 195/1993 della Corte Costituziona-
Jali le;
i giudic: di merito hanno escluso la natura di 8
confessione religiosa della predetta organizzazione anche Secondo il criterio della considera-comune quarto tra quelli indicati come sopra tantozione, perché, in ragione della loro scarsità numerica non è possibile identificare "con l'opinione pubblica del-
l'intera comunità nazionale" "le sentenze di alcuni giudici di merito.n le decisioni di alcune commissio- ni tributarie e neppure i pareri, per quanto autore- voli, manifestati da alcuni studiosi italiani", men- tre a "nulla rilevano...i pareri di studiosi stranie- ri... 1 quali non concorrono formare l'opinione pubblica italiana e si riferiscono a realtà sociali, storiche e culturali diverse della nostra", cosi Come
"le sentenze di Autorità giudiziarie di altri Stati, che ai limiti ricordatiSopra aggiungono quello di avere attribuito o negato a Scientology il carattere di confessione religiosa sulla base di regole e prin- cipi diversi" mentre a questa dottrina manca "quello 1 che nel comune sentire", "inevitabilmente" influen- zato dalle "grandi religioni del ceppo giudaico-cri stiano ed anche islamico"- “è un elemento indispen- sabile perché ci $1 trovi di fronte ad una religione: manca il concetto della salvezza dell'anima... rea- lizzata attraverso un legame fra 1 uomo A la divini tà"
Ciè posto, al fine di escludere natura religiosa dell'organizzazione i giudici di merito sono av- valsi del terzo dei criteri enucleati dalla più volte citata sentenza della Corte Costituzionale, proceden- do ad una disamina degli statuti. Hanno cosi rilevato che, secondo quello datato 30 gennaio 1977 e allegato all'atto costitutivo, l'Istituto di Dianetica di Mi- lano "ha natura idealistica" e si propone di "diffon- dere la Scienza conosciuta come Dianetics", mentre secondo le modifiche statutarie introdotte con rogito dell'1.7.1982 i fini "religiosi, culturali ed ideali- stici" dell'associazione sono indicati nel sostegno e nella propaganda dei "principi filosofici di Sciento- logy"; vi afferma, secondo quanto se dice in sentenza, che "la tecnologia puć rendere I'uomo con- sapevole della SUA conoscenza dell'Essere Supremo, con riferimento al Dio che l'uomo trova in stes- si indicano "quali Ulteriori scopi quello di
Dromuovere, proteggere, amministrare 2 incoraggiare lo sviluppo della religione di Scientology e i suoi scopi, la publicazione e distribuzione di Opere let- formazione di centri culturali terarie religiose, la delle esigenze spirituali dei religiosi, la Cura er w fedeli" g
Rilevata quindi un'asserita contraddittorietà delle di nell'ultimo tali atti, qualificazioni riportate fa rientrare Scientologyp "inizialmente S1 che dato e r poi scienze esatte delle nella tradizione usare" il sostantivo "religione e parlare di esigenze spirituali, mentre è evidente che i campi della reli gione e della scienza sono diversi", i giudici di me- rito hanno evidenziato che solo nell'assemblea del 31 ottobre 1985 l'Istituto di Dianetica "cambió denomi- nazione assumendo quello di Chiesa di Scientology" e adottò un nuovo statuto, nel quale la dianetica viene
Scritture che i espongono definita religione le principi di Scientolgy vengono qualificate "religio-
l'esempio fornito da se": denominazione che, secondo di Istituti altri quello di passò poi agli Milano,
Dianetica. "quando 1'i Rilevato infine che solo i l 3.3.1987, stava avviando alle sue battute struttoria penale si la Chiesa nazionale conclusive, venne costituita cuimel statuto si indicano Scientology d'Italia", quali suoi scopi quelli di "predicare, praticare diffondere la religione di Scientology e la Dianetics che è parte integrante della Scientology.. di dei fedeli attraver60 curare le esigenze spirituali precisa che "la e collettivi“ si riti individuali Chiesa è punto di riferimento della comunità religio consente alla confes-
Sa di Scientology in Italia riti individuali e collettivi"; sione di praticare i la Corte territoriale ha ritenuto che, mentre l'auto-
qualificazione da sola non è idonea la na- a provare tura confessionale di un'organizzazione, le tardive la natura di uno qualificazioni statutarie abbiano altrove utilizzato già in precedenza "stratagemma dall'organizzazione per sottrarsi ai problemi legali che si ponevano sulla strada della sua attività".
A tale convincimento i giudici di merito sono perve-
nuti valutando a) le dichiarazioni di due testi, secondo i quali i l utilizzato lo stratagem- fondatore di Dianetica aveva la Scientologia all'esito ma di definire religione negativo di una causa intentatagli dall'Associazione
garan- al fine di medica americana del New Jersey derivante dalla nuova tirsi in futuro la copertura denominazione, fatto questo singolarmente illuminante ed espressivo delle vere ragioni che avevano indotto statutarie modifiche secondo una cronologia significativamente coincidente ad adottare le gli associati con lo sviluppo dell'istruttoria penale sfociata poi nel presente procedimento, come sopra evidenziato;
10
b) le risultanze di un documento sequestrato nella che l'I- sede di Roma nel 1981, Dremessonel quale, stituto di Dianetica stava "operando in un cerchio di finanziari“ senza economici interessi politici, ser "collegato ad alcun gruppo stabile in Italia" si
Chiesa in le consequenze di non esser fatto questo che privava l'associazione dei valutavano meccanismi operativi di difesa religiosa"; Italia", la circostanza che al cambiamento di denominazione " soliti non era sequito "alcun cambiamento nell'attività del-
l'organizazione"; di una teste, cui alla richiesta. d) la dichiarazione di spiegazioni circa il cambiamento di nome, era sta-
perché SCUSA 0 Der CO-to "risposto di non dare importanza alla cosa,
la parola Chiesa era stata usata per
modo": le dichiarazioni di altri testi, i quali hanno af- fermato di aver mai sentito parlare di pastori 0 non di consulenza pastorale o spirituale;
f) la mancanza di un credo religioso originale CO
munque esclusivo della Scientologia;
l'evoluzione dell'organizza- g) lo svilupo storico disegnato da alcune perizie acquisite zione, come agli atti% la natura, asseritamente scientifica e oggettiva www h) quindi non religiosa- delle pratiche di "auditi ng21
di "purification".
circa la natura Risolta negativamente la questione la Corte di merito ha religiosa dell'associazione, affrontato quindi la questione relativa alla seconda censura, con la quale i giudici di rinvio avevano de- finito inaccettabile sul piano razionale l'eccessi· dai quali i giu- generalizzazione dei pochi casi, Va dici di merito avevano indotto la previsione da parte del'associazione la programmazione in via generale e fin dall'inizio dei reati contestati agl'imputati e la rispondenza di tale programmazione alle direttive emanate dai vertici dell'organizzazione italiani me- desima, asserendo in tesi, preliminarmente e testual mente, che "al di là del numero di episodi accerta-
ti" "dagli atti del procedimento emergono Sicuri ele- menti di prova", tali "che consentono di affermare la partecipazione degl'imputati ad un sodalizio crimino-
la tesi così de- 50' e procedendo quindi a dimostrare lineata non già per induzione dai singoli reati fine, come avevano fatto gli estensori della sentenza an- nullata ma dall'esame di documenti e di testimonian- ze agli atti del procedimento, relativi alla struttu- razione dell'associazioneinterna C direttive di ordine generale.
indubbio essendo lo sta- Secondo i giudici di merito, bile inserimento degl'imputati con ruoli, funzioni P cariche differenti nelle strutture organizzate offer- te dall'Istituto di Dianetica prima e dalla Chiesa di
Scientology dopo, resta dunque da accertare soltanto delinquen- "programma Se l'organizzazione avesse un ziale @ Se i singoli imputati fossero consapevoli di contribuire alla realizzazione di tale programma' "
"
adepti", hanno evidenziato che dette organizzazioniSiccome rilevante per la"valutare condotta degli di lucro come unico fondamento avevano "10 SCOPO due direttive deducendo da dello tanto obiettivo", documenti interni, 2 da altri in stesso fondatore nonché dalle dichiara- parte trascritti in sentenza, numerosi converso,per dal- testimoni zioni di le condizioni di salute disinteresse per l'assoluto degli adepti o degli operatori, dimostrato proprio da un'associazione, "che aveva quale scopo dichiarato il benessere fisico e psichico delle persone".
