Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/09/2014, n. 43478
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Sentenza 30 settembre 2014

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In tema di restituzione in termini per proporre opposizione a decreto penale di condanna, in base alla vigente disciplina dettata dall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 11, comma sesto, Legge 28 aprile 2014, n. 67, è onere dell'imputato allegare il momento in cui è venuto a conoscenza del provvedimento mentre spetta al giudice verificare che l'istante non abbia avuto tempestiva cognizione dello stesso, rimanendo a carico dell'istante le conseguenze del mancato superamento dell'incertezza circa l'effettiva conoscenza del provvedimento ritualmente notificato. (In applicazione del principio la Corte ha annullato la decisione di rigetto dell'istanza di rimessione in termini per proporre opposizione ad un decreto penale di condanna notificato al coniuge dell'imputato presso il domicilio eletto).

Ai fini della operatività della norma transitoria relativa alla nuova disciplina dettata per la restituzione nel termine di cui al secondo comma dell'art. 175 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 11 Legge 28 aprile 2014, n. 67, la pronuncia del dispositivo della sentenza di primo grado non è equiparabile all'emissione del decreto penale di condanna.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/09/2014, n. 43478
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43478
    Data del deposito : 30 settembre 2014

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