Cass. pen., sez. II, sentenza 22/09/2011, n. 36488
CASS
Sentenza 22 settembre 2011

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Massime1

L'istanza di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale di condanna emessa dalla Corte di Appello, se finalizzata a far valere una patologia attinente all'omessa formazione del titolo esecutivo per difetto di notifica dell'estratto contumaciale e non la mancanza di conoscenza effettiva pur quando l'estratto sia stato correttamente notificato, va qualificata come incidente di esecuzione, con conseguente necessità della trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione. (Nella specie, erano stati notificati il decreto di citazione per il giudizio di appello presso indirizzo inesistente e l'estratto contumaciale a difensore non domiciliatario).

Commentario1

  • 1Contumace o assente? (Cass. 18129/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 maggio 2021

    Qualora l'imputato, già contumace, sia stato dichiarato assente nell'intervallo di temporale intercorrente tra la modifica dell'art. 420bis c.p.p. apportata dalla legge 28 aprile 2014 n. 67 e l'entrata in vigore della norma transitoria di cui all'art. 15bis della suddetta legge (articolo inserito dalla legge 11 agosto 2014 n. 118), l'ordinanza deve ritenersi priva di efficacia e pertanto la dichiarazione di contumacia, intervenuta in sede di udienza preliminare, costituisce in capo all'imputato uno “status” insuscettibile di venir meno per effetto della normativa sopravvenuta e che avrebbe dovuto comportare la notifica dell'estratto contumaciale. Corte di Cassazione sez. II Penale, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 22/09/2011, n. 36488
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36488
Data del deposito : 22 settembre 2011

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