Hanno rilevato quindi che lo stesso arruolamento de- mezzoingannevoli avveniva con metodi P gli adepti di questionari idonei a fuorviare gl'incauti compila- di salute fisica tori sulle proprie reali condizioni dei mentale e di indurli ad approfittare quindi
Servizi loro offerti con promessa di ottenere la qua- testimoni, come dichiarato da numerosissimi rigione, libri di costo via indotti Servizi acquistare ב: de- via crescente e finanche un banale galvanometro, a d da Variabili prezzi spacciato nominato E-meter oltre due milioni ad oltre quindici. Il tutto dietro promessa, poi generalmente non mantenuta, di restitu- zione dei versamenti in caso di mancato conseguimento dei benefici promessi. Hanno infine rilevato che la natura truffaldina di tali condotte e degli espedienti posti in opera dagli adepti dell'organizazione era stata già dichiarata da questa Suprema Corte, che nella sentenze di annulla- ritenuto integrassero gli con avevarinvio mento estremi della truffa o della circonvenzione d'inca-
menomati psichici svolte nei confronti di paci proprio quelle condotte, delle quali si sostanziava normale attività dell'Istituto di Dianetica "18 della chiesa di Scientology", CIOé la prospettazio-
ne, più o meno velata, di danni fisici e psichici al adesione alla le persone offese, nel caso di mancata chiesa e di mancato acquisto del prodotto offerto;
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DE, BR, HI, SI, NO E IN FELICE (11 Bandera 2 la Meneghini deducono altri motivi nei ricorsi firma, rispettivamente, dell'av- vocato Oreste Dominioni A dell'avvocato Luigi Vanni) con ricorso firma dell'avvocato Giuliano Spazzali denunziano
1- motivazione omessa o apparente in ordine alla na- tura religiosa della Chiesa di Scientology
1/a) perchè la circostanza che detta religione ha po- sto 1 17 essere attività lucrative non la distingue dalle altre religioni nė di per Sé la priva della propria intrinseca religiosità; testi, che1/b) perché qualsiasi religione fonda sui la qualificano, svolge in appositi corsi la catechesi dei neofiti dei catecumeni, impone pratiche, pone divieti, segna e insegna vie percorsi di perfezio namento 2 di ascesi, spesso assai ardui afflitivi y Verso e alla ricerca di Dio, di quisa che i libri da leggere, i corsi da sequire, le pratiche da compiere e le vie di perfezionamento imposti dall'associazione in esame non possono di per sé essere definiti ille citi;
1/c) perché un coerente sviluppo dell'itinerario ar- gomentativo percorso dai giudici di merito per defi. nire la natura di associazione per delinquere attri- buita alla chiesa di Scientology porta all'assurdo di ritenere che ciascuno delle migliaia di cittadini, i quali hanno aderito all'organizzazione, per il Solo fatto dell'adesione ha commesso reato;
1/d) perché l'affermazione che il pensiero di Hub- bard é contrario alla medicina e alla psichiatria UT- ficiali è apodittico e irrilevante;
1/e) perche 1'insistita petulanza la promessa di una vita migliore sono caratteristiche comuni a tutte le attività di proselitismo religioso e non valgono quindi connotare l'attività di Scientology, come non vale a connotarla conferire all'associazione carattere d'impresa commerciale la scelta di una me- todica di proselitismo fondata sulle regole del mer- catoj la1/f) perché la motivazione adottata per escludere natura religiosa di Scientology non regge sul piano lessicale laddove la definizione di "confessione re- ligiosa" viene desunta soltanto dall'aggettivo quali- ficativo come Se il sostantivo non avesse una propria specificità in grado di distinguerlo da altri di Si- gnificato più o meno approssimatamente simile ne do- vei sull'autorità di “autorevole dottrina“ non meglio 14
definisce la religione come "comples- specificata, si so di dottrine" -e non già quale dottrina complessa- s u incentrate presuposto di un Essere Supremo In l rapporto con gli uomini, che gli devono ossequio obbedienza! inaccet1/g) perché tale definizione di religione tabile in quanto, fondata com's SU affermazioni di natura assiomatica, non è né un fatto né un argomento e in quanto esclude dal novero delle religioni quelle senza Dio o che comunque non contemplano, non solle- citano né promettopno l'intervento diretto di Dio nelle vicende umane;
1/h) perché, mancando un riconoscimento formale dello
Stato, la Corte di merito ha negato senza spiegazione natura di pubblico riconoscimento alle numerose sen- tenze di Tribunali italiani % perché ha erroneamente riferito a tutti i cittadini la "comune considerazio- ne", cui la sentenza di annullamento rimanda per de- finire la natura religiosa di un'associazione; perché non ha senso affermare che la considerazione positiva espressa da Tribunali, Commissioni, adepti e studiosi non coincide con "l'opinione della intera comunità nazionale" affermare, a fronte della globalizzazio- ne delle Conoscenze propria dell'età contemporanea, che non hanno valore in Italia le opinioni degli stum diosi stranieri ¦
1/1) perché afferma erroneamente che 1 1 comune tire in materia sia 15pirato soltanto alle grandi re- ligioni, che si nella comune discendenza riconoscono di Abramo. 45
di personalità religiose di diverse confessioni e fi- manche di un teologo protestante, tutta concernenti la religiosità di Scientology nonché il riconoscimen- to della natura religiosa dell'associazione in nume- ros1 Paesi dell'Occidente;
2/b) perché in forza del trattato di amicizia con gli
U.S.A. ratificato con Legge 18.6.1949 n.385 i citta- dini delle Parti contraenti hanno diritto di eserci tare nel territorio di CIASCUno dei due Stati 1 Ori vilegi e i diritti connessi con l'attività religiosa;
perché, se la Chiesa di Scientology persegue esclusi- vamente fini di lucro, manca la prova che il denaro lucrato in modo asseritamente illecito non sia stato completamente investito nelle attivitá della Chiesa
stessa.
I I
I l predetto DE, BA, CA, IA,
IO, IN SS E PO (la LO de- duce altri motivi nel ricorso firma dell'avvocato
Daria Pesce) con ricorso a firma dell'avvocato Oreste
Dominioni denunziano 1- eccesso di potere, violazione dell'art.546 c.p.p. previgente e difetto di motivazione in ordine alla natura religiosa di Scientology in relazione al capo
42 dell'imputazione-
1/a) perché il giudice di rinvio ha disatteso i prin- cipi fissati dalla Suprema Corte omettendo di utiliz- zare -al fine di accertare la natura religiosa di
Scientology- gli indici enucleati dalla Corte Costi- tuzionale e gli ulteriori indici ritenuti utili allo
SCOPO nonché tutti gli elementi addotti sul punto dalle difese e, ancor prima, "ha travalicato i poteri giurisdizionali" valutando la religiosità dell'asso- ciazione nel merito e quindi alla stregua di opinioni personali e in certa misura arbitrarie invece che al- la stregua dei referenti formali e oggettivi indicati nella sentenza di rinvio, quali i riconoscimenti pub- blici, il contenuto dello Statuto dell'associazione la percezione di quale confessione religiosa da parte della comunitá 1/b) perché, così facendo, ha eluso l'oggetto del giudizio di rinvio, cioè la questione se per l'ordi namento giuridico la Chiesa di Scientology possa sere considerata 0 170 una confessione religiosa, esercitando Viceversa un indebito sindacato sull AS- senza religiosa di una fede 0 di un culto appro priandosi per tale via di un potere che nessun organo dello Stato può attribuirsi senza violare il diritto 16
costituzionalmente garantito alla libertà di culto
1/c) perché in ordine al criterio della comune consi di religione;
un solo elemento di giudi-
210 idoneo a fondare in qualche modo l'espresso derazione, senza indicare
Con- apoditticamente negato la possa dedurre tutto ha del dai qualivincimento, la associazione denomina- elementi, sussistenza di che "nella società italiana considerata una religione"; perché in proposito ha senza ragione svalutato del tutto la ta Scientology é convinzione di migliaia di appartenenti all'associa- fatto cer- zione in ordine alla religiosità di irrilevante al fine di formare la comune essa,
14 Va- considerazione in proposito;
perché denegare tamente non lenza delle opinioni espresse al riguardo in numerose studiosi i. pareri espressi senza confutare in qualche modo l'itinerario argomen- da numerosi sentenze e dagli altri intregra gli tativo percorso dagli uni perché le ine- estremi di una motivazione apparente;
della nello statuto Chiesa di Scientologia circa la natura religiosa del quivoche indicazioni espresse
State svalutate sulla base d'i sono nammissibili giudizi di merito fondati l'associazione SU un singolo autore scono- sciuto o su isolate deposizioni contrastate da decine p documento di contenuto di equivoco r in con- e di deposizioni di segno contrario, s siderazione nonostante l'obbligo in proposito espres- e non e interpretate peraltro so nella sentenza di rinvio, in modo distorto e contradittorio;
1930 e difetto di motivazione in relazione al capo 42 dell'art. 546 c.p.p.
2- violazione dell'art.477
che "l'intera attività del dell'imputazione è preordinata al fine di commettere 2/a) perché affermando normale attività dell'Istituto l'associazione..a di Dianetica della Chiesa di Scientology" reati" in quanto "la stata "al solo fine di introitare più de- גייד con metodiche truffaldine- il giu- posta in essere correla dice del rinvio ha violato il principio di naro possibile"
zione tra l'imputazione contestata ai soli imputati e non anche a tutti gli appartenenti a Scientology- e che né l'accusa né giudice il dato che Scientology co- sentenza la istruttore avevano mai sostenuto associazione per delinquere e stituisse di per sé una esplicata fosse illecita che l'attività dalla stessa nella sua generalità; cheritenendo merito, P/b) perché 1 giudici "la normale attività" dell'asso- di oltrepassaatoillecita fosse tutta limiti del giudizio 17
di rinvio come segnati nella sentenza di annullamen- to, laddove, in conformità peraltro alle tesi d'accu
i giudici di legittimità avevano sottolineato che le condotte illecite contestate agl'imputati -le' uniche delle quali poteva e si doveva tener conto senza abbandonarsi ad infondate 2 inammissibili Sup- posizioni- rapportate, come si doveva, alle decine di migliaia di associati, assumevano connotazioni di eccezionalità e di devianza che non potevano portare all'incriminazione di un'intera associazione;
5 l'illiceità di Scientology deriva, 2/c) perchè,
0
come i giudici di merito hanno assunto, non dalle mo- dalità di Sua costituzione e di sua organizzazione dalle finalità perseguite -riconosciute lecite an- corché di natura asseritamente commerciale invece che religiosa- ma soltanto dalle modalità adottate per persequire tali finalità, é illogic0, arbitrario ancora una volta esorbitante rispetto all'azione pe- nale -esperita dalla pubblica acccusa soltanto nei confronti degl'imputati- dedurre dalla sola apparte- nenza che ognuno dei ventisettemila aderenti alla
Chiesa di Scientolgy Sia in realtà inserito in Una associazione per delinquere, quando l'inserimento predetto, come chiarito nella sentenza di rinvio, non Si poteva affermare apoditticamente con Un sem- plice richiamo alle cariche rivestite da ciascun im- putato e Sul generale presupposto che ciascuno di essi fosse consapevole della natura dei servizi of- ferti costi elevatissimi 2 iniqui, ma 51 Sarebbe dovuto dimostrare CASO Der Caso sulla base del con- tributo prestato alla realizzazione delle finalità illecite, diverse di quelle statutarie in ipotesi perseguite, e dalla consapevolezza di ogni singolo imputato di far parte di un'associazione per delin- quere! 3- mancanza di motivazione in ordine alla determina- zione della pena E allo svolgimento del giudizio di comparazione ex art.69 c.p. perché la motivazione in punto è del tutto generica siccone coinvolgente tutti gl'imputati, senza riferi- mento alcuno alla loro personalità 0 al ruolo effet- tivamente avuto nella commissione dei reati cia-
Scuno attribuiti es Quanto all'espresso giudizio di equivalenza fra le attenuanti generiche concesse le aggravanti contestate, perché é generico nei termini perché non tiene conto delle aggravanti Sucennati
rispetto all'originaria contestazione. venute meno
III 18
NT, OL, MI, NI, HI, PA,
NA, OL, VE (quest'ultimo, IN, Pa- vone e LD difesi anche dall'avvocato Leale) Con ricorso a firma dell'avvocato Luigi Vanni denunziano
1- mancanza di motivazione, omessa valutazione di da- ti processuali e di deduzioni difensive, decisive in relazione alla massima d'esperienza posta a base del- la decisione
1/a) perché è del tutto arbitrario limitare 11 con- cetto religione entro gl ambiti segnati dalle grandi religioni monoteiste: riferire all'ordinario modo di operare dell'associazione i reati di truffa, circonvenzione d'incapaci P abusivo esercizio della professione medica contestati ad alcuni associati g
Svilire 1 pareri degli studiosi le decisioni giu- diziarie in materia e, in genere, non tener conto di alcuno degli argomenti confliggenti con la definizio- ne di religione arbitrariamente assuntaj
1/b) perché, montre la pubblicità degli statuti, de- gli organigrammi associativi, delle adesioni, una per una documentate e la propaganda dei principi nonché la stessa attività di proselitismo concilianomal sul piano logico con i l concetto stesso di associa- zione per delinquere, di questa i giudici di merito non hanno saputo individuare promotori, organizzatori e data di costituzione;
1/c) perché manca 10 sentenza qualsiasi motivazione sul dolo specifico relativamente a ciascun imputato.
