Sentenza 14 maggio 1999
Massime • 1
In tema di falso ideologico, quando al pubblico ufficiale che deve redigere l'atto è richiesta dalla norma extrapenale l'affermazione di un risultato , e cioè una manifestazione di giudizio secondo parametri prestabiliti, oggetto dell'attestazione non è il risultato, ma la rispondenza dell'accertamento ad un protocollo o ad una prassi riconosciuta. Pertanto, l'attestazione, contraria al vero, che tale risultato è conseguito sulla base di elementi rispondenti a protocollo o a prassi consolidata, ed in quanto tali adeguati all'applicazione del parametro, integra gli estremi del reato di falso in atto pubblico previsto dall'art. 479 cod. pen.; se, invece, pur essendo gli elementi valutati rispondenti alla prassi, la diagnosi-prognosi è pervenuta ad un risultato in sè inattendibile, ciò non è indice sufficiente di falsità, pur essendo la divergenza del giudizio espresso da ordinarie aspettative sintomo di falso ideologico, da integrare però con altri indizi concordanti ai fini dell'affermazione di responsabilità. (Fattispecie di annullamento con rinvio in relazione a falsa attestazione del grado di invalidità di un soggetto ed alla sua riconducibilità all'art. 479; la Corte ha chiarito, tra l'altro, che l'attestazione è contraria al vero ad es. nel caso di attestazione compiuta sulla base di radiografia non leggibile, oppure relativa ad altra persona, o non recente o che attesti una menomazione diversa da quella in contestazione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/05/1999, n. 7655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7655 |
| Data del deposito : | 14 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. Nicola MARVULLI Presidente del 14/5/99
1. Dott. Franco MARRONE Consigliere SENTENZA
2. Dott. CO CALBI " N. 1101
3. Dott. Nunzio CICCHETTI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Mario ROTELLA " N. 13252/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1) AS RE n. a Milazzo 28/6/59;
2) ON CO n. a Monforte S. Giorgio 21/7/31 3) VA ES Rosa, n. a Barcellona P.G. 29/8/54
avverso sentenza 30/11/98 C.A. MESSINA. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. ROTELLA Udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. A. GALASSO che ha concluso per rigetto dei ricorsi
Udito il difensore Avv. GULLINO per AS e VA
- ritenuto -
fatto e ricorsi
1 - AS RE, ON CO e VA ES Rosa, sono stati imputati: a) del reato di cui agli artt. 110, 479, 61 n. 2 CP, per avere in concorso, la SS quale istigatrice e beneficiaria della truffa sub b, cui il falso era strumentale, gli altri quali membri della commissione sanitaria per gl'invalidi civili del comune di Torregrotta, attestato falsamente che la SS era affetta d'invalidità per il 35% (16.5.84); b) del reato di cui agli artt. 110 64012 n. 1 CP, perché la SS, con l'artificio di esibire il falso atto pubblico di cui al capo precedente in occasione di concorso per categorie privilegiate, inducendo in errore la U.S.L. di Milazzo, si procurava l'ingiusto profitto di un'assunzione cui non poteva aspirare (21.12.89).
Il tribunale di Messina, il 6/6/97, ha condannato la SS, con gen. eq., in continuazione ad a. 1 e m.6 rec. e ON e AR per il solo reato sub a) esclusa l'aggravante (ar. 61 n.2 CP) e con gener. ad a. 1 rec. ciascuno.
La c.a., in parziale riforma, ha dichiarato n.d.p. per prescrizione in relazione al reato sub b, nei confronti della SS, rideterminando la pena per il falso in a. 1 e m.
