Sentenza 18 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio, benché sia obbligato a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza rescindente, decide con i medesimi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato. Il limite impostogli, pertanto, gli vieta semplicemente di ripetere i vizi già censurati e lo obbliga a non fondare la decisione sulle argomentazioni già ritenute incomplete o illogiche. Il giudice del rinvio, pertanto, non è obbligato ad esaminare solo i punti specificati, isolandoli dal residuo materiale probatorio, ma mantiene, nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto, nella individuazione e valutazione dei dati, nonché il potere di desumere, anche "aliunde" - e dunque eventualmente sulla base di elementi trascurati dal primo giudice- il proprio libero convincimento, colmando, in tal modo, i vuoti motivazionali segnalati ed eliminando le incongruenze rilevate.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/01/1999, n. 4761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4761 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Vincenzo G. Pandolfo Presidente del 18/1/1999
1. Dott. Guido Ietti Consigliere SENTENZA
2. Dott. Alfonso Malinconico Consigliere N. 83
3. Dott. Pasquale Perrone Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Aniello Nappi Consigliere N. 18759/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AR LD, nato a [...]-Francia- il 28.4.55
avverso la sentenza 18.2.98 della Corte di Appello di Milano Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone, Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona della dott.ssa Elena Paciotti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Vigevano condannò AR LD per rapina e altri delitti, nonché per il tentato omicidio del cap. Di Bella e del carabiniere Pennini.
La sentenza confermativa della Corte di Appello di Milano venne annullata dalla Corte di Cassazione, limitatamente all'ultimo capo, in quanto l'esplosione di colpi, ad una "distanza da oltre 100 metri, tra i due e i trecento metri" senza l'individuazione della traiettoria e dei punti d'impatto, non è razionale motivazione della idoneità e inequivocità della condotta omicida.
Il giudice del rinvio ha confermato la sentenza di condanna Il difensore ricorre in cassazione e deduce "l'erronea applicazione della legge penale e il difetto di motivazione, in relazione agli artt.56,575 c.p.,627 e 606 c.p.p." sull'assunto che al giudice del rinvio era precluso fondare il giudizio di responsabilità sulle stesse argomentazioni e sugli stessi elementi posti a base della sentenza annullata e di ritenere l'idoneità e l'inequivocità della condotta, senza apprezzare quanto accaduto, e non quanto sarebbe potuto accadere, e gli elementi decisivi indicati dalla Cassazione nella direzione e nell'impatto dei colpi.
Il ricorso è manifestamente infondato e la censura della motivazione è anche generica.
Nell'ipotesi di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è obbligato a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza rescindente. Tuttavia, poiché decide con i medesimi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato, tale limite gli impone soltanto di non ripetere i vizi già censurati e di non fondare, quindi, la decisione, sulle argomentazioni già ritenute illogiche o incomplete. Di conseguenza, anche quando la Corte di Cassazione indica i punti specifici di carenza o illogicità della motivazione-mancata individuazione della direzione e dell'impatto dei colpi ai fini della configurabilità del tentativo di omicidio-il giudice del rinvio non è obbligato ad esaminare soltanto i punti specificati, isolandoli dal rimanente materiale probatorio. Egli mantiene, nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, la piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto, nella individuazione e valutazione dei dati in cognizione, nonché il potere di desumere il libero convincimento aliunde, pure da elementi prima trascurati, purché sufficienti ad integrare il reato, colmando i vuoti motivazionali additati e eliminando le incongruenze rilevate. E, invero, in tema di reato tentato, l'idoneità e l'inequivocità degli atti vanno valutati ex ante ed in concreto, con riferimento all'iter criminis, nella parte realizzata e in quella che sarebbe stata realizzata, se l'azione non fosse stata interrotta per cause indipendenti dalla volontà dell'agente. Atti idonei ed inequivoci sono, quindi, quelli potenzialmente capaci di determinare la lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice e che, considerati obiettivamente, per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura ed essenza, sono rappresentativi, per facta concludentia, dell'intenzione criminosa dell'agente.
Legittimamente, quindi, la sentenza del giudice del rinvio desume l'inequivocicità e l'idoneità del la condotta, ex art.56 e 575 c.p., da fatti concludenti, quali: Il numero dei colpi esplosi-almeno tre-. La potenzialità dell'arma usata-pistola cal.
9-idonea a colpire a rilevante distanza. La distanza tra aggressore e vittima, determinata in misura non superiore a 100 metri, utile per l'evento. La posizione di sparo dell'agente, con le gambe flesse, la schiena curva e le braccia spinte in avanti, tipica della mira al bersaglio. La situazione dei luoghi-strada stretta e rettilinea-. L'univoca finalità della condotta, funzionale ad impedire l'inseguimento e a rendere possibile la fuga. La direzione dei colpi, precisata attraverso le dichiarazioni del teste Di Bella ":le ogive dei proiettili sparati dai rapinatori erano sulla traiettoria dell'autovettura di servizio dei carabinieri".
A fronte di siffatto quadro probatorio, è anche generica la deduzione dei vizi di motivazione per ché non aggredisce i fatti rappresentativi dell'idoneità e inequivocità degli atti e, in particolare, della contestata volontà omicida, neppure nei due elementi di novità-distanza e direzione dei colpi-introdotti dalla sentenza impugnata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di lire un milione a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all'udienza pubblica, il 18 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 15 aprile 1999