Sentenza 5 aprile 2013
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per impugnare, la notificazione della sentenza contumaciale al difensore d'ufficio, presso cui l'imputato abbia in precedenza eletto domicilio in fase preprocessuale, non può ritenersi di per sé idonea a dimostrare l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento da parte dell'imputato, essendo invece necessaria la prova positiva che lo stesso difensore sia riuscito a rintracciare il suo assistito e abbia instaurato un effettivo rapporto professionale con lui.
Commentari • 4
- 1. Nessuna conoscenza per notifica a difensore senza rapporto effettivo? (Corte Cost., 31/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 agosto 2020
La prova di un rapporto effettivo fra difensore e assistito è necessario per verificare, nel caso di specie, se gli imputati siano effettivamente a conoscenza della vocatio in iudicium oppure, se nonostante le formalmente regolari notifiche presso il domiciliatario, gli imputati non avessero alcuna consapevolezza dell'inizio del processo a loro carico. CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 31 ANNO 2017 composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente - Alessandro CRISCUOLO Giudice - Giorgio LATTANZI ” - Aldo CAROSI ” - Marta CARTABIA ” - Mario Rosario MORELLI ” - Giancarlo CORAGGIO ” - Giuliano AMATO ” - Silvana SCIARRA ” - Daria de PRETIS ” - Nicolò ZANON ” - Augusto Antonio BARBERA ” - …
Leggi di più… - 2. Elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non garantisce conoscenza effettiva (Cass. 38647/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 settembre 2019
- 3. Presunzione di conoscenza per domicilio eletto nel proceso penale (Corte cost. 31/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 marzo 2019
Solo rinviato l'esame di legittimità costituzionale dei meccanismi presuntivi di conoscenza del processo penale di cui al 420 bis c.p.p. CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 31 ANNO 2017 composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente - Alessandro CRISCUOLO Giudice - Giorgio LATTANZI ” - Aldo CAROSI ” - Marta CARTABIA ” - Mario Rosario MORELLI ” - Giancarlo CORAGGIO ” - Giuliano AMATO ” - Silvana SCIARRA ” - Daria de PRETIS ” - Nicolò ZANON ” - Augusto Antonio BARBERA ” - Giulio PROSPERETTI ” ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 161 e 163 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Asti, nel procedimento penale a …
Leggi di più… - 4. Elezione di domicilio comporta conoscenza del processo (Cass. 8460/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 settembre 2018
L'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio con la disciplina dell'asssenza fonda una presunzione di conoscenza del processo, che legittima il giudice a concludere il processo anche con una sentenza di condanna idonea a passare in giudicato; nei limiti previsti dall'art. 625 ter, c.p.p., è onere del condannato di provare che il difetto di informazione non dipenda da una causa allo stesso imputato ascrivibile a titolo di colpa (imputato alloglotta che aveva eletto domicilio presso il difensorei di ufficio). Sui possibili profili di contrarietà alla Convenzione uropea dei diritti dell'Uomo si veda N. Canestrini, Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? Note a margine …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2013, n. 19781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19781 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 05/04/2013
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 645
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 39690/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI CO, nato il giorno 21 dicembre 1986;
e AN RO, nato il giorno 17 gennaio 1987;
i quali hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza (qualificata quale decreto dallo stesso organo emittente) della Corte d'appello di Roma del settembre 2012;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Luigi Lanza;
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Gaeta Pietro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
IK AR e VI BE ricorrono, a mezzo del loro difensore chiedendo l'annullamento dell'ordinanza della Corte d'appello di Roma del 20 settembre 2012 con cui è stata rigettata l'istanza di restituzione nel termine, avanzata ai sensi dell'art.173 c.p.p., comma 2, sul presupposto dell'effettiva conoscenza del procedimento in capo ai due odierni ricorrenti in ragione dell'avvenuta elezione di domicilio.
Nel ricorso si denuncia violazione di legge (art. 175 c.p.p.), considerato che dalla mera elezione di domicilio ex art. 161 c.p.p., e contrariamente all'assunto della Corte di appello, non è dato trarre la prova dell'effettiva conoscenza della pendenza del processo, avuto riguardo alla avvenuta mera elezione di domicilio, e considerando anche che le notifiche sono state effettuate presso il difensore d'ufficio.
Il motivo è fondato anche per le ragioni esposte dal Procuratore generale il quale ha - correttamente e puntualmente - evidenziato:
a) che per costante giurisprudenza in tema di restituzione nel termine (ad esempio, per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna), la notificazione dello stesso decreto effettuata al difensore di ufficio, nominato domiciliatario in fase preprocessuale, non può ritenersi di per sè idonea a dimostrare l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento in capo all'imputato, salvo che la conoscenza non emerga aliunde, ovvero non si dimostri che il difensore di ufficio è riuscito a rintracciare il proprio assistito e ad instaurare un effettivo rapporto professionale con lui (in tal senso: Cass. sez. 1, 8225/2010, rv. 246630), esigendosi la "prova positiva" (la cui esplicitazione grava sull'Autorità giudiziaria procedente) che lo stesso difensore sia effettivamente entrato in contatto con il suo assistito (Cass., sez. 6, 7080/2010, rv. 246085);
b) che, peraltro, in tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale (v. Cass., sez. 1, 26618/2011, rv. 250716), la prova dell'effettiva conoscenza, da parte dell'imputato, del procedimento non può essere desunta dalla comunicazione, avvenuta prima dell'esercizio dell'azione penale, di un provvedimento di scarcerazione contenente l'indicazione delle imputazioni provvisoriamente ascritte e la contestuale elezione di domicilio presso un difensore nominato d'ufficio, all'atto della scarcerazione;
c) che pertanto la mera elezione di domicilio non costituisce elemento esaustivo e dirimente ai fini della prova della conoscenza. d) che, da un lato, la mancata esplicitazione della prova positiva che, alla notifica eseguita presso il domicilio eletto del difensore d'ufficio, sia seguita una concreta attività di contatto e/o di informazione da parte di costui nei confronti dei propri assistiti, tale da far ritenere che questi ultimi fossero effettivamente consapevoli della instaurazione e dello sviluppo del procedimento penale a loro carico e che, per altro lato, la mera elezione di domicilio in una fase originaria del procedimento non appare sufficiente a comprovare la sussistenza di una piena consapevolezza dell'esistenza del procedimento penale stesso.
Trattasi di un complesso di corrette e condivisibili argomentazioni in relazione alle quali si deve concludere che nella specie la motivazione della Corte di appello non risponde allo standard di garanzia di informazione richiesto per il procedimento in absentia, con conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza, erroneamente qualificata come decreto, e trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2013