2. Respingendo le doglianze, ha motivato: la commissione doveva solo accertare come preesistente la riduzione della capacità di lavoro di almeno 113, senza formulare prognosi. Ciò fece solo sulla scorta di due referti radiografici prodotti dalla SS. Dal primo si evince artrosi della colonna vertebrale con riduzione di uno spazio, che i c.t.u., in giudizio hanno detto di grado lievissimo ed incidente in misura inferiore al 10% o al massimo tra l'11 ed il 30% sulla capacità lavorativa. Dall'altro si evince gastroduodenite, che non ha invece alcuna incidenza sulla capacità di lavoro, o comunque tra lo 0 e il 10%. Anche sommati i due livelli, ma non è possibile ché non concernono lo stesso apparato funzionale, giusti criteri di cui a D.M. 25.7.80, non pervengono alla misura del 35%. È perciò falsa, ai sensi dell'art. 479 CP, l'attestazione degli elementi di fatto (compromissione funzionale) posta a base della conclusione diagnostica formulata (cfr. Cass., Sez. V, 11/12/97, Giglio e idem, 10/7/95, Russomando). La truffa, altrimenti prescritta, è stata poi compiuta dalla SS, che ha prodotto il certificato d'invalidità, sulla cui falsità non poteva nutrire dubbi, ed ha cagionato a lei il profitto dell'assunzione e, correlativamente un danno alla p.a., configurabile nell'assunzione di persona priva dei requisiti previsti e quindi da sostituire con conseguente inutilità della costosa procedura concorsuale.
2 - Con il ricorso per SS, si denuncia: 1^ - violazione art.479 CP e vizio di motivazione, perché nella stessa motivazione si ritiene che l'attribuzione di rilievo invalidante è stata effettuata in modo macroscopicamente errato: dunque è errato il giudizio, non falsa la dichiarazione di scienza, vieppiù che l'accertamento da svolgere è certamente diagnostico e, poiché i postumi devono ritenersi permanenti, anche prognostico;
2^ - idem, in relazione anche all'art. 480 CP e 522 CPP, perché la sentenza riconosce che l'atto pubblico di cui al secondo capo d'imputazione è un certificato, ma pure ritiene che l'atto prodotto per consumare la truffa sia il verbale di visita, come contestato. Di qui o doveva dichiararsi la nullità della sentenza di 1^ grado o n.d.p. per l'art. 480, così derubricato il reato sub a;
3^ - idem, circa art.640 CP, perché l'assunzione di un soggetto che si dice sano,
rispetto ad altro, dotato dei requisiti, e perciò invalido, non può rappresentare alcun danno patrimoniale, semmai costituire causa di accrescimento patrimoniale;
4^ - idem, circa artt. 61 n. 2, 62 bis e 133 CP, la corte ha omesso di motivare sulle richieste del giudizio di prevalenza, e sull'esclusione dell'aggravante, posto che non è provato che nel momento in cui nel 1984 determinava la commissione a commettere un falso in suo favore, avesse già in mente di utilizzare il falso certificato per commettere truffa.
Il ricorso per AR denuncia: 1^ - violazione art. 479 CP e vizio di motivazione;
2^ - idem, circa art. 479 e 480 CP (v. ricorso SS)
Il ricorso per ON denuncia: 1^ - violazione art. 479 480 CP e vizio di motivazione, ed in particolare significando che il verbale di visita riveste qualità di atto pubblico per quanto concerne provenienza del documento da p.u. e attestazioni relative ad attività svolta (visita) e fatti avvenuti in sua presenza (sintomi denunciati) e non al giudizio diagnostico e prognostico che è sussumibile nella figura di cui all'art. 480 CP (cfr.: Cass., Sez I, 18/1/95, Fioretti), estinto per prescrizione;
tanto trova conferma nell'art. 24/3 L. 67/88, che prevede, prima dell'assunzione degli invalidi civili, di far sottoporre a visita medica dell'autorità sanitaria gli invalidi, per verificare la permanenza dello stato invalidante - giusto art. 9 DL 463/83, conv. in L. 638/83; 2^ - vizio di motivazione perché, la sentenza escludendo involontarietà dell'errore (ma senza ritenere incongruo l'affidamento ai reperti radiologici, d'incerta valenza e disporre appropriati accertamenti specialistici presso strutture pubbliche), per specifica preparazione dei componenti della commissione e, rilevando che dagli accertamenti svolti dalla procura, circa i casi di visite collegiali di altri soggetti da parte della commissione, non risulta che i suoi membri abbiano così platealmente sbagliato, induce contraddittoriamente la loro colpevolezza in questo caso.
motivi della decisione
I motivi principali dei ricorsi sono fondati.
