Cass. pen., sez. V, sentenza 09/11/2005, n. 45225
CASS
Sentenza 9 novembre 2005

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Integra solo la condotta di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 cod. pen.) e non anche quella di abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.), la condotta del pubblico ufficiale che, in qualità di vigile urbano, compili, in distinte occasioni, verbali di contravvenzione, contenenti attestazioni ideologicamente false, in quanto il carattere sussidiario e residuale del reato di abuso d'ufficio - desumibile dalla esplicita riserva "salvo che il fatto non costituisca più grave reato", contenuta anche nella nuova formulazione dell'art. 323 cod. pen., dovuta alla legge n. 234 del 1997 - implica che, qualora la condotta addebitata si esaurisca nella commissione di un fatto qualificabile come falso ideologico in atto pubblico, solo di tale reato l'agente deve rispondere e non anche dell'abuso d'ufficio, da considerare assorbito nell'altro, a nulla rilevando, in contrario, la diversità dei beni giuridici protetti dalle due norme incriminatrici.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/11/2005, n. 45225
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45225
Data del deposito : 9 novembre 2005

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