Sentenza 1 febbraio 2000
Massime • 2
Il delitto di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico e quello di abuso d'ufficio offendono beni giuridici distinti; il primo, infatti, mira a garantire la genuinità degli atti pubblici, il secondo tutela l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione. Pertanto, mentre tra gli stessi ben può sussistere nesso teleologico (in quanto il falso può essere consumato per commettere il delitto di cui all'art. 323 cod. pen.), la condotta dell'abuso d'ufficio certamente non si esaurisce in quella del delitto di falso in atto pubblico ne' coincide con essa.
Nell'ipotesi in cui l'imputato abbia regolarmente presentato nei termini l'impugnazione, l'eventuale nullità della notifica dell'estratto contumaciale deve ritenersi sanata, essendosi l'interessato avvalso della facoltà al cui esercizio l'atto (affetto da nullità) era preordinato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/02/2000, n. 3349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3349 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente del 01/02/00
1.Dott. RA PROVIDEINTI Consigliere SENTENZA
2. " Carlo COGNETTI " N.231
3. " Giuseppe SICA " REGISTRO GENERALE
4. " Vittorio EBNER " N. 29564/99
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: 1) AN RA, nato a [...] il [...]; 2) NS NN, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 23.3.1999;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Cognetti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianfranco Ciani che ha concluso per l'annullamento senza rinvio in relazione al reato di cui all'art.323 c.p. ed eliminazione della relativa pena e rigettò nel resto. osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 11.6.1996, il Tribunale di Rieti dichiarava AN RA e NS NN colpevoli dei reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 479, 61 n. 2, 323, secondo comma, c.p. e, in concorso di attenuanti generiche ritenute prevalenti sull'aggravante contestata e unificati i due reati sotto il vincolo della continuazione, li condannava, ciascuno, alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per uguale durata, concedendo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna e condannando altresì i medesimi al risarcimento del danno, da liquidare in separata sede, alla parte civile SE NI. Al AN, quale preside dell'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura, sede coordinata di Cittaducale, e al NS, quale istitutore presso detto Istituto, era addebitato: di avere falsificato i fogli di presenza del 1 e 2.3.1993 dei dipendenti della sede suddetta, scrivendovi, contrariamente al vero, sul primo, in aggiunta alla firma di presenza apposta dall'istitutore-coordinatore SC Elio, che lo stesso alle ore 9,30 era uscito per malattia e su quello del 2 marzo, in aggiunta alla firma di presenza del SC, che lo stesso era assente;
di avere formato, in concorso tra loro, in sostituzione del foglio di presenza già firmato del 2 marzo, un nuovo falso foglio di presenza dello stesso giorno, facendolo firmare dai dipendenti con esclusione del SC, e ciò al fine di fare apparire, contrariamente al vero, che quest'ultimo non era stato in servizio nel giorno indicato. Al AN veniva altresì addebitato di avere permesso a IO RE, fidanzato della figlia del NS, di prestare servizio retribuito quale supplente in sostituzione del SC dal 1 al 4 marzo 1993 e al NS veniva addebitato di aver permesso al predetto IO di prestare servizio al suo posto, in quanto assente per presunti motivi di salute, dal 9 marzo al 10 giugno. Al AN veniva inoltre addebitato di avere sollecitato indebitamente gli istitutori Pitoni RA e SC Elio a mettersi in permesso per consentire l'illecita chiamata, in loro sostituzione, di SE NI, al fine di procurare al predetto, onde tacitarlo per essersi lamentato per le varie chiamate in servizio del IO, un ingiusto vantaggio patrimoniale. Al NS, infine, veniva addebitato di avere sollecitato gli istitutori Scacciafratte IA e RT RA a mettersi in permesso onde consentire l'illecita chiamata in servizio, in loro sostituzione, del IO.
A seguito di appello degli imputati, la Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 23.3.1999, in riforma dell'impugnata decisione, ritenuto più grave il reato di falso rispetto al reato di abuso d'ufficio, rideterminava la pena per il reato continuato in mesi dieci di reclusione per entrambe i suddetti appellanti, confermando nel resto.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso entrambi gli imputati.