La sentenza impugnata, anche perché nella specie l'atto non formula prognosi, ritiene su scorta peritale, che non risponde al vero che l'invalidità della SS superasse la soglia del 35%, già alla data della visita collegiale. Esclude l'errore ("Non può nemmeno ipotizzarsi un errore dei commissari sia per la specifica preparazione... sia perché non risulta dagli accertamenti svolti dalla Procura che avessero così platealmente sbagliato anche in occasione di visite collegiali di altri soggetti", 2^ cpv. di pg. 4) e, rifacendosi al principio ,perché l'atto proveniente da p.u. sia da qualificare certificato occorrono due condizioni, che esso non attesti il risultato di accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni già documentate e che, pur quando riproduca informazioni desunte da altri atti già documentati, non abbia comunque una propria distinta ed autonoma efficacia giuridica, ma si limiti anche a riprodurre gli effetti dell'atto preesistentè (CED rv. 207009, sez. V, Giglio, n. 2314 del 10/3/97, in un caso per cui a contrario si è ritenuto il falso di cui all'art. 479 e non 480 in materia di false diagnosi, per procurare illegittime pensioni di invalidità), conclude che si tratta di falso in atto pubblico.
I ricorsi rimarcano invece che l'atto della commissione culmina in una diagnosi di invalidità, con prognosi permanente, onde ha per oggetto un giudizio. E, rifacendosi al principio per cui (CED 200.422, Cass., Sez. I, 18/1/95, Fioretti, n. 2207) "la diagnosi o prognosi non corrispondente al vero, a differenza dell'attestazione di provenienza e di attività compiute direttamente dal sanitario p.u., non può essere rapportata all'art. 479 CP", escludono il falso o sostengono che si tratti di falso in certificato.
Sennonché i due indirizzi giurisprudenziali, da tempo coesistenti, sono solo in contrasto apparente, perché dettano meri criteri sintomatici per individuare, a contrario o per esclusione, l'atto pubblico. Difatti, semplicemente, per l'479 CP, atto pubblico è il documento destinato a far fede dei fatti compiuti dal p.u che lo forma o lo riceve, o avvenuti in sua presenza. La norma insomma non attribuisce la qualificazione al documento in ragione della natura intrinseca dell'atto amministrativo, o della sua idoneità a costituire rapporti giuridici nuovi. Inversamente, e da tanto traggono ragione i criteri indicati, natura intrinseca, ed efficacia del documento nei rapporti giuridici si desumono dal tenore della verifica di fatti, situazioni oggettive o condizioni personali, compiuta dallo stesso pubblico ufficiale che rilascia il documento, vieppiù che delitto può assorbire quello di cui all'art. 323 CP. Perciò il criterio giurisprudenziale seguito in sentenza significa che, quando al p.u. che deve redigere l'atto è richiesta dalla norma extrapenale l'affermazione di un risultato, e cioè una manifestazione di giudizio secondo parametri prestabiliti, oggetto dell'attestazione non è il risultato, ma la rispondenza dell'accertamento ad un protocollo, o ad una prassi unanimemente riconosciuta, nell'esercizio di determinate discipline. Ma se la correttezza dell'accertamento è affidata ad una prassi, protocollata o non che sia, all'evidenza il risultato si ottiene in forza di un criterio probabilistico, e cioè per l'implicazione di massima di esperienza. Come tale, il risultato è per definizione confutabile, in quanto da ulteriore accertamento potrebbe scaturirne uno diverso. In particolare i giudizi clinici non hanno carattere di certezza scientifica, perché non si deducono da leggi inconfutabili, ma si inducono da sintomi. In conclusione, nel caso in cui il p.u. deve formulare diagnosi e prognosi (la sentenza è erronea nell'escludere nel caso la prognosi, sol che sì rifletta che l'affermazione d'invalidità permanente significa, appunto, il giudizio che non è risolubile per naturale evoluzione della patologia che la genera) in relazione ad un parametro convenzionale, il documento attesta non il giudizio clinico per sè, ma che è ottenuto nel rispetto del protocollo.
E tanto conferma anche la correttezza del criterio invocato nei ricorsi, ancorché sia improponibile oltre certi limiti, in materia, il parallelo con il caso di diagnosi e prognosi libere, cui direttamente si riferisce. Perciò è corretta l'obiezione che l'attestazione di risultato non è per se stessa, ne' può esserlo, oggetto di falso, semplicemente perché il risultato non è l'attività del p.u (acquisizione di dati per la verifica di rispondenza della condizione personale al parametro legale), ma appunto la sua implicazione in via induttiva (che non è un fatto ma un giudizio, positivo o negativo che sia). È proprio per questa ragione anche indifferente che l'attestazione di verifica si fondi su acquisizioni (nel caso radiografie) di altro p.u., in quanto adottate (attività compiuta direttamente) quali elementi d'induzione. Ne segue che è chiamato a rispondere di falso in atto pubblico il p.u. che attesti la rispondenza di quanto verificato al parametro prestabilito, sulla scorta di elementi inidonei a consentirne il rispetto (per esempio se la radiografia non è leggibile, se non è sicuramente rapportabile alla persona, o non è recente, o per contro dia conto di una menomazione diversa da quella circa la quale si argomenta), ma non può esserlo solo perché inesatta, o discutibile la sua diagnosi - prognosi, a stregua di dati inconfutati, anche se da essa si fa scaturire, per convenzione, una determinata efficacia giuridica e se la sua divergenza da ordinarie aspettative sia sintomo di falso.
In sintesi, se la verifica di rispondenza di una situazione o di una condizione personale ad un parametro legale da parte del p.u. è vincolata, l'attestazione contraria al vero che tale risultato è conseguito sulla scorta dell'acquisizione di elementi rispondenti a protocollo o ad una prassi consolidata, e in quanto tali adeguati all'applicazione del parametro, integra gli estremi del reato di cui all'art. 479 CP. Ma se gli elementi valutati sono rispondenti alla prassi, l'attestazione non può essere censurata di falso ideologico, per l'inattendibilità del risultato in sè, ancorché, per massima di esperienza, possa esserne sintomo.
Nella specie, la commissione ha stabilito l'invalidità della SS sulla scorta di referti radiografici da lei stessa presentati. La sentenza ritiene, a stregua di accertamenti tecnici svolti nel processo, i referti idonei alla formulazione di giudizio (seppure di inapplicabilità del parametro). Ma non può perciò solo ritenersi commesso un falso ideologico in alto pubblico. Difatti non è sufficiente rilevare a posteriori, per via peritale (il che dimostra, appunto, che si tratta di un ragionamento meramente probabilistico), che la commissione non sarebbe potuta pervenire a quel risultato. Se tanto acclara l'inadeguatezza del giudizio, e dunque un sintomo di falso, è, per l'art. 192/2 CPP, necessario rinvenire altri indizi concordanti per ritenerne responsabili gli autori. Ma nella specie di tanto non è traccia nella motivazione. L'argomento adottato risolutivamente, che non si tratta di un errore colposo, perché la commissione non poteva sbagliare, è erroneo per quanto detto circa diagnosi e prognosi, ed è apodittico, o tautologico, perché mira ad asseverare lo stesso indizio tratto dal risultato.
L'equivoco è accresciuto, se si passa, al contesto motivazionale, che mostra oltre a manchevolezza, incoerenza. Difatti, esclusa l'aggravante della connessione teleologica con la truffa (non è necessario che ci si prefiguri quella truffa storicamente ipotizzata, ma una truffa purchessia) per AR ed ON, e cioè i membri della commissione, non s'intende reciprocamente la ragione della condanna della SS per concorso nel falso e, conseguentemente, il suo proscioglimento per prescrizione e non nel merito, ex art. 129/2, dalla truffa. La giovane, a quanto si rappresenta, era realmente affetta da invalidità, ancorché tale da non assurgere al livello rilevante, ma non si dimostra che dovesse saperlo. Ed ha prodotto radiografie per se stesse indiscusse. Su questa scorta, stando al tenore della motivazione, si è limitata a chiedere l'accertamento all'organo a ciò preposto e, a distanza di anni, come era suo diritto, a servirsi dell'attestato per un pubblico concorso.
Che avesse interesse al riconoscimento del parametro d'invalidità è ovvio. Ma con ciò non dimostra, men che il suo contributo materiale alla condotta tipica dei membri della commissione, quello morale e neanche dunque la ragione di costoro per commettere il falso. Insomma nella sentenza aleggia un sospetto. Ma è di più indizi gravi, precisi e concordanti che bisogna trattare nel rispetto dell'art. 192/2 CPP, per giungere alla prova.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 1999