2- Erronea applicazione dell'art.416 c.p., per avere il giudice affermato l'esistenza di un'associazione per delinquere al di fuori dell'accertamento della sua costituzione- asserito che "il giu- Sotto tale titolo i ricorrenti, associa dice d'appello considera implicitamente ร ม น
zione a delinquere 'madre' di quella italiana.... Chiesa di Scientology americana", ne deducono una violazione del Trattato di Amicizia con gli U.S.A., ratificato con legge 18.6.1949 17. 385, laddove al l'art.2/2 prevede che le persone giuridiche create Secondo la legge propria di uno dei due Stati siano riconosciute nel territorio dell'altro.
Denunziano altresi violazione degli artt.9 e 14 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo ratificata in Italia con legge 4.8.1955, n.848 perché la definizione della Chiesa di Scientology come a550- clazione per delinquere "è tanto schematica onni comprensiva" da conferire le qualifica di associato a qualsiasi aderente da impedire nello Stato quella 13
ammessa e riconosciuta libertà di culto pacificamente in altri Stati.
Denunziano quindi vizi di motivazione in punto di re- sponsabilità individuale di CIASCUn imputato di te- nore analogo quelli de altri ricorrenti denunziati sub II/2-2/c), come sopra.
Dall'omessa motivazione in punto deducono quindi che il giudice di rinvio abbia ritenuto che "nel reato associativo il dolo specifico può essere presunto
8
sollevano al riguardo eccezione d'incostituzionalità dell'art.416 C.p. nella suddetta interpretazione.
3- mancanza di motivazione e violazione dell'art.192
c.p.p. 1988- che3/a) perché il giudice di rinvio ha affermato
1'Istituto di Dianetica e la Chiesa di Scientologia sono in realtà un'associazione per delinquere senza tener conto del fatto che, non essendo stato ravvi - sato alcun reato nell'ordinarietà dei casi documenta- ta dalle decine di migliaia di fascicoli relativi agli appartenenti alla Chiesa predetta, i reati con- testati in esiguo numero di casi rappresentano l'ec- cezione non già la regola di condotta degli ap- partenenti all'associazione, di guisa che la liceità originaria di questa non può non riverberare i propri effetti sull'accertamento del dolo in capo ai singoli imputati, i quali, se convinti di operare per il con- seguimento degli SCOP statutari, non possono esser consapevoli di partecipare alla commissione di reati%
3/b) perché, Se il reato associativo ha come assume il giudice di rinvio una Sua incontestabile autono- mia dai reati fine la prova di esso è nel Caso di specie rinvenuta da detto giudice non già sul fon- damento degl'indizi in evento offerti dai reati-fine predetti, ma sul fondamento dal carattere intrinseca- mente truffaldino delle teorie di RO RD, si
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rebbe dovuta dimostrare l'adesione consapevole degli imputati alle teorie predette non già nel loro signi- ficativo estrinseco apparente, ma nel loro Si gnificato intrinseco e ingannatorio.
4- nullità della sentenza ex art.524/3 in relazione all'art.475 n.5 bis c.p.p. 1930 perché i giudici del rinvio hanno utilizzato ai fini della decisione le deposizioni dei testi Armstrong e
AT, rese davanti ad autorità giudiziarie straniere non acquisite ritualmente al procedimento e tanto quando, contraddittoriamente, hanno denegato qualsia- valore ai riconoscimenti di stranieri alla Chiesasi di Scientologia.
5- mancanza o contraddittorietà della motivazione 20
dedotta Der ragioni sostanzialmente identiche quelle spiegate da altri ricorrenti sub II/1-1/c.
6- mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di aggravanrti mai contestate al capo 42
e mancanza di correlazione sul punto tra l'originaria imputazione e la sentenza impugnata.
IV
IA (difesa anche dall'avvocato Dominioni) 2
OL Con ricorso a firma dell'avvocato Daria
Pesce denunziano
1- manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancanza del requisito della "religiosità" della
Chiesa di Scientology
1/a) perché, nonostante l'innegabile valenza religio- sa delle espressioni contenute negli stralci di Sta- tuto riportati in sentenza, la Corte territoriale si dichiarata "apoditticamente convinta della natura esclusivamente scientifica dell'associazione affer- mando, altrettanto immotivatamente, la normale incon- ciliabilità" di scienza e religione;
1/b perché nella struttura gerarchica, nel proseliti smo proprio di ciascuna confessione nell'attività di autofinanziamento della Chiesa di Scientologia ha immotivatamente identificato le strutture tipiche di un'associazione per delinquere;
1/c) perchè, pur affermando che l'associazione è sta… ta costituita a SCOPO di lucro, non ha identificato al di fuori dell'associazione stessa alcun beneficia- rio degl'illeciti quadagni;
1/d) perchè la devianza di frange dell'associazione reato non consente di per SA sola di configurare 1 1 associativo ritenuto;
2- errata applicazione di legge in ordine alla loro responsabilità e contraddittorietà della motivazione perché, mentre non risulta provata la ritenuta sussi-
Stenza di un "comune programma delinquenziale" per quanto li riguarda non ricorre nemmeno l'esplicazione di attivité dirigenziali e manca perfino la prova di un qualche Ioro contatto col pubblico con alcuno degli utenti dei Servizi offerti.
W
TI, ER, RT, BR, SC,
IO, NI (gli ultim quattro difesi anche nell'ordine dagli avvocati Spazzali, Lanza, Domi- nioni e Vanni), OR, NO, PA, PO, NA
( dal Nova in poi difesi anche e rispettivamente da- 21
g11 avvocati Spazzali, Vanni, Dominioni Leale),
DA, AL, VE (difeso anche dall'avvocato Van- ni ) e EL con ricorso a firma dell'avvocato Gio- vanni Leale denunziano
1-travisamento del fatto, illogicità e mancanza di motivazione, violazione dei principi di diritto indi- cati dalla Suprema Corte, inosservanza ed erronea ap- plicazione della legge e violazione di norme costitu- zionali, esercizio da parte del giudice di potestà
non consentite ai pubblici poteri (ex art.524 nn.1,2,
3 cpp 1930 anche in relazione all'art.475 n.3 stesso codice e alla violazione dell'art.192 C.p.p. 1998)
1/a) perché al fine di accertare in sede di rinvio se la Chiesa di Scientology abbia, 0 no natura di con- fessione religiosa, la Corte di merito ha adottato, peraltro senza dar conto dei criter: di scelta, una definizione dottrinaria del concetto di religione, risalente agli anni settanta, in epoca restrittiva più recente ripudiata perfino dal SUO autore come risulta agli atti anche un SUO positivo parere circa la natura religiosa della Chiesa di Scientolo-
01a- invece di definizioni più allineate ai principi costituzionali;
1/b> perché la definizione della religione quale
"complesso di dottrine incentrato sul Presupposto dell'esistenza di un Essere Supremo, che è in rappor- to Con gli uomini al quale gli uomini devono obbe- dienza e ossequio", ispirata, come dichiaratamente è, alle concezioni giudaico-cristiano-islamiche, proprio per limitazione insita nella fonte d'ispira- zione, non pué essere adoperate in sede giurisdizio- nale per un accertamento "dal quale dipende eser- 1
cizio di un diritto di liberta fondamentale" per la nostra Costituzione, che garantisce il pluralismo tutela le minoranze, e “per la normativa internazio- nale posta a tutela delle libertà fondamentali del-
1'uomo";
1/c) per le medesime ragioni dedotte anche da altri ricorrenti sub II/1-1/8);
1/d) perché in applicazione dei criteri assai più am-
01 dettati nella Carta fondamentale lo Stato con d.
P.R.
3.1.1991 ha riconosciuto I'Unione Buddhista Ita- liana. che pur professando credenze vicine a quelle di Scientology, a differenza di questa non presuppone l'esistenza di un Essere Supremo, di quisa che per il principio di pari libertà sancito all'art.8 Cost. non Due essere riservato alla confessione di Scientology trattamento diverso:
Chiesa di Scientologia 1/e) perche d'altra Darte
-come risulta dagli scritti del fondatore e finanche 22
dal dizionario tecnico sequestrato agli atti di Cau-
શા મ documenti come altri analoghi non valutati dalla
Corte territoriale- ha una propria concezione reli- giosa basata sull'esistenza di un Essere Supremo in rapporto con ali uomini e sull'esistenza di percorsi, che consentano all'uomo di liberarsi dal proprio kharma e dal ciclo delle reincarnazioni per risalire al proprio Creatore;
1/f) Derché la Corte ha erroneamente ritenuto che l'asserita compatibilità del credo di Scientology con quello di altre confessioni dimostri di per sè la non religiosità dell'associazione quando tals compatibi- lità, che è invece "consequenza del SUO ecumenismo della mancanza di dogmaticità negli Scritti di Hub- bard', è propria anche del Buddhismo, riconosciuto in
Italia, e dello Scintoismo
1/g) perché l'itinerario argomentativo percorso dai giudici di merito, prima che manifestamente illogico e infirmato dai denunziati travisamenti del fatto, infirmato in radice siccome teso sfociato in LUT giudizio di merito non consentito dalla formula degli artt.8 e 19 della Costituzione;
1/h) per motivi analoghi a quell dedotti sub II/1.