Il AN deduce: 1) nullità dell'estratto contumaciale della sentenza poiché lo stesso è stato notificato a mani del difensore e non nel luogo dove l'imputato aveva eletto domicilio, che risulta diverso da quello dove è stata tentata la notifica, nonché violazione dell'art. 8, secondo comma, legge n.890 del 1982 relativamente all'omessa indicazione, nell'avviso di ricevimento della raccomandata, dell'esecuzione delle formalità previste dalla norma in questione;
2) violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di falso;
3) violazione di legge in relazione al reato di cui al novellato art. 323 c.p., non risultando indicate le norme di legge o di regolamento che sarebbero state violate dall'imputato nell'esercizio delle sue funzioni, nonché in relazione al vantaggio patrimoniale che sarebbe derivato al IO;
4) violazione dell'art. 513 c.p.p. per non avere la Corte di merito ritenuto necessaria l'audizione del SC, basando la propria decisione unicamente sulle dichiarazioni della teste Borrello, nonostante i rancori personali dalla stessa nutriti;
5) violazione di legge in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento;
6) riduzione della pena inflitta. Con motivi nuovi, il ricorrente deduce altresì violazione di legge in relazione alla ritenuta continuazione tra il reato di cui all'art. 323 c.p. e quello di falso, assumendosi che il primo deve ritenersi assorbito nel secondo in quanto più grave.
Il NS deduce: 1) violazione di legge in relazione al ritenuto concorso dell'imputato nella consumazione dei reati contestatigli;
2) mancanza di motivazione in relazione all'elemento psicologico dei reati contestati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RICORSO PA
Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità della notificazione dell'estratto contumaciale per violazione dell'art. 171, lett. b), d), e) ed f), c.p.p. per essere stato l'atto suddetto notificato a mani del difensore dopo un asserito erroneo tentativo di notifica all'imputato presso un domicilio non corrispondente a quello da costui eletto, è privo di pregio. Difatti, nel caso in cui l'imputato abbia regolarmente presentato nei termini l'impugnazione, l'eventuale nullità della notifica dell'estratto contumaciale deve ritenersi sanata, essendosi l'interessato avvalso della facoltà al cui esercizio l'atto (affetto da nullità) era preordinato (cfr. Cass., Sez. III, 10.6.1994, Franchi, RIV 198389 e, da ultimo, Cass., Sez. V, 5.11.1998, Scaringella, RIV 213076). Il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce carenza di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di falso è destituito di fondamento. L'impugnata sentenza, sulla base delle prove testimoniali raccolte, ha evidenziato come l'imputato, nella sua qualità di preside di un pubblico istituto, abbia concorso a falsificare i fogli di presenza dei dipendenti al fine di procurare ingiusti vantaggi patrimoniali al IO e all'SE. Conseguentemente, esaurendosi l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 476 c.p. nel dolo generico e cioè nella coscienza e volontà dell'imputazione del vero, l'impugnata decisione deve ritenersi implicitamente motivata sul punto, risolvendosi in censure su accertamenti ed apprezzamenti in punto di fatto le critiche mosse dal ricorrente alla valutazione delle prove testimoniali effettuata dai giudici di appello.
