Sentenza 22 settembre 2009
Massime • 1
La condotta del pubblico ufficiale che si esaurisca in una falsificazione integra il solo reato di falso (nella specie, ideologico in certificati) e non anche il reato di abuso d'ufficio, da considerare assorbito nel primo, a nulla rilevando la diversità dei beni giuridici tutelati dalle due norme incriminatrici.
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(Ricorso rigettato) (Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 612-bis, 614) Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione L'imputato ricorreva per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza adottata dal GUP del Tribunale di Padova, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, applicate le circostanze attenuanti generiche, aveva rideterminato la pena in due anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione, confermando nel resto la condanna per il reato di cui agli artt. 81, cpv., 609-bis, 612-bis e 614 c.p.. In particolare, con il primo motivo, si deduceva, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/2009, n. 42577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42577 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 22/09/2009
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1479
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 15211/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FA AI IG, nata a [...] il [...];
contro la sentenza del 27 giugno 2008 emessa dalla Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Sostituto Procuratore generale, Dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato Francesco Leone che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - AI IG NU veniva tratta a giudizio in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 480 (falso in certificazioni), 640 (truffa) e 323 (abuso d'ufficio) c.p., per avere, nelle funzioni di direttrice dei servizi generali ed amministrativi dell'istituto magistrale "Guacci" di Benevento, comunicato ai competenti uffici finanziari di avere percepito compensi accessori per somme inferiori rispetto a quelle effettivamente ritirate, attestando circostanze false in certificazioni amministrative in relazione agli anni 1997, 1998 e 2000.
In primo grado il Tribunale di Benevento, con sentenza del 30 marzo 2006, assolveva l'imputata dal reato di truffa e la condannava alla pena di mesi sei di reclusione in relazione agli altri reati, limitatamente ai fatti commessi negli anni 1998 e 2000, dichiarando la prescrizione dei reati riferentesi al 1997.
La Corte d'appello di Napoli, con la decisione in epigrafe, ha riformato parzialmente la prima sentenza, dichiarando la prescrizione dei reati relativi al 1998 e ha rideterminato la pena per i residui reati commessi nel 2000.
2. - Nell'interesse dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato Francesco Leone, che, con i primi due motivi, ha censurato la sentenza assumendo l'insussistenza dei reati di cui agli artt. 323 e 480 c.p.. In particolare, si sostiene che la condotta posta in essere dalla NU, essendo diretta ad evadere le imposte sui redditi, ha integrato la violazione di una norma tributaria, precisamente il reato di frode fiscale previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3, peraltro più grave dell'abuso d'ufficio e, quindi, applicabile al caso di specie in forza della clausola di riserva di legge contenuta nell'art. 323 c.p., sebbene non punibile per il mancato raggiungimento della soglia.
Sotto altro profilo si sottolinea che il reato di abuso d'ufficio non sussiste in quanto l'imputata non avrebbe conseguito alcun vantaggio patrimoniale, avendo successivamente denunciato - con la dichiarazione dei redditi del 2001 - la percezione dei compensi aggiuntivi, pagando anche il relativo conguaglio.
Per quanto riguarda il reato di cui all'art. 480 c.p. si esclude che vi sia stata una attestazione in certificazioni, in quanto si sarebbe trattato solo di una comunicazione non veritiera circa la propria situazione fiscale, comunicazione trasmessa per via telematica agli uffici finanziari. In ogni caso, anche questa condotta rientrerebbe nel reato tributario previsto dal citato D.Lgs. n. 74 del 2000, art.3, costituendo una tipica condotta per la realizzazione della frode fiscale, non punibile autonomamente a titolo di false dichiarazioni. Con il terzo motivo ha, infine, eccepito la prescrizione dei reati. 3. - Il reato di abuso d'ufficio non sussiste in quanto è assorbito in quello di falso ideologico. Infatti, secondo una giurisprudenza assolutamente prevalente, atteso il carattere sussidiario e residuale del reato di abuso d'ufficio deve ritenersi che qualora la condotta addebitata si esaurisca nella commissione di una falsificazione - nel caso in esame, di un falso ideologico in certificati - l'agente debba rispondere solo di tale reato e non anche dell'abuso d'ufficio, da considerare assorbito nell'altro, nulla rilevando in contrario la diversità dei beni giuridici protetti dalle due norme incriminatrici (tra le tante cfr., Sez. 5^, 9 novembre 2005, n. 45225, Bernardi, Sez. 5^, 19 maggio 2004, n. 27778, Piccirillo). 4. - Il residuo reato di falso è comunque estinto per intervenuta prescrizione, dovendo escludersi l'applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2 non emergendo dagli atti l'evidenza di fatti o di prove che possano condurre ad un proscioglimento pieno dell'imputata. Le false attestazioni in certificazioni amministrative contestate all'imputata si riferiscono all'anno 2000, sicché, in base ai termini prescrizionali previsti dagli artt. 157, 158 e 161 c.p. - pari a sette anni e sei mesi -, come modificati dalla legge n. 251 del 2005, il reato ad oggi risulta prescritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di abuso d'ufficio non sussiste e il reato di falso in certificato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2009