1/a), 1/b) e 1/c e perché la Corte territoriale ha
"illogicamente e in violazione del principio dettato dalla Corte di Cassazione, allargato il concetto di Comune considerazione a quello di 'opinione pubblica' facendo dipendere, 1 m sostanza, dalla considerazione dei più e di 'altri la valutazine di un credo di una Confessione, quindi, la stessa libertà di profes- sione di fede di Scientology che è una minoranza";
1/1) perché è illogico prescindere -come la Corte di
Milano ha fatto dai pareri espressi da studiosi o da autorità Straniere a fronte di Lun credo religioso, nato all'estero attivo in diversi Stati, quando per 11 SUO riconoscimento in Italia lo Stato non potrebbe fondare che sulla comune considerazione, nella quale è tenuto negli Stati predetti e dar cre- dito invece alle dichiarazioni rese da un dissidente
Scientologista americano piutosto che al Governo degli Stati Uniti
1/1) perché la Corte di Milano ha limitato l'esame degli Statuti quello della Chiesa di Milano, che presume uguale quello delle altre Chiese, Senza prendere in considerazione quello agli atti fonda- mentale dell'ente esponenziale rappresentativo per tutto il territorio nazionale, cioè quello della Chiesa di Scientology d'Italia, alle cui direttive quella di Milano Si dice assoggettata nel contesto dell'organizzazione nazionale della Chiesa medesima e i s
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in ordine ai reati fine non giustificano nemmeno Sul piano razionale l'esistenza di un'associazione crimi- nale, anche nell'ipotesi presa 1. considerazione dal
Corte territoriale l'esiquo numero di non giustifica la creazione la sussistenza di un'asso- ciazione criminale operante nell'arco di circa ven-
t'anni :
1/Y) perché, allo SCOPO di provare il fine di lucro asseritamente persequito dall'associazione sotto la simulata veste di una confessione religiosa, la Corte di merito ha preso in considerazione come 1 ricor- renti esemplificano con riferimenti specifici- solo alcune delle direttive impartite dal fondatore in or- dine all'organizzazione economico-finanziaria della associazione, mettendone in risalto solo parte del senza tener conto del loro Senso generecontenuto le;
1/8) perché, per le regioni poste in luce da albri ricorrenti Come sopra, la Corte di merito non ha mo- tivato al fine di dimostrare la consapevole parteci- pazione degl'imputati al sodalizio criminoso ha violato il principio di correlazione tra imputazione e decisione;
violazione degli 2- nullità della sentenza per artt.69, 133 e 133 bis c.p. dedotti da altri TiCor- per motivi analoghi a quelli renti sub II/3.
VI
FA, con ricorso firma dell'avvocato Giuliano
Pisapia, denunzia
"motivazione insufficiente, contraddittoria e viziata per omessa considerazione di circostanze decisive" per motivi analoghi quelli dedotti dagli altri ricorrenti e sopra sintetizzati e perché, assumendo
a parametro della decisione la concezione di religio- ne desumibile dalle grandi confessioni monoteistiche,
i giudici del rinvio hanno violato gli artt.8 19
della Costituzione, che riconoscono pari dignità offrono identica tutela a tutte le confessioni reli- giose;
2- travisamento del fatto e mancata considerazione di circostanze decisive sia in punto di Sua partecipa- zione materiale al sodalizio criminale ritenuto esistente, sia in punto di dolo specifico;
3-mancanza di motivazione individualizzata in ordine al giudizio di Comparazione tra attenuanti generiche e circostanze aggravanti.
VII 25
TI, Leale}SC ( difesi anche dall'avvocato firma dell'avvocato AlessioNI con ricorso
Lanzi denunziano in unico contesto vizio di motivazione e travisamento del fatto, viola- zione dell'art.546/1 c.p.p. 1930 per mancato adegua-
mento del giudice di rinvio a questione già decisa dalla Corte di Cassazione e violazione dell'art.192
C.P.P.
e deducono in ordine al mancato riconoscimento della natura di confessione religiosa alla Chiesa di Scien- tologia motivi analoghi a quell già dedotti come sopra da altri ricorrenti.
VII
RT (difesa anche dall'avvocato Leale), CO, firma del- SMITH E GG GH con ricorso
l'avvocato Sebastiano Scatà denunziano
1- eccesso di potere e difetto di motivazione in or- dine alla natura religiosa di Scientology per gli stessi motivi, espressamente fatti propri, in proposito dedotti dai ricorrenti difesi dall'avvocato
Dominioniş
2- violazione dell'art.477 c.p.p. 1930 е difetto di motivazione in relazione all'addebito del reato asso- ciativo per gli stessi motivi, espressamente fatti propri,
dedotti dai ricorrenti difesi dal citato avvocato Do- minioni e da quelli difesi dagli avvocati Lanzi, Van- ni e Spazzali;
3- erronea applicazione dell'art.416 c.p. avendo il giudice di rinvio affermato esistente un'associazione per delinquere senza accertarne previamente la costi- tuzione per le argomentazioni ilustrate nel 2° motivo del ri- Corso a firma dell'avvocato Vanni;
4- mancanza 2 contraddittorietà della motivazione 2
violazione del'art.192 c.p.p. Aper le argomentazioni Svolte dall'avvocato Vanni dall'avvocato Spazzali, rispettivamente nel 39 e nel motivo dei ricorsi a loro firma:20 5- mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di aggravanti mai formalmente contestate al capo 42 e difetto di correlazione tra l'originaria imputazione e la sentenza d'appello sul punto per le argomentazioni difensive svolte dall'avvocato
Vanni nel 6° motivo del ricorso a sua firma: 6- mancanza di motivazione in ordine al giudizio di comparazione ex art.69 c.p. 26 Der le argomentazioni illustrate dall'avvocato Domi- nioni nel 3° motivo del ricorso SUA firma.
VIII
EL 3 SI (difesi anche dall'avvocato Leale dall'avvocato Spazzali, rispettivamente) con ricorso firma dell'avvocato Alfredo Biondi denunziano pro-
miscuamente in unico contesto 1- erronea applicazione della legge penale, difetto di motivazione nonché omissione e mancata considera- zione di elementi di giudizio decisivi 3
2- erronea applicazione dell'art.416 c.p. per mancato accertamento dell'elemento oggetivo e di quello 500- gettivo del reato;
3- inosservanza di norme del codice di rito stabilite a pena di nullità e violazione dell'art.192 c.p.p.;
4- ulteriore inosservanza di norma del codice di rito stabilite a pena di nullità motivi tutti fondati su deduzioni analoghe quelle utilizzate dagli altri ricorrenti, come sopra.
Hanno infine depositato amplissime memorie difensive l'avvocato Gaetano Insolera, difensore di ROda, Se- galla e NT nonché gli avvocati Luigi Vann: Fa- p e rtutti 1. ricorenti già difesi brizio D'Agostini dal primo per il ricorrente Zaneila.
IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati.
Al di là delle violazioni di legge e dei numerosi vi zi motivazione a parere di ciascun ricorrente infir-
manti la sentenza impugnata, punto focale Comune a tutti i ricorsi proposti è la denunzia che, denegan- do la natura religiosa della Chiesa di Scientologia, il giudice del rinvio non ha adempiuto all'obligo di motivare le proprie decisioni secondo gli Schemi esplicitamente enunziati nella sentenza di annulla- mento.
Questa Suprema Corte dunque deve in primo luogo ac- S der certare se detto giudice ha rispettato -0 no- 1
Vincoli impostigli dalla sentenza di rinvio e la an Sua decisione 0 non è immune da vizi logici
W giuridici tali da infirmaria sul piano giuridico.
E' necesario pertanto richiamare definire poteri e doveri del giudice del rinvio. भु
27
In proposito Osserva preliminarmente che questi, dopo l'annullamento vizioper di motivazione, puè,
Senza violare I'obbligo di conformarsi al cosidetto giudicato interno, pervenire nuovamente all'afferma- zione di responsabilità dell'imputato sulla scorta di argomentazioni diverse di quelle già censurate in se- de di legittimità (cfr.Cass.V,14.1.1994 0.267, CED
196619); ma che, risolvendo la Corte di Cassazione una questione di diritto anche quando giudica sull'a
+
dempimento del dovere di motivazione, egli è tenuto giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunziato nel- la sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato ad una determinata valutazione delle risul- tanze processuali Ovvero al compimento di una parti colare indagine -in precedenza omessa di determinan- te rilevanza ai fini della decisione, ancora, al esame non effettuato di specifiche istanze difensi- 11 ve incidenti sul giudizio conclusivo, senza che tanto sottragga al giudice del rinvio la libertà di deter- minare il proprio convincimento di merito mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto concernente i l punto annullato alla stregua del di sposto dell'art.627/2 c.p.p.1988, statuente, come già
l'art.544/5 c.p.p.1930, che nei limiti dell'annulla- mento il giudice del rinvio decide con gli stessi po- teri già propri del giudice il cui provvedimento è stato annullato, con l'unico limite di non ripetere i
Vizi della motivazione rilevati nella sentenza annullata (Cass.VI, 27.4.1995 n.4614, CED 201266).-
I giudici di merito non 51 sono -sotto molteplici aspetti attenuti tali regulae juris.
Nell'enunciare principi A criteri di diritto, Cul 1 giudici di rinvio avrebbero dovuto attenersi nel de- cidere, questa Suprema Corte infatti, ritenuto che al fine di accertare la sussistenza 0 l'insussistenza dell'associazione per delinquere, contestate agl'im- putati anche I n ragione della loro appartenenza in ruoli diversi alla cosidetta Chiesa di Scientoliqia ad Istituti della stessa, fosse necessario accertare previamente se essa fosse o non fosse una confessione religiosa 2 rilevato che, mancando Una definizione a s legislativa della nozione di confessione religiosa, s a arduo per l'interprete accertare un gruppo i abbia effettivamente tale di persone cosi definitosi non tratti di gruppi che, fa- qualità "ovvero cendo leva sul desiderio di religiosità diffuso, per- seguono interessi personali dei loro fondatori 0 am- e t
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la propria fede religiosa, purché non si tratti riti contrari al buon costume -inteso questo nel sen-
So più ampio, cioè come la risultante dell'osservan- ZA libera od obbligata, di Un comples60 di leggi 11
quelle di rilevanza penale in particolare, 117 gene- rale di regole di condotta atte ad assicurare la li bera e pacifica convivenza- # la mancanza di una de- finizione legale della religione o della confessione religiosa indicano chiarissime lettere la volonté del legislatore costituente di non precludere -salve condizione predetta la tutela costituzionale contestualmente assicurata a diritti di uguale valo- ra- tale esercizio ad alcuno, per diverse 0 strane che siano le sue credenze religiose le loro ascen denze culturali.
La mancanza nell'ordinamento di una definizione del infatti casuale, ma concetto di religione non alla polivalenza della ispirata alla complessità alla conseguente necessità di non nozione di limitare con una definizione precostituita per Ciè stesso restrittiva l'ampia libertà religiosa assicu- rata -nei limiti predetti- con la normativa costitu- zionale in esame. Finalità che il legislatore costi B
tuzionale ha corentemente persequito non usando mai il sostantivo "religione' usando in Sua vece il so- accompagnato dall'aggettivo stantivo "confessione' ii
"religiosa“, espressione questa che, identificando sul piano filologico un gruppo connotato de una comu- ne professione di fede, accentua da una parte il ri ferimento alla persona, cui la normativa costituzio- nale assicura tutela, ai suoi soggettivi convinci- menti in materia, dall'altra il distacco laicale dalle dottrine, dalle rivelazioni o dalle tradizioni
Sul piano oggettivo una religioneCaratterizzanti esistente o una sopravveniente.
La formula della norma in esame consente tuttavia una qualche possibilità pratica di individuare in via di prima approssimazione strutture sociali qualifica bili giuridicamente come confessioni religiose perché
i l riferimento alle "confessioni religiose diverse dalla cattolica" contenuto nel secondo comma del ci- tato art.8 Cost. offre un referente oggettivo;
80-
Stanziale e ben noto, eletto a modello dal legislato- re medesimo allorquando con l'espressione suddetta ha riconosciuto natura di confessione religiosa al ter- mine di paragone usato. Attraverso l'interpretazione analogica Co1 limiti propri dela stessa finepare possibile dunque -al 30
"confessione cattolica" utiliz- con riferimento alla similarità, di contiguità di criteri di specularitė- individuare quali confessioni religiose zando i e per strutture sociali -organizzate su modi similari di individui modo coincidenti- in qualche finalità professanti proprie credenze religiose.
per altro discende formale suddetto di definizione referente Dal che l'elaborazione di una religione non può essere fondata -senza violare norme Versante sulle con- di diritto costituzionale- esclusivamente cristiane 2 musulmane, cezioni religiose ebraiche, le religioni politei che finirebbero per escludere ste, quelle sciamaniche o animiste e quelle che, come nelle SUA varie articola- il Taoismo O 11 Buddhismo la vita eterna col zioni, non promettono al credente dal rap- di salvezza privilegiati corredo di percorsi dalla particolare grazia di
L! “ን porto o addirittura
Dio unico.
L'illegittimità per tali ragioni palese- della defi- nizione di religione e di quella consequente di con- fessione religiosa, utilizzate dai giudici di merito parametro delle proprie valutazioni del fatto, nel caso particolare resa più evidente da una consta-
tazione ulteriore. nell'elaborata motive- I giudici del rinvio infatti considerato che lo Stato, stipulan- do con l'Unione Buddhista Italiana la convenzione di zione non hanno cui al d.P.R.3.1.1991, ha riconosciuto la qualità di confessione religiosa a quella buddhista, che certa- mente non presuppone l'esistenza di un Essere Supremo dell'uomo con rapporti diretti non propone quindi Lui, né hanno considerato che in forza dell'art.2/2
commercio navigazione del Trattato di amicizia, concluso a Roma tra l'Italia e gli Stati Uniti d'Ame- rica il 2.2.1948 e ratificato con legge 18.6.1949 n.
385, la Chiesa di Scientologia,riconosciuta in U.S.A. dovuto esser quale confessione religiosa, avrebbe riconosciuta in Italia e ammessa a praticarvi il pro- prio culto e a far opera di proselitismo se, fermo il di pari dignità costituzio- rispetto di altri diritti fosse stata diretta statunitense nale, della Chiesa invece come costituita fosse stata emanazione autocefala Chiesa di Scientologia d'Italia.non
-secondo quanto più Peraltro è inveridica e parziale estesamente e sotto diversi profili è dedotto, oltre che in altri ricorsi, in quello a firma dell'avvocato
Spazzali e nella memoria a firma degli avvocati Vanni 31
D'Agostini la definizione del contesto culturale, nel quale si Sarebbe storicamente formato 1.17 Italia
"comune sentire", dichiaratamente costitutivo del i l substrato fondante l'interpretazione in Dunto dei giudici del rinvio.
In proposito queste Suprema Corte si limita a rileva re che tale contesto, ancorquando si vogliano esclu- dere tanto gli apporti remoti delle filosofie e delle religioni del lontano Oriente intravisti da qualche autore nel pensiero dei sosfisti, dei cinici e finan- che di Platone,quanto quelli recenti determinati dal- la fioritura dalla proliferazione in Europa in
Italia di svariate dottrine religiose orientaleggian- ti è stato innegabilmente influenzato dal pensiero di AR NH, il quale fin nel proemio alla prima edizione della sua opera fondamentale già nel titolo disvelatrice della proclamata ispirazione- dichiara apertamente di avere avuto il privilegio di accedere alla Sapienza delle Upanishad dei Veda, fatta propria fino al punto di concepire il mondo co- me proiezione della volontà individuale e quindi come di ravvisare nella soppres- mera rappresentazione
Sione del cieco desiderio di Vivere l'unica Vla di liberazione praticabile dall'uomo.
Le censure levate in punto da tutti i ricorrenti, sia
Dure sotto diverse angolazioni e con diversa dovizia di argomenti Sono dunque fondate, evidente essendo che una valutazione della religiosità della Chiesa di
Scientologia condotta nel merito e sul metro di opi- nioni in qualche misura personali e pertanto arbitra- rie invece che alla strequa dei referenti formali oggettivi indicati nella sentenza di rinvio comporta- firma come sostenuto in particolare nel ricors0 dell'avvocato Dominioni sub II/1-1/a 1/b) in
1/cquello a firma dell'avvvocato Leale sub V/1-1/a,
e 1/d- non soltanto l'elusione del giudicato interve-
nuto circa la scelta delle metodiche di valutazione applicabili in fattispecie, ma anche un inammissibile sindacato sull'essenza religiosa di una fede o di Un culto, sindacato a propria volta illegittimo perché, come denunziato da alcuni ricorrenti, risoltosi nel-
l'esercizio da parte dei giudici del rinvio di una potestà non consentita ai pubblici poteri dalla volu- ta ed estrema genericità della nozione di religione utilizzata nella Costituzione. Partendo dall erronea nozione di religione, elaborata
Corte di meritofatta propria come Sopra, ha p r
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CO sia pure di valore attenuato rispetto a quello, assoluto e definitivo, cui nel sistema di legge è de- putato l'atto formale, l'intesa cio dello Stato con le relative rappresentanze prevista dall'art. e della
Costituzione.
Che se poi avessero voluto intendere la qualificazio- ne di "pubblico" aggiunta al sostantivo "riconosci mento nella Sua accezione originaria di "popolare", avrebbero dovuto spiegare perche siano inidonee al fine le dichiarazioni di migliaia di adepti, che fan- no essi stessi parte del Popolo, nonché i pareri de- gli esperti e quelli espressi nelle sentenze dai giu- dici, che fanno loro pure parte del Popolo e che nel giudicare devono necessariamente avvalersi e si valgono delle massime di comune esperienza 2 del no- torio.
II vizio di motivazione denunziato da tutti 1 ricor renti sussiste sotto triplice profilo anche in ordine al criterio della "comune considerazione".
I giudici del rinvio hanno fondato infatti i l loro convincimento sul presupposto che l'espressione "Co- mune considerazione" equivalga all'espressione "opi- nione pubblica" addirittura "dell'intera comunità na- zionale"
Tale presupposto errato Sul piano lessicale- filologico e su quello formale. Sul piano lessicale-filologico perché i l sostantivo opinione sottende, oltre che una qualche valutazione razionale degli elementi di giudizio disponibili, an- che intuizioni, impressioni, sensazioni moti d'a- nimo, tutti estranei invece al sostantivo considera-
zione, che sottende solo una ponderata razionale valutazione degli elementi di giudizio disponibili, perche nel caso di specie tali sostanziali differenze sono esaltate dalle qualificazioni dei due sostan
L'aggettivo comune" siccome riferito al sostantivo
"considerazione", espressivo di valutazioni inequivo- camente soggettive ancorché in evento con altre con- cordanti, Va inteso infatti nell'accezione di "con- i t
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3 35
quali altre manifestazioni di pensiero 0 donde, CO-
munque, si dovrebbe dedurre le pubblica opinione del-
l'intera comunità nazionale e da quali fonti essi di fatto l'abbiano dedotto, di quisa che le loro affer- mazioni al riguardo sono meramente apodittiche, in- controllabili sul piano della legittimità e arbitra- rie nei termini sucennati perche espressione, come già rilevato, di un giudizio di merito non consentito in tema ad alcun potere dello Stato.
Proseguendo infatti sulla linea tracciata con la de- finizione Sucennata della nozione di "religione" sull'autorità di tale definizione i giudici del rin- vio hanno escluso nel merito la religiosità di Scien- tology sulla considerazione, conclusiva sul punto, che a questa dottrina manca quel che nel Comune sen- tire", rimasto indefinito in sentenza, "è un elemento indispensabile perche ci si trovi di fronte ad una
religione: manca il concetto della salvezza dell'ani- MA==== realizzata attraverso un legame fra l'uomo la divinità".
Poco più avanti perė, passando all'esame degli Statu- ti della Chiesa di Scientologia di Milano hanno evi- denziato che la tecnologia di liberazione individuale propria dell'associazione, consistente in un "insieme verità di metodi di applicazione sviluppati da di
L' RO RD dalle Osservazioni قلات ricerche", intende porre l'uomo "in grado di rispondere alle proprie domande e risolvere i propri problemi 4 Ten-
dendolo "consapevole della Sua conoscenza dell'Essere
Supremo, con riferimento al Dio che l'uomo trova in se stesso i principiLe affermazioni estratti 1. tal quisa dagli Statuti di Scientologia come posto in rilievo, per motivi in parte diversi, dai ricorrenti e più in- cisivamente da quelli difesi dall'avvocato Leale- contraddicono però manifestamente le conclusioni, cui i giudici del rinvio sono pervenuti in proposito, ap- partenendo tali principi a religioni diverse ex Spe cialmente quanto al fine ultimo -la conoscenza di
Dio- alla stessa religione cristiana.
L'evidente sincretismo delle dottrine riassunte termini Succitati -fenomeno non raro sul piano della
Storia- mostra in generale palesi analogie con tutte le religioni, che indicano quali metodiche di access0
a Dio 1'esperienza estatica -perseguita tanto con veicoli fisici estesi dalle tecniche di governo del corpo e del respiro e dai mezzi d: mortificazione 0 di esaltazione ascetica 12 alla a lla danza es te nu an te assunzione di liquori inebrianti o fermentati, e 1 36
SCASI propriamente detta, persequita con I'introspe-
0 con la preghiera in zione, con meditazione di salvezza, in Oc- particolare e quanto ai percorsi socratico fondato Sul con l'insegnamento cidente, suscitatrice della CO- dell'autoconoscenza Valore Scienza del dovere, sulla divina forza propulsiva del
Logos SullaA forza ispiratrice altrettanto divina in Oriente del Daimon, che ogni persona ha in sé con la dottrina del Tao, che pone nello straniamento di attraverso la meditazione profonda e protratta l'unica possibilità d'intravedere la Potenza creatri-
ce, Più specificamente, ove 51 consideri che secondo la del credente meri- religione cristiana premio eterno visione beatifica tevole à il Paradiso, inteso come di Dio, non par dubbia l'incoerenza della conclusione di reli- alla stessa definizione sucennata rispetto pensiero" da con una certa rigidità di 21 di i giudici cuigione, Si Sono attenuti loro stessi avvertita considerato che fine pro- quali non hanno clamato della Dianetica é la liberazione dello spiri merito, 1
to dell'uomo mediante la conoscenza dello stesso spi rito di Dio, che è in lui. d e l Sopra l considerazioni D'altra parte e a monte e della giu- costituzionali svolte in tema di limiti rilevati come SoDra risdizione in soggetta materia, difensori in ricorso, la religiosità di da alcuno dei esclusa in ragione della
Scientology non può essere di liberazione asserita scientificità del percorso elaborato dal fondatore di Come rettamente o5- servato nel ricorso a firma dell'avvocato Leale, il fatto che San Tommaso defini Scienza la Teologia non delle Varie Chiese esclude infatti la religiosità cristiane e il dettato della norme costituzionali pia volte citate preclude qualsiasi apprezzamento di merito sul credo religioso.
escluso nei Epperò i giudici del rinvio, pur avendo di Scientology: ri termini sucennati la religiosità sentenza della citata della sull'autorità levato Corte Costituzionale che "il tema deve essere affron- tato facendo riferimento alla reale natura dell'ente che pertanto e all'attivita in concreto svolta"
"non è sufficiente per autoqualificazione statutaria confessione reli- gruppo la natura di riconoscere che tale carattere "risulti
→ necessario giosa" ma 4 criteri desumibili attraverso obiettivi, dati ancora una volta da tali sopra indicati"; decampando
Formali, escludono i l carattere. criteri meramente 37
predetto sulla base di molteplici rilievi, ritenendo la terminologia di nuova in- le modifiche statutarie, simboli religiosi "un mero espediente preordinato al fine di ottenere il troduzione dil'uso a tratta l l associazioni riconosciuto più favorevole e mento di esercizio 2 evitare l'addebito religiose di abusivo della professione medica“
Anche l'itinerario argomentativo percorso dai giudici tali conclusioni è infirma-
Vizidel rinvio per giungere a d'illogicità manifesta di to dai denunziati violazione di legge. In generale e quanto al metodo di statu-esame degli quali siano e quando ti infatti non hanno specificato asseritamente non rinve- siano "sicuri" gli "indici", nuti, del "carattere religioso" di un'associazione
E' impossibile di quella in esame particolarmente. capire perchè, sebbene gl' "indici" desumibili dunque da un qualsiasi documento scritto possano essere sol-
di tale carattere tanto letterari, "indici sicuri" nello ricorrenza non hanno tuttavia ritenuto la statuto da ultimo esaminato dei sostantivi "chiesa religione" né il "riferimento ad opere letterarie re- ligiose, a riti e alla cura delle esigenze spiritua- si fa di "fedeli". Anzi, pur
11 né il parlare che vi l'art.3 di detto 1 avendo messo in rilievo che secondo "intesa come
Statuto la Scientologia deve essere assiomi A tecnologie funzionali, l'organizzazione di per la solu- delle Scienze esatte, nella tradizione del dell'esistenza fondamentali zione dei problemi per il conseguimento della libertà dello pensiero 1fenomeno religioso che il QUASI Spirito umano": a Dio Creatore ritorno di liberazione percorsi di ascen- comprese quelle di segnati da varie religioni, denza biblica, alle quali dichiaratamente si rifanno fondamenta meramente ra- in via esclusiva, avessero zionali;
ancora una volta sono incorsi nell'errore di evidenziare un'asserita contraddittorietà intrinseca delle credenze di Scientologia, ravvisata nella pre- delle proprie tecniche tesa di usare principi i l che, anche scienze esatte per finalità religiose: voltepiù prescindere limiti costituzionali dai evidenziati, non può essere criticato sul piano razio- anche nale -come argomentatamente rilevato sub 1/L) nel ricorso a firma dell'avvocato Leale- proprio per- ché ciò per gli scientologisti è articolo e fondamen- di tecniche fisiche e di to di fede e perché l'uso qualche lontana mezzi materiali consequire per una visione del mondo dello Spirito o degli Spiriti non è estraneo, come già evidenziato, a diverse Religioni. 38
E' fondata altresì la censura formulata nel ricorso firma dell'avvocato Leale e relativa all'omesso esa- me dello Statuto fondamentale di Scientology, che in
Italia è quello della Chiesa di Milano, dalla non
Corte territoriale presunto senza alcuna spiegazione uguale o ispiratore di quello di altre Chiese locali, pag.34 quello -cui Dure han riferimentofatto ma della sentenza della Chiesa di Scientology d'Italia, alle cui direttive quella di Milano si dice assogget- tata nel contesto dell'organizzazione nazionale della chiesa medesima.
E' evidente infatti sul Diano logico che non si può correttamente definire la natura di un'associazione articolata in vari gruppi attraverso l'esame dello
Statuto particolare di uno di essi, per quanto impor- tante, tener conto alcuno di quello proprio dell'intera ASSOCIazione in considerata, nella quale ciascun gruppo si riconosce e dalla quale rice- ve à propria volta riconoscimento e direttive.-
Passando all'esame particolare degli argomenti uti lizzati nella sentenza impugnata, questa Corte rile- conformemente alle censure levate da alcuni impu- Vas tati nel ricorso a firma dell'avvocato Vanni sub 4 s che i giudici del rinvio hanno acriticamente immo tivatamente attribuito alle dichiarazioni del teste
AT e à quelle del teste Armstrong, qualificato in sentenza "giè braccio destro di RD", una valen una credibilité assolute, escluse in fattispe- ZA quanto meno efficacemente contrastate- sul cie razionale da una più attenta considerazione piano delle risultanze.
Sulla credibilità di entrambi i testi tace infatti la collocato nel Corte di merito, che non ha nemmeno predette;
non tempo nello spazio le dichiarazioni conoscenza uti--- ha fatto cenno alcuno alle font: di lizzate dall'AT e alle ragioni che interruppero il rapporto dell'Armstrong con l'RD; non ha preci-
Sato in quale contesto tali dichiarazioni furono rac- colte raccolte in un procedimeto giudiziario, e,
5
2
$1 siano collocate con 1'e- in quale relazione es se né ha indicato per quali vie sono state sito di acquisite al procedimento;
ma sopratutto ha dimenti cato che secondo la ricostruzione storica estesa nel- la prima pagina della loro sentenza la nascita della
Dianetica precede nel tempo di molti anni quella della Chiesa di Scientology, nata sull'onda del suc-
Cesso riscos50 dalle teorie asseritamente scientifi che elaborate dall'RD nel primo e nei "numerosi 39
altri libri Sullo stesso tema" di quisa che Sul 瞿
S1 pué escludere che la Diano logico, mentre non della Chiesa di Sciento- spinta finale alla creazione logy sia venuta dalle ragioni esposte dai due testi predetti, nel silenzio in proposito dei giudic: di merito non si può escludere nemmeno che la Chiesa Sia nata dallo sviluppo delle dottrine dianetiche C Der
11 concorso di adepti Sempre più numerosi. Nessuna confessione religiosa potendo prescindere vuole esistere dalla diffusa conoscenza delle proprie dot- trine fondamentali, evidente infatti che, come la diffusione e la conoscenza della Buona Novella deter- minarono la nascita delle Chiese cristiane, la diffu- conoscenza della Dienetica in territorio Sione e di missione o di espansione costituivano premessa in- dispensabile alla fondazione delle Varie Chiese Na- zionali e locali di Scientologia, come più avanti ri sulterà anche da una delle testimonianze utilizzate e riportate nella sentenza impugnata.-
Quest'ultima ovvia considerazione disvela l'inconsi stenza dei dus argomenti Successivi -in narrativa riassunti sub b) e sub c) - logica, conducente e pre- ordinata apparendo in tale contesto la previa fonda- zione dell'Istituto di Dianetica, siccome Strumento idoneo a propagandare le idee 1 teorie dell'Hub- bard, che Sarebbero p01 andate a costituire la dot- trina e l'ordinamento della nuova Chiesa di Sciento- logia. La rilevata mancanza, di "alcun cambiamento nell'attività dell'organizzazione" che doveva esser
!
volta alla cura dei fedeli e dei neofiti in partico- significato,è dunque priva di dato che sotto lare
I'aspetto propagandistico la nuova struttura nulla avrebbe potuto aggiungere o cambiare, immutate essen- do rimaste le fondamenta dottrinarie dell'uno 2 del-
l'altro istituto S la volontà di diffonderne la cono-
Scenza,
1'omessa considerazioneLa mancata illustrazione del contesto, nel quale ogni Singola.emergenza deve essere valutata a sensi dell'art. 192/1 C.p.p., SVUO- ta altresì di qualsiasi contenuto indiziante la cir costanza che in un documento sequestrato nella sede di Roma Si lamentassero genericamente le difficoltà incontrate dall'Istituto di Dianetica, divenuto "un chiaro bersaglio" nell'operare, senza le coperture proprie della confessione religiosa, "in un cerchio d'interessi politici, economici finanziari" valutavano le "conseguenze di mon esser Chiesa in
Italia". Tali espressioni infatti, avulse dal conte- 40
po-all'evidenza significato loro proprio, hanno sto livalente, potendo essere state adoperate per giusti- risultati consequiti o il fal- ficare la scarsità dei limento degli obiettivi programmati Ovvero, ancora più semplicemente, per sollecitare la fondazione an-
una di Scientologia, della diItalia Chiesa 1 m che avvertivano il bisogno. partecipanti quale i alle di attribuita può essere Né maggiore valenza riassunte sub della teste Visconti d) chiarazioni tanto non solo perché, come posto in rilievo special mente nei ricorsi firma degli avvocati Spazzali asseritamente Dominioni, rimaste isolate, esse, indicate deposizioni
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di Se- contrastate da decine di tutto pretermesse dai giudici di gno contrario, merito nonostante l'obbligo del loro esame fosse sta- del nella sentenza di rinvio, to espressamente ribadito dalle espressioni te- ma sopratutto perché proprio stuali riportate in sentenza alle pagine 39 e 40 ri- sulta irrefutabilmente che la Scientologia le fu de- finita "religione" proprio quando le dissero che non c'era nessuna "incompatibilità tra le due religioni",
e la Cristiana e che cioé di Scientology tra quella dogma", proprie Chiesa Cattolica "anche la credenzele esclusive delle religioni essendo ed dogmatiche.
valgono per le dichiarazioni Analoghe considerazioni che, vero infatti Se è testi. rese da alcun: altri i l teste Come fra quelli citati in sentenza dicono teste AR, -il quale CA e, letteralmente, il col proprio Caso la esemplifica inconsapevolmente e spiega le tecnica di proselitismo sopra ipotizzata di ragioni le quali fondazione dell'Istituto la per Chiesa di Sciento Dianetica precedette quella della all'inizio Dianetica" gli "sicuramente logia- corso O...Una diffusori come LI "presentata dai suoi migliorare le con- 1attraverso quali serie di corsi invece la dizioni spirituali" e che in "prosieguo. cosa" gli fu "rappresentata sempre più come una sorta di credo religioso Come tale da accettare in toto dei senza discutere"; la circostanza che altri testi, accertata partecipazione alla la Ànon stata quali Chiesa di Scientologia, ma solo la frequenza dei cor- di Dianetica, non abbiano sentito parlare di DA
è del tutto irrile 51 stori di consulenze pastorali vante al fine di dedurne che, contrariamente alle ri sultanze statutarie, la Chiesa di Scientologia
-e non già l'Istituto di Dianetica- non ha un credo religio-
50; non ha pastori, non svolge l'attività pastorale, 47
che ogni confessione religiosa generalmente riserva ai fedeli e non rivolge le proprie cure al catecume- ni, nel Caso di specie affidate programmaticamente agli operatori dei Corsi di Dianetica, che, come ri sulta dall'esame dello Statuto della Chiesa di Scien tologia di Milano fatto dalla Corte di merito, 15
parte integrante della Scientology".
Del pari, circe l'asserita mancanza di un credo reli gioso originale e Comunque esclusivo di Scientology, preliminarmente rilevata l'incongruenza sul piano
A
P
scientifico sul piano empirico dell'affermazione contenuta in sentenza e secondo la quale "una confes- sione religiosa non può prescindere da una concezione della vita che sia affatto originale e propria". Tale definizione non è coerente nemmeno rispetto alla ri- stretta nozione di religione fatta propria dai giudi- ci di merito, notorio essendo che tanto all'Ebraismo, quanto al Cristianesimo all'Islamismo Si ispirano diverse confessioni religiose, che hanno in comune non già in esclusiva- la parte essenziale del credo, fondato quanto alla prima delle grandi religioni mo-
noteistiche soltanto sulla parola dei Profeti e quan- to alle altre due, rispettivamente ma non esclusiva- mente, su quella del Cristo e su quella di Maometto.
Il fatto che la Chiesa di Scientologia non abbia "una concezione della vita affatto originale Dro-
# # 1
pria" sarebbe dunque del tutto irrilevante cosi CO- me secondo quanto rettamente sostenuto nel ricorso firma dell'avvocato Leale sub 1-1/f, al fine di di- mostrare l'irreligiosità dell'associazione è irrile
Vante l'asserita compatibilità del credo di Sciento- logy con quello di altre confessioni, tale compatibi- lità essendo propria di diverse confessioni religiose anche del Buddhismo, religione riconosciuta dallo
Stato.
Quanto infine alla natura asseritamente scientifica e oggettiva -e quindi non religiosa- delle pratiche di auditing' e di "purification", quale che ne sia -se
Vi sia- 1 1 contenuto terapeutico, questa Corte deve
Osservare che, come già evidenziato sopra, qualsiasi
Religione, compresa la cristiana, conosce attua ai propri massimi livelli tecniche ascetiche e di puri- ficazione, che, Se non hanno la pretesa di definirsi
Scientifiche, hanno tuttavia una loro oggettività, quasi Sempre dolorosa anche sul piano fisico, quali la flagellazione, la clausura, la solitudine, la mor- tificazione della carne, l'astensione dal cibo in ge- nerale e dalle carni in particolare, il digiuno pe- ک
ا
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riodico. La pretesa scientificità del percorso inte- riore di salvezza proposto da Scientology, conte- stabile nelle sue fondamenta asseritamente scientifi- che, non vale dunque a comprovarne un'asserita irre- ligiosità, ontologiocamente religioso essendo ogni asseritamente conducente ad Una percorso spirituale migliore conoscenza di Dio.
questo proposito che al fine Rilevato da ultimo di determinare la natura religiosa dell'associazione o di denegarla, come hanno fatto, i giudici di meri- secondo il rilievo espresso nella sentenza di an- to nullamento, avrebbero dovuto tener conto -e non l'han fatto per niente tenore delle censure levete più ammennicolatamente nei ricorsi a firma Spazzali, Do- minioni e Leale- "delle numerose testimonianze assun te nel corso dell'istruzione nonché della copiosa do cumentazione prodotta dai difensori degl'imputati, voite a dimostrare il carattere religioso di Sciento- logy", non par dubbia la fondatezza delle censure le- vate dai ricorrenti sotto i diversi profili di ille-
gittimità denunziati.
Solo per debito di completezza quindi si passa all'
same dell'impugnata sentenza su altro versante.
Esclusa nei termini sopra rilevati la natura religio-
Sa dell' associazione in questione considerato che u to eccessivaquesta Corte di legittimità
i te n a r ave v la generalizzazione indotta dai pochi casi esaminati al fine di ritenere costituita per delinquere l'asso- ciazione medesima, la Corte territoriale è pervenuta
Der altra via alla medesima conclusione nei termini riassunti in narrativa, assumendo in primo luogo che l'associazione sia stata costituita soltanto a SCOPO di lucro e in secondo luogo che i singoli imputati determinatisi in sedi diverse a commettere reati omo- loghi anche nei contenuti - obbedissero comuni di- rettive e fossero quindi consapevoli di contribuire tale programma.
Ha fondato la prima asserzione, Come dice, 'SU Vari elementi probatori" e in particolare su due direttive impartite dallo stesso fondatore per insegnare ai de- stinatari "come fare soldi a palate per l'organizza- zione"; per chiarire che 1 Compiti dei F.B.O., cioè degli addetti alla raccolta dei fondi, sono #1. Far si che l'org. faccia più soldi. 2. Dare all'org. uno staff ben pagato. Rendere molto conveniente per
Flag dirigerla e aiutarla"; per spiegare quale sia il 43
ciclo, che, "seguito correttamente, porta denaro alla organizzazione'
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Tali risultanze Sono però ben lontane dall'avere i l rilievo loro attribuito dai giudici di merito, 1 qua
11 nel valutarle sono incorsi nel vizio di motiva-
210ne illogica e sotto alcuni aspetti carente.
Essi infatti non hanno considerato che a) la diffusione delle dottrine religiose -come tutte le attività umane- ha un proprio costo economICO, comprimibile Ma non eliminabile e di solito fronteg- giato proprio con l'obolo dei fedeli e dei simpatiz zanti:
b) gli scritti -due appena sui circa ottomila a firma dell 'RD- Sono indirizzati agli addetti alla struttura economica di supporto dell'organizzazione e non già alla generalità degli adepti, di quisa che non 51 può fondatamente sostenere che essi Caratte rizzano connotano nel senso ritenuto in sentenza il complesso dottrinario Sul quale fonda la cosidetta
Chiesa di Scientologia;
C) come Si legge proprio nei brani di tali Scritti riportati in sentenza, 1. soldi dovevano essere rac- colti 'per l'organizzazione" e per pagare bene coloro che per essa lavoravano #
d) quelle stesse religioni, che secondo il parere dei giudici di merito avrebbero determinato il "comune sentire" in materia, hanno da sempre imposto ai fede- li il pagamento di oboli, ai loro primordi estesi ben oltre il valore pressocche simbolico, cui ora Sono ridotti, se è vero che, come risulta dagli Atti degli
Apostoli come attestato da ER nell'Apolo- geticon, la partecipazione alla Comunità dei creden- tin cioe all'Ecclesia, comportava la rinunzia alla proprietà privata a la consegna al Vescovo dei beni personali e se finanche Sant'Ambrogio -qualche secolo dopo- pur ritenendo lecito il privato possesso, defi- ni la proprietà privata un'usurpazione.
Più penetrante appare invece, ma solo ad una prima lettura avulsa dal contesto, l'argomento tratto brani Astratti da due diversi numeri del Bollettino internazionale di management della Chiesa di Sciento- logy internazionale. Nel primo di detti brani si leg- qe tra l'altro e testualmente che il "solo motivo per CU1 LHR fonde la Chiesa e lavorò con fu quello di direttamente Dianeticsvendere consegnare
Scientology. i l Solo motivo per cui Questo
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esista la Chiesa! nel secondo S1 legge: "Voi siete
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11 per vendere consegnare materiale P Servizi danno indicazioni partico-clienti." in entrambi 44
lareggiate su metodiche di vendita, sconcertanti per la loro intrinseca aggressività. che, mentre la particolare cru- Va però considerato dezza del linguaggio e l'aggressività delle metodiche
"di vendita dei servizi dei libri di promozione compendia l'attività del proselitismo di in cui l'associazione, Vanno correlate all'inusitata strut- tura propriamente commerciale supportante l'opera di finanziamento proselitismo predetta e in generale il dell'organizzazione, largo costante secondo gli insegnamenti del fondatore;
tali bollettini non sono stati indirizzati alla generalità degli associati, ma
-come rilevato più particolareggiatamente nel ricorso
1-1/ - solo a quelli firma dell'avvocato Leale sub secondo l'espressione riportata in sentenza, 50- che, no "li per vendere e consegnare materiale e servizi clienti", cioé a coloro che in seno all'articolata di pro- Organizzazione particolare compito i l hanno la vendita di mediante detto finanziamento cacciare libri e di servizi.
D'altra l'aggregazione dei parte, la ricerca proseliti -indefettibilmente propria di ogni religio ne o confessione religiosa- deve, secondo i piani del fondatore, avvenire mediante la vendita e la consegna la circostan- diretta di Dianetica e di Scientologia, addetti a tali za che nello scritto da alcuno degli altri addetti S1 vendite indirizzato generalmente ad
Scientolo-dila Chiesa che RD fonde asserisca
Aè limitata racchiusa nella tal fine, gia solo a ristretta rozza visione commerciale propria dello scrivente, certamente non intacca il fine di proseli- liberamente e deliberatamente perseguito attra- tismo verso il supporto della struttura commerciale ridet- fornite dagli esperti tay non potendo le indicazioni commerciali far aggio né sulle risultanze statutarie né sull'insegnamento del fondatore e delle gerarchie
Strutture propriamente religiose del- dirigenti l'organizzazione. Sul piano meramente logico infine la crudezza delle metodiche adoperate dall'organizzazione in esame ap- considerino le meto- pare assai meno eccessiva ove Si diche di raccolta dei fondi in passato adoperate dal- la Chiesa Cattolica, cui nessuno si è mai sognato di confessione negare Sul loro fondamento la dinatura religiosa sua propria. Secondo gli Atti degli Aposto- 11 infatti IA e sua moglie SA morirono nello
I'una di 50- Separatamente momento in cui, stesso di Quito negarono averloro VeSCOVO al all'altro, trattenuto per USO personale una qualche parte delle dei loro beni, Der la vendita Somme ricavate dalla 45
maggior parte consegnategli -come allora era ritenuto dovere di ogni convertito ad uso della comunità dei e occiden- credenti e che nel nostro mondo cristiano a diverso stadio del tale, sia pure in altri tempi la civilizzazione, la vendita delle indulgenze, al di là delle giustificazioni -certamente valide sul piano razionalità pura- della fede, ma non su quello della circa il loro asserito fondamento sul sacramento del- fondè essenzialmente su un'insopporta- bile A terrorizzante enfatizzazione delle sofferenze
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2nell'Aldilà si riservate credenti 31 espiatorie tradusse sul piano pratico nella garanzia di un anti cipato riscatto da tali sofferenze, pagato con denaro alla realizzazione contante, volto indifferentemente carità come al finanziamento di opere religiose e di religione 0 garantire l'esercizio di di querre di fatto di diritti feudali su territori italiani non quello di significato avere alcunoNé può servizi religiosi documentare proprio l'esistenza di in altra parte della merito denegata di dai giudici 1'offerta di tali servizi con ai fedeli Sentenza- esplicitazione dei relativi costi, come risultante da altro documento intitolato "Donazioni per i servizi". elenchi non addietro infatti a qualche lustro Fino meno precisi e dettagliati erano notoriamente affissi alle porte di non poche sacrestie di Chiese cattoli- che e informazioni del genere forniva in ogni caso F
servizl bisogno qualsisi richiesto Sacerdote di al la verità altrettanto notoria- religiosi, oggi per P mente forniti gratis, salvo la possibilità ammessa di liberi donativi.
Come più specificamente dédotto nel ricors0 firma dell'avvocato Pesce, resta poi inspiegato in sentenza
1'argomento appare dirimente- perché mai operato- adepti avrebbero dovuto entrare a far parte di un'associazione per delinquere costituita per fini di restavano lucro SA qli utili dalla stessa consequiti tutti a disposizione dell'organizzazione e non veni addestinati esserlo Drima O Vano suddivisi né erano poi, per quote diverse, fra gli associati pure tutti, fatto questo spiegabilissimo invece ove si ri tenga che costoro intendevano con la propria adesione far parte di un'associazione con finalità, quantomeno latamente, religiose e comunque non criminali.
afferma nei ricorsi a firma del Rettamente quindi si sub 2-2/b e 2/c. dell'avvocato l'avvocato Dominioni Leale sub dell'avvocato Vanni sub 3-3/a e 3/b e 1- 46
1/n 1/q, che, non essendo Stato ravvisato alcun reato nell'ordinarietà dei casi documentati dalle de- cine di migliaia di fascicoli relativi agli apparte-
menti alla predetta associazione costituendo VICE- Versa un'eccezione alle regole di condotta generale i reati ravvisati dalla pubblica accusa in esiguo nume- ro di casi, la liceità statutaria dell'associazione non può non riverberare i propri effetti sull'accer- tamento del dolo in capo ciascun inputato, che, Se convinto di partecipare alla realizzazione degli sco- pi statutari, non può esser consapevole di partecipa- re ad un'associazione per delinquere.
Nel contesto così evidenziato dal giudice del rinvio 11 disinteresse per le condizioni di salute degli adepti, asseritamente constatato in alcuni casi iso- lati l'uso di tecniche di vendita truffaldine e l'a- buso credulita di alcuni di costoro appaiono de l la
soltanto quali sintomi, sia pure eclatanti, di isola- te devianze, non attribuibili all'organizzazione in sé quali pratiche costanti di Vita associata imposte ai Vari operatori prive perciò del significato ge- nerale loro ancora una volta attribuito dai giudici di merito, i quali -come posto in rilievo in vari ri- Corsi e in particolare in quelli a firma dell'avvoca to Leale sub 1-1/q- così facendo, ancora una volta non hanno tenuto conto del giudicato interno, avendo questa Suprema Corte statuito nella sentenza di annullamento che i pochi Casi accertati di responsa- bilità in ordine ai cosidetti reati fine non giusti- ficavano né sul piano formale né su quello meramente razionale l'esistenza finanche la costituzione criminale tanto estesastessa di un'associazione ramificata.
Qui si aggiungerà soltanto che mancanza di più 11 Saldi ancoraggi Oggettivi 12 convergenza delle con- dotte attribuite singoli Operatori A le uniformi modalite di Commissione dei reati diversi di quello associativo loro ascritti, dire dei giudici del rinvio riferibili alla comunanza e all'identità delle direttive ricevute, possono sul piano razionale esse- re indifferentemente attribuite all'identità delle condizioni dell'azione Umana nelle quali i singoli
1mputati furono chiamati ad operare 0 alla rigidità propria dello schema tipico dei reati loro conte-
Stati.
Va rilevato infine che gli stessi giudici di merito, accennando appena ad alcuni casi di rimborso effet-
tuati -non 81 dice dall'Istituto di Dianetica 47
dalla Chiesa di Scientologia- ad alcuni adepti insod- disfatti delle prestazioni ricevute e spiegando che detti rimborsi hanno avuto luogo "per la forte deter- del richiedente 0 di fronte minaccia di minazione denuncia", giustificano in linea di principio ten- tativi prescritti dalle autorità preposte o effetti- per convincere altri svolti dagli operatori vamente incerti, dubbiosi poseliti, evidentemente ritenuti A
richieste di rimborsorecedere dalle proprie restare quindi nell'organizzazione, di quisa che nes-
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suna negativa illazione di ordine generale può essere si consideri dedotta da tale circostanza, specie ove termini già segnati 31 giudic rinvio dalla del nei sentenza di anullamento e da costoro ancora una volta pretermessi, che un numero incomparabilmente più grande di adepti non chiese restituzione alcuna delle versate al- Somme, volte oggettivamente ingenti,
l'organizzazione.
E' evidente dunque -anche in ragione delle violazioni di legge nonché delle illogicità e delle carenze MO- tivazionali rilevate- che il giudice del rinvio è Ve- nuto meno agli oblighi -impostigli dalla sentenza di annullamento- di giustificare il proprio convincimen- to Secondo 10 schema ivi esplicitamente enunziato in narrativa, proce- sopre più ampiamente richiamato dendo al compimento delle particolari indagini, rite- nute necessarie dal giudice di legittimità per accer tare 0 per escludere che la Chiesa di Scientologia
-nelreligiosa nonche rispetto dei confessione una vincoli impostigli dall'evidenziata esiquità numerica di a fronte dell'elevato numero reati contestati dei predetta- ad accer- contattate dalla Chiesa Dersone tare la sussistenza del reato associativo contestato,
discarico considerazione delle risultanze previa segnalate dalla difesa, richiamate nella sentenza di annullamento e non valutate nella sentenza annullata, responsabilità dei diri tenendo presente che
#1A nel reato di associazione per di Scientology genti attraversoprovata la delinquere" puònon essere praesumptio de praesunto.
1Ne conseque in diritto annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sa- zione della Corte d'Appello di Milano, che procederà alle indagini prescritte nella prima sentenza di an- il 9.2. Corte daemessa questa Suprema nullamento 1995 e Si atterrà ai principi e ai criteri di diritto in quella e in questa sentenza enunziati. 48
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giu- dizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Mila-
10.-
Deciso 1'8.10.1997. esidente
1 Consigliere rel.Z t. Pansone
Depositato in Cancelleria IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA oggi, 22 OTT, 1997 Lidia Scalfe
(Saci If Collaboratore di Cannell CORTE (Seei
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CORTESI
aft. D' AGOSTINO 4000 +12 y 17 GIU. 1999 per
H IERE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2- vizio di motivazione in ordine alla mancata utilizzazione di risultanze istruttorie e all'erronea e parziale selezione di esse,
2/a) perché la Corte di merito ha negato che ai sog- getti avvicinati si prospettasse la dimensione reli- giosa dell'ente trascurando all'uopo le dichiarazioni contrarie di numerosi testi contenute nei volumi 35 e
- cow così come ha negato che l'associazione abbia mai restituito somme percepite, trascurando che numerosi testimoni, scelti a campione, non addotti dalla dife- sa ed espressamente menzionati in ricorso, hanno ri ferito di aver ottenuto in restituzione quanto ver-
Sato perché non ha tenuto conto delle dichiarazioni favorevoli a Scientolgy rese da ben centotrentun sog- getti non selezionati dalla difesa né delle dichia razioni di ben settantasei tossicodipendenti accolti nei centri Narconon o delle quarantadue persone cura- te gratuitamente presso detti centri;
perché ha pre- termess0 I'esistenza di relazioni e di dichiarazioni
1 ciazione, hanno