Del tutto priva di pregio è, altresì, la lagnanza con cui si deduce la violazione dell'art. 323 c.p. per non essere stata data alcuna indicazione in ordine alla norma di legge o di regolamento che si assume violata, atteso che dall'intero contesto delle imputazioni emerge che l'abuso d'ufficio è correlato ai commessi e contestati episodi di falso in atto pubblico con conseguente piena possibilità per l'imputato di esercitare il proprio diritto di difesa. Del pari infondata è la censura relativa alla mancanza di indicazione del presunto vantaggio patrimoniale che sarebbe derivato al soggetto favorito, questo essendo costituito dalle remunerazioni indebitamente conseguite dal IO e dall'SE. Infondata è altresì la tesi, sostenuta nei motivi nuovi, secondo cui il reato di cui all'art. 323 c.p. resterebbe assorbito nel più grave reato di cui all'art. 476 c.p. Il delitto di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico e quello di abuso d'ufficio offendono beni giuridici distinti;
il primo, infatti, mira a garantire la genuinità degli atti pubblici, il secondo tutela l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione. Pertanto, mentre tra gli stessi ben può sussistere nesso teleologico (in quanto il falso può essere consumato per commettere il delitto di cui all'art. 323 c.p.) la condotta dell'abuso d'ufficio certamente non si esaurisce in quella del delitto di falso in atto pubblico ne' coincide con essa (cfr. Cass., Sez. V, 5.5.1999, Graci, RIV 213777). Quanto alla mancata audizione del coimputato SC e alla mancata parziale rinnovazione del dibattimento è istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. Ne consegue che va esente da critiche la sentenza nella quale siano indicati, in maniera logicamente accettabile, i motivi per i quali la riapertura dell'istruttoria dibattimentale non si reputi necessaria o in ogni caso si appalesi come inidonea ad apportare elementi utili a contribuire alla formazione del convincimento del giudice stesso. Nel caso in esame l'impugnata sentenza ha logicamente motivato l'inutilità dell'acquisizione della registrazione telefonica ai fini della decisione, rilevando, anche a voler prescindere dalla incertezza sulla sua provenienza e modalità di formazione della medesima, che i fatti di causa risultano compiutamente accertati sulla base delle dichiarazioni testimoniali acquisite;
ed altrettanto logicamente ha motivato la superfluità dell'audizione del coimputato SC, in presenza delle suddette emergenze processuali, di talché non sussistono le denunciate violazione di legge sui punti in questione. Inammissibile, infine, è la richiesta di riduzione della pena inflitta, ciò esulando dai poteri del giudice di legittimità. Ciò premesso, il ricorso del AN, in quanto infondato, deve essere respinto.
Il ricorrente deduce un vistoso travisamento del fatto, che si traduce in errore diritto, in relazione alla sussistenza di un rapporto con il coimputato AN e, quindi, di una ipotesi di concorso sia nel reato di abuso di ufficio che nel reato di falso, assumendo che la circostanza dedotta in sentenza che la propria figlia fosse fidanzata con il IO e che esso ricorrente avesse interesse a pilotare il conferimento delle supplenze per favorire il suddetto, non era sufficiente a giustificare un contributo causale alla commissione dei suddetti reati. A tale proposito occorre rilevare che nella impugnata sentenza si evidenzia l'interesse che aveva il NS a favorire le supplenze del futuro genero, le richieste e pressioni da questo esercitate sul preside, la prova oggettiva costituita dalla presenza del NS al secondo episodio, mentre il AN poneva in essere i reati di falso e di abuso d'ufficio, deducendo logicamente da questa presenza il concreto tra i due in ordine alle illecite condotte suddette, perché altrimenti mai il preside le avrebbe poste in essere in presenza di costui. Ed anche in relazione al primo episodio del primo marzo l'impugnata sentenza deduce logicamente il concorso nel reato del NS, in quanto indispensabile per favorire il futuro genero.
Ciò posto, non sono ravvisabili nella specie ne' il dedotto travisamento del fatto ne', tanto meno, le denunciate violazioni di legge in tema di concorso di persone nel reato.
Il ricorrente deduce, infine, vizio di mancanza e di illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico dei reati contestati.
La lagnanza è infondata. A prescindere dal fatto che l'impugnata sentenza dimostra inequivocabilmente come il NS avesse interesse alla commissione dei reati ascrittigli in concorso con il preside AN e come avesse anche presenziato personalmente ad un episodio di falsificazione dei fogli di presenza, il che implica che la sua condotta era consapevole e volontaria, occorre altresì rilevare che l'impugnata sentenza affronta anche specificamente il tema del dolo dell'imputato, evidenziandone addirittura la forte intensità, emergente dalla circostanza, riferita dai testi LI, RT e BU, che costui era aduso a condotte similari, avendo invitato, in diverse occasioni, gli altri istitutori ad assentarsi dal lavoro evidentemente al fine di rendere possibile il conferimento di supplenze.
Il ricorso del NS, pertanto, in quanto infondato, deve essere respinto.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese processuali.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 